Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


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(A.C. 1051 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. In caso di mancanza, anche temporanea, dei requisiti previsti, i gestori sono comunque tenuti a darne segnalazione con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato).

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*7. 2. Olivieri.


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Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*7. 4. Detomas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
7. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.
(Approvato)