Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


Pag. 77


...

(A.C. 1051 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Obblighi dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Obblighi dei gestori).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in assenza del pericolo di caduta di frane e valanghe e di pericoli atipici.
2. I gestori delle aree devono assicurare i seguenti servizi:
a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;


Pag. 78

b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;
c) apertura e chiusura delle piste;
d) sicurezza valanghe.
3. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*3. 4. Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*3. 5. Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori devono avvalersi di personale idoneo e specializzato ai fini della gestione della sicurezza delle piste di cui al presente articolo.
3. 2. Airaghi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
3. 6 (ex 7. 3).Airaghi.
(Approvato)