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criterio di specializzazione nell'amministrazione della giustizia, altrimenti destinato a creare più problemi agli utenti di quelli che si ripromette di risolvere lo rende necessario; si pensi soltanto all'originario articolo 11 del cosiddetto «progetto Mirone» per la riforma del diritto societario, che ha provocato reazioni tali da consigliarne l'abbandono, proprio perché con l'istituzione di sezioni specializzate solo presso le sedi delle corti di appello allontanava di fatto il cittadino dal suo giudice e mortificava le professionalità interessate;
stretto, e rappresenta l'unico centro di servizi agevolmente fruibile, e che può essere raggiunto, con tempi simili e ragionevolmente brevi, sia in auto che con mezzi di linea, da ciascuna delle altre sedi (nessuna altra sede è ugualmente assistita da servizi pubblici e le distanze sarebbero in taluni casi assai maggiori: per esempio, Livorno-Lucca). Pisa gode direttamente dei servizi, nazionali ed internazionali, dell'aeroporto Galilei, ed è equidistante tanto da Roma che da Milano, alle quali è collegata, a differenza di tutte le altre sedi, da sistemi di viabilità diretta, sia stradale che ferroviaria;
nei giorni scorsi il consigliere di Alleanza nazionale al comune di Roma, Marco Marsilio, ha sollevato il caso, poi ripreso da numerosi quotidiani, dell'assunzione di Silvia Baraldini, condannata negli Usa per terrorismo, come consulente esterna del comune di Roma, con uno stipendio di 12000 euro per nove mesi di collaborazione presso l'osservatorio sull'occupazione all'assessorato alle politiche del lavoro;
la Baraldini nel 1983 veniva condannata dalla Corte federale Usa a 43 anni di reclusione, per aver organizzato, insieme al suo gruppo terroristico di estrema sinistra, l'evasione dal carcere del New Jersey di una detenuta, con un'azione sediziosa nella quale trovarono la morte una guardia giurata e due poliziotti, nonché veniva condannata per aver fiancheggiato il gruppo eversivo delle «Pantere nere» e per essere esponente di spicco del gruppo terroristico «19 maggio»;
nel 1999 il Governo italiano di allora ottenne il ritorno in patria della Baraldini, a patto che scontasse la pena fino alla scadenza, con lo stesso trattamento ricevuto oltreoceano. Nel dicembre 2002 le sono stati concessi gli arresti domiciliari;
sempre secondo notizie di stampa, il sindaco Veltroni si sarebbe giustificato facendo riferimento allo stato di salute della Baraldini, mentre l'avvocato Grazia Volo avrebbe sostenuto che si tratta di «una donna sola, senza più un parente e in condizioni economiche non certo floride», fatti per la verità che non appaiono particolari motivi di assunzione, posto che tantissime altre persone, con condotta di vita esemplare e senza mai aver svolto attività terroristica, versano in condizioni anche più disagiate;
l'ambasciata statunitense a Roma ha inviato una formale richiesta di spiegazioni al Governo e al Campidoglio;
i poliziotti del sindacato autonomo Consap hanno denunciato come «a fronte del continuo impegno e sacrificio di vite umane che hanno difeso il Paese dall'attacco al cuore dello Stato, appaia assolutamente inopportuna l'assunzione da parte del comune di Roma di un'ex-terrorista, quasi a voler premiare coloro che negli anni di piombo stavano dalla parte di quelli che premevano il grilletto contro la libertà e la democrazia»;
il fatto suscita allarme nella pubblica opinione e appare contrastante con l'impegno dell'Italia a favore della lotta al terrorismo -:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno verificare, se del caso investendo gli opportuni organismi di controllo e vigilanza, se l'assunzione della Baraldini non contrasti con l'impegno assunto dallo Stato italiano in sede di accordi con gli Usa per l'estradizione di persona condannata per fatti di terrorismo.
(3-02461)
II Commissione:
consta all'interrogante che nel corso dei mesi di aprile e maggio dell'anno 2001 il professor Marcello Timillero, docente presso il liceo scientifico statale Paolo Lioy di Vicenza è stato sottoposto ad ispezione, nel corso della quale sono emersi sconcertanti episodi di inaudita gravità, di cui si è reso protagonista, e che si è conclusa con la richiesta di una sua sospensione dall'insegnamento per 6 mesi e di trasferimento immediato, nonché con richiesta di visita di idoneità;
nel corso dell'ispezione è stato accertato in particolare che nei primi mesi del 2001 il citato docente si sarebbe impadronito di un telefono cellulare di una alunna lasciato sulla cattedra durante una lezione;
consta, peraltro che lo stesso docente si sia reso responsabile di ulteriori e più gravi episodi di intimidazione nei confronti dei propri alunni nel corso del 2001 -:
se siano state avviate indagini giudiziarie nei confronti del citato docente.
(5-02170)
l'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze costituisce l'unica risposta attualmente possibile, dotata di pronta efficacia e di costi sopportabili, alla domanda di giustizia che nel distretto toscano forse più di altri si è andata manifestando negli ultimi anni, con una marcata accelerazione dovuta non da ultimo alle numerose riforme che si sono succedute nel campo giurisdizionale, tra le quali quella sull'istituzione del giudice unico di primo grado;
tale richiesta ha ottenuto l'unanime sostegno degli enti locali interessati, dell'Associazione nazionale comuni italiani, e di tutte le categorie degli operatori della giustizia, in primis l'avvocatura - che registra gli interventi dei singoli consigli dell'ordine - e la magistratura con numerosi suoi esponenti. In particolare, il 12 dicembre 2000 il consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione (la n. 56 del 27 luglio 2000) che auspica l'istituzione della sede;
tra i motivi a sostegno della generale richiesta vi è il rispetto del principio, ora costituzionalizzato, del «giusto processo», del quale la ragionevolezza dei tempi costituisce uno dei profili più evidenti e sui quali più appunta l'attenzione dell'opinione pubblica (e delle istituzioni comunitarie), nonché quello di un decentramento che consentirebbe l'attuazione del
vi è inoltre la semplice considerazione, di macroscopica evidenza (ben presente allo stesso organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio Superiore, che lo segnala da tempo), che l'ottocentesca geografia giudiziaria italiana non risponde più alle nuove esigenze legate allo sviluppo degli ultimi decenni e, in particolare vede la Toscana, con oltre 3.500.000 abitanti, come una delle pochissime grandi regioni con una sola corte d'appello: e ciò benché nel distretto si annoverino ben 10 tribunali, 13 sezioni distaccate e 270 comuni;
comune a tutte le iniziative ricordate è la considerazione che il nuovo distretto dovrebbe comprendere i tribunali della cosiddetta area vasta costiera, da Massa a Lucca, Pisa e Livorno, fino ad includere Grosseto, cui corrispondono realtà economiche di grandi rilievo. Esse spaziano infatti dalla lavorazione del marmo, dai cantieri navali e dall'industria turistica della Versilia, alla lavorazione della carta della Lucchesia, ai grandi complessi industriali metalmeccanici e vetrari del Pisano (si ricordino soltanto gli stabilimenti Piaggio di Pontedera, la più grande azienda metalmeccanica dell'Italia centrale) e di Piombino, alla Silicon Valley informatica italiana lungo il corso dell'Arno, alla lavorazione del pellame, fino al grande porto mediterraneo di Livorno. Non dovrebbe però essere trascurata la considerazione della giustizia penale, che purtroppo vede anche in Toscana il crescere della criminalità organizzata, presente non solo con gli insediamenti di mafia, camorra e 'ndrangheta, e con elementi autoctoni, ma anche in relazione agli imponenti flussi migratori; ed è noto come il fenomeno possa essere efficacemente affrontato solo con una integrazione di competenze e risorse su un'area territoriale omogenea;
per quanto riguarda il circondario del tribunale di Grosseto, è da osservare che gli utenti della giustizia potrebbero non avere rilevanti vantaggi dalla costituzione di nuova sede tanto presso Lucca, che Pisa o Livorno, soprattutto a causa delle distanze pressoché equivalenti se non maggiori rispetto a Firenze; e può quindi essere opportuno confermare per gli affari ivi trattati la competenza della corte fiorentina, tenuto anche conto che gli operatori interessati non hanno manifestato un interesse a diversa soluzione;
l'individuazione della sede della costituenda sezione costituisce problema delicato, da affrontare soltanto nell'ottica del miglior servizio al cittadino e non in quella localistica. Non potrebbero allora valere richiami storici o comunque non fattuali, ma solo dati oggettivi.
Ed allora, tra le sedi dei tribunali interessati:
Pisa è il capoluogo della provincia più estesa territorialmente, più popolosa, e con il maggior numero di comuni;
Pisa è il naturale baricentro geografico dell'area del nuovo distretto, comodamente raggiungibile sia in auto che con mezzi di linea, sia in treno, da ciascuna delle altre sedi, con egual tempo da ciascuna (si pensi invece, ad esempio, alla maggiore distanza ed ai mezzi pubblici disponibili per il tragitto Livorno-Lucca o Massa-Livorno: quando da Massa a Pisa si impiega poi lo stesso tempo che da Massa a Lucca);
sempre dal punto di vista logistico, Pisa gode direttamente dei servizi, nazionali e internazionali, dell'Aeroporto Galilei;
l'ordine degli avvocati pisano è secondo per dimensioni solo a quello di Firenze, nella regione;
con gli ordini di Lucca, Livorno, Massa ed anche La Spezia a Pisa esplica la sua attività una delle prime scuole forensi italiane, in stretto collegamento con le istituzioni universitarie e con la scuola superiore di S. Anna, centro culturale di livello non solo nazionale: ciò che consente di assicurare la centralità nell'area costiera in tema di formazione e di costante aggiornamento professionale;
le statistiche giudiziarie indicano che il maggior carico delle pendenze cade sui tribunali di Pisa e di Lucca, con leggera prevalenza complessiva del primo (si citano di seguito le principali categorie in ordine di grandezza, come tratte dalla relazione sull'amministrazione della giustizia del procuratore generale di Firenze, resa il 13 gennaio 2001), con riferimento al 30 giugno 2000:
a) in materia civile: le controversie ordinarie pendenti presso i tribunali di Lucca e di Pisa sono rispettivamente pari a 7.120 e a 7.044, mentre le controversie ordinarie stralcio ammontano a 4.681 (Pisa), 4.042 (Lucca) e 3.679 (Livorno); con riferimento alla sezione lavoro, il carico pendente presso i tribunali citati è pari a 836 (Pisa), 708 (Livorno) e 564 (Lucca), mentre per quanto riguarda il carico pendente in materia fallimentare, questo ammonta a 935 (Pisa), 909 (Lucca) e 499 (Livorno);
b) quanto alle controversie in materia penale, davanti al giudice in composizione collegiale ne pendono 827 (Livorno), 408 (Lucca) e 320 (Pisa), mentre davanti al giudice monocratico ne pendono 1.835 (Lucca), 1.199 (Pisa) e 1.028 (Livorno); infine, sono pendenti 34.373 cause innanzi alla procura presso il Tribunale di Pisa, 25.739 innanzi alla procura presso il Tribunale di Lucca e 21.680 innanzi alla procura presso il Tribunale di Livorno;
tutte le precedenti considerazioni valgono a maggior ragione per l'istituzione di una sede distaccata in Pisa del Tribunale amministrativo regionale; una proposta in tal senso era già stata approvata da un ramo del Parlamento negli scorsi anni. A tutti, è apparso evidente che il fine di una più efficiente gestione della giustizia amministrativa, ora gravata di nuovi compiti e fornita di nuovi strumenti di intervento, soprattutto dopo l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, può essere perseguito solo con l'alleggerimento dell'enorme carico di lavoro della sede fiorentina;
le costituende sezioni contribuiranno quindi ad agevolare la definizione delle controversie, nel senso di una giustizia, di migliore qualità, resa con maggiore rapidità;
la riforma del sistema giudiziario, iniziata negli ultimi anni novanta, realizzata prima con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in seguito con la legge 21 luglio 2000, n. 205, ha considerevolmente ampliato la sfera di attribuzioni del giudice amministrativo, rendendolo competente in materie che, per così dire, lo avvicinano maggiormente alle esigenze primarie e dirette della collettività globalmente intesa. Si pensi alla materia degli «appalti di lavori, servizi e forniture», alla vastissima categoria dei «servizi pubblici», alla generale devoluzione in materia di «edilizia ed urbanistica»: competenze che si estendono agli aspetti patrimoniali consequenziali e che ricomprendono una competenza generale in materia di risarcimento del danno (profilo enormemente sviluppatosi, dopo la nota sentenza n. 500 del 1999 della Corte costituzionale);
bacino naturale di utenza della istituenda sezione distaccata dovrebbe essere quello della cosiddetta «area vasta costiera», includendo le circoscrizioni da Massa a Lucca, Pisa e Livorno. Dovendo procedere alla concreta individuazione del nuovo insediamento, si dovranno necessariamente tenere presenti i seguenti aspetti, che inducono a privilegiare la scelta di Pisa, quale sede maggiormente indicata:
1) dal punto di vista logistico: Pisa è il naturale baricentro geografico dell'area vasta coincidente con il nuovo di
2) dal punto di vista antropogeografico: Pisa è il capoluogo di provincia più esteso territorialmente, più popoloso e con il maggior numero di comuni; Pisa è centro universitario di primaria importanza; il «foro», in ambito regionale, è secondo per dimensioni solo a quello di Firenze, mentre la presenza dell'università determina la presenza di numerosi studi specializzati nel diritto amministrativo che, viceversa, non risultano normalmente presenti al di fuori delle sedi universitarie;
3) dal punto di vista organizzativo: a Pisa, in stretto contatto con gli ordini di Lucca, Livorno, Massa e La Spezia, con le istituzioni universitarie e con la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, opera una delle prime scuole forensi italiane, che può garantire una costante attività di formazione ed aggiornamento continuo in una materia che impone una specifica e specialistica trattazione; tale collaborazione si è rinnovata con l'istituzione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, della scuola di specializzazione per le professioni forensi, presso l'università degli studi; l'attuale sede del tribunale è quella più indicata, essendo dotata delle strutture maggiormente dimensionate e con il maggior carico di pendenze giudiziarie; l'insediamento a Pisa di una sezione distaccata, infine, incontra il consenso unanime degli enti pubblici territoriali interessati -:
quali siano i criteri che il Governo intenda seguire per proporre l'istituzione di nuove sedi di Corte d'appello e di Tar e se, nell'individuare nuove possibili sedi, si terrà conto delle particolari condizioni della città di Pisa che ne fanno una delle candidate naturali.
(5-02171)
dal primo gennaio 2003 il servizio di assistenza per i tossicodipendenti detenuti sarebbe dovuto passare alle dipendenze delle ASL mentre è stato disposto un invio al primo luglio prossimo;
ancora oggi non è stato operato il trasferimento dei fondi per assicurare la riforma e questa situazione potrebbe impedire l'assistenza sanitaria per i tossicodipendenti detenuti creando una situazione grave e allarmante per la loro salute nonché per il personale dei SERT come per le professionalità sanitarie non dipendenti -:
quali provvedimenti il Governo stia adottando per rendere effettivo il trasferimento del servizio alle ASL e per porre rimedio allo stato allarmante che già vivono i detenuti tossicodipendenti e gli operatori sanitari.
(5-02172)
nel corso del G8 che si è svolto a Genova nel 2001, all'interno della caserma di Bolzaneto, dove erano presenti appartenenti al Gruppo operativo mobile (GOM), si sono verificati gravi episodi di violenza nei confronti dei manifestanti, sui quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria;
già negli anni precedenti erano stati denunciati episodi di violenza all'interno di alcuni istituti di pena nel corso di perquisizioni effettuate da agenti appartenenti al Gruppo operativo mobile -:
in virtù di quale provvedimento, e in quali tempi, sia avvenuta la costituzione del «Gruppo Operativo Mobile» della polizia penitenziaria, quali siano i criteri di selezione del personale chiamato a far parte del G.O.M., di quanti agenti di Polizia Penitenziaria sia composto, e quale sia il loro specifico ruolo.
(5-02173)
nel corso delle audizioni della Commissione d'inchiesta sul caso Telekom Serbia il testimone Igor Marini ha riferito di una dazione illecita per 55 miliardi che sarebbe andata a tre esponenti politici italiani indicati con nomi in codice di Ranocchio, Mortadella e Cicogna;
tali accuse, con l'ulteriore precisazione che i soggetti in questione sarebbero identificabili nel senatore Lamberto Dini, nel Professor Romano Prodi e nell'onorevole Piero Fassino, sono state ripetute all'autorità giudiziaria elvetica che ha sottoposto a procedimento penale per riciclaggio il medesimo Igor Marini;
secondo il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale vigente nel nostro ordinamento qualsiasi notizia di reato deve obbligatoriamente vedere iscritto nel registro degli indagati qualunque cittadino italiano nei confronti del quale emerga una qualsiasi notizia di reato;
tale regola processuale viene continuamente e rigorosamente applicata dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti di chiunque, sia esso il Presidente del Consiglio, sia esso il meno conosciuto dei cittadini;
non risulta che la Procura della Repubblica di Torino presso cui pende il procedimento penale per l'affare Telekom Serbia abbia mai iscritto nel registro degli indagati i tre esponenti politici sopra citati -:
quali iniziative e quali provvedimenti, nell'ambito dei poteri e dei doveri ispettivi del Ministro, intenda assumere con riferimento a quanto riportato in premessa.
(5-02174)
le Organizzazioni sindacali che rappresentano il personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Ministeri, continuano a denunciare gravissime carenze d'organico (con particolare riferimento alla Regione Veneto) a fronte di una molteplicità di funzioni che sono chiamati a svolgere (traduzione e piantonamento dei detenuti, attività di osservazione e trattamento...);
nonostante il decreto con cui si stabilisce le piante organiche, non vi è mai stata un'azione concertativi con le organizzazioni sindacali per cercare di risolvere questi gravi problemi d'organico che, inevitabilmente, si ripercuotono sul funzionamento degli Istituti di Pena, costretti a confrontarsi con ingenti tagli ai finanziamenti (previsti nella legge finanziaria 2003) che rendono praticamente impossibile l'erogazione di alcuni servizi essenziali (assistenza sanitaria in primis);
per quanto riguarda il personale del comparto ministeri, occorre mettere l'accento sulla grave carenza di educatori all'interno dei carceri che, nonostante rappresentino la figura chiave per il reinserimento del detenuto (in sintonia con quanto previsto dalla nostra Costituzione), continuano a rimanere in numero esiguo, causando un grave affievolimento del sistema di garanzie volto alla rieducazione del detenuto;
per quanto riguarda l'area penale esterna (ovvero la prosecuzione del percorso di recupero avviato all'interno del Carcere) e il ruolo svolto dagli assistenti sociali, siamo anche qui in presenza di gravi carenze d'organico che mettono in crisi tutto quel sistema di recupero all'esterno del carcere -:
se il Ministro, alla luce delle gravi carenze d'organico denunciata dalle organizzazioni sindacali, non intenda intervenire per cercare di trovare una soluzione che sia in grado di garantire il percorso rieducativo del detenuto fuori e dentro il carcere;
se il ministro, considerato il ruolo centrale degli educatori all'interno del carcere e degli assistenti sociali fuori delle strutture carcerarie, non intenta potenziare i relativi organici aprendo un tavolo di concertazione con le relative organizzazioni sindacali.
(4-06776)