Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 329 del 25/6/2003
Back Index Forward

Pag. 114


...
TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO GIOVANNI DEODATO IN SEDE DI DISCUSSIONE DELLA DELIBERAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE AD UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DAL TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE UNICA PENALE

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai nel corso di tutta la XIII legislatura è stata sollevata la questione se la Camera dei deputati dovesse o non dovesse costituirsi in giudizio avanti alla Corte costituzionale, in qualità di parte convenuta in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Per tutta la scorsa legislatura, infatti, l'Assemblea in conformità alla proposta fatta dall'Ufficio di Presidenza ha sempre deliberato - in 52 casi - di resistere in tutti i giudizi ad essa notificati, per difendere davanti alla Corte costituzionale (e cioè alla massima sede giurisdizionale e di garanzia del nostro ordinamento) la propria deliberazione e cioè la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati.
Solo all'inizio della presente legislatura, per la prima volta, il dovere della costituzione in giudizio della Camera, sino a quel momento mai messa in discussione, è stata revocata in dubbio. In particolare, in senso alla Giunta per le autorizzazioni si è instaurato un dibattito articolato nel corso del quale si sono delineate due differenti opinioni (e cioè una maggioritaria e una minoritaria).
Secondo la tesi sostenuta dalla maggioranza, la costituzione in giudizio della Camera rappresenterebbe un atto dovuto, un atto di doverosa tutela delle deliberazioni assunte a suo tempo dall'Assemblea ed ancor prima dalla stessa Giunta, spettando alla Camera cui il parlamentare stesso appartiene nel rispetto della separazione dei poteri dello Stato il potere di dichiarare insindacabile una affermazione espressa dal parlamentare.
Deve essere chiaro che questa Camera è tenuta, oggi come sempre, a costituirsi in giudizio avanti alla Corte costituzionale per difendere il proprio potere e cioè le proprie deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sulla base delle seguenti inconfutabili argomentazioni.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che il potere di dichiarare insindacabile l'affermazione di un parlamentare spetta esclusivamente alla Camera cui il parlamentare stesso appartiene e non ad altri poteri dello Stato. Tale attribuzione, già più volte ribadita dalla stessa Corte costituzionale


Pag. 115

che la aveva affermata con la celebre sentenza n. 1150 del 1998, è oggi sancita con chiarezza dalla recente legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Perché allora questo potere di dichiarare l'insindacabilità è stato attribuito e riconosciuto - dapprima in via giurisprudenziale ed ora ex lege - alle Camere? Le ragioni, onorevoli colleghi, sono evidenti. Solo le Camere, per loro stessa natura, sono in grado di stabilire se determinate affermazioni attengano alle funzioni parlamentari e alla dialettica propria del dibattito politico.
L'insindacabilità delle opinioni del parlamentare costituisce una prerogativa posta a tutela del divieto di mandato imperativo di cui all'articolo 67 della Costituzione («Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»), l'insindacabilità cioè costituisce uno strumento indispensabile per consentire al parlamentare di svolgere il proprio mandato libero da ogni forma di indebito condizionamento e nell'esclusivo interesse del popolo che lo ha eletto.
L'insindacabilità quindi garantisce la libera esplicazione del mandato del parlamentare e più in particolare, la genuinità del dibattito politico. Ma soprattutto l'insindacabilità discende dal principio della separazione dei poteri, su cui poggiano lo Stato liberale e di diritto e tutte le moderne democrazie.
Sarebbe stata allora un'assai grave violazione di tale principio se l'attuazione e la tutela di questa insindacabilità fosse stata attribuita a un potere dello Stato diverso da quello rappresentato dalle Camere, e cioè a quello giudiziario.
Pertanto ciascuna Camera esercita legittimamente un proprio potere, sia quando delibera l'insindacabilità delle affermazioni rese dai propri membri, sia soprattutto nel momento in cui detto potere viene difeso e fatto valere in sede di giudizio.
Perciò quando l'esercizio di questo potere viene contestato attraverso l'instaurazione di un conflitto di attribuzioni, se la Camera non resistesse a quella contestazione rinunciando a difendersi, in pratica sconfesserebbe l'esercizio stesso di questo potere e implicitamente vi rinuncerebbe. Più in generale, se la Camera non si costituisse, rimanendo perciò contumace, mostrerebbe al giudice costituzionale disinteresse per l'oggetto della controversia, ed è come se abdicasse il suo diritto di pronunciare l'insindacabilità.
Per quanto concerne poi il valore del voto che l'Assemblea è chiamata ad esprimere sulla costituzione in giudizio, è necessario sottolineare che la Camera deve decidere di difendere la propria attribuzione relativa all'insindacabilità, ma non può tornare sul merito che la specifica delibera - impugnata dall'autorità giudiziaria - ha dichiarato insindacabile. La decisione che viene assunta oggi attiene solo al profilo processuale di una vicenda che, sotto il profilo sostanziale, è già stata oggetto di istruttoria da parte della Giunta per le autorizzazioni e di deliberazione dell'Assemblea stessa. Se quest'ultima tornasse in questa sede ad occuparsi del merito della questione, si avrebbe inevitabilmente una nuova ultronea valutazione del caso, con palese violazione del principio generale ne bis in idem.
D'altra parte nemmeno può farsi utilmente riferimento a quanto previsto dalla nuova legge n. 140 del 2003, ed in particolare alle tipizzazioni riferite dal primo comma dell'articolo 3.
In particolare detta norma attiene esclusivamente alla fase in cui la Giunta prima e l'Assemblea della Camera dopo devono pronunciarsi nel merito della insindacabilità e non anche alla successiva fase in cui, come nella fattispecie in esame, l'Assemblea deve solo decidere sulla mera costituzione in giudizio della Camera per difendere avanti alla Corte costituzionale una sua precedente deliberazione e quindi il potere esclusivo assegnatole dalla Costituzione. In questa seconda fase, l'Assemblea è chiamata infatti a pronunciarsi solo su un profilo meramente processuale e non deve riesaminare la questione nel merito.


Pag. 116


In conclusione, signor Presidente ed onorevoli colleghi, solo costituendosi in giudizio avanti alla Corte costituzionale la Camera adempie sino in fondo alle sue funzioni istituzionali. È questo un atto dovuto, che non ha più relazione con il merito della questione da cui il conflitto trae origine, ed è anche il senso della prassi costante secondo la quale entrambe le Camere si sono sempre costituite in giudizio.
In particolare nella XIII legislatura la Camera ha deliberato di resistere in giudizio in 52 casi, mentre il Senato in 7 casi; nella XIV legislatura la Camera ha analogamente deliberato in 27 casi e il Senato in 6 casi.

Back Index Forward