Allegato A
Seduta n. 328 del 24/6/2003


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(A.C. 1574-C - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la legge 12 marzo 1968, n. 478, disciplina la figura del mediatore marittimo


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ed in particolare l'articolo 1 stabilisce che per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi;
gli articoli 9 e 10 della citata legge stabiliscono le procedure di esame per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi;
la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto a torto è ricompresa in quella dei mediatori marittimi, poiché sono completamente differenti le problematiche che afferiscono allo svolgimento dell'una o dell'altra attività;
la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto dovrebbe essere estrapolata dalla onnicomprensiva figura del mediatore marittimo;
l'articolo 6 del testo unificato in esame, ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto, prevede una delega al Governo per tale finalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, in sede di attuazione della delega per l'emanazione di un codice sulla nautica da diporto, la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto venga estrapolata dalla generica figura del mediatore marittimo e disciplinata nel codice stesso al fine di snellire e semplificare lo svolgimento della suddetta attività nonché a valorizzare una professione che diverrà sempre più importante anche nel campo occupazionale.
9/1574-C/1. Gibelli.
(Testo modificato nel corso della seduta).

La Camera,
premesso che:
il testo unificato all'esame abolisce la tassa di stazionamento per le imbarcazioni;
il termine di pagamento è previsto ogni anno entro il 31 maggio;
il Governo ha differito tale termine solamente il 6 giugno,

impegna il Governo

a studiare le possibilità e le forme di restituzione della tassa per l'anno 2003 ai cittadini che hanno pagato entro la scadenza del 31 maggio.
9/1574-C/2. Mazzarello, Duca, Carli, Albonetti, Susini, De Luca, Adduce, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.
(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera g), del disegno di legge in esame prevede che «per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa»;
la scelta legislativa suddetta, può tuttavia creare diverse interpretazioni del testo in esame visto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, non risulta emendato dalla nuova legge e visto che all'articolo 2, comma 3 del suddetto regolamento per la condotta di moto d'acqua non viene prevista la patente nautica ed è permessa a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 16 anni;

impegna il Governo

a prevedere l'armonizzazione con la legge in esame del testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, apportandovi, ad esempio, degli emendamenti di modifica.
9/1574-C/3. Pasetto, Duca.


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La Camera,
premesso che:
l'approvazione del progetto di legge: disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, avviene in un momento in cui la fruizione del mare risulta fortemente elevata e visto che il nuovo testo di legge comporta notevoli variazioni alla legislazione vigente;

impegna il Governo

a predisporre, in sede dl emanazione del provvedimenti attuativi del disegno di legge in esame, in realizzazione di canali informativi e divulgativi sul provvedimento e sulle modifiche da esso apportate alla legislazione di settore.
9/1574-C/4Giachetti, Pasetto, Duca.

La Camera,
premesso che;
l'articolo 2, comma 3, lettera b), del disegno di legge in esame prevede che entro centoventi giorni della sua data di entrata in vigore con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti venga emanato uno o più regolamenti concernenti la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività da noleggio;

considerato che:
l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che entro centoottanta giorni dalla sulla data di entrata in vigore con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti venga emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche di conduzione delle navi da diporto;
visto che l'attività di noleggio sarà estremamente intensa proprio nell'arco temporale precedente all'emanazione del citato regolamento;

impegna il Governo

ad emanare nei tempi più rapidi possibili i citati provvedimenti in modo da ridurre la durata della fase transitoria, e di assicurare la necessaria sicurezza della navigazione delle unità da diporto e di quelle impegnate in attività di noleggio.
9/1574-C/5.Lusetti, Duca, Pasetto.