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VINCENZO FRAGALÀ. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, nella seduta del 9 aprile 2003 (A.S. 2191) ha subìto due modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.
La novità più rilevante riguarda la previsione della sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. In particolare, all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, l'Assemblea del Senato ha premesso un ulteriore articolo che, al comma 1, dispone che non possono essere sottoposti a processi penali: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione; il Presidente del Senato della Repubblica; il Presidente della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto per i reati ministeriali dall'articolo 96 della Costituzione; il Presidente della Corte costituzionale.
La non sottoposizione a processo penale per le suddette cariche istituzionali è prevista, fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni, per qualsiasi reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione delle cariche o delle funzioni.
Il comma 2 del nuovo articolo 1 reca una norma transitoria che dispone la sospensione dei processi penali in corso, fatto comunque salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. In questo caso la sospensione opera dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado e concerne i processi pendenti per qualsiasi reato, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.
Il comma 3 prevede l'applicazione - nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti - delle disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione della prescrizione.
È opportuno ricordare che l'istituto della sospensione nel procedimento e nel processo penale non rappresenta assolutamente una novità, per quanto il codice di procedura penale non contiene una disciplina organica dell'istituto della sospensione del procedimento, diversamente da quanto accade invece nel codice di procedura civile.
In via preliminare, dall'articolo 50 del codice di procedura penale si può comunque ricavare il principio della tassatività delle fattispecie sospensive: il comma 3 della disposizione afferma infatti che «l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge».
Ciò detto, intendendo la sospensione come una sorta di «arresto temporaneo», di «quiescenza» ovvero di «riposo» dell'attività processuale, il codice prevede due ipotesi di sospensione del procedimento penale - che possono cioè verificarsi anche prima della vera e propria fase processuale - originate dall'accertamento dell'incapacità processuale dell'imputato e dal sopravvenire di una richiesta di autorizzazione a procedere. Si tratta della incapacità processuale dell'imputato (l'articolo 71 del codice di procedura penale) e della richiesta di autorizzazione a procedere (articolo 344 del codice di procedura penale). Il codice di procedura penale individua anche due ulteriori ipotesi di sospensione del processo, motivate dalla sussistenza di una pregiudiziale civile o amministrativa (qualora cioè la decisione penale dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa), ovvero di una richiesta di rimessione.
A queste ipotesi di sospensione del processo, previste dal codice di rito, se ne aggiungono altre previste da leggi speciali. Fra queste, non si può non ricordare la sospensione automatica dovuta ad una pregiudiziale di costituzionalità o comunitaria. Infatti, la sospensione del giudizio è conseguenza anche della rimessione alla Corte costituzionale dell'ordinanza con la quale il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale.
Altra modifica riguarda l'articolo 3. Si tratta della disposizione che detta «disposizioni attuative» della norma recata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo risultante dalla modifica intervenuta nel 1993, ai sensi del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
In particolare si modifica il comma 9, secondo il quale le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili, in quanto compatibili, anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, aggiungendo le Commissioni riunite I e II in sede referente del Senato, al comma 9, un secondo periodo, a norma del quale la sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta fino alla deliberazione della Camera sulla questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, comporta la sospensione dei termini di decadenza dei termini di prescrizione e di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.
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