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PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la I Commissione, onorevole Bruno.
DONATO BRUNO, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Mazzoni.
ERMINIA MAZZONI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, apprezzate le circostanze, intervengo brevemente per non far mancare la replica del Governo al termine di quest'ampia ed approfondita discussione.
Ciò che, con l'articolo 1, viene introdotto, in forza dell'emendamento presentato al Senato, non è un'immunità. Non ha nulla a che fare con l'autorizzazione a procedere; non ha nulla a che fare con l'istituto dell'articolo 68 della Costituzione. Su questo, onorevole Sgarbi, siamo assolutamente d'accordo. Conseguentemente, la rubrica di questo provvedimento è stata modificata da «disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68» a «disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato». Quindi, questo secondo profilo, ritenuto ammissibile sotto l'aspetto dell'omogeneità della materia, entra in questo provvedimento di legge di attuazione dell'articolo 68 ma non entra nell'articolo 68. È materia omogenea ma non identica, per cui è pacifico che non stiamo discutendo di un istituto immunitario. Stiamo discutendo, non di guarentigie dei parlamentari, ma di un istituto del tutto processuale. L'immunità è presupposto della giurisdizione. Stiamo discutendo, non di un presupposto della giurisdizione nei confronti delle cinque cariche, ma semplicemente di una sospensione di natura processuale.
Allora, è il processo che viene sospeso, non è l'azione penale che viene interdetta.
Dunque, non pare si possano ravvisare profili di violazione dell'articolo 112 della Costituzione, nel senso che l'azione penale è salva e può approdare alla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale: solo successivamente il processo, che nasce a seguito dell'esercizio dell'azione penale, viene temporaneamente sospeso.
Mi pare, altresì, che non possano ravvisarsi profili di violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché quest'ultimo, com'è noto, non impone di trattare tutte le situazioni allo stesso modo, ma impone di trattare i casi uguali allo stesso modo, mentre qui stiamo parlando di situazioni particolarissime, stiamo parlando di cinque specialissime posizioni - le cosiddette alte cariche dello Stato - rispetto alle quali già il codice di procedura penale prevede alcuni trattamenti peculiari e che, attraverso la sospensione del processo, vedono aggiungersi un'ulteriore peculiarità.
Neanche credo che possa parlarsi di violazione dell'articolo 138 della Costituzione, proprio perché non stiamo modificando la Costituzione: non stiamo modificando l'articolo 68 e non stiamo introducendo nuove previsioni né con riferimento all'articolo 68 né con riferimento agli articoli 90 e 96 che, anzi, da questo articolato vengono richiamati esclusivamente per dire che sono fatti salvi.
Neppure credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 111, sotto il profilo della ragionevole durata, dal momento che, come è noto, tale valore, introdotto nella Costituzione mediante la modifica dell'articolo 111, è comunque un valore relativo, che, pertanto, deve trovare un bilanciamento rispetto ad altri valori e ad altri principi (in questo caso, la difesa dei ruoli istituzionali delle cinque alte cariche).
Infine, non credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 24, come qualcuno ha affermato, dal momento che questo istituto della sospensione processuale dovrebbe essere rinunciabile. No! È evidente che, proprio perché la ratio dell'istituto attiene non all'interesse del singolo, ma a quello delle istituzioni, non è ammissibile una rinuncia lasciata al singolo che quella istituzione occupa.
Si è anche chiesto, da parte dell'onorevole Castagnetti, di avere documentazione rispetto ad istituti analoghi eventualmente presenti in altri paesi europei. A parte il fatto che dagli stessi interventi che li hanno richiamati emerge che istituti di
tutela delle cariche istituzionali esistono, sia pure diversificati - qui stiamo parlando in un contesto in cui tali istituti non esistono -, credo che questa ricerca dell'ultima ora sugli istituti affini o non affini di altri paesi europei potrebbe essere evitata, limitandosi a ricordare che il Parlamento europeo, soltanto qualche giorno fa, ha approvato, con una maggioranza assolutamente trasversale, l'introduzione dell'istituto della sospensione processuale. L'articolo 5 del nuovo statuto dei parlamentari europei, così come è stato proposto ed approvato, prevede che un'indagine o addirittura un procedimento (neppure un processo, come qui si dice), un procedimento penale nei confronti di un deputato, deve essere sospeso quando il Parlamento lo richieda.
Allora, credo sia il Parlamento europeo che ci dà la risposta, visto che in Europa esiste un istituto che, per la verità, è molto più analogo a quello che qui viene introdotto che non alla vecchia autorizzazione a procedere.
Allora, in conclusione, qui si tratta di applicare, come fa l'articolo 1, una logica di bilanciamento tra il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini - diritto sacrosanto - e la funzionalità, l'autonomia, il prestigio delle istituzioni, nell'ipotesi in cui questi due valori vengano ad incrociarsi. Quando questi due valori - perché sono valori, lo voglio ribadire - vengono ad incrociarsi, quando il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini, che è un valore sacrosanto ed indiscutibile, viene ad attingere alla funzionalità e al prestigio dei vertici istituzionali, con il rischio di questi ultimi di ricevere appannamento dalla celebrazione del processo per il solo fatto che il vertice istituzionale subisca la celebrazione di un processo, ebbene, in questa logica di bilanciamento di valori diversi, la soluzione proposta fa temporaneamente e limitatamente prevalere prestigio, autonomia, funzionalità delle istituzioni.
Peraltro, è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 2001, che ha certificato questa regola di bilanciamento, questo principio del bilanciamento, ricordandoci che ogni potere, quando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze, deve tener conto, non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi costituzionalmente tutelati di altri poteri che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni.
Allora, altri poteri devono tener conto delle esigenze, degli interessi costituzionalmente tutelati degli altri poteri esistenti. Ecco il problema che questa norma pone e risolve. È il grave problema dell'equilibrio tra la politica e la giustizia, il grave problema dell'equilibrio e della compatibilità tra il mandato popolare e l'esercizio della giurisdizione, tra la rappresentanza democratica e l'azione penale.
Questa ipotesi di soluzione per trovare questo fondamentale equilibrio, un equilibrio da ritrovare per il buon funzionamento delle istituzioni, è certamente parziale - credo che tutti ne siamo consapevoli -, è un passo lungo la strada faticosa che porta ad un equilibrio tra le istituzioni, convinti che soltanto un sistema di guarentigie reciproche consenta il buon funzionamento dello Stato democratico. Lo Stato democratico funziona bene quando c'è equilibrio tra i poteri e l'equilibrio dei poteri presuppone un sistema di reciproche guarentigie; un ordinamento in cui solo uno dei poteri abbia guarentigie e gli altri non le abbiano è inevitabilmente un sistema squilibrato.
Questo provvedimento che stiamo per approvare è un passo in questa direzione, anche se non raggiunge la meta; certamente comporta l'esigenza di continuare a riflettere sulle forme di immunità, queste sì, a tutela dei parlamentari, sulla revisione dell'articolo 68 (molti si sono detti d'accordo in questo dibattito sull'applicazione dello stesso). Credo che si potranno utilmente vedere queste disponibilità tradursi in fatti concreti quando si metterà mano al più generale istituto dell'immunità.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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