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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la I Commissione, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.
DONATO BRUNO, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi...
PRESIDENTE. Colleghi vi invito a defluire in silenzio e, per chi rimane, di stare in silenzio.
DONATO BRUNO, Relatore per la I Commissione. ...la presente relazione si concentra su alcune questioni di merito e di costituzionalità che sono state sollevate nel corso dell'esame in sede referente in riferimento all'articolo 1 introdotto a seguito dell'esame presso il Senato.
Per il contenuto delle restanti parti del provvedimento sostanzialmente non modificate dal Senato, rimando all'ampia ed approfondita relazione svolta, in occasione
del primo passaggio alla Camera del testo al nostro esame, dagli onorevoli Boato e Mazzoni - che ringrazio - e ai contenuti della discussione svoltasi durante l'esame in Assemblea.
Per quanto attiene alle questioni di merito relative all'articolo 1, gli aspetti problematici che più frequentemente sono stati richiamati negli interventi e negli emendamenti esaminati presso le Commissioni riunite I e II sono quelli inerenti l'esatta interpretazione del termine «processo», utilizzato nel testo, l'automaticità della sospensione del processo penale - che precluderebbe la possibilità per il titolare dell'altra carica di rinunziarvi -, l'impossibilità di procedere all'espletamento degli atti irripetibili dopo l'intervenuta sospensione del processo e la presunta lesione del diritto all'azione civile da parte della persona offesa dal reato.
Rispetto al termine «processo» utilizzato nel testo ed all'asserita incertezza interpretativa che potrebbe determinarsi con riferimento al termine «procedimento», tale da condurre a ritenere preclusa la possibilità di espletare tutte le attività di indagine, tengo a sottolineare come la dottrina processuale penalistica assolutamente prevalente ritenga che i termini «procedimento» e «processo» non siano affatto sinonimi. Nel codice di procedura penale ciascuno dei due termini assume un preciso e distinto significato. Con l'espressione «procedimento penale» viene infatti indicata una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronunzia di una decisione penale. Il procedimento penale, quindi, comprende anche tutti gli atti connessi all'attività di indagine preliminare. L'espressione «processo penale», invece, indica una porzione del procedimento penale. Fanno parte del processo le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio. L'atto iniziale del processo corrisponde all'esercizio dell'azione penale, l'atto finale è una sentenza. Nell'utilizzare quindi il termine «processo» il testo al nostro esame garantisce in modo inequivocabile il libero svolgimento dell'attività di indagine.
In riferimento all'istituto della sospensione, preme sottolineare come le proposte presentate e discusse durante l'esame in sede referente, miranti a limitarne l'automaticità, unitamente a quelle tese a limitare l'ambito oggettivo dei reati per i quali applicarla, contrastino con la ratio stessa della disposizione in esame e con quella sottesa a tutte le normative che introducono speciali prerogative per chi ricopra specifiche funzioni. La possibilità, infatti, di rinunziare alla guarentigia introdotta dalla disposizione al nostro esame nei confronti di quelle cinque alte cariche dello Stato trasformerebbe quest'ultima in un privilegio personale. La rinunziabilità e la indisponibilità delle prerogative è direttamente collegata alla loro ratio, che vuole che esse siano poste a protezione della funzione espletata dai titolari delle cariche e non a protezione dei soggetti che ricoprono la carica. La ratio giustificatrice di ogni prerogativa, infatti, è quella di fornire una garanzia rinforzata ed ulteriore ad alcune funzioni costituzionalmente rilevanti nel loro concreto svolgimento. Nei confronti di questa finalità ha quindi valore meramente strumentale la tutela accordata ai titolari delle funzioni medesime. L'essenzialità del legame con una funzione costituzionalmente rilevante vale a giustificare la disciplina derogatoria, differenziando così la prerogativa dal privilegio, che è posto nell'esclusivo interesse del soggetto che ne è titolare. Da sempre, la dottrina ha infatti sottolineato come le prerogative sfuggano completamente alla disponibilità del soggetto titolare della carica, il quale non può rinunziare ad una garanzia che lo investe solo strumentalmente.
Per quanto riguarda la supposta lesione del diritto alla difesa, connessa alla impossibilità di procedere all'espletamento degli atti irripetibili, una volta che sia intervenuta la sospensione del processo, tengo a sottolineare come la possibilità di espletare l'attività di indagine preliminare sia in grado di garantire ampiamente lo svolgimento di tutti gli atti necessari alla compiuta raccolta delle prove.
In merito, infine, alla presunta lesione del diritto all'azione civile da parte della persona offesa dal reato, ricordo come l'articolo 75 del codice di procedura penale garantisca la possibilità alla persona offesa dal reato di proporre l'azione in sede civile, qualora non vi sia l'immediata possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, a seguito dell'intervenuta sospensione dello stesso.
Nel caso disciplinato dal comma secondo della normativa al nostro esame, qualora la persona offesa dal reato si sia già costituita parte civile nel processo penale, il diritto all'eventuale risarcimento del danno non è precluso, ma è esclusivamente sospeso.
Per quanto riguarda gli aspetti di costituzionalità, pur non volendo ripetere tutte le argomentazioni già svolte durante l'esame in sede referente e durante la discussione delle questioni pregiudiziali appena votate, mi pare, in ogni caso, opportuno affrontare, seppur brevemente, alcuni profili.
Sono stati sollevati dubbi di costituzionalità del disposto di cui all'articolo 1, in riferimento agli articoli 3, 112, 90, 96, nonché 24 della Costituzione.
In riferimento al disposto di cui all'articolo 3 della Costituzione, si è lamentata la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Al riguardo, non può non rilevarsi come, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale, sia sempre stata ritenuta ammissibile la previsione di un trattamento differenziato a favore di determinate categorie di persone, qualora tale disciplina differenziata trovi ragionevole, ponderata giustificazione alla luce del complessivo assetto dei principi costituzionali interessati dall'intervento normativo.
L'esigenza di un corretto e ragionevole bilanciamento dei diversi beni costituzionali trova riscontro nella formulazione dell'attuale articolo 1. Si prevede, infatti, che le cinque più alte cariche dello Stato non possano essere sottoposte a processi penali fino alla cessazione della carica. L'esigenza, quindi, di bilanciare il principio di uguaglianza rispetto al principio di indipendenza e autonomia degli organi costituzionali richiamati dalla norma trova, nella formulazione della norma medesima, un ragionevole contemperamento. Il trattamento differenziato riservato dalla stessa esclusivamente ai soggetti che ricoprono quelle specifiche cariche istituzionali trova, infatti, giustificazione nella rilevanza e delicatezza della funzione da essi ricoperte e, quindi, nell'innegabile necessità di garantire l'ufficio di cui quei soggetti sono titolari da qualsivoglia interferenza esterna.
La disciplina ordinaria che presuppone l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge si riespanderà non appena tali soggetti cesseranno dalla carica. È evidente, quindi - come più volte ricordato -, che il trattamento differenziato previsto dalla norma in questione si rivolge direttamente a tutela della funzione e solo indirettamente a garanzia della persona.
La norma in questione, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, non appare, altresì, in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. La formulazione della norma, infatti, garantisce la possibilità di espletare, anche nei confronti di chi ricopre quelle cinque alte cariche, tutte le attività di indagine, fermo restando l'impossibilità di sottoporre gli stessi soggetti a processo penale sino alla cessazione dalla carica.
Ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'articolo 112 impone, quindi, quello che, in senso tecnico, è denominato un dovere. Tradotto negli istituti che appartengono al codice vigente, tale dovere, insito del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, assume un particolare significato: impone che il pubblico ministero valuti la fondatezza di ciascuna notizia di reato e che compia le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l'imputazione ovvero chiedere l'archiviazione.
Chiarito, quindi, il contenuto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, appare del tutto evidente come il testo
della normativa al nostro esame rispetti pienamente il dettato costituzionale in materia.
Non ricorre, altresì, violazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, prevedendo, questi ultimi, esclusivamente una disciplina per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica e per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni da parte dei componenti del Governo, mentre nulla dispone la Costituzione in merito ai reati comuni commessi da chi ricopre tali cariche.
Nel silenzio della Costituzione, gran parte della dottrina, soprattutto in riferimento all'articolo 90 della Costituzione, pur ammettendo l'imputabilità del Capo dello Stato, ha, da tempo, costruito l'ipotesi di un'improcedibilità di fatto per tutta la durata dell'incarico.
La normativa recata dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame nasce, in definitiva, dalla consapevolezza della necessità di trovare un ragionevole bilanciamento tra i diversi principi costituzionali in materia: la garanzia dell'indipendente esercizio della funzione costituzionale affidata a quelle cinque alte cariche, da un lato, e la garanzia dell'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso la celebrazione dei processi, dall'altro.
Una corretta opera di bilanciamento tra diversi principi costituzionali esige che nessuno di essi sia totalmente subordinato rispetto agli altri. La sospensione del processo esclusivamente per la durata dell'incarico, con la possibilità di svolgere tutta l'attività di indagine e di poter poi celebrare il processo una volta che la carica stessa sia cessata, appare, dal punto di vista costituzionale, una soluzione normativa ragionevole ed equilibrata.
In merito, infine, alla supposta violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto la normativa recata dal provvedimento al nostro esame non permetterebbe allo stesso titolare della carica di potersi difendere immediatamente in giudizio, mi permetto di avanzare un'obiezione, per così dire, provocatoria. Il diritto alla difesa disciplinato dall'articolo 24 della Costituzione è considerato uno dei diritti inviolabili del nostro sistema, al cui rispetto si devono attenere anche le altre norme costituzionali. Volendo seguire la ricostruzione prospettata da alcuni durante il dibattito in sede referente, e ricordando quanto già argomentato rispetto all'irrinunziabilità propria di qualsiasi prerogativa concessa ai titolari di alcune funzioni costituzionalmente rilevanti, si potrebbe arrivare ad affermare, paradossalmente, che anche le prerogative disciplinate dagli articoli 68, 1o comma, 96 e 137 della Costituzione (e dalle relative norme di attuazione, anche di natura costituzionale) sarebbero da ritenersi costituzionalmente illegittime perché violative di un principio supremo della nostra Carta costituzionale! Grazie.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bruno.
Il relatore per la II Commissione, onorevole Mazzoni, ha facoltà di svolgere la relazione.
ERMINIA MAZZONI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, cercherò di toccare unicamente gli aspetti processuali della proposta di legge in esame, anche se essi si intersecano in maniera abbastanza stretta con quelli costituzionali (per cui non riuscirò fino in fondo ad evitare ripetizioni).
Questa proposta di legge reca disposizioni organiche per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché norme sulla sospensione dei processi penali nei confronti delle cinque alte cariche dello Stato. In effetti, il titolo avrebbe dovuto enunciare e richiamare altre norme costituzionali di cui il provvedimento rappresenta l'attuazione.
Il testo, già approvato da quest'Assemblea in prima lettura, è stato parzialmente emendato dal Senato, per cui si è resa necessaria questa seconda lettura della Camera. Cercherò di sintetizzare brevemente l'emendamento introdotto dal Senato, che aggiunge al testo precedentemente approvato un nuovo articolo 1 il quale dispone, al primo comma, che non
possono essere sottoposti a processi penali il Presidente della Repubblica, salvo quanto stabilito dall'articolo 90 della Costituzione, i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, ed il Presidente della Corte costituzionale. Tale sospensione copre qualsiasi reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione della carica e si protrae per la durata della carica o della funzione. Il comma successivo dispone l'applicabilità della norma anche ai processi in corso, mentre il terzo comma richiama le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione dei termini di prescrizione.
La seconda modifica apportata dal Senato è all'articolo 3, comma 9. Con riferimento ai procedimenti disciplinari, ai quali si applica la stessa disciplina dettata dai commi precedenti, si stabilisce che, ove ne sia disposta la sospensione, vengono sospesi anche i termini di decadenza e di prescrizione dal decorso dei quali possa derivare pregiudizio ad una parte.
La disciplina che si detta con il testo in discussione vuole, in via generale, dare una prima risposta ad una domanda di riequilibrio tra i poteri dello Stato in una situazione che disarticola i rapporti istituzionali rendendo franoso l'intero apparato istituzionale, a discapito della concreta operatività dei singoli organi.
La nostra Carta costituzionale fu concepita organicamente: ogni norma era, ed in parte è ancora, premessa e conseguenza di altre. La validità della nostra Costituzione, provata dalla sopravvivenza a tanti anni di cambiamenti ed innovazioni, trova la sua prima motivazione nell'essere stata pensata in maniera armonica e costruita con sapiente intelligenza, fuori dalle logiche della contrapposizione di parte e profondamente dentro l'idea di dover dotare il paese di uno strumento di stabilità e di equilibrio.
Le modificazioni che hanno interessato la Costituzione negli anni soffrono tutte quante del carattere di parzialità dell'intervento normativo una tantum; tra queste la modifica dell'articolo 68, nata come tentativo di reazione ad una situazione non più governabile. La cancellazione della prerogativa prevista dal costituente, perché ritenuta necessaria a garantire l'esercizio pieno di una funzione primaria, in considerazione di prerogative e poteri altrettanto significativi attribuiti ad altro potere dello Stato, ha messo in ginocchio il nostro sistema. Eliminare quel presidio costituzionale non è servito a migliorare i comportamenti. Esso ha dato l'unico risultato di confondere i ruoli e soprattutto di ridefinire le gerarchie tanto - ci tengo a precisarlo - senza colpa di alcuno che con la colpa di tutti. Il semplice fatto di cambiare le carte del gioco sul tavolo all'improvviso ha prodotto l'impazzimento degli elementi che sono andati componendosi poi in maniera sregolata. Da questa situazione oggi ancora non ne usciamo.
La politica e la giustizia, come hanno sostenuto molti colleghi anche dell'opposizione, vivono un rapporto conflittuale che non giova né all'una né tanto meno all'altra. Il cittadino non si appassiona più alla politica come faceva un tempo, ma non si sente neanche tutelato dalla giustizia come dovrebbe. Come si arriva da questo mio argomentare alla proposta che abbiamo in discussione, che certo non risolve tutti i problemi innescati da queste riforme dissennate e che non modifica la Costituzione, ma la attua?
Con questo provvedimento si elimina la possibilità di scontri di vertice, si riconduce l'attenzione pubblica e privata su questioni di ordinaria e concreta gestione, il tutto a vantaggio della funzionalità, non sottraendo alcuno alla giustizia, senza creare una giustizia di pochi, ma solo preservando quei presidi essenziali a consentire la stabilità del paese. Tutto questo partendo dalla Costituzione e cercando di leggere tra le righe di essa la volontà del legislatore del 1948 nel combinato disposto degli articoli 67, 68, 90, 96, nonché degli articoli 3, 24, 111, 112. La disciplina che proponiamo vuole essere la trasposizione attuativa della Costituzione interpretata alla luce di fatti nuovi.
Limitandomi ad alcune considerazioni solo in merito all'articolo 1 introdotto dal
Senato, l'unica parte ancora non discussa da quest'Assemblea, mi permetto di dire che esso nella forma poteva sicuramente essere migliore, ma nella sostanza è condivisibile perché non lede posizioni, non pregiudica diritti, non crea impunità né immunità, sospende, rinvia nel tempo. Alcuni colleghi dell'opposizione hanno contestato il richiamo da me fatto in Commissione ad istituti di sospensione già esistenti nel nostro ordinamento. Questi richiami io li confermo perché servono a chiarire che certo, anche se per altre fattispecie, la sospensione del processo esiste già come istituto nel nostro ordinamento e non viene considerata un'attribuzione d'impunità. Ci sono situazioni che vanno riguardate nella loro peculiarità e come tali affrontate. L'eguaglianza a cui si richiama l'articolo 3 della Costituzione non è l'indicazione della obbligatorietà nell'adozione di provvedimenti non diversificati per situazioni tipo; quella norma dice che dobbiamo essere uguali nell'apprezzamento delle differenze. Anche la Corte costituzionale, intervenendo a più riprese sul punto e da ultimo, mi piace ricordarlo, anche sulle politiche di genere, ha affermato il principio che legiferare tenendo conto delle differenze significa operare nel senso del rispetto dell'uguaglianza tra i cittadini e non significa, come alcuni sostengono, sancire le differenze. Come persone coloro che ricoprono quelle cariche sono uguali a tutti gli altri, nella funzione non possiamo non accettare che essi sono diversi e come tali devono essere riguardati dal legislatore. Queste sono cariche che periodicamente vengono sottoposte al giudizio non di un magistrato ma del popolo italiano e questa credo sia cosa di non poco conto.
In dettaglio, e per chiudere, i processi vengono sospesi solo nei confronti di queste cinque alte cariche dello Stato, vengono sospesi per un periodo limitato (la durata della carica), non si producono effetti irreparabili, il corso della giustizia non viene deviato, esso riprende secondo le norme ordinarie al cessare della carica, perché nel periodo di sospensione resta altresì sospeso il corso dei termini prescrizionali. Non ci sono lesioni di diritti di terzi, in particolare del diritto al risarcimento del danno civile, l'azione civile ha una sua autonomia che non impedisce la soddisfazione, pur essendoci la sospensione. Nessuna limitazione alle indagini preliminari. Sulla irrinunciabilità si è seguita la dottrina maggioritaria costituzionale che ha sempre sostenuto che la prerogativa è irrinunciabile poiché appartiene alla carica e all'istituzione e non al singolo soggetto, dunque non sarebbe coerente dal punto di vista costituzionale e giuridico inserire la rinunciabilità. Secondo lo stesso criterio è coerente che la prerogativa abbia la medesima durata della carica.
Infine, l'esclusione di alcuni tipi di reato, come proposta da alcuni colleghi dell'opposizione, cozzerebbe con la scelta di automatismo effettuata in funzione di garanzia; si è optato in questo provvedimento, come ho già detto in Commissione, per l'automatismo e non per la valutazione dell'esistenza del fumus, caso per caso, al fine di non sottoporre una prerogativa, a garanzia delle istituzioni, a valutazioni politiche di maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signor presidente della I Commissione, collega relatrice e colleghi deputati, continuo ovviamente, perché non sono abituato a cambiare idea a seconda delle circostanze politiche, a condividere pienamente questa proposta di legge negli articoli che vanno dal 2 al 9 e anche per quanto riguarda l'unico emendamento, introdotto al Senato, nell'articolo 3 (alla Camera, in precedenza, trattavasi dell'articolo 2).
Confermo, invece, quello che ho dichiarato qualche decina di minuti fa intervenendo
a proposito delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che ho anche personalmente sottoscritto, e cioè la mia assoluta contrarietà al nuovo articolo 1 del provvedimento, introdotto al Senato dalla maggioranza, per i motivi che ho più volte già esposto sia nel corso del dibattito in sede referente nelle Commissioni congiunte, Affari costituzionali e Giustizia, sia poc'anzi quando mi sono espresso a favore delle pregiudiziali di costituzionalità.
Preferisco in questi pochi minuti che ho a disposizione accennare non solo agli aspetti di carattere costituzionale, ma anche a quelli di carattere politico-istituzionale che emergono da questa vicenda. Ritengo che si possa dire, anche perché sono sotto gli occhi di tutti... Colleghi, per favore consentitemi di proseguire il mio intervento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.
MARCO BOATO. Come dicevo, è sotto gli occhi di tutti l'assenza totale di una strategia generale, quale che sia anche se non condivisibile o in parte discutibile, ma comunque con cui sia possibile confrontarsi, della Casa delle libertà sia in materia di giustizia sia in materia di riforme costituzionali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai abbiamo superato la boa del secondo anno di Governo Berlusconi e ci approssimiamo a giungere a metà legislatura; in questi due anni, mese dopo mese, in questa sede abbiamo subito, anche con momenti drammatici, una logica consistente nel legiferare in modo meramente emergenziale e contingente in materia di giustizia e - tra virgolette - endoprocessuale. Questo non lo dico soltanto io, ma anche un esponente della Lega nord Padania - il vicepresidente del Senato, senatore Calderoli - che è quanto più lontano ci possa essere dalle mie idee e dalla mia cultura politica; egli pochi giorni fa, ha affermato, con un linguaggio che è proprio degli esponenti del suo gruppo parlamentare, che definirei un po' «sbracato» ma, in questo caso, realistico, che è ora che la smettiamo di legiferare a spizzichi e bocconi. Chiaramente, non si tratta di un linguaggio molto raffinato sul piano tecnico-giuridico, ma è la verità! Per una volta, quindi, debbo dare ragione ad un esponente della Lega nord Padania: é la verità! Sono due anni che voi siete costretti o indotti con il nostro voto contrario a legiferare a spizzichi e bocconi, in modo contingente ed emergenziale e con una finalità quasi esclusivamente - poc'anzi l'ho definita endoprocessuale - mirata ad interferire nelle vicende processuali in corso. Si tratta di vicende processuali rispetto alle quali ho grande attenzione e grande rispetto e credo di non averle mai - a volte anche suscitando critiche da parte dei colleghi della mia parte politica e qualche insulto da parte di qualcuno sulle pagine di qualche organo di stampa di sinistra - utilizzate nello scontro politico. Ma, la realtà è questa!
Quando la Casa delle libertà ha voluto, in poche settimane o in pochi mesi, ha legiferato, piegando norme ed istituti alle proprie - anzi, non alle proprie, è esagerato affermare questo - alle esigenze processuali di alcuni propri esponenti.
Presidente Casini, se posso rivolgermi a lei con rispetto, con amicizia e con stima, come lei sa, vorrei ricordare che quest'Assemblea - e lo affermo con sofferenza, poiché devo elogiare questa Assemblea, anche se tuttavia devo lamentare, di fronte alla strategia della Casa delle libertà, cosa è avvenuto - ha votato all'unanimità un anno fa, con il solo voto contrario di un esponente di Alleanza nazionale - uno!-, la riforma dell'articolo 27 della Costituzione per espungere definitivamente la pena di morte dalla nostra Carta costituzionale.
Lei, Presidente Casini (e ciò le fa onore), appena eletto, si è recato ad una assemblea internazionale dei Presidenti dei Parlamenti ad assumere l'impegno - che, tra l'altro, quest'Assemblea aveva mantenuto - di arrivare all'espunzione definitiva e totale della pena di morte dalla nostra Costituzione, pena di morte che sarebbe sempre possibile in base alle leggi penali di guerra, e pochi ricordano
che in Afghanistan e in Iraq ai contingenti italiani, impegnati in Enduring Freedom e nella missione in Iraq, si applica il codice penale militare di guerra.
Ebbene, la Casa delle libertà è riuscita a bloccare, da oltre un anno, questa proposta legge di revisione costituzionale per espungere la pena di morte dalla Costituzione nell'altro ramo del Parlamento. Ma vorrei ricordare che si tratta di quel ramo del Parlamento che ha introdotto all'interno della provvedimento oggi al nostro esame, in poche ore, il nuovo articolo 1, sul quale anche i relatori hanno soffermato la loro attenzione, poiché di questo dobbiamo discutere, dal momento che il resto del testo del provvedimento è pressoché identico a quello approvato dalla Camera qualche mese fa.
MARCO BOATO. Quindi, di fronte ad un istituto di civiltà giuridica e ad una riforma costituzionale che abbiamo approvato in questa sede all'unanimità, si arriva a bloccarla nell'altro ramo del Parlamento perché si considera pericoloso e meritevole di ulteriore riflessione «cimiteriale» - perché questa riforma è stata sepolta - il fatto di espungere definitivamente la pena di morte dall'articolo 27 della Costituzione; tuttavia, in pochi giorni è stata compiuta l'operazione che abbiamo sotto i nostri occhi e sulla quale abbiamo - almeno io e altri colleghi - riflettuto criticamente.
Vorrei rivolgermi ancora una volta ai colleghi, al Presidente della Camera, ai rappresentanti del Governo, visto che c'è un sottosegretario di Stato per la giustizia in quest'Assemblea - anche se è distratto da qualche altro collega e quindi non si accorge neppure di cosa stiamo dicendo - e ai colleghi della Casa delle libertà non di quest'aula (almeno, solo in parte): non è che, in un regime di bicameralismo perfetto, se da una parte si approva un provvedimento, dall'altra parte lo si blocca senza assumersi responsabilità politiche!
Da mesi è stato bloccato...
PRESIDENTE. Onorevole Boato...
MARCO BOATO. Concludo rapidamente, signor Presidente.
Come dicevo, da mesi è stato bloccato al Senato il disegno di legge sulla sospensione condizionata della pena.
I miei amici radicali, che ora chiedono - ma non condivido tale richiesta - di entrare nel Governo Berlusconi, hanno tenuto una conferenza stampa violentissima pochi giorni fa, denunciando la Casa delle libertà perché ha detto «no» al cosiddetto «indultino» per i cittadini detenuti ed ha detto - cito il loro linguaggio - sì all' «indultone» per il Presidente del Consiglio e le massime cariche dello Stato.
Non condivido questo linguaggio, perché è un po' troppo brutale, tanto più quando contemporaneamente si chiede di entrare nel Governo, ma forse è la realtà politica di queste scelte ad essere effettivamente brutale.
Non cito - perché devo concludere - le vicende della devoluzione, una riforma costituzionale che non c'entra con le materie oggi alla nostra attenzione, ma che viene utilizzata come arma non di scambio, bensì di ricatto e di intimidazione politica dentro al Governo, tra i ministri, con il Presidente del Consiglio e tra i gruppi della Casa delle libertà: questa è la dimostrazione della mia affermazione, vale a dire che in due anni abbiamo assistito all'assoluta assenza di una strategia istituzionale non solo in materia di giustizia, ma anche in materia costituzionale.
Concludo segnalando che, così come ho votato a favore delle pregiudiziali di costituzionalità che ho sottoscritto, ho presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, e dunque voterò a favore della soppressione di tale articolo. Preannunzio sin da subito, per chiarezza, che in sede di votazione finale mi asterrò dalla votazione di questa proposta di legge, perché dall'articolo 2 all'articolo 9 si tratta di una provvedimento che, assieme ai colleghi, ho contribuito a scrivere, a costruire e ad approvare.
Quindi, il bilanciamento fra la mia assoluta contrarietà all'articolo 1 come norma ordinaria e la convinzione della sua incostituzionalità e, dall'altra parte, invece, la piena condivisione degli articoli da 2 a 9 mi porteranno, alla fine, ad esprimere un voto di astensione.
Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto amaro dover fare questo tipo di bilancio con riferimento ad un lavoro che avremmo potuto portare in porto di comune accordo e, per una volta, in modo coerente e convergente, senza la manipolazione costituzionale che è stata posta in essere al Senato e che la Casa delle libertà si accinge ad approvare anche qui alla Camera (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.
NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in un paese democratico in cui i poteri hanno un loro equilibrio garantito, innanzitutto, dalla Costituzione. Conosciamo i livelli istituzionali, le loro funzioni, i loro compiti e ci chiediamo se siano ancora gli stessi elementi di un tempo a definire il concetto di democrazia nel nostro paese.
Il dibattito in Italia è sempre stato acceso quando si è discusso del ruolo dello Stato nella società e non vogliamo credere che vi siano parti dello Stato che, al di là della Costituzione, intendano non solo operare per applicare le leggi, ma anche per sostituirsi, di fatto, agli organi legislativi.
L'operato della magistratura trova fan ed avversari a seconda del tempo, degli argomenti e dei soggetti, ma sarebbe un pericolo per la democrazia l'ipotesi di una magistratura che non si limitasse ad applicare le leggi, ma addirittura imponesse come farle.
Con l'argomento di oggi, al di là degli aspetti tecnici e meramente giuridici, si ritorna ad un infuocato dibattito in cui sembra vi sia la corsa dei poteri per assicurarsi il primato sugli altri. È compito del Parlamento evitare che ciò avvenga, assicurando il primato della politica e l'autonomia della magistratura.
Qui il problema non è se sia legittimo l'operato di certa magistratura o se sia legittimo che il ruolo parlamentare venga garantito attraverso una serie di disposizioni che devono essere in linea con ciò che la Costituzione riconosce agli organi fondamentali dello Stato.
Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui nasce e sempre più si amplifica una forbice tra magistratura e organi dello Stato. Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui una minoranza di magistrati si impossessa del titolo di parlare a nome di tutti e di agire a nome di tutti per sostituirsi a compiti che tutti hanno delegato, attraverso la Costituzione, a precisi e distinti soggetti.
Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse distinguere l'operato di tanti onesti magistrati che compiono il loro dovere anche senza andare sui giornali e sulle televisioni, da quello di chi si occupa più di convegni, di mass media, di premi e di apparizioni da star.
Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse fare questa distinzione o anche quello che genericamente accomunasse i due diversi comportamenti.
Non sarebbe un paese normale quello che dimenticasse Enzo Tortora, le sue ragioni, il suo affidarsi alla politica diretta per essere riconosciuto una persona onesta in un paese dove, in quel tempo, si faceva a gara su chi la sparasse più grossa sulle colpe del povero Tortora. E non sarebbe, per converso, normale un paese che dimenticasse i magistrati caduti per difendere lo Stato e le sue leggi, non per sostituirsi allo Stato o alle sue leggi.
Chiunque deve rispondere del proprio operato attraverso gli organi previsti dalla Costituzione, ma chiunque deve avere il diritto di poter esercitare il proprio ruolo senza interferenze che limitino i compiti e le funzioni che devono essere esercitati a seguito di plebiscitario mandato popolare.
Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui si tentasse di avanzare richieste di condanna per il Presidente del
Consiglio proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea affidata all'Italia.
Probabilmente, sarà anche legittimo che dei giudici giudichino la missione in Medio Oriente di Berlusconi un impedimento non sufficiente per il rinvio di un'udienza, ma non è normale che questo accada se si pensa all'alto significato politico e morale che la missione contiene. Non sarebbe un paese normale quello che non consentisse l'esercizio delle proprie funzioni serenamente a chi è chiamato dal popolo ad esercitarle. Non sarebbe un paese normale quello che non rinviasse un processo, senza vantaggi personali, alla fine di un mandato popolare e di altissimo rango costituzionale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è anche chi in questo momento nel CSM vorrebbe processare il Presidente del Consiglio per certe sue affermazioni sul ruolo di magistrati e giudici di certe procure. Non so se sia legittimo, ma non è sicuramente normale che il CSM - come afferma il senatore a vita Cossiga, già Presidente della Repubblica - si sostituisca al Parlamento per giudicare il Presidente del Consiglio.
Vale la pena di ricordare che l'iniziativa legislativa in questione è frutto di un'idea di un uomo di centrosinistra che, responsabilmente, si pone il problema di garantire ruoli e funzioni istituzionali al di là delle appartenenze (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Signor Presidente, durante i lavori svoltisi nelle Commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia sono stati da noi portati, con dovizia e rigore, molti argomenti di ordine giuridico tesi a dimostrare le ragioni della nostra opposizione. In fondo, avevamo una speranza: quella di immettere il dubbio, quel dubbio che in politica è necessario perché la certezza è tipica degli stolti. A tale riguardo grandi sono gli esempi di alcuni dialoghi socratici dove, attraverso la tecnica del sofisma, venivano demolite le antiche certezze anche sul senso e sull'idea della giustizia. Tuttavia, nessun'ombra di dubbio vi ha attraversato; eppure avevate già avuto dimostrazione che la fretta risponde ad altre logiche e non era bastata.
Ha avuto, ancora una volta, il sopravvento la vera questione irrisolta all'interno della Casa delle libertà: il nodo tra politica e magistratura, tra politica e giustizia. Siete assillati da una cultura crepuscolare che vi impedisce di guardare, di alzare il velo, di assumervi la responsabilità, chiusi e prigionieri di un unico obiettivo: salvare il Presidente del Consiglio Berlusconi, salvare l'imputato amico del Presidente del Consiglio e salvare quanti devono essere sottratti ad un'idea di giustizia che voi chiamate ingiustizia e persecuzione.
Salvare, salvare: ciò non implica per voi e per la vostra cultura una prova, un convincimento con azioni testimoniali della vostra innocenza. Salvare per voi oggi è impedire i processi, fuoriuscire dalla sfera innocenza-colpevolezza, due elementi che vanno sempre dimostrati e correlati di fronte ad un'opinione pubblica più avvertita, più sensibile, quasi indignata dallo spettacolo che, spesso, la classe politica dà di sé. Di fronte al principio della salvaguardia della propria dignità non avete avuto tema di apportare una modifica all'articolo 1 della proposta di legge in esame.
Il vostro è stato come un richiamo al canto di una civetta che si alza nella notte e che, proprio perché si tratta di una civetta ed è notte, è difficile rintracciare e tutto ripiomba nel buio pesto della notte. A tale richiamo, però, vi è sempre qualcuno sensibile, in grado di vederla: una volta si chiama Cirami, una volta Schifani. E domani? Domani sarà pronto qualche altro nome. È pronto, infatti, il progetto costituzionale per l'immunità per tutti.
Ci preoccupa tale clima e tale cultura politica plumbea, così pesante nella dialettica democratica per la dignità delle nostre istituzioni, per la rottura dell'equilibrio politico che state cercando di operare. I rilievi giuridici e costituzionali e la
discussione sulle questioni pregiudiziali che si è svolta non sono stati sufficienti, li risentiremo durante l'esame degli emendamenti. Vi è, però, un punto tutto politico che riguarda una questione importante.
Voi volete immettere un elemento di rottura in un sistema. Lo ricorda oggi, su la Repubblica, un noto editorialista e giurista. Mettete in discussione quello che per la cultura giuridica del novecento trova un caposaldo in Kelsen, tutore, per così dire, di una concezione in cui quello che viene messo al principio della piramide è ciò attraverso cui si regolano gli elementi che ne derivano.
Voi cercate non l'immunità delle funzioni, a tutela degli incarichi che si svolgono, ma volete un privilegio: volete sottrarvi sine die al processo. Il rilievo che abbiamo avanzato rispetto all'articolo 112 della Costituzione, implicante la rottura dell'obbligatorietà dell'azione penale, è l'elemento sul quale abbiamo fondato le nostre critiche e la nostra opposizione. Del resto, il Presidente del Consiglio Berlusconi, all'indomani della sentenza con la quale vi era stata la condanna (sempre nel processo Sme), aveva inveito attraverso un articolo e una cassetta dicendo che mai e poi mai si sarebbe sottoposto ad un giudizio di una magistratura sottoposta ad altre logiche politiche. Voleva essere giudicato dai pari: concezione padronale, dunque, come in un sistema feudale, ma il feudalesimo è lontano da noi; si è usciti dal medioevo da molto tempo e si è usciti con una grande prova di dignità della democrazia e del rigore delle nostre istituzioni. I cittadini, da tempo, non sono più sudditi, ma sono cittadini.
Voi state ponendo, quindi, le condizioni culturali di una concezione che separa un binomio imprescindibile in politica: responsabilità e pratica (e convinzione) di un'etica pubblica. State uccidendo l'etica pubblica! Aprite la strada ad un arbitrio che fa dell'etica pubblica un'appendice. Individualismo, egoismo, rottura del patto di coesione e di una politica condivisa sono gli elementi ai quali guardiamo con grande preoccupazione, ma sui quali ha già espresso un giudizio l'indignazione di centinaia e centinaia di cittadini.
Ricordo che in questa aula ed anche nei lavori di Commissione, quando si discusse del conflitto di interessi - il primo elemento sul quale abbiamo dovuto cimentarci, rispetto a scelte che attengono ad un punto strategico per gli interessi del paese -, il ministro Frattini con arguzia ci disse che avevamo una concezione totalitaria e che di fronte alla privazione e alla cessione di un'azienda che rientra nel conflitto di interessi, assai più grave era invece quello che il Governo aveva previsto per il conflitto di interessi: la sanzione morale. Ma se questo era vero allora, oggi, di fronte all'idea della sospensione automatica del processo, per fatti avvenuti anche in epoca nella quale non si ricopriva quella carica e che vengono sospesi per tutto il periodo della carica, quale sospetto è peggiore di quello di voler sfuggire in tutti i modi alla giustizia, di presentarsi, di mostrare la propria innocenza, invece di far aleggiare continuamente il sospetto di sapere se si è innocenti o se si è colpevoli? La morale è una categoria importante, ma non è solo una categoria dello spirito. La morale è una grande pratica politica soprattutto per chi governa il paese.
Abbiamo, quindi, assistito con questo emendamento introdotto dal Senato ad una sorta di trilogia: l'emendamento Schifani riguarda tutte le fasi del processo. Di fronte a questa trilogia ci si chiede: dopo la trilogia che cosa potrà esserci? Un romanzo, una novella? Ma, come tutti i romanzi, l'epilogo, il giudizio su quel romanzo, la capacità di essere stato in qualche modo persuasivo nella sua lettura, appartiene esattamente al giudizio degli individui e per questo il provvedimento al nostro esame vede già espresso un giudizio: il giudizio dei cittadini e degli elettori, di nuovo di fronte a questa prepotenza di chi pensa di essere diseguale di fronte alla legge, testimoniando così un imbarbarimento della politica ed un'assunzione poco responsabile delle funzioni di Governo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici
di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Il mio sarà un intervento molto breve per chiederle, signor Presidente, una collaborazione un po' irrituale, ma nondimeno corretta, con il Parlamento alle prese con un provvedimento molto delicato. Come è noto, noi riteniamo che il provvedimento sia palesemente incostituzionale, violando alcuni principi, in particolare gli articoli 3 e 111 della Costituzione.
Signor Presidente, le è altresì noto che, configurando uno status speciale - a nostro avviso sicuramente di rilievo costituzionale - per alcuni Presidenti di organi di pari (mi riferisco al Capo del Governo, ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte costituzionale), si ha ragione di temere che tutto ciò possa preludere ad una successiva e imminente estensione di tali prerogative a tutti i componenti di quegli stessi organi collegiali.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Ci rendiamo ben conto della finalità e del contesto in cui è maturato l'emendamento Schifani, ben diverso dal contesto e dalle intenzioni della inascoltata proposta Maccanico, avanzata in sede di discussione al fine di impedire l'approvazione della legge Cirami.
Tutto ha origine e tutto è finalizzato a rimuovere la penosa situazione giudiziaria in cui si trova il Presidente del Consiglio, che rappresenta un'oggettiva anomalia per la nostra democrazia. Un Presidente del Consiglio che governa senza aver affrontato e risolto le proprie condizioni di conflitto di interessi con lo Stato e con la magistratura rappresenta un'oggettiva anomalia di cui, purtroppo, con sofferenza siamo costretti anche noi parlamentari quotidianamente ad occuparci nostro malgrado.
Orbene, anche quanti - presenti pure nell'opposizione -, rendendosi conto di tale anomalia, vorrebbero concorrere ad individuare una qualche via di uscita nell'interesse del paese e allo scopo di determinare una forma di - come è stato scritto - pace della Repubblica (anche se sarebbe più giusto parlare di pace tra le istituzioni della Repubblica) non possono rinunciare a sottolineare che la via della legge ordinaria non è corretta; ma, nondimeno, vorrebbero che il nostro dibattito fosse liberato dall'ingombro di colossali bugie.
È stato detto, infatti, che ciò che si sta realizzando è nella direzione dell'armonizzazione del nostro ordinamento a quello della maggior parte dei paesi europei. Riteniamo che questo sia del tutto infondato: non vero, nel senso che solo in tre paesi al mondo - come ha documentato un Presidente emerito della Corte costituzionale -, vale a dire Grecia, Portogallo e Israele e, se si vuole - ma è un caso diverso -, anche la Francia, la improcedibilità è fissata per i soli Capi di Stato, in quanto solo essi rappresentano l'unità della nazione e non una parte politica, mentre in tutte le altre democrazie nulla è previsto di analogo all'emendamento Schifani.
Poiché suppongo che questa querelle possa continuare anche nel corso del dibattito e delle votazioni e poiché, per un'espressione informata del nostro voto, questo dato comparativo può avere un certo rilievo, signor Presidente, le chiedo di mettere a disposizione di tutti i parlamentari un'informazione completa, comparata e certamente incontestata - che gli uffici potranno predisporre in pochissimo tempo e, comunque, sicuramente prima di domani mattina -, degli ordinamenti delle altre democrazie europee sulla materia, al solo fine di offrire ai parlamentari elementi decisivi di conoscenza e di valutazione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, la sua richiesta è perfettamente legittima e
non ho alcuna difficoltà ad accoglierla.
Ho dato mandato agli uffici di valutare immediatamente il materiale che abbiamo già a disposizione e che potrà essere distribuito in casella entro domani mattina, tenendo presente che sussistono difficoltà di tipo organizzativo a riferirsi a tutti i paesi del mondo.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. D'Europa.
PRESIDENTE. Ci riferiremo ai paesi europei.
È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi, da tempo il Parlamento italiano è impegnato in una forsennata rincorsa con un altro potere dello Stato. Rincorsa che sta sottraendo tempo e attenzioni nei confronti di gravi problemi irrisolti presenti nel paese e competizione che, spesso, si trasforma in conflitto, con interferenze, ingerenze e sconfinamenti di competenza ormai quotidiani, che minano il prestigio delle istituzioni, siano esse politiche, parlamentari e giudiziarie.
Questa situazione di logoramento continuo ha alla base, certamente, una situazione che deriva dall'intreccio tra frettolose modifiche costituzionali dell'inizio degli anni novanta e soggettive posizioni individuali che fanno parte della storia di personalità autorevoli del nostro Parlamento. Vi è però un fatto non casuale, particolarmente grave per gli effetti che ha introdotto in questi due anni di attività parlamentare e che produrrà ancora per il futuro. Questo fatto è l'incapacità della maggioranza di trovare una soluzione adeguata sia dal punto di vista tecnico che politico ad un problema da essa ritenuto essenziale e prioritario rispetto alle tante questioni all'ordine del giorno dell'agenda politica del paese. Di questa incapacità tecnica e politica la maggioranza deve prendere atto, abbandonando l'atteggiamento ormai consueto e logoro che attribuisce all'opposizione la responsabilità di quanto sta accadendo nel paese. Questi sono i fatti ed oggi siamo nuovamente qui a discutere di una legge nata per altri obiettivi, alla quale viene affidato il compito di tamponare una situazione lesiva anche dei più generali ed alti interessi del paese.
Al Senato, i Socialisti democratici italiani hanno proposto di approvare in sede ordinaria la sospensione della procedibilità per le massime cariche dello Stato, avviando contestualmente la sua costituzionalizzazione, in modo da fugare dubbi su una materia che è opinabile e che ha visto maestri del diritto pronunciarsi in modo difforme, e nel contempo, però, di affrontare anche il problema di uno scudo istituzionale attorno alla Presidenza italiana nel prossimo semestre europeo.
ENRICO BUEMI. Purtroppo, questa nostra proposta, pur avendo avuto ampi riconoscimenti nella maggioranza come nell'opposizione, è stata lasciata cadere.
Signor Presidente, colleghi, concludendo i Socialisti democratici italiani ritengono che questo sia un momento particolarmente delicato e che, al di là delle questioni specifiche in campo, ci sia una questione più generale che riguarda, in primo luogo, gli interessi e l'immagine del paese rispetto alle prossime assunzioni di responsabilità internazionali dell'Italia. Dobbiamo fare ogni sforzo perché l'Italia sia rappresentata nelle migliori condizioni possibili. Per fare ciò, bisogna abbandonare ogni interesse di parte, pagando anche qualche prezzo in termini di impopolarità, come noi Socialisti siamo facendo, e dando anche un contributo affinché il paese affronti questi sei mesi di Presidenza italiana dell'Unione europea con relativa serenità, in modo da non essere strumentalizzabile da parte dell'opinione pubblica internazionale.
Per questi motivi, affronteremo il dibattito parlamentare con apertura su questo nodo essenziale (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono state appena respinte da una maggioranza sempre più schiacciata sul capo, a far quadrato attorno alla sua persona e non alla sua carica. Sono stati rimossi con un voto tutti gli argomenti seri, precisi e puntuali che sono stati presentati oggi in aula dall'opposizione parlamentare ma che sono stati ripetuti, in tutte queste settimane, da un vasto mondo di intellettualità del pensiero costituzionalista. Gli ultimi appelli alla ragione e alla responsabilità sono rimasti inascoltati. Questo non è un passaggio tecnico e non sarà senza conseguenze. Non si tratta soltanto di uso improprio di una legge ordinaria per una materia di natura costituzionale.
Si tratta di stravolgimento vero delle fondamenta stesse della Carta costituzionale. Una maggioranza parlamentare impone, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, attraverso la lettura discrezionale della Costituzione, la fine stessa della sua intangibilità. D'altra parte, non sono stati da noi mai sottovalutati gli attacchi alla Costituzione come atto di una storia e di una cultura di parte: «Costituzione sovietica» ha detto il Premier, vale a dire il destinatario di questa proposta di legge, la carica istituzionale la cui immagine si vorrebbe tutelare con questa proposta di legge. C'è in voi un'arroganza deliberata, che alza deliberatamente il livello del contendere e del conflitto. Mentre si chiedono garanzie per il ruolo e per la funzione della carica di Presidente del Consiglio, si sa che si sta andando oltre i limiti tracciati dall'ordinamento costituzionale. Si sa che la Costituzione non permette e non può permettere queste garanzie.
Allora, si dà per scontato che la Costituzione non è intangibile ma va interpretata. Non una modifica costituzionale, quindi, ma solo un'interpretazione che permette di prefigurare la norma della sospensione per le più alte cariche dello Stato come una semplice tecnicità, un'aggiunta non al diritto costituzionale, ma solo al diritto processuale penale. In altre parole, si interpreta a monte il principio stesso dell'articolo 3 della Costituzione, il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, tra i cittadini, e si cancella, quindi, la sua intangibilità. Questa è la ferita più grave che resta e che pesa. Scegliendo la legge ordinaria si stabilisce, già a monte, che l'interpretazione dell'articolo 3 è possibile e necessaria e l'interpretazione non la fa una sentenza della Corte costituzionale ma, appunto, una maggioranza parlamentare.
Così si fa strada il vero grumo eversivo di questa norma, un altro orizzonte di valori, di principi e quindi di regole, sostituivo a quello iscritto nel dettato costituzionale. Questa interpretazione dell'articolo 3, imposta da una maggioranza parlamentare, introduce per legge la cultura del capo, della democrazia oligarchica che distingue e delinea gerarchie verticitistiche tra ruoli e cariche istituzionali. Per salvare una persona, si stravolge la natura istituzionale della sua carica; per salvare Berlusconi, identificate la sua persona con la sua carica e trascinate in questo vulnus le altre cariche istituzionali: i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Corte costituzionale, persino il Presidente della Repubblica. Infatti, non c'è più differenza tra il Presidente della Repubblica e gli altri Presidenti: per voi tutti - e non più solo il Presidente della Repubblica - sono organi di garanzia costituzionale.
C'è l'identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza di un individuo che pro tempore lo presiede. Torna per la prima volta nella storia della nostra Repubblica quella concezione vecchia, superata, che la storia aveva cancellato, quella dello Stato come persona giuridica. Torna la concezione verticistica, appunto, delle istituzioni.
Quindi, mentre la Costituzione ha previsto la tutela, il primato dell'organo collegiale rispetto all'organo monocratico che lo presiede, con questa norma si stabilisce che la Costituzione è interpretabile e
quindi si dà per legittimo considerare che le cariche del Presidente del Consiglio, dei Presidenti delle Camere, del Presidente della Corte costituzionale sono in posizione costituzionale diversa e più elevata dei membri degli organi collegiali cui quelle cariche appartengono.
Si rimuove così, senza cambiare la Costituzione, con un'interpretazione della Costituzione assunta come legittima, il principio costituzionale che non c'è rapporto gerarchico tra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri, né tra il Presidente della Corte costituzionale e gli altri giudici costituzionali e, ancora, neppure tra il Presidente delle Camera e i singoli parlamentari. Contemporaneamente, si rimuove la natura costituzionalmente differente tra queste cariche e quella del Presidente della Repubblica, unico, vero organo di garanzia costituzionale, come ha detto il collega Castagnetti, vero organo a difesa dell'unità del paese. Con questa legge c'è una torsione profondissima che non solo viola il principio di uguaglianza nei confronti del comune cittadino, ma discrimina anche tra presidenti e componenti dei massimi organi costituzionali. Un orizzonte di valori e di principi che muta nel profondo la concezione stessa della democrazia, verso, appunto, una democrazia oligarchica. Questa è la ferita più grave.
Inoltre, i vostri argomenti non stanno in piedi e lo sapete. Mentite sapendo di mentire. Dite che non volete cambiare la Costituzione, che non si tratta di questo, che è questione solo di procedura penale, che la sospensione per queste cariche allargherebbe soltanto la fattispecie e rientrerebbe, quindi, perfettamente nelle ipotesi già previste e disciplinate dal codice di procedura penale, che si tratta insomma di una disposizione di minor rango rispetto all'autorizzazione a procedere. Non è così e lo sapete: è vero proprio il contrario. Infatti, l'autorizzazione a procedere ha avuto caratteri di eccezionalità, è stata condizionata sempre dal fumus persecutionis e il procedimento poteva continuare al termine del mandato.
Invece, qui la garanzia per i vertici istituzionali è assoluta e automatica, a prescindere da qualsiasi intenzione persecutoria da parte del potere giudiziario. Anzi, di fatto, voi introducete, per legge, la presunzione assoluta di intenti persecutori, vincendo così con un voto di maggioranza la vostra crociata contro le procure e contro la magistratura.
Dite che volete tutelare la cosiddetta pace della Repubblica per tutelare l'immagine del paese. Noi restiamo convinti che per la coscienza intera della comunità e per la cultura democratica del nostro paese la vera tutela dell'immagine della nostra Repubblica venga proprio dalla difesa della legalità e della verità, dalla ricerca - mai interrotta - della verità.
Sospendere questa legalità e questa verità è il danno vero, la vergogna grande per il nostro paese.
Perché non proponete una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche dello Stato, perché non accettate un nostro emendamento secondo cui questa norma può essere rifiutata dall'interessato?
Voi non ritenete legittimo che sia interesse proprio delle alte cariche dello Stato definire con chiarezza, in modo definitivo, di fronte ai cittadini, la propria posizione processuale; solo nei regimi monarchici il divieto di processare il sovrano è principio fondante.
Voi sostenete che non vi è scandalo perché in altri paesi democratici la cosa già funziona in questo modo, ma l'onorevole Castagnetti ha ragione quando propone di analizzare la materia comparata; per quanto riguarda la Spagna, ad esempio, mentite sapendo di mentire. Voi sapete che la Corte suprema degli Stati Uniti già si espresse contro il cosiddetto privilegio dell'esecutivo permettendo così che Nixon - per lo scandalo Watergate - fosse processato per fatti commessi fuori dall'esercizio delle proprie funzioni.
Voi sapete che la Costituzione spagnola prevede l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare per i soli procedimenti penali, con l'obbligo di di
mostrare l'intento persecutorio e il nesso funzionale tra il fatto commesso e l'attività parlamentare.
Inoltre, voi sapete che nella Costituzione spagnola è persino previsto che, nel procedimento in cui un parlamentare è imputato, la parte lesa abbia la garanzia di ricorrere al tribunale costituzionale contro il rifiuto dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.
Voi, comunque, prevedete la sospensione per qualsiasi reato - penale e civile - commesso anche prima del mandato e non anche in relazione alle funzioni di quel mandato.
Come hanno detto i costituzionalisti, persino in un procedimento di riconoscimento di paternità queste alte cariche potrebbero non essere chiamate in giudizio.
Si tratta di un obbrobrio, di una ferita grave per l'ordinamento e per il pensiero costituzionale: è un obbrobrio per il nostro paese e per la nostre istituzioni.
È un obbrobrio che un Presidente del Consiglio dei ministri, imputato del reato più grave dal punto di vista della moralità pubblica - corruzione di giudici -, non chieda lui stesso di fare il processo, subito, in fretta, per dimostrare la sua dichiarata innocenza.
Da oggi l'immunità non è più prerogativa costituzionale, ma uno squallido privilegio e da oggi la strada della giustizia si divarica pericolosamente da quella della legalità.
Questa è un'altra pagina buia: voi oggi decidete di salvare il vostro capo, noi ci opporremo dentro e fuori il Parlamento per salvare il nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è fuor di dubbio che l'emendamento presentato al Senato alla legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione appare del tutto eterodosso rispetto alla ratio del provvedimento in discussione, considerato che quest'ultimo non ha nulla a che vedere con la regolamentazione dell'istituto dell'immunità, ma riguarda la sospensione dei processi penali a carico non dei parlamentari - unici soggetti cui fa riferimento l'articolo 68 -, bensì delle più alte cariche dello Stato.
Lo stesso dibattito che ha preceduto e ha accompagnato questa norma introdotta al Senato ha reso evidente il carattere prettamente politico della scelta, legata ad una particolare situazione che, in questo momento, interessa il Presidente del Consiglio dei ministri.
Non fa velo a questo dato incontrovertibile neanche il fatto che si discuta di cinque alte cariche dello Stato e non solo del Presidente Berlusconi.
Non è la prima volta che ciò avviene durante questa legislatura, ma il ripetersi di questi accadimenti rende la cosa ancora più inaccettabile visto che le priorità del paese, i problemi dei cittadini sono di tutt'altro ordine, di tutt'altra natura; infatti, ci si dovrebbe occupare di più delle questioni economiche e sociali e del lavoro.
Persino sul terreno della giustizia vi è una arroganza in questa agenda che voi ci state imponendo.
Vi sono problemi enormi nella giustizia civile; la situazione è drammatica nelle carceri, anche con riferimento alla medicina penitenziaria e si è incapaci persino di garantire la salute; questo Parlamento non è riuscito nemmeno a portare a conclusione il promesso provvedimento sulla sospensione della pena per i piccoli reati. Non si sospendono le pene per i piccoli reati, ma per i potenti sì.
Nonostante tutto ciò, ancora una volta cercheremo di entrare nel merito delle questioni, a prescindere da questa considerazione di contesto che da sola meriterebbe una contrapposizione di principio; mi sottraggo persino dall'interrogarmi circa la necessità o l'opportunità di intervenire per sospendere i processi per i soggetti considerati. Se non si fosse presentato il caso specifico del Presidente del Consiglio, non credo che qualcuno avrebbe
avvertito una lacuna nel nostro ordinamento a questo proposito. Il caso del Presidente del Consiglio non può essere preso come caso di scuola innanzitutto, ma non solo, perché riguarda reati precedenti il suo mandato che, a nostro avviso, andrebbero esclusi dai criteri da considerare. Tutta la storia dell'immunità, infatti, dall'articolo 8 del Bill of Right del 1689 a quanto ereditiamo dalla rivoluzione francese, parla della necessità di tutelare il parlamentare nel libero svolgimento del proprio mandato, senza per questo violare i principi della libertà e dell'uguaglianza, escludendo esplicitamente qualsiasi prerogativa che possa leggersi quale privilegio.
In ogni caso, se si vuole prendere in esame l'oggetto all'ordine del giorno, va premesso che una tale scelta non consente di intervenire con legge ordinaria che appare di per sé incostituzionale. Il primo contrasto dal punto di vista costituzionale è proprio con l'articolo 68 della Costituzione, come abbiamo cercato di dimostrare anche nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento e votate poco fa, che esplicitamente garantisce l'immunità ai parlamentari per tutelarne la libertà di opinione, le attività connesse alla funzione parlamentare nonché l'inviolabilità per quanto riguarda la privazione della libertà personale.
Come abbiamo sostenuto nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, l'articolo 68 della Costituzione fissa i vincoli per soggetti e per materia e qualsiasi deroga presuppone una modifica costituzionale che, a sua volta, comunque deve essere compatibile con gli altri principi fondamentali della Costituzione.
A conferma di questa tesi, va sottolineato ancora che non solo l'articolo 68 della Costituzione limita l'insindacabilità dei parlamentari all'esercizio delle proprie funzioni; in ogni caso esclude, anche in una sua lettura estensiva, che la prerogativa possa coprire attività privatamente svolte dai singoli, tanto più in periodi in cui questi non esercitano alcuna attività parlamentare e non può considerarsi per analogia una sua lettura estensiva ad altri soggetti che non siano i parlamentari italiani.
Infatti, a tale proposito vorrei citare la sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1984, nella quale si sancisce, a proposito dell'articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee, allegato al trattato che istituisce il Consiglio unico e la Commissione unica delle comunità europee, firmato a Bruxelles nel 1965 e ratificato nel 1966 (legge n. 437 del 1966), che i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese. In altri termini, per quanto concerne lo Stato italiano vengono estese ai parlamentari europei le prerogative riservate ai nostri parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione.
Secondo il giudice, la citata legge n. 437, con cui è stato ratificato il trattato, essendo legge ordinaria e perciò fonte di produzione giuridica di rango subcostituzionale, è chiaramente inidonea ad operare innovazioni nell'ambito delle norme costituzionali. Per di più, l'articolo 68, comma 2, della Costituzione non è suscettibile di applicazione estensiva, essendo norma di carattere eccezionale e derogatoria a numerosi principi costituzionali quali quelli degli articoli 3, 25, 54, 101, 104, 112 della Costituzione. Secondo il giudice dunque la tassatività delle ipotesi di cui all'articolo 68, sia in relazione ai soggetti beneficiari che ai provvedimenti e alle autorità indicate, non può che ritenersi assoluta. Ne consegue che qualsiasi ampliamento dei soggetti beneficiari si traduce in una integrazione costituzionale che si sarebbe potuta operare solo con legge formalmente costituzionale e non dunque con legge oggetto di impugnazione, tant'è vero che, allorquando il legislatore ha dovuto ampliare la sfera di applicabilità dell'articolo 68, comma secondo della Costituzione, a garanzia dei giudici costituzionali, ha emanato una legge formalmente costituzionale (legge n. 1 del 1948, articolo 3).
Questo, dunque, l'elemento di contrasto più oggettivo, e il risultato finale è quello non soltanto di andare incontro ad una sentenza della Corte che dichiari l'incostituzionalità della legge al nostro esame, ma anche quello di azzerare il lavoro che è stato fatto per attuare gli stessi principi dell'articolo 68 della Costituzione.
Vi sono altri aspetti che fanno ritenere incostituzionale una legge ordinaria che parli di non procedibilità e di sospensione dei processi per soggetti dell'ordinamento: si introduce infatti una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza fra i cittadini in una materia particolarmente delicata quale l'accertamento delle responsabilità penali individuali con l'immediato contrasto con i due articoli 3 e 112 della Costituzione.
L'ostacolo di fondo è quello rappresentato dal principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che ci deriva dalla rivoluzione francese nel suo nucleo storico, e che consiste nella eguale soggezione di tutti i cittadini rispetto alla legge, ovvero nell'esclusione dei privilegi. In questo caso, i privilegi sarebbero doppi: da una parte, la non procedibilità e la sospensione dei processi, per legge, nei confronti delle più alte cariche dello Stato e, dall'altro, la non delimitazione di tale privilegio in ordine al tempo e al carattere dei reati. Infatti, non si può prendere in considerazione qualsiasi reato comune per tutelare una carica istituzionale. Non si possono considerare anche i reati eventualmente commessi prima dell'assunzione della carica, non si può non fissare il limite della sospensione ad un solo mandato.
Anche questi elementi ci fanno dire che ci troviamo di fronte ad una evidente violazione dell'articolo 112 della Costituzione relativamente all'obbligatorietà dell'azione penale, considerato che nel caso di non procedibilità o di sospensione del processo, l'azione penale potrebbe essere solo iniziata, ma non esercitata.
Il fatto che, praticamente, l'azione penale verrebbe momentaneamente sospesa non risolve il problema posto dall'articolo 3, che costituisce un ostacolo insormontabile. I cittadini sono uguali senza differenza di condizioni personali e sociali. Tuttavia, il problema non è risolto neanche dal punto di vista dell'articolo 112 della Costituzione proprio per le ragioni alle quali prima accennavo, per i termini in cui viene proposto il testo che ci arriva dal Senato, e a cui si aggiunge anche un'altra obiezione, quella relativa alla ragionevole durata del processo (articolo 111 della nostra Costituzione); il processo infatti potrebbe essere sospeso, così come viene proposto, per anni o addirittura per decenni. Sarebbe quindi leso un altro comma dell'articolo 111 della Costituzione, quello che dà diritto al contraddittorio e all'accertamento della verità.
Dal nostro punto di vista, nel caso in cui si sentisse la necessità di garantire le più alte cariche dello Stato affinchè l'autorità giudiziaria non interferisca sulla loro attività e premesso che, in ogni caso, tutto ciò dovrebbe essere previsto da una modifica costituzionale, è necessario quanto meno mettere alcuni «paletti» che precisino che la sospensione non è prorogabile in caso di nuovo incarico, e comunque applicabile solo se il processo non riguarda i fatti antecedenti all'incarico e che non può e non deve riguardare delitti comuni.
L'ipotesi invece che la sospensione processuale possa riguardare qualsiasi ipotesi di reato, anche fatti precedenti l'assunzione della carica o della funzione, è indubbiamente in contraddizione rispetto alla tradizione delle prerogative costituzionali le quali, dai tempi della trasformazione degli Stati assoluti e fino ad oggi hanno teso garantire l'autonomia degli organi costituzionali e dei soggetti che pro tempore rivestivano gli specifici incarichi istituzionali, sempre tuttavia distinguendo fra prerogativa data dall'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e l'attività extrafunzionale ed, a maggior ragione, i fatti compiuti prima dell'assunzione della carica.
Si voleva e si vuole ancora nel nostro attuale sistema costituzionale escludere che le prerogative potessero essere ricondotte alla diversa categoria dei privilegi,
poiché in democrazia questi ultimi non sono ammessi. In ogni caso, scrive qualche illustre costituzionalista, qualcuno potrebbe sostenere che le obiezioni fin qui esposte potrebbero essere superate in base al principio di ragionevolezza. Si potrebbe cioè ritenere ragionevole discriminare positivamente, attraverso la previsione dei privilegi, i titolari delle cariche politiche al vertice in ragione della loro particolare posizione.
Poiché le cariche di vertice si trovano in una situazione diseguale rispetto a quelle degli altri cittadini, si potrebbe dedurre che il principio di uguaglianza imponga che esse siano trattate non in maniera uguale agli altri cittadini, ma in maniera ragionevolmente diversa, in questo caso sospendendo i relativi processi.
Fermi restando, dal mio punto di vista, i paletti sopra indicati, affinché tale principio di ragionevolezza possa essere anche solo considerato, rimane un altro dato irremovibile che si riferisce ai titolari di uffici pubblici. La Costituzione, infatti, sembra elencare esaustivamente le cause di trattamento differenziato dei cittadini titolari di cariche pubbliche, in relazione alla loro responsabilità penale. In altre parole, la Costituzione non è cieca di fronte all'esigenza di una ragionevole differenziazione del trattamento dei vertici istituzionali rispetto agli altri cittadini, in relazione alla delicatezza delle funzioni da essi ricoperte. Essa però definisce direttamente i casi di esenzione dalla responsabilità penale o di regime procedurale particolare. Mi riferisco agli articoli 90 e 134 della Costituzione - che prevedono un'ampia esenzione di responsabilità penale per gli atti commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, con la sola eccezione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione - e all'articolo 96, relativo alle procedure differenziate per la responsabilità penale del Presidente del Consiglio e dei ministri, in relazione agli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Dunque, in questo caso, sono previste delle differenziazioni, ma anche in questo caso si fissano delle fattispecie vincolanti, delle tassatività e naturalmente tutte queste prerogative non riguardano atti privati o per periodi diversi relativi al mandato. Si conferma cioè il principio di portata generale richiamato in precedenza: le democrazie contemporanee, pur affermando la necessità di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali, utilizzando lo strumento delle prerogative costituzionali, hanno sempre teso a limitare questi stessi strumenti essenzialmente in base al criterio di distinguere l'attività compiuta nell'esercizio delle funzioni dalle altre attività lasciate alle grandi regole dello Stato di diritto e di considerare possibile far valere prerogative solo per il periodo relativo al mandato (magari anche successivamente, come avviene nel caso dell'articolo 96, ma comunque limitatamente a quello specifico periodo).
Si tratta, dunque, di un quadro ampio ed articolato, anche se variato rispetto all'assetto originario del testo costituzionale - che fino al 1993 prevedeva anche una generale autorizzazione a procedere per tutti i deputati -, ma si tratta di un quadro tassativo, nel quale le eccezioni processuali e sostanziali alla generale responsabilità penale di tutti i cittadini sono elencate espressamente nel testo costituzionale. Per integrarle esiste una sola via: la revisione della Costituzione, seguendo la procedura prescritta dall'articolo 138.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.
LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, direi che siamo alle solite, il copione va ripetendosi, perché chiunque voglia ricordare può associare le polemiche su questo testo di legge a quelle sentite in occasione dell'approvazione delle recenti leggi sul legittimo sospetto, sulle rogatorie, sul falso in bilancio. Mesi di assedio mediatico, condito da falsità senza pudore lanciate su televisioni e giornali che hanno dipinto l'attuale maggioranza alla stessa stregua di chi vorrebbe far uscire dalle galere mafiosi, assassini, pedofili. Ovviamente, non è uscito nessuno, anzi, l'OCSE, un organismo internazionale, in una notizia di agenzia
del 3 maggio 2002, ha riconosciuto la piena conformità delle leggi sulle rogatorie e sul falso in bilancio ai requisiti della convenzione OCSE sulla corruzione dei pubblici ufficiali.
Tutto questo, purtroppo, è passato in silenzio; ciò rappresenta un grave errore da parte della Casa delle libertà che non ha evidenziato questi aspetti positivi, incassando, per mesi e mesi, solo polemiche. L'Ulivo, invece, approvò un provvedimento di legge che puniva gli abusi di ufficio solo se gli stessi avevano procurato arricchimenti certi. In tal modo, Prodi non fu processato per tentato arricchimento procurato al signor De Benedetti, poiché i tribunali impedirono la svendita della SME. De Benedetti, quindi, non poté arricchirsi. Lo Stato incassò 2 mila miliardi in più. Craxi si oppose, facendo, tra l'altro, una brutta fine; lo stesso per la Fininvest che, insieme a Barilla, Ferrero e Confcoop, propose l'offerta superiore, innescando le sentenze dei tribunali che bocciarono l'iniziativa di Prodi.
Ora, si indaga su coloro che hanno fatto incassare fior di miliardi di lire allo Stato, alludendo a sentenze addolcite e dimenticandosi che sia i giudici di primo grado sia quelli di secondo grado stabilirono ciò che la Cassazione confermò.
Questo è, in buona sostanza, il clima avvelenato che inquina le istituzioni, disorientando e confondendo i cittadini. Tale clima consiglia un intervento legislativo che sospenda i processi a carico delle alte cariche istituzionali durante la loro funzione, come, peraltro, accade in altri paesi europei. Ovviamente, la politicizzazione della magistratura suggerisce, a sua volta, l'approvazione di questo provvedimento. Infatti, la voglia smodata di molti giudici di esibire le proprie appartenenze politiche, tanto da trasformare lo stesso Consiglio superiore della magistratura in un secondo Parlamento abusivo, diviso in settori politicizzati, conferma addirittura l'urgenza di mettere al sicuro le istituzioni da eventuali colpi di mano.
Prova ne è che, subito dopo le modifiche riguardanti l'immunità parlamentare del 1993, con cui si soppresse l'istituto della autorizzazione a procedere, nel 1994 a Napoli si tentò una specie di colpo di Stato, consegnando al Presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, un avviso di garanzia, mentre si teneva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata (ancora oggi, molti cittadini si chiedono se non sarebbe stato il caso di consegnare tale avviso cinque minuti prima o cinque minuti dopo). Probabilmente, occorreva colpire scientificamente, con i tempi e i metodi studiati a tavolino, per sentir dire, qualche anno dopo, che il presunto imputato è stato assolto perché estraneo ai fatti.
Tuttavia, per quel danno provocato scientificamente, arrecato alla persona ma soprattutto alle istituzioni e al paese, nessuno ha pagato; non è emerso alcun tipo di responsabilità. Si tratta di situazioni che si ripetono.
Ricordo l'apertura dell'anno giudiziario: all'arrivo del ministro Castelli, in determinati tribunali, metà dei giudici presenti si sono alzati e sono usciti. Anche in questo caso, si tratta di dati significativi che fanno riflettere sulla politicizzazione di certa magistratura. Questi magistrati, invece di uscire, avrebbero dovuto scusarsi per il funzionamento della giustizia nel paese; vi è il record di processi, lunghissimi, il record di scarcerazione per decorrenza dei termini, a fronte del numero di magistrati più alto rispetto all'Unione europea e a fronte di una spesa statale che, in rapporto al prodotto interno lordo, è sicuramente tra le più alte dell'Unione europea. Tale magistratura ha perso credibilità nei confronti dei cittadini per le scarcerazioni per decorrenza di termini (come ho ricordato precedentemente). Quando i cittadini constatano che un assassino di quaranta persone, un omicida, viene rilasciato in base a rapporti di collaborazione che, comunque, non sono spiegabili presso l'opinione pubblica, evidentemente si perde credibilità.
Contemporaneamente - e vengo a tematiche che riguardano il mio movimento -, si processano, però, i militanti della Lega, un partito che ha sempre subito, un partito democratico che quando tiene le
sue manifestazioni, in quel di Venezia o a Pontida, porta le famiglie, con i loro bambini, che non ha mai devastato le sedi di altri partiti, che non ha mai interrotto manifestazioni, che non ha mai fatto cagnara durante le manifestazioni di altri movimenti e che, al contrario, subisce sistematicamente attacchi ai propri gazebo da parte delle solite bande dei centri sociali. Ebbene, lì si interviene! A Verona, ad esempio, centinaia di militanti del nostro movimento sono stati perquisiti, nelle loro abitazioni, in cerca di qualche spilletta o di qualche fazzolettino verde, mentre quella città, guarda caso, si trasformava in punto baricentrico del traffico di droga dell'intera Unione europea! In quei tribunali, probabilmente, si pensa più a fare politica che ad amministrare la giustizia! E si potrebbe continuare.
Mi sembra evidente che una certa legittima difesa istituzionale sia necessaria, in attesa che il Parlamento, unico titolato a rappresentare la sovranità popolare, ricollochi la magistratura nell'ambito delle sue funzioni costituzionali e basta. Quello devono fare! Purtroppo, però, non è così!
Svolgerò alcune considerazioni finali per rispondere in ordine ai supposti aspetti di illegalità del provvedimento al nostro esame. Primo: il processo è sospeso, ma l'attività istruttoria continua; quindi, l'obbligatorietà dell'azione penale è pienamente rispettata. Secondo: la decorrenza dei termini processuali è sospesa; quindi, nessuno verrà assolto, se vogliamo dire così, per decorrenza dei termini. Terzo: la disposizione non introduce un'immunità - anche questo è un aspetto importante da ricordare - bensì una mera improcedibilità temporanea che, come tale, opera solo a livello di procedimento penale e, quindi, di legislazione ordinaria. Altro che il conflitto costituzionale che abbiamo sentito denunciare poc'anzi dalle forze di opposizione!
Per questi, ma anche per i tantissimi altri motivi che non sto qui a ripetere (vengono in rilievo situazioni conosciute alle quali bisogna mettere un freno per dare un giro di vite complessivo alle dinamiche perverse innescate in questo paese), preannuncio il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania, non senza denunciare, per l'ultima volta, come la sinistra stia strumentalizzando questo provvedimento. È la stessa strumentalizzazione che la sinistra ha tentato di fare con riferimento alla legge sulle rogatorie: mesi di attacchi per poi vederla riconosciuta da un organismo internazionale che la sta portando ad esempio agli altri paesi dell'Unione europea!
Purtroppo, però, l'immagine dell'attuale maggioranza ne è uscita sconfitta perché, come dicevo prima - e questo deve servirci di lezione - bisogna comunicare di più e più direttamente con i cittadini elettori per smascherare tutte le falsità che ci vengono attribuite nell'espletamento della nostra funzione di maggioranza (che è quella di proporre e di approvare leggi). Se noi non riusciamo a chiarire ciò che facciamo, mentre l'opposizione è brava a nascondere la verità, alla fin fine, rischiamo effettivamente di vedere danneggiata l'opera della maggioranza e dell'esecutivo.
Ci rammarica purtroppo - ed è l'ultima considerazione che propongo - vedere una magistratura impegnata a processare un Presidente del Consiglio, all'epoca interessato dalla dismissione SME, che, con quello che è riuscito a smuovere, ha fatto sì che lo Stato incassasse qualche migliaio di miliardi di lire in più, mentre di chi dovrebbe essere sotto processo, Prodi e De Benedetti, non si ha alcuna notizia.
Notizie si potrebbero chiedere a determinati tribunali politicizzati - come dicevo prima -, ma anche questo aspetto non è ancora chiaro presso i cittadini elettori e da parte della Casa libertà mi auguro ci sia l'impegno per il futuro di diffondere maggiormente queste notizie al fine di ripristinare una verità, che finora è stata - ahimè! - troppo spesso calpestata.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.
VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, signori deputati,
credo che la discussione generale su questo provvedimento abbia già mostrato il pregiudizio ideologico della minoranza, che nutre le posizioni politiche e il dibattito in quest'aula. Questo è stato capito ampiamente dall'opinione pubblica, e oggi deve essere ricordato nei confronti di chi, in modo strumentale, cerca di dipingere l'iniziativa della maggioranza parlamentare come una iniziativa che possa ledere i principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge o che possa ledere l'altra garanzia, dettata dalla massima legge dello Stato, che riguarda la separazione dei poteri.
Invece, è chiaro all'opinione pubblica, è chiaro a tutti gli italiani che la minoranza parlamentare ha tentato e sta tentando di opporsi ad una riforma, ad una proposta legislativa che scaturisce da un'iniziativa di un illustre parlamentare della minoranza, cioè dell'onorevole Maccanico, che aveva già immaginato una anno fa che una soluzione fosse necessaria proprio per garantire quell'autonomia e quella separazione dei poteri previsti dalla Costituzione rispetto a quello che non è un potere, ma un ordine, come scritto dalla Costituzione, l'ordine giudiziario, che ha ritenuto per mano ed iniziativa significativamente politica di una minoranza di magistrati militanti e combattenti di entrare nel campo delle istituzioni a gamba tesa per impedire che le istituzioni possano essere espressione del principio democratico, del consenso dei cittadini rispetto a programmi e a soluzioni politiche.
Allora, cari colleghi, l'onorevole Maccanico aveva ritenuto di proporre una soluzione normativa di tutela delle più alte cariche dello Stato per impedire che un ordine, come l'ordine giudiziario, potesse interferire nel processo democratico della espressione del consenso dei cittadini, ma si è visto in questo dibattito, ascoltati tutti i colleghi della minoranza che mi hanno preceduto, che rispetto a questa iniziativa, che aveva trovato il consenso dell'onorevole Boato, che era stato relatore di questa modifica legislativa, l'intendimento è cambiato.
L'intendimento è strumentalmente cambiato; nel momento in cui il lodo Maccanico non va più bene, sono intervenuti gli interessati, esegeti di questa iniziativa parlamentare, interpreti che vorrebbero, comunque, sul piano degli schemi e dei pregiudizi ideologici e della contrapposizione ideologica, ritenere che una riforma non debba essere espressione dell'interesse complessivo del Parlamento di poter legiferare e, soprattutto, immaginare delle soluzioni che impediscano non al potere esecutivo o a quello legislativo di interferire rispetto alle decisioni dell'ordine giudiziario, bensì il contrario: perché tutti gli italiani sanno che se c'è un ordine assolutamente incontrollato e incontrollabile è quello giudiziario, che ha tutele che erano state dettate dal legislatore costituente, come l'autonomia della magistratura, non come valore in sé, ma come strumento di garanzia del valore fondamentale della giurisdizione: l'imparzialità del giudice; pertanto, il legislatore costituzionale aveva immaginato che la giurisdizione dovesse essere autonoma ed indipendente non per essere partigiana, settaria o pregiudizievole nelle proprie decisioni, ma per essere imparziale. Ora, questo principio di garanzia costituzionale si è, sotto gli occhi dei cittadini, capovolto, ritenendosi, invece, che il valore in sé, non è l'imparzialità ma l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
I cittadini sanno che sarebbe assai preoccupante per tutti loro e sarebbe pericolosissimo per la democrazia se ci fossero giudici indipendenti ed autonomi, non per essere imparziali, ma per essere, invece, combattenti, militanti e nutriti da uno scopo politico al fine di piegare l'amministrazione della giustizia ad una finalità politica.
È sotto gli occhi di tutti i cittadini italiani, che ascoltano questo dibattito, che l'autorevole proposta di riforma legislativa dell'onorevole Maccanico è stata ritenuta improvvisamente una proposta negativa a cui opporsi nel momento in cui questa potrebbe, finalmente, impedire le interferenze e le invasioni di campo dell'ordine giudiziario rispetto al regolare processo di
formazione del consenso democratico e, quindi, del funzionamento dei poteri espressi dal consenso dei cittadini. La minoranza parlamentare, però, teme, con l'approvazione di questo provvedimento, di perdere un'arma e uno strumento di pressione politica sul Presidente del Consiglio dei ministri: pressione politica che non avviene come in una normale democrazia dalla contrapposizione dei programmi e delle proposte ma avviene esclusivamente dal tentativo di criminalizzare il Presidente del Consiglio che, guarda caso, fino al 1994, quando era un privato cittadino, non era mai stato sottoposto a nessuna attenzione, non dico persecuzione o procedimento o coinvolgimento giudiziario. Non era stato sottoposto, ripeto, a nessuna minima attenzione da parte di alcuna autorità giudiziaria italiana.
Da quando, invece, ebbe ad annunciare in quel famoso 27 novembre del 1993 che voleva assumere un'iniziativa politica - proprio mentre in questa città, Roma, si svolgeva la competizione per l'elezione del sindaco, ed il Presidente del Consiglio, allora privato cittadino, disse che se fosse stato cittadino romano avrebbe votato come sindaco di Roma Gianfranco Fini e non Rutelli -, da quel momento - basta guardare le date - da Palermo a Milano, da Torino a Roma il privato cittadino Silvio Berlusconi si vide improvvisamente iscritto nel registro degli indagati per i reati più infamanti, per i reati più incredibili e per le ipotesi più fantascientifiche.
E voi sapete che tutto questo, dopo la vittoria del Polo delle libertà nel 1994, ha inquinato la formazione del consenso e del processo democratico nella nostra Italia fino a quando, in quella famosa conferenza internazionale contro il crimine organizzato tenutasi a Napoli, un avviso di garanzia per un reato inesistente fu depositato in edicola, anziché in cancelleria, e fu depositato nella redazione del maggiore quotidiano d'Italia per tentare di dare la «spallata» al Governo e promuovere alla guida del paese le forze che avevano perso le elezioni e che erano state battute nella loro proposta politica e nei loro programmi dal dissenso dei cittadini, i quali, invece, avevano votato per il Polo delle libertà.
Ebbene, proprio chi conosce queste vicende sa benissimo che allora il Presidente della Repubblica italiana si chiamava Oscar Luigi Scalfaro, e che per lui non vi fu bisogno di nessun lodo Maccanico, perché l'autorità giudiziaria di Roma - che in quel momento, per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, stava esercitando un procedimento per gravissimi reati di corruzione per lo scandalo del SISDE, nel quale era coinvolto l'allora Presidente della Repubblica -, senza bisogno di alcun lodo Maccanico, cari colleghi della minoranza, sospese il procedimento senza alcun voto del Parlamento e senza alcuna riforma legislativa.
Nessuno fiatò, perché si riteneva che l'azione giudiziaria dovesse essere usata per proteggere gli amici ed abbattere gli avversari politici e perché si ritenne che in quel momento l'azione giudiziaria dovesse proteggere colui che politicamente aveva consentito il cambio di maggioranza ed aveva impedito il ricorso alla decisione degli elettori con l'indizione di nuove elezioni.
Allora, cari colleghi, signor Presidente, signor sottosegretario di Stato per la giustizia, non vi è dubbio che, tra il 1994 e il 1996, ai danni del Presidente del Consiglio si assommarono ben 16 procedimenti penali, centinaia e centinaia di perquisizioni, centinaia e centinaia di iniziative giudiziarie da cui il Presidente del Consiglio - che nel frattempo era tornato ad essere un deputato senza alcun tipo di rappresentanza istituzionale nell'esecutivo - venne assolto per 14 volte, compresa quell'incredibile e fantastica accusa che era stata usata, nell'ottobre del 1994, per inviare quell'avviso di garanzia a Napoli e per quell'uso armato e politico dell'azione giudiziaria per cambiare il corso della democrazia.
Ebbene, nel 1996, proprio alla vigilia delle elezioni, si costruì quel procedimento - di cui alcuni colleghi prima di me hanno ricordato le scaturigini - che doveva servire ad impedire al Polo delle libertà di
vincere le elezioni e consentire la penalizzazione e la criminalizzazione del Presidente del Consiglio.
Sapete che, nonostante quelle vicende, un duro, coerente e costante intendimento ha consentito a quelli che erano derisi come partiti di plastica ed a quella coalizione immaginata come un coacervo di interessi di fare una lunga traversata del deserto, fino ad arrivare, nel 2001, a proporre agli elettori un programma politico, una proposta di riforma della politica e delle istituzioni che ha ottenuto il consenso maggioritario e che, oggi, nei due rami del Parlamento, è rappresentata da una maggioranza assolutamente evidente, insuperabile e certamente tenace.
Per questo motivo, oggi, da parte dei colleghi della minoranza ci si oppone rispetto ad una proposta di riforma che è stata immaginata, scritta e presentata proprio da un insigne e prestigioso esponente della minoranza parlamentare. Ci si oppone perché si ritiene che, comunque, i processi ancora pendenti (due rispetto ai quattordici in cui il Presidente del Consiglio è stato pienamente assolto) possano essere l'ultima occasione di una politica assolutamente priva di idee, assolutamente avara di soluzioni, assolutamente legata al potere concreto di chi ritiene che le istituzioni debbano andare, come appannaggio, ad una vecchia classe di professionisti della politica, che riteneva di avere occupato le istituzioni, al sottogoverno o al Governo, in maniera stabile, eterna ed assolutamente insostituibile.
Non è così, signori deputati. Non è così, perché è sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, è evidente a tutti gli italiani che le vicende processuali, l'utilizzo criminoso e politico della giustizia, l'agitare e brandire l'arma giudiziaria come arma impropria non procurano voti e consensi alla minoranza parlamentare. Anzi, al contrario, è stato motivo di esperienza di tutte le recenti consultazioni elettorali ed è stato motivo di esperienza della vita politica di questo paese nella cosiddetta seconda Repubblica che l'uso improprio della giustizia ha soltanto dimostrato agli elettori e ai cittadini l'assoluta vacuità ed inesistenza di un progetto alternativo di riforma e di rinnovamento delle istituzioni e della politica da parte della minoranza parlamentare.
Allora, dobbiamo sempre avere presente questo excursus che - mi rivolgo ai colleghi della sinistra che mi hanno preceduto - dimostra esattamente il contrario rispetto alle accuse che vengono lanciate a questa proposta di legge di violare il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge o della separazione tra i poteri dello Stato e l'ordine giudiziario.
Basta ricordare che non soltanto tutto questo non è vero, ma vi è, addirittura, un uso amicale dell'attività giudiziaria.
L'onorevole Luciano Dussin ha fatto qualche accenno ad episodi incredibili. Dov'è, in Italia, rispetto ad alcune procure della Repubblica, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale? Infatti, signor sottosegretario, davanti ad una Commissione d'inchiesta parlamentare, davanti all'autorità giudiziaria elvetica, davanti alla procura della Repubblica di Torino vi sono testimoni o indagati che indicano con nome, cognome ed indirizzo i presunti percettori di tangenti miliardarie in uno degli scandali più orrendi di questa Repubblica come quello che portò a finanziare il dittatore Milosevic con l'acquisto delle azioni Telekom-Serbia. Ciò procurò un danno incredibile allo Stato e consentì a Milosevic di fare la pulizia etnica, di torturare ed uccidere migliaia di croati e bosniaci. Ebbene, dov'è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quando alla procura della Repubblica di Torino non risulta nessun iscritto nel registro degli indagati che si chiami Romano Prodi, che si chiami Piero Fassino, che si chiami Lamberto Dini?
ANTONIO BOCCIA. Ma non dire sciocchezze!
VINCENZO FRAGALÀ. Ai saccenti che dicono che si sta violando il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge vorrei chiedere: quando mai, nel nostro ordinamento o in tutti gli ordinamenti
giudiziari del mondo, si è consentito di formare un fascicolo contro ignoti e tenerlo per sette anni nel frigorifero inserendovi centinaia di atti di indagine che vengono occultati alle parti ed alla difesa? Addirittura, dopo sette anni, si nega la sua visione agli ispettori del ministro che, secondo la Costituzione, hanno il dovere ed il potere ispettivo sugli atti anomali dell'autorità giudiziaria. Ebbene, tale fascicolo continua ad essere occultato, continua ad essere il canestro, come sono abituati alla procura di Milano, in cui occultare gli atti sgraditi alla tesi politica dell'accusa e favorevoli a quella della giustizia.
Tutto ciò è assolutamente chiaro, e gli italiani lo sanno. Proprio per questo, alla chiamata alle armi da parte della sinistra in nome di una giustizia usata come arma impropria per abbattere gli avversari politici, la risposta è sempre stata univoca, da Palermo a Milano. Tale risposta ha fatto sì che alcuni procuratori della Repubblica politicamente schierati, combattenti e militanti, siano stati i maggiori sponsor nell'elezione del 2001 del Polo delle libertà. Proprio in tali zone la Casa della libertà ha fatto il piano dei consensi come risposta democratica e coerente dei cittadini che non vogliono assolutamente l'uso improprio della giustizia.
Detto questo, vorrei trattare gli aspetti tecnici del provvedimento in esame che non può certamente essere ritenuto, sul piano tecnico-giuridico, incostituzionale o a favore di qualcuno. Si tratta di tutelare gli organi istituzionali, espressione della democrazia al di fuori ed al di là dei tentativi di invasione di campo.
PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...
VINCENZO FRAGALÀ. Per questo, signor Presidente, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della proposta di legge, avendo terminato il tempo a mia disposizione - e ricordando, come gruppo di Alleanza nazionale, l'anniversario ventennale della tremenda vicenda che vide Enzo Tortora vittima dell'uso straordinario dell'ingiustizia in Italia -, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni conclusive (dal punto di vista tecnico) del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza secondo i consueti criteri.
È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. La tentazione di replicare all'onorevole Fragalà è fortissima, ma non cado in tale tentazione, anche perché non è la prima volta che l'onorevole Fragalà si fa scudo dell'immunità parlamentare per dire delle cose a sproposito.
Venendo al merito della nostra discussione, non sono passati molti anni che, in quest'aula, l'onorevole Aldo Moro, in un discorso che è rimasto memorabile, pronunciò la celebre frase: non ci faremo processare nelle piazze. In queste parole c'è la dignità di una storia politica, l'assunzione di responsabilità politica dei propri comportamenti, la grandezza di chi sa di poter chiedere un giudizio alla storia e per questo non si vuole sottrarre al giudice naturale. Oggi, stiamo discutendo di una proposta di legge o, meglio, di un emendamento ad una proposta di legge, che impedisce l'instaurazione di processi penali nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato e sospende lo svolgimento dei processi in corso, anche se riguardano reati comuni non collegati all'esercizio delle funzioni ed anche se commessi prima dell'assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione della medesima.
Questa disposizione è la fotografia scattata sull'unico processo in corso nei confronti dei vertici istituzionali, ossia quello SME contro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ho voluto raffrontare la discussione odierna con quella sull'affare Lockheed, in cui intervenne l'onorevole Aldo Moro, per rendere evidente il baratro di cultura politica e di responsabilità istituzionale che divide questi due tempi. Oggi, noi non voteremo solo una legge dai contenuti clamorosamente incostituzionali
- così come è già stato ampiamente illustrato in sede di esame delle questioni pregiudiziali -, cosa di per sé già molto grave, ma siamo protagonisti di un evento storico nella vita della nostra Repubblica: un momento di passaggio parlamentare destinato a cambiare profondamente il senso della nostra democrazia. Oggi, per volontà del Presidente del Consiglio e per il tramite della sua maggioranza, il Parlamento sta per riscrivere la nostra storia istituzionale e democratica. La domanda, in tutta la sua sintetica brutalità, è la seguente. Cosa viene prima: il potere o il diritto? Il rex o la lex? Con la risposta che la maggioranza sta per dare non abbiamo più dubbi: il potere viene prima del diritto; il rex è il dominus della lex.
In momenti come questo, il pensiero corre immediatamente alla grande lezione dei costituzionalisti americani, ai federalisti Hamilton e Madison. I pericoli più seri per la vita democratica derivano non solo dal potere straripante della magistratura che invece di riaffermare il primato della legge ribadisce il suo - come descritto da Montesquieu -, ma possono derivare, paradossalmente, dai pilastri stessi della vita democratica, dalle Assemblee democratiche e dall'oppressione esercitata dalla maggioranza sulla minoranza. Voi oggi date forma e sostanza alla tirannia della maggioranza evocata da Alexis de Toqueville!
E questa volta, a differenza di altre prestazioni analoghe - non è la prima volta che vi misurate su questi perigliosi pendii -, lo fate scassando e calpestando non solo la lettera della Costituzione, ma anche i principi e i valori di fondo in essa contenuti.
Ci stiamo avviando verso una deriva oligarchica della democrazia italiana. Le prove sono molteplici e a queste non vi potrete sottrarre invocando una sospensione del giudizio, in quanto si tratta di atti parlamentari voluti dal rex e approvati da questo Parlamento imbrigliato dalla sua volontà e per questo debole.
La prima prova, la più clamorosa, è la personalizzazione delle istituzioni. Nella logica della norma che proponete sulla improcessabilità delle alte cariche vi è una sorta di identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza dell'individuo che, pro tempore, lo presiede. Quasi che l'accertamento di responsabilità penali del singolo, anche per fatti estranei alle funzioni, getti in sé discredito alla Repubblica. Si torna alla notte dei tempi, ad una concezione che la dottrina liberaldemocratica aveva superato, attraverso la costruzione dello Stato come persona giuridica. È la separazione tra il destino degli uomini e quello delle istituzioni che la nostra Costituzione ha fatto proprio, non conoscendo alcuna limitazione di responsabilità o alcun differimento del giudizio per reati commessi al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Un'ulteriore prova è quella che, per sintetizzare, potremmo chiamare «la cultura del capo». La filosofia che connota questa proposta di legge può essere individuata nella sempre maggiore scissione tra i vertici e i componenti degli organi collegiali, fino al punto di distinguerne la responsabilità giuridica. Prende forma una concezione verticistica delle istituzioni, che attribuisce al Presidente - sia esso del Consiglio dei ministri, di una Camera o della Corte costituzionale - una posizione costituzionale diversa e più elevata rispetto ai membri di questi organi.
Per spiegarmi meglio, faccio un esempio che ci riguarda tutti: vi è realmente una differenza di status fra il Presidente di una Camera e i singoli componenti la stessa? La risposta, ovviamente, è «no», con la conseguenza che la garanzia della sospensione dei processi dovrebbe legittimamente estendersi a tutti i parlamentari, unici soggetti espressamente definiti, rappresentanti della nazione e unici diretti rappresentanti della volontà popolare.
A questo punto, delle due l'una: o questo è un espediente per arrivare all'estensione della sospensione dei processi a tutti i parlamentari oppure indica una evoluzione del pensiero politico verso un'intrinseca superiorità del capo e, quindi, verso una deriva oligarchica della nostra democrazia. In nessuno di questi due casi c'è da stare allegri!
Terza e conclusiva prova (conclusiva solo per ragioni di brevità perché altre se ne potrebbero produrre): si sostiene che l'improcessabilità derivi dalla necessità di rispettare la volontà popolare espressa con il voto, la tutela del libero esercizio del mandato ed altri argomenti di questo tipo. Se davvero si vuole garantire l'equilibrio tra i poteri, sarebbe opportuno prevedere una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche, piuttosto che bloccarli.
Il controllo da parte degli organi giurisdizionali e dell'opinione pubblica è connesso al principio della temporaneità di ogni carica e al diritto dei cittadini ad avere piena conoscenza dei comportamenti di chi si propone alla guida del paese.
Il divieto di criticare e processare il sovrano costituisce un principio fondante dei regimi monarchici, proprio al fine di garantire la perpetuità della carica. Al contrario, sussiste un'ideale incompatibilità tra principio repubblicano e ogni ipotesi di un potere legibus solutus.
Per tutti questi motivi di cultura costituzionale e non solo per l'evidente contrasto con gli articoli 3, 90, 96, 111 e 112 della Costituzione, questo provvedimento è incostituzionale. È incostituzionale culturalmente, profondamente e nei suoi valori di fondo.
Ancora una volta, ci facciamo riconoscere in Europa per l'assoluta stravaganza delle soluzioni istituzionali che ci inventiamo. Per risolvere i problemi personali del nostro Presidente vi siete inventati la solenne fandonia, la colossale bugia di adeguare il sistema italiano a quello degli altri paesi dell'Europa unita. Ma, quando mai? In Spagna, non è prevista la sospensione del processo, ma la competenza della sezione penale del tribunale supremo; in Francia, il Primo ministro, Raffarin, non ha alcuna protezione.
Per Chirac, la situazione che si è venuta a creare è frutto di decisioni contrastanti della magistratura, tanto è vero che il rapporto Avril propone una modifica della Costituzione per rendere non processabile il Presidente della Repubblica francese. Blair ha le garanzie di tutti gli altri membri del Parlamento e nessuna in più. Negli Stati Uniti d'America, basta ricordare i casi di Nixon per il Watergate, di Reagan per l'Iran-Contras, di Clinton per la speculazione immobiliare nell'Arkansas, se vogliamo omettere la vicenda di Monica Lewinsky.
Lo strapotere della maggioranza non può cambiare la realtà costituzionale negli altri paesi. In questo caso, le vostre bugie hanno le gambe cortissime, come anche oggi il Financial Times ha avuto occasione di ricordare al mondo intero, facendoci fare, per l'ennesima volta, una figuraccia sul palcoscenico internazionale. Purtroppo, lo strapotere della maggioranza può cambiare, a suo esclusivo arbitrio, le nostre leggi. Ma tenete a mente che la Corte costituzionale in Italia c'è ancora ed è nella pienezza dei poteri che la sua autonomia le garantisce. Ma, soprattutto, c'è la gente, ci sono gli italiani che, giorno dopo giorno, vi guardano e capiscono cosa state combinando al paese. Il voto di quindici giorni fa è molto di più di un campanello che suona. Continuate a scassare il sistema per proteggere gli interessi del sovrano e il campanello diventerà una campana. E come diceva il film Per chi suona la campana, la campana suona anche per te, maggioranza parlamentare che lo sarai ancora per molto, molto poco tempo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, colleghi - e colleghi di maggioranza -, questa è un'altra legge vergogna, è l'ultima in ordine di tempo, ma supera, per connotazioni negative, tutti gli altri precedenti provvedimenti legislativi in tema di giustizia, prodotti da questo Governo e dalla maggioranza che lo sostiene. Questa è davvero una legge con foto ed impronte. La tecnica legislativa è affidata, come sempre, alla ragione della forza numerica piuttosto che al confronto parlamentare.
Si utilizza il testo di un disegno di legge del Governo, tra quelli non licenziati nella scorsa legislatura - è accaduto per il falso in bilancio e per le rogatorie - oppure un testo di iniziativa parlamentare, presentato da esponenti dell'attuale minoranza, e lo si trasforma nel contenitore di un testo o di parte di un testo finalizzati al soddisfacimento di interessi personali di membri del Governo e di parlamentari della maggioranza, conseguenti ad indagini o a procedimenti per fatti illeciti non connessi all'attività istituzionale. E ciò viene fatto al solo fine di consentire ad alcuni soliti noti - ed ora, personalmente, al più noto fra i noti - di sottrarsi al controllo di legalità, di difendersi dal processo piuttosto che nel processo.
I precedenti sono illuminanti. Mentre il sistema giustizia affonda in una crisi sempre più profonda e forse irreversibile, per la conclamata incapacità del responsabile politico del dicastero, la cui azione ha paralizzato anche quello che, pur faticosamente, marciava e nulla ha prodotto di positivo per il sistema penitenziario, per l'ordinamento giudiziario e per tutti gli altri settori dell'amministrazione della giustizia, il ministro, il Governo e i parlamentari di maggioranza hanno rapidamente approntato le norme ritenute utili a risolvere i problemi di natura penale del Presidente del Consiglio, di ministri e di parlamentari imputati per fatti non connessi all'esercizio del mandato istituzionale, per sottrarli alla giurisdizione, per annullare, per paralizzare e per rendere difficoltoso l'esercizio dell'azione penale. E via, quindi, con le leggi sul falso in bilancio, sulle rogatorie, sul patteggiamento allargato, tutte ridotte a mostri giuridici per risolvere problemi individuali, o con leggi come la Cirami, che aveva quelle connotazioni fin dalla proposta iniziale. I beneficiari sono sicuramente il deputato Previti, sicuramente il ministro Bossi, sicuramente il Presidente del Consiglio. Ora, poi, che l'iter dei processi che coinvolgono il Presidente del Consiglio, pur con ogni tentativo di contrasto legislativo e procedurale o derivante da pretesi legittimi impedimenti, è stato consumato e può essere pronunziata la requisitoria del pubblico ministero ed emessa la sentenza, si rende necessaria una legge ad hoc che sottragga l'imputato Berlusconi alla legge.
Quindi, questo Governo, con questa maggioranza incapace e rissosa, priva di qualsiasi credibilità - valgano per tutti i giudizi del ministro Bossi verso il Vicepresidente del Consiglio, verso gli alleati dell'UDC, verso il ministro Pisanu, colpevole di non aver usato i cannoni contro gli immigrati -, dalla stampa nazionale (da quella non padronale, ovviamente), e da quella estera, pur di impronta conservatrice e liberale, come in Inghilterra, in Francia, in Germania e perfino nei paesi amici, Spagna e Stati Uniti, è segnalato con sarcasmo per i goffi interventi del Presidente del Consiglio, la cui linea di politica estera è qualificata da barzellette, grevità, gestualità ed allusioni di basso profilo, ma è anche osservato con forte preoccupazione, fondata e condivisa, poiché la direzione europea, affidata nel secondo semestre dell'anno al Presidente del Consiglio del Governo italiano, potrà essere condizionata in maniera fortemente negativa, quanto all'immagine ed all'azione, dai problemi giudiziari del Premier medesimo. Da qui l'idea del bagno purificatore predisposto dal solerte senatore Schifani, emulo dell'altrettanto solerte senatore Cirami. Anche in questo caso auspichiamo il medesimo risultato.
Questo è il quadro generale che il Governo e la maggioranza stanno offrendo, più vicino ad una repubblica centroamericana che a una democrazia, con il legislatore prono e muto al servizio degli interessi personali del Presidente del Consiglio. Rapidamente, colleghi del Governo e della maggioranza, state trasformando l'ordinamento dello Stato in un grumo di illegalità e di conflitto di interessi. L'emendamento che è stato introdotto nella proposta di legge trasmessa dal Senato costituisce l'ultima prova in ordine di tempo e un esame anche superficiale e rapido nel merito lo testimonia. In questo senso già valgono gli interventi svolti in Commissione dai colleghi dei gruppi dell'opposizione
e per il mio gruppo dai colleghi Soda, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Leoni e dal presidente Violante. Sono stati evidenziati i numerosi profili di incostituzionalità dell'emendamento introdotto dal Senato. È stata argomentata ed in maniera rigorosa l'estraneità della materia contenuta nell'emendamento con riferimento alla proposta di legge in esame, che contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, quindi con un tessuto di base preciso, definito e regolato. È stata evidenziata la necessità di procedere, evidentemente, con legge costituzionale e non con legge ordinaria o con un emendamento inserito in una legge ordinaria estranea a questa materia, poiché l'intervento avviene su materie che sono trattate da norme costituzionali: primi fra tutti, dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, che disciplinano, rispettivamente, le guarentigie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri; dall'articolo 68 della Costituzione per i Presidenti delle Camere in quanto parlamentari, dove per essi c'è già una disciplina definita e precisa, sulla quale si stava approntando un regolamento, per cui certamente non si abbisognava e si non abbisogna, evidentemente, di ulteriori interventi soprattutto con legge ordinaria; infine, dalle leggi costituzionali n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953 per il Presidente della Corte costituzionale. Tutte queste norme già disciplinano le immunità e le guarentigie per le persone che ricoprono quelle cariche e, quindi, non vi era, non vi è mai stata, non è stata mai avvertita, sino alla conclusione o all'avvicinarsi della conclusione del processo di Milano, l'esigenza o la necessità di introdurre, in fretta, in maniera improvvisata, norme particolari per cercare di risolvere un singolo caso.
Quindi, oggi non si cerca, di mettere al riparo alcune funzioni istituzionali da condizionamenti che potrebbero derivare dai processi in corso, ma si cerca solamente l'impunità per il Presidente del Consiglio. Si utilizza la proposta di legge ordinaria contenente le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione per incidere, profondamente e forse irreversibilmente, nell'impianto costituzionale in maniera assolutamente negativa. Si può segnalare ed è stata già richiamata e ricordata dai colleghi la violazione del principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio non è sottratto alla legge; il Presidente del Consiglio, in quanto cittadino e in quanto Presidente del Consiglio, è soggetto alla legge come altri in Italia. Si può segnalare la violazione dell'articolo 68 della Costituzione: la disciplina della prerogativa dei Presidenti delle Camere, in quanto parlamentari, fa riferimento all'automatica sospensione del processo che non può essere consentita che per due deputati. I processi eventualmente si sospendono automaticamente e per gli altri deputati - giustamente noi diciamo che quello è un privilegio -, invece, si procede ordinariamente, e correttamente.
Vi è poi, sicuramente, la violazione dell'articolo 111 della Costituzione riguardante la ragionevole durata del processo. La sospensione produce a dismisura l'allungamento dei tempi processuali, posto che ciascuna di queste figure istituzionali può essere riconfermata per più di una legislatura; quindi, si riproduce quel meccanismo perverso della sospensione del processo.
Vi è, poi, la violazione dell'articolo 112 della Costituzione che dispone l'obbligatorietà dell'azione penale, la quale, in questo caso, viene sospesa, interrotta.
Inoltre, violano la Costituzione: la sospensione automatica del processo anche per fatti estranei al mandato istituzionale ed antecedenti all'assunzione della carica; l'impossibilità per i soggetti cosiddetti beneficiari di questa tutela di poter rinunciare alla sospensione dei processi; la violazione, soprattutto, di ogni diritto delle parti offese da qualsiasi reato (la sospensione, infatti, si applica a qualsiasi processo e, quindi, non solo a quelli relativi a reati commessi in ragione della funzione istituzionale); la possibilità di reiterazione del reato che, in ipotesi, viene consentita a queste figure istituzionali.
Infine, più volte è stata segnalata l'inutilità della concessione di prerogative al
Presidente della Repubblica, al Presidente della Corte costituzionale e ai Presidenti delle Camere, i quali già ne godono in forza di apposite norme costituzionali.
Costoro, che sono stati associati loro malgrado - ritengo non senza disagio - al percorso che porterà alla concessione di impunità nei confronti del Presidente del Consiglio, non sono toccati, né mai sono stati toccati da alcun provvedimento per reati connessi fuori dall'esercizio delle funzioni istituzionali.
L'emendamento introdotto in Senato contiene, quindi, una norma approntata ad personam e ad processum.
L'udienza svoltasi oggi di fronte al tribunale di Milano costituisce un'altra testimonianza in questo senso. Infatti, essa riguarda esclusivamente il Presidente del Consiglio, o meglio l'imputato Berlusconi, il quale si avvale del Governo, della maggioranza e della sua funzione per sottrarsi al processo, al giudizio e, conseguentemente, a qualsiasi controllo di legalità.
Gli emendamenti proposti in Commissione e presentati in aula tendevano e tendono a ridurre il grave danno inferto ai principi costituzionali e, in particolare, ai principi di legalità e di uguaglianza.
Questi principi verranno ulteriormente aggrediti con il decreto che mira ad escludere l'Avvocatura dello Stato dalla rappresentanza dello stesso nei procedimenti penali.
Anche in questo caso, per salvare gli imputati Previti e Berlusconi, si arrecheranno danni incalcolabili allo Stato, alle vittime di attentati e di episodi di terrorismo e a tutti coloro che, proprio in ragione dello svolgimento di una pubblica funzione, hanno subito pregiudizi che non potranno trovare la tutela dello Stato nel processo penale.
Come diceva poc'anzi il collega Bressa, gli italiani hanno già espresso recentemente le giuste valutazioni su questo Governo e sui suoi atti: questo testo consoliderà certamente quel giudizio (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.
VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli augusti e rari colleghi, l'intervento che svolgerò in larga parte è anche scritto. Infatti, pensavo fosse opportuno non affidare all'istinto e all'occasione parole che investono il ruolo fondamentale rivestito dal Parlamento, il parlamentare e le garanzie - non i privilegi - che toccano a chi esercita questa funzione, che non consiste nell'eseguire ordini, ma nel rappresentare il popolo.
Il capitolo nel quale, come ognuno di loro sa, si iscrive l'articolo 68 della Costituzione reca come suo titolo I ed ineludibile la dicitura: «Il Parlamento», mentre la sezione I è indicata con il titolo: «Le Camere». L'articolo 68 della Costituzione rientra in maniera esclusiva nelle prerogative delle Camere e dei parlamentari. L'articolo 69 che lo segue lo indica anche sul piano materiale, con una forma di eufemismo (si afferma una cosa non volendone dire un'altra): mi riferisco allo stipendio del parlamentare chiamato, per il nostro nobile ruolo, indennità (viene usata una parola che non fa pensare che i soldi riguardano i parlamentari). Il suddetto articolo risulta, infatti, del seguente tenore: «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»; si tratta appunto dell'articolo 69 che segue l'articolo 68.
Risulta a qualcuno di loro, specie agli assenti, che il Presidente della Repubblica sia un parlamentare? Risulta a qualcuno di loro che il Presidente della Repubblica percepisca una indennità, in base all'articolo 68 più uno? Risulta loro che il garante della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale, sia un parlamentare?
Mi chiedo quale dissennatezza abbia indotto, per tutelare certamente - come è giusto che sia - il Presidente del Consiglio, onorevole parlamentare, membro di questo Parlamento, e i due Presidenti delle Camere che (Berlusconi stesso) percepiscono una indennità secondo l'articolo 69,
ad includere il Presidente della Repubblica ed il Presidente della Corte costituzionale? Che c'entrano con noi? La palese difformità dalla Costituzione che queste due cariche introducono fa dubitare della lucidità del medesimo Presidente della Repubblica che ha accettato di essere confuso con una materia che non gli compete.
Allora, su tale punto occorre affermare che vi è stato un eccesso di zelo e addirittura un'estensione di quell'eccesso di zelo a persone che non devono avere, entro il Parlamento di cui non fanno parte, quelle guarentigie. Vi è stato, inoltre, un eccesso di moderazione, nella cedevolezza con cui l'onorevole Berlusconi, non il Presidente del Consiglio, ha accettato di andare a testimoniare, addirittura preso per i capelli (quei pochi che ha), per ben due volte, al tribunale di Milano, esposto al pubblico ludibrio. Oggi, insultato da una casta di magistrati corrotti sul piano costituzionale, alla sua assolutamente logica e formale richiesta di rispondere alle domande, quali che siano, della dottoressa Bocasselli o come si chiama, nella sede del palazzo del Presidente del Consiglio (palazzo Chigi), come avrebbe fatto un qualunque Fanfani, un qualunque Moro, un qualunque Andreotti, un qualunque De Gasperi, un qualunque Presidente del Consiglio degno di questo nome, questi eversori si sono permessi di rispondere: «no, la respingiamo».
È respinta la richiesta del Presidente del Consiglio - lo abbiamo visto tutti in una plastica rappresentazione, in un duetto grottesco - della necessità, non dell'opportunità, di interrogare, in assoluta discrezione, senza televisione (senza Canale 5, Rai due o Rai uno), senza il pubblico festante ed insultante. È ordine pubblico: se l'interrogatorio avvenisse senza le telecamere, come può pretendere o non pretendere il Presidente del Consiglio, a palazzo Chigi, non avremmo manifestazioni intollerabili di puffone, buffone e altre fesserie varie, che dipendono dall'animosità tutta politica, in cui la politica entra in piena determinazione di contrapposizioni (vi sono i fan e gli anti-fan). Questo abbiamo visto oggi; abbiamo visto un tribunale indecente che ha rifiutato al Presidente un suo elementare diritto.
Troppo moderato, Berlusconi, nel pretendere l'elementare diritto di essere rispettato ed interrogato a palazzo Chigi, perchè il Presidente del Consiglio è Presidente del Consiglio dei ministri, di cui è ministro un ministro di giustizia il quale è superiore, non gerarchico, ma ordinatore dell'ordine giudiziario. E rispetto vuole che ogni magistrato vada dal suo ministro o dal Presidente del Consiglio di cui quel ministro fa parte.
Quindi, entrambe le posizioni sono per par condicio intollerabili: intrudere nel capitolo che riguarda il Parlamento il Presidente della Corte e quello del Consiglio è tollerare una continua provocazione di un tribunale che finge di non sapere che qui stiamo dibattendo questa materia con dichiarazioni provocatorie - come quella secondo cui, fino a che l'ordine non verrà cambiato, il Parlamento e quant'altro, come se non fossero note le cose che qui stiamo facendo ed il Senato non avesse già votato, come cioè il Senato fosse una Camera privata - e non concede al Presidente del Consiglio di non fare la grottesca figura di dover andare a Milano per essere interrogato in un tribunale del popolo! Intollerabile!
Su questo punto l'emergenza - il sottosegretario Vietti lo riconosce - di inventare uno strumento del tutto inaccettabile per dare a sole cinque persone, due delle quali non c'entrano, diritti che spettano a noi, ovvero agli altri 630 più 315 parlamentari. Noi non ce li abbiamo e ce li hanno loro! Come è possibile? Ce li ha Ruperto: che si faccia eleggere! Ce li ha Ciampi: che si faccia eleggere! Non ce li abbiamo noi, non ce li ha Bruno, non ce li ho io!
Io ho 250 querele per aver parlato! E allora il tenore di quel parlare mi ha indotto a recare qui, trattandosi di immunità parlamentare, immunità parlamentare e non governativa - soltanto riguardante Berlusconi in quanto parlamentare, non Presidente del Consiglio dei ministri - queste brevi note su una vicenda tragica
che dal 1993, relatore Carlo Casini, in virtù di facinorose vicende non parlamentari ma politiche, indusse ad uccidere l'unica tutela dei parlamentari ed il loro diritto di parlare, non fosse altro rispetto all'aggressione sistematica e criminale della magistratura. Mi consentirete di intervenire in questa materia essendomi riconosciuta una specialissima intransigenza che si manifestò fra l'altro nell'unico voto contrario alla riforma dell'immunità quando essa approdò in quest'aula nel 1993 e Berlusconi ammiccava al signor Di Pietro in quel momento.
Nella perfetta convinzione espressa nella dichiarazione di voto, che non mancai di fare come in ogni emergenza storica qual è questa, che non si dovesse toccare il testo dell'articolo 68 della Costituzione voluto da sinistra e da destra, da Terracini, da Togliatti, da De Gasperi e da Nenni.
Arrivata la questione al suo momento cruciale, chiunque vede che non si può consentire, al di là della iattanza del voler far prevalere una sacralità della casta dei magistrati - come oggi è avvenuto in maniera indecente, per cui prevale Milano su palazzo Chigi, che è il palazzo degli italiani, mentre Milano è un tribunale del nord e nient'altro - e la perfetta legittimità di ogni sua azione, come semmai avessero sbagliato, come se non bastassero le vicende che riguardano Cagliari, Calogero Mannino, Andreotti, Musotto, padre Frittitta, Tortora. Non bastassero quelle vicende a far capire quanto poco infallibili sono questi!
Non bastasse il 1994 con un avviso di garanzia arrivato ad un Presidente del Consiglio, poi prosciolto dopo qualche anno. Non bastassero i dieci anni di congelamento per Andreotti che poteva essere un ottimo ministro degli esteri, diventato un imputato, niente di più, per dieci anni! Dovendo dolersi di quel danno, dovrebbe chiedere miliardi ai magistrati che non pagherebbero, perché per i loro errori paga lo Stato, per i nostri paghiamo noi! In nome dell'obbligatorietà dell'azione penale, che loro sempre manifestano, con il facile consenso populistico di chi interpreta ogni resistenza al sospetto e all'infamia come desiderio di impunità. Non abbiamo già avuto l'esperienza dell'inchiesta sul Presidente del Consiglio avviata con l'informazione di garanzia arrivata al G7 nel 1994 e finita con un proscioglimento? Non si può consentire, dunque, che qualsiasi espressione di critica sia ostacolata ed impedita.
Io sono ridotto al silenzio dall'ipocrisia di Berlusconi per un verso, dall'azione diuturna dei magistrati per l'altro, che mi dice di essere, Berlusconi e gli altri vorrebbero, moderato. Poi è il primo a non mantenere le distanze e l'equilibrio del suo ruolo, anche se con comprensibili considerazioni.
Ma qualcuno dirà: sei stato querelato, inquisito per la tua attività televisiva, continuativa e martellante. Ebbene, sono anni che si denuncia la televisione non come luogo di espressione delle idee - come sono i giornali, dove chiunque può scrivere quello che vuole - ma come strumento di pressione politica. Logico, dunque, che ben più che ora, dove il Parlamento è vuoto e i rappresentanti del popolo sono otto, in questo Parlamento vuoto e umiliato, io facessi politica in televisione.
Berlusconi mi ha «spento», tentando, con la bicamerale - era il 1999 - di trovare un accordo con il Governo di centrosinistra in materia di giustizia. Anche quella fu una censura politica, non diversa da quella che è toccata a Biagi e a Santoro. Ma di tale comportamento, fino ad oggi, io non mi sono lamentato. Non ho protestato, non ho fatto piagnistei, come Biagi e Santoro! E perché devo partire querele e intimidazioni, io parlamentare, per quell'attività di vigilanza sui continui errori e le prepotenze morali e materiali di molte inchieste? Mettiamo che le mie considerazioni fossero - e non erano - fesserie, posizioni sbagliate; ma erano così lungimiranti che, oggi, il giornalista Stella riconosce che io fui l'unico a difendere pubblicamente le garanzie della cosiddetta immunità parlamentare per quanto concerne la libertà di opinione e anche di errore.
Ma come era continuativa la mia attività di denuncia, così lo era anche quella di inchiesta a sfondo politico dei magistrati. Prendiamo Caselli, storico obiettivo delle mie critiche, legittime e tutte politiche. Ancora oggi mi arrivano sue querele ed egli si presenta sistematicamente nei tribunali con vistose scorte - non ha di meglio da fare, evidentemente - per pretendere riparazioni in danaro delle mie dichiarazioni. Guardiamo la sua attività: non ha sbagliato quasi tutti i processi, finiti, dopo anni di attese e di spese per i cittadini sospettati, diffamati e innocenti, con assoluzioni? Musotto, padre Frittitta, Contrada, Carnevale - suo collega -, Andreotti, Calogero Mannino, fino alla clamorosa, ingiustificata inchiesta sul giudice Lombardini, che lo condusse al suicidio! Anni di attività, con gravi diffamazioni, in nome del popolo italiano, di innocenti. Risulta che abbia pagato qualcosa? Che i suoi errori, certamente più gravi dei miei per le conseguenze pratiche e psicologiche ed espressi non con la parola, ma con strumenti ben più temibili, come la privazione della libertà, siano stati in qualche modo da lui riparati? Un padre francescano in manette per aver confessato un mafioso; questo abbiamo visto! Questo abbiamo visto.
Sono più gravi le mie affermazioni o tre anni di galera per l'innocente Calogero Mannino, oppositore della mafia e trattato da mafioso? Se qualcuno chiede un risarcimento per il danno patito, chi paga non è Caselli, che ha sbagliato, che ha fatto errori tali che non avrebbe fatto Falcone, proprio per la peculiarità della sua personalità, errori che appartengono alla sua valutazione delle cose, non al ruolo, ma paga lo Stato. Il Parlamento, il Governo, la stampa, i cittadini sono stati tutti indulgenti verso gli errori storici, per non dire politici, di questo incapace.
PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, la prego di concludere.
VITTORIO SGARBI. Io ho 250 querele per aver detto il mio pensiero, che non rinnego. Ho dovuto pagare 80 milioni di lire per aver detto che il processo Andreotti è un processo politico e qui, in quest'aula, lo ripeto, aggiungendo che per dieci anni un rappresentante del popolo è stato costretto nel ruolo di imputato e impedito a svolgere ogni altra funzione propriamente politica, con danno certamente suo e probabilmente della nazione. Non è una precisa conseguenza politica di un atto che si vuole considerare soltanto giudiziario aver sottratto Andreotti, non più anziano del Presidente della Repubblica, dalla politica attiva? Andreotti potrà sopportare e perdonare, io no.
Il mondo ci guarda e la storia dirà che fondamento avessero quelle inverosimili accuse che tentavano di dare consistenza al teorema tutto politico e profondamente sbagliato - non fosse stato l'intervento dell'onorevole Mastella - «Democrazia cristiana uguale mafia». Troppa pazienza, troppa tolleranza, troppe ambiguità sono state espresse da questo Parlamento! Ripeto: io ho avuto 250 querele per aver parlato, tutte illegittime, in un paese democratico nel quale sia consentita la libertà di opinione e di critica!
Per darvene un esempio, vi porto il campione degli ultimi tre avvisi di garanzia che mi sono stati consegnati l'altro ieri, uno dei quali incardinato da un morto. Vi leggo le parole, spesso mera lettura di titoli di giornali, che hanno generato diverse azioni penali, le quali hanno un loro corso autonomo, con possibili condanne, indipendentemente e prima che il Parlamento le abbia esaminate per valutarne la possibile insindacabilità. Da parte dell'attuale questore di Palermo si conoscevano una serie di elementi tali da impedire la strage di Capaci: querela numero 1.
Querela numero 2: se il sottosegretario Giorgianni non fosse diventato un politico, sarebbe rispettato come il suo collega Lo Forte, per il quale c'è un'insistente diceria di testimoni di essere colluso con la mafia e che non ha avuto la sensibilità di autosospendersi.
Quel giudice, trattato come un criminale, come se fosse il peggiore dei criminali,
interrogato come un criminale davanti a tutta la stampa italiana: un'umiliazione senza precedenti.
I pubblici ministeri di Palermo sotto inchiesta. Suicidio Lombardini: Tinebra indaga su Caselli.
Per questo, tre querele, di cui devo rispondere davanti ai tribunali senza che questo Parlamento possa far niente per impedirlo.
PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...
VITTORIO SGARBI. Mi scusi, Presidente, le chiedo ancora tre minuti.
È persino eccessiva questa necessità di valutazione, perché nessuno dovrebbe essere perseguito per aver fatto insinuazioni, osservazioni come queste. Eppure, partono cause con richieste miliardarie e i danari vanno nelle tasche dei giudici i quali pretendono di difendere il loro onore dopo che non hanno rispettato quello dei cittadini da loro ingiustamente indagati ed accusati di ciò che non hanno fatto, come spesso, nel corso di un lungo processo, dopo mortificazioni ed umiliazioni, si acclara!
Ma perché Caselli e non lo Stato deve essere risarcito, se, quando Caselli sbaglia, è lo Stato che paga? Allora va ricordato il compianto ministro di giustizia, Presidente della Corte costituzionale, Vincenzo Caianiello: per le cause per diffamazione dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e, quindi, non criticati in quanto persone ma per come interpretano il ruolo, si preveda che i risarcimenti vadano allo Stato.
O potrò dire qualunque cosa di Andreotti mafioso e di Craxi ladro nelle carte giudiziarie e dire che Giorgianni era colluso con la mafia in altri atti giudiziari e non potrò rispettosamente fare lo stesso nei confronti del magistrato Lo Forte? Lui potrà farlo ed io no? Lui potrà dire che Giorgianni è mafioso, che Andreotti è mafioso ed io no? Ecco lo sbilanciamento e con il beneficio del dubbio, ma in presenza di carte di un'inchiesta che su quel magistrato dice le medesime cose che si dissero del senatore Giorgianni, costringendolo a dimettersi.
È tollerabile che per dirlo io debba essere indagato? Per questo, cari colleghi, dopo l'errore del 1993, una sola assoluzione può garantire il potere politico da abusi e intimidazioni e restituire la parola a chi è stato costretto a tacere: che nessun processo per diffamazione, che nessuna inchiesta per le parole di un parlamentare siano incardinate prima che il Parlamento abbia valutato la loro legittimità e il voto del Parlamento deve essere insindacabile, preliminare e definitivo.
Se poi questo debba essere esteso anche ad altri reati o piuttosto al loro sospetto con l'effetto immediato di paralizzare l'azione politica del parlamentare...
PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...
VITTORIO SGARBI. ...è materia che riguarda l'auspicabile risarcimento nell'articolo 68 nella sua configurazione originaria! Ma non si può più tollerare che questa Camera e la Giunta per le insindacabilità siano costrette a misurarsi con i capricci e la voluttà di denaro di giudici che sbagliano e non tollerano di essere criticati e quando sbagliano non pagano, talché l'immunità tolta ai parlamentari è stata, di fatto, data ai magistrati (Applausi - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
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