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le nuove esigenze poste agli Stati dalla recrudescenza del terrorismo internazionale richiedono la più attenta rimeditazione di tutti gli strumenti atti a prevenire e reprimere le attività e le finalità delittuose dei gruppi dediti ad attività terroristiche;
un capitolo sostanzialmente sottovalutato è quello del terrorismo marittimo, che comprende tutti i casi di violenza connessi per finalità politiche o terroristiche a bordo di una nave privata, che, difettando del requisito dell'aggressione di una nave ai danni dell'altra, non possono essere considerati come atti di pirateria;
sul punto, invero, è operante la Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, convenzione conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.), per porre riparo alle lacune della normativa internazionale evidenziate dalla vicenda della nave «Achille Lauro»;
al di là delle previsioni contenute nella citata convenzione di Roma, risulta non disciplinato, attualmente, l'esercizio di poteri di intervento in alto mare da parte di una nave da guerra per reprimere fatti di terrorismo marittimo, sicché in realtà è da ritenersi che l'unica disciplina applicabile sia quella prevista, in via generale, per il cosiddetto «diritto di visita»;
è evidente che le ipotesi di azione terroristica organizzata a bordo di una nave da gruppi armati non possono escludere l'intervento repressivo di navi da guerra e che, in una fattispecie come quella ipotizzata, non è immaginabile il ricorso all'esercizio del «diritto di visita» -:
se non ritenga di dover assumere l'iniziativa, con i Paesi sottoscrittori della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988, di integrarne il contenuto, disciplinando in forma più stringente l'ipotesi di intervento di navi da guerra per reprimere atti di terrorismo marittimo. (3-01147)
(26 giugno 2002)