Allegato A
Seduta n. 321 del 10/6/2003


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(A.C. 3971 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 19 ottobre 1999, n. 370, aggiungere le seguenti: per l'anno 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e, a decorrere l'anno 2003,
1. 1. Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Fondo per aggiungere le seguenti: l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, per.
1. 9. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , comma 4-bis, fino alla fine dell'alinea con le seguenti: della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
1. 2. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a)
incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, con particolare riferimento alle attività di programmazione e organizzazione dei corsi di studio e dei relativi servizi didattici;
1. 10. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: laurea specialistica aggiungere le seguenti: , delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SISS).
1. 11. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in relazione a progetti di miglioramento della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica.
1. 3. Colasio, Bimbi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: collaborazione interuniversitaria, aggiungere le seguenti: tra cui quelli.
1. 4. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sia nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica che nelle scienze umane e sociali.
1. 5. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo iniziative specifiche volte al riequilibrio di genere nelle discipline scientifiche.
1. 6. Bimbi, Grignaffini, Colasio.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, lettera 0a), il decreto di riparto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 assegna a ciascuna università una somma pari alla media delle risorse effettivamente utilizzate per l'incentivazione didattica dell'impegno dei professori e dei ricercatori per il triennio 2000-2002.
1. 12. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 4, sostituire le parole: utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti con le seguenti: ripartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI e il CNSU, a favore di quegli atenei che per gli stessi anni hanno utilizzato tali fondi, e sono destinate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comunque per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti nell'ambito del miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica.
1. 7. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito del miglioramento qualitativo dell'offerta didattica.
1. 8. Bimbi, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173.
* 1. 13. Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173.
* 1. 20. Governo.

Subemendamento all'emendamento 1. 14.

All'emendamento 1. 14., comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro, aggiungere le seguenti: previa valutazione del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario sulla sussistenza dei requisiti.
0. 1. 14. 1. Martella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.
* 1. 14. Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema


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universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.
* 1. 21. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuzione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
* 1. 15. Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuzione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
* 1. 22. Governo.

ART. 1-bis.
(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1-bis. 1. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi.
1-bis. 2. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'offerta formativa del sistema nazionale con le seguenti: dei corsi di studio.
1-bis. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, dopo le parole: con propri decreti aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1-bis. 4. Martella, Grignaffini, Tocci.


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ART. 2.
(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: sicurezza del lavoro, aggiungere le seguenti: gli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico),
2. 1. Labate, Battaglia, Martella, Parodi, Bornacin.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: con le imprese con le seguenti: e convenzioni con imprese e con enti pubblici e privati.
2. 2. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: con le imprese aggiungere le seguenti: oppure su fondi propri delle università e degli enti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. 3. Tocci, Martella, Grignaffini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario). - 1. A far tempo dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), assumono la denominazione di «contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario» e sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
2. Le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle risorse ad esse derivanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 2, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
3. I titolari di contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
4. I contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente articolo, dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un organismo collegiale, secondo criteri e modalità, determinate dagli atenei, che assicurino la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.
5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate ad integrare, con soggiorni di ricerca e tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
6. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla


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pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo.
8. Nei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario anche i titolari, per almeno un biennio, con valutazione positiva, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 4.
2. 01. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 3.
(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e norme in materia di abilitazione professionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista con le seguenti: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti dalla sezione B dell'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «perito in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «perito in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 dello stesso decreto.
1-quinquies. L'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:
«2. Le attività professionali che formano oggetto della professione di perito in tecniche psicologiche sono così ripartite:
a) per il settore "tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro":
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;


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3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore "tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità":
1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore».
1-sexies. L'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dai seguenti:
«4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica. In tal caso la prova orale prevista può includere la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse».
3. 1. Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della professione


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di farmacista con le seguenti: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.
3. 6. Antonio Pepe, Angela Napoli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono così individuate:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità


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pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.
* 3. 3. Garagnani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono così individuate:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;


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4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.
*3. 7. Delmastro Delle Vedove, Gianni Mancuso, Ghiglia.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;


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b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono così individuate:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;


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8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.
* 3. 10. Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti dalla sezione B dell'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «perito in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «perito in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 dello stesso decreto.
1-quinquies. L'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:
«2. Le attività professionali che formano oggetto della professione di perito in tecniche psicologiche sono così ripartite:
a) per il settore "tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro":
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore "tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità":
1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;


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2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore».

1-sexies. L'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dai seguenti:
«4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica. In tal caso la prova orale prevista può includere la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse».
3. 8. Antonio Pepe, Angela Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di «laureato in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «laureato in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista, norme in materia di abilitazione professionale e norme per i laureati in tecniche psicologiche.
3. 4. Bimbi.


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Sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi e per l'abilitazione alla professione di farmacista.
3. 2. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per le professioni sanitarie, in qualunque modo e forma esercitate, è necessaria l'iscrizione in albi, tenuti dagli ordini e collegi delle rispettive categorie, anche da parte dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
3. 01. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). - 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia»;
b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e psicologia».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.
*3. 02. Colasio, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). - 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia»;
b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e psicologia».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.
*3. 03. Garagnani.

Subemendamento agli articoli aggiuntivi 3. 04. e 3. 012.

Agli articoli aggiuntivi 3. 04. e 3. 012., comma 2, sostituire le parole da: alla data fino alla fine del comma con le seguenti: fino alla data del 30 settembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U. sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003.
0. 3. 012. 1. Martella.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del C.N.S.U. sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più 2. Il mandato dei componenti del C.N.S.U. rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale lasso di tempo coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
**3. 04. Garagnani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del C.N.S.U. sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più 2. Il mandato dei componenti del C.N.S.U. rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale lasso di tempo coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
**3. 012. Governo.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Programmazione e finanziamento delle università statali) - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un migliore impiego delle risorse destinate al finanziamento delle università, nonché un più elevato livello qualitativo dell'istruzione universitaria, le università predispongono programmi di attività triennali, rimodulabili annualmente.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina, sentiti la Conferenza dei Rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente, ed individua le risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi determinati, secondo le esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico e dell'evoluzione del mercato del lavoro.
3. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 2 le università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I piani delle università individuano in particolare:
a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;
b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione.

4. I programmi delle università di cui al comma 3, sono valutati ai fini della coerenza con gli obiettivi individuati dal Ministro con il decreto di cui al comma 2 e periodicamente monitorati. Sui programmi, relativamente agli aspetti di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze. Sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere, anche ai fini dell'erogazione di apposite risorse incentivanti ai singoli Atenei. I parametri ed i criteri per la valutazione dei programmi e dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Le valutazioni dei programmi e dei risultati sono rese pubbliche.
5. Le linee generali di indirizzo di cui al comma 2, riservano una quota delle risorse disponibili per la progressiva riduzione degli squilibri di finanziamento del sistema stesso sulla base di un modello definito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane.
6. Per i fini di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, fino ad un massimo di dieci esperti, professionalmente qualificati nel settore della valutazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso a valere sul fondo di cui al comma 9.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2005 sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d) e 7.
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, il fondo di finanziamento ordinario delle università, abrogato ai sensi del comma 7, assume la denominazione di


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«Fondo per la programmazione ed il finanziamento del sistema universitario» ed il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario stesso è incrementato degli importi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativamente al triennio 2004-2006, che trovano copertura nella legge 7 agosto 1990, n. 245.
9. I mezzi finanziari per la programmazione e il finanziamento delle università statali di cui al presente articolo sono determinati nei limiti delle compatibilità con gli indirizzi definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla legge finanziaria annuale.
3. 013. Governo.