Allegato A
Seduta n. 321 del 10/6/2003


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(A.C. 3971 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
considerato che:
la modifica della denominazione e della destinazione del fondo integrativo per l'incentivazione alla didattica e agli assegni di ricerca comporta un mutamento di destinazione della autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 370 del 1999;
la predetta modifica richiederebbe, dal punto di vista formale, la conseguente modificazione della disciplina sostanziale a cui si riferiscono le autorizzazioni legislative di spesa;


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in ogni caso, tale modifica può ritenersi implicita nella diversa destinazione attribuita dal presente provvedimento alle suddette autorizzazioni di spesa;
l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, di cui all'articolo 1-bis, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura inerenti alla istituzione di una nuova struttura amministrativa;
appare necessario riformulare l'articolo 1, comma 4, richiamando espressamente la disciplina contabile che consente alle università di iscrivere nei propri bilanci spese non impegnate negli esercizi precedenti;
risulta necessario inserire, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita complessivamente a tutte le amministrazioni pubbliche;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia soppresso l'articolo 1-bis.
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la cifra: 2003 siano aggiunte le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
conseguentemente all'articolo 3, sia soppresso il secondo periodo;
nonché con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 168 del 1989, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti;
Sugli emendamenti trasmessi all'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12 Martella, 1.15 Garagnani, 1.18 del Governo, 2.2 Martella, 2.3 Tocci, 3.1 Lo Presti, 3.3 Garagnani, 3.4 Bimbi, 3.5 del Governo, 3.6 e 3.8 Antonio Pepe, 3.7 Delmastro delle Vedove, e sull'articolo aggiuntivo 2.01 Martella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 3.013 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 6, le parole: di cui al comma 9 siano sostituite dalle seguenti: di cui al comma 8;
e con la seguente osservazione:
sia previsto il coordinamento delle nuove modalità di finanziamento del sistema universitario con i fondi per l'edilizia universitaria e per la programmazione e lo sviluppo disciplinati dalla legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.