Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173.
*1. 13. Garagnani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173.
* 1. 20. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.
*1. 14. Garagnani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione
delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.
* 1. 21. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuzione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
*1. 15. Garagnani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuzione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
* 1. 22. Governo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario). - 1. A far tempo dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), assumono la denominazione di «contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario» e sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
2. Le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle risorse ad esse derivanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 2, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
3. I titolari di contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
4. I contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente articolo, dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un
organismo collegiale, secondo criteri e modalità, determinate dagli atenei, che assicurino la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.
5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate ad integrare, con soggiorni di ricerca e tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
6. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo.
8. Nei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario anche i titolari, per almeno un biennio, con valutazione positiva, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 4.
2. 01. Martella, Grignaffini, Tocci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per le professioni sanitarie, in qualunque modo e forma esercitate, è necessaria l'iscrizione in albi, tenuti dagli ordini e collegi delle rispettive categorie, anche da parte dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
3. 01. Lo Presti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). - 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia»;
b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e psicologia».
2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di
posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.
*3. 02. Colasio, Bimbi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). - 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia»;
b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e psicologia».
2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.
*3. 03. Garagnani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Programmazione e finanziamento delle università statali) - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un migliore impiego delle risorse destinate al finanziamento delle università, nonché un più elevato livello qualitativo dell'istruzione universitaria, le università predispongono programmi di attività triennali, rimodulabili annualmente.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina, sentiti la Conferenza dei Rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente, ed individua le risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi determinati, secondo le esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico e dell'evoluzione del mercato del lavoro.
3. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 2 le università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I piani delle università individuano in particolare:
a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;
b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione.
4. I programmi delle università di cui al comma 3, sono valutati ai fini della coerenza con gli obiettivi individuati dal Ministro con il decreto di cui al comma 2 e periodicamente monitorati. Sui programmi, relativamente agli aspetti di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Gli esiti
del monitoraggio sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze. Sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere, anche ai fini dell'erogazione di apposite risorse incentivanti ai singoli Atenei. I parametri ed i criteri per la valutazione dei programmi e dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Le valutazioni dei programmi e dei risultati sono rese pubbliche.
5. Le linee generali di indirizzo di cui al comma 2, riservano una quota delle risorse disponibili per la progressiva riduzione degli squilibri di finanziamento del sistema stesso sulla base di un modello definito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane.
6. Per i fini di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, fino ad un massimo di dieci esperti, professionalmente qualificati nel settore della valutazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso a valere sul fondo di cui al comma 9.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2005 sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d) e 7.
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, il fondo di finanziamento ordinario delle università, abrogato ai sensi del comma 7, assume la denominazione di «Fondo per la programmazione ed il finanziamento del sistema universitario» ed il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario stesso è incrementato degli importi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativamente al triennio 2004-2006, che trovano copertura nella legge 7 agosto 1990, n. 245.
9. I mezzi finanziari per la programmazione e il finanziamento delle università statali di cui al presente articolo sono determinati nei limiti delle compatibilità con gli indirizzi definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla legge finanziaria annuale.
3. 013. Governo.