Allegato A
Seduta n. 321 del 10/6/2003


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(A.C. 3961 - Sezione 7)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Controlli sanitari).

Sopprimere il comma 2-bis.
1. 5. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: , nonché per una capillare fino alla fine del comma.
1. 4. Valpiana.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti a rischio.
1. 1. Bindi, Battaglia, Mosella, Labate, Fioroni, Meduri.

Sopprimere il comma 2-ter.
1. 6. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai pediatri e ai medici di famiglia nel riconoscimento del loro ruolo nell'attività di prevenzione e di informazione.
1. 2. Zanella.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. I corsi urgenti di cui al comma 2-ter sono destinati in via prioritaria alla formazione e all'aggiornamento dei medici di medicina generale, che sono chiamati a garantire ai cittadini una capillare informazione sull'epidemia, in armonia con la campagna ministeriale di cui al comma 2-bis.
1. 3. Ercole.

ART. 2-bis.
(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.
* 2-bis. 2. Valpiana, Labate, Battaglia.


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Sopprimerlo.
* 2-bis. 5. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento.

Subemendamenti all'emendamento 2-bis. 1. del Governo.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, su richiesta del Dipartimento per la protezione civile, chiede alle regioni l'immediata messa a disposizione di medici ed altro personale sanitario, adeguatamente formati, fino a concorrere alla coperture di un monte orario massimo pari a quello prodotto da 200 medici a tempo pieno. Tali prestazioni devono prevedere un'adeguata incentivazione a carico del Dipartimento della protezione civile e possono venire effettuate anche in orario aggiuntivo.
0. 2-bis. 1. 2. Bindi, Fioroni, Battaglia, Labate.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza derivanti dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, sulla base delle disposizioni previste dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, è autorizzato, dopo aver espletato le procedure di mobilità anche temporanea e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, a bandire concorsi entro il limite massimo di 180 unità per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando allo scopo quota parte delle entrate per tariffe spettanti al Ministero della salute.
0. 2-bis. 1. 1. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza con le seguenti: dall'emergenza.
0. 2-bis. 1. 3. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto del personale del Ministero della salute che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovi in servizio con contratti a tempo determinato.
0. 2-bis. 1. 4. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, le unità di personale necessarie al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia, che restano alle dipendenze del Ministero della salute.
0. 2-bis. 1. 5. Labate, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. - (Adeguamento della struttura del dipartimento della protezione civile) - 1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto derivanti da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza SARS secondo le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del


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Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto dipartimento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la misura della quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il dipartimento stesso con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.
2. Qualora dall'attuazione del presente articolo derivino oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità e risultanti anche per effetto di misure compensative della spesa conseguenti alla soppressione di posti nei ruoli organici delle amministrazioni statali del personale immesso in ruolo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, agli stessi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
2-bis. 1. Governo.

ART. 2-ter.
(Calamità naturali in territorio estero).

Sopprimerlo.
* 2-ter. 2. Governo.

Sopprimerlo.
* 2-ter. 3. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

Al comma 1, sostituire le parole da: calamità naturali fino a: Stato italiano con le seguenti: episodi di grave estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e su invito dell'OMS.
2-ter. 1. Valpiana.