Allegato A
Seduta n. 317 del 3/6/2003


Pag. 15


...

(A.C. 2601-B - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.267.470 euro per l'anno 2003 ed a 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.