Allegato A
Seduta n. 315 del 28/5/2003


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(A.C. 3808 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.