Allegato A
Seduta n. 315 del 28/5/2003


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(A.C. 3768 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione


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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.