Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 314 del 27/5/2003
Back Index Forward

Pag. 20


...
(Dichiarazioni di voto - Doc. IV-quater, n. 61)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, mi sembra corretto svolgere alcune considerazioni a sostegno della valutazione di insindacabilità che anche il mio gruppo adotterà.
Il fatto rientra certamente tra le prerogative coperte da insindacabilità. Debbo dire, anzi, che raramente si è di fronte ad una fattispecie tipica dell'attività parlamentare come quella realizzatasi nel caso di specie.
Come ci ha riferito il relatore, si era verificato il seguente fatto di sangue: Armando Angiuoni, sottufficiale dei carabinieri in pensione, aveva ucciso un quarantacinquenne pregiudicato, Franco Liotti. Ne era sorto, ovviamente, un procedimento penale a carico di Armando Angiuoni nel corso del quale l'imputato aveva invocato l'esimente della legittima difesa. L'uccisione si era verificata a seguito di tutta una serie di fatti, ritenuti illeciti, ai quali era stata sottoposta la famiglia di Armando Angiuoni. In particolare, la famiglia era stata oggetto di ripetuti atti di oppressione da parte del Liotti, il quale rimproverava a Maria Angiuoni di averlo lasciato e di aver interrotto una relazione sentimentale. Si trattava di fatti di estrema gravità, tanto più in un piccolo paese come Atripalda: il Liotti era giunto finanche ad affiggere un manifesto per le strade della città con un'immagine della ragazza presa da un video e con una didascalia che la definiva una pornostar. Al di là della indelicatezza - per usare un eufemismo - dell'atteggiamento di questo signore, il fatto aveva creato, ovviamente, una situazione di tensione e di esasperazione dell'animo, poi sfociata nel fatto di sangue per cui vi era un processo.
Proprio per l'inerzia che, da un lato, gli inquirenti e, dall'altro, le forze di polizia giudiziaria avrebbero tenuto a fronte delle reiterate denunce di Armando Angiuoni - il quale aveva inutilmente manifestato più volte il proprio risentimento nei confronti di colui il quale minacciava la sua famiglia ed aveva atteggiamenti oppressivi nei confronti della figlia -, l'onorevole De Simone si era sentita in dovere di presentare, in data 20 ottobre 2000, un'interrogazione a risposta scritta con la quale chiedeva al ministro della giustizia di spiegare i motivi per i quali la polizia giudiziaria, prima del fatto di sangue, non avesse prestato orecchio sufficientemente attento alle varie denunce provenienti dall'Angiuoni e, soprattutto, non fosse intervenuta, insieme alla magistratura, per stroncare un'attività che veniva denunciata come illecita e che aveva dato luogo al fatto di sangue medesimo.
A seguito della presentazione dell'interrogazione, il difensore del Liotti, avvocato Olindo Preziosi, reagendo alla presentazione della predetta interrogazione, aveva espresso un'opinione di dissenso sulla stampa locale, sostanzialmente affermando che gli faceva specie che l'onorevole De Simone avesse gettato fango su una vicenda ancora da chiarire.
È ovvio che, a fronte di questo fatto, che traeva origine da un comportamento assolutamente legittimo dell'onorevole Alberta De Simone, e a fronte del collegamento diretto che lo stesso avvocato Olindo Preziosi faceva con l'interrogazione dell'onorevole Alberta De Simone, vi era una sorta di reazione inevitabile del parlamentare, il quale rivendicava a se stesso il diritto di intervenire su argomenti di questo tipo che avevano suscitato un interesse di carattere pubblicistico, al di là della vicenda personale che aveva visto coinvolti uccisore ed


Pag. 21

ucciso. La reazione del parlamentare si riteneva offensiva nella parte in cui tacciava l'avvocato come un «avvocatuccio di provincia», senza ovviamente nominarlo, ma usando un'espressione che qualsiasi avvocato avrebbe intimamente sentito come offensiva.
Si domanda in questa sede se le affermazioni, il comportamento tenuto dalla collega De Simone rientrino o meno nell'ambito più ampio delle garanzie di copertura dell'attività parlamentare ovvero se le critiche da essa espresse nell'ambito della vicenda che occupa possano rientrare nell'articolo 68 della costituzione. La chiave di lettura del collegamento diretto che esiste tra la precedente interpellanza e la successiva frase, il successivo comportamento, ce lo dà lo stesso avvocato dei Liotti, il quale nella propria querela fa riferimento alle parole usate dall'onorevole De Simone nell'interrogazione che aveva presentato, così creando egli stesso, all'interno del procedimento che ne riguarda, un rapporto diretto tra l'atto legittimo, l'atto proprio, cioè l'interrogazione al ministro, e la dichiarazione successiva, da collocarsi nell'ambito della polemica che è seguita tra il legale di una delle parti e il parlamentare, che insisteva in ordine alla legittimità dell'atto che aveva compiuto. Per questo ritengo che il comportamento dell'onorevole Alberta De Simone sia assolutamente incensurabile e che quindi debba essere coperto da insindacabilità.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata richiesta la votazione mediante procedimento elettronico.
Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo brevemente la seduta.

Back Index Forward