Allegato A
Seduta n. 314 del 27/5/2003


Pag. 18


...

(A.C. 3927 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE


ART. 1.
(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale).

Sopprimerlo.
1. 4. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono consentire»;
b) le parole: «fino al 31 luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 2005».
1. 1. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Turco, Mosella, Giacco, Burtone, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2005 con le seguenti: 31 luglio 2004.
1. 3. Zanella, Cima.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria.
1. 2. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Mosella, Turco, Burtone, Zanotti.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche.
1. 5. Valpiana.


Pag. 19


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico, a tempo pieno ed esclusivo e dà diritto ad una specifica indennità di esclusività del rapporto. Il dirigente può, a domanda, optare per la non esclusività del rapporto, perdendo la relativa indennità.
1. 6. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per un'effettiva integrazione professionale paritaria del personale apicale medico ospedaliero e universitario che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, fino al riordino dello status giuridico, per la direzione delle strutture assistenziali le aziende ospedaliere integrate possono trattenere in servizio i primari e i direttori che ne facciano richiesta fino al compimento del settantesimo anno di età.
1. 7. Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari). - 1. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.
1. 06. Ercole, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i rapporti di lavoro a tempo definito dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, su domanda, essere mantenuti fino ad esaurimento di tali rapporti.
1. 03. Cuccu, Di Virgilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
1. 05. Castellani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato fino al 31 luglio 2005.
1. 04. Di Virgilio, Cuccu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2003 per tutti quei medici ancora in servizio attivo.


Pag. 20


2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1. 07. Giulio Conti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modificazioni all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). - 1. Al comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «direttore generale» è aggiunta la seguente: «esclusivamente»;
b) dopo le parole: «apposita commissione» sono aggiunte le seguenti: «, che tiene distintamente conto dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data di scadenza del bando. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il direttore generale ha facoltà di scelta fra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. L'eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del Collegio di direzione.»
1. 01. Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Collegio di direzione). - 1. Il Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Ogni decisione del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione è adottata con provvedimento motivato.
1. 02. Governo.

ART. 2.
(Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su base molecolare, aggiungere le seguenti: ivi compreso il metodo Di Bella (MTB),
2. 5. Giulio Conti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate, la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti, al Ministro della salute che la trasmette al Parlamento.
2. 1. (Testo modificato nel corso della seduta)Labate, Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Turco, Fioroni, Valpiana, Mosella, Zanotti, Burtone.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni


Pag. 21

liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
* 2. 2. Petrella, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Mosella, Turco, Burtone, Zanotti, Fioroni, Giacco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
* 2. 7. Giulio Conti.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio, la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti, al Ministro della salute che la trasmette al Parlamento.
2. 3. (Testo modificato nel corso della seduta)Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Fioroni, Valpiana, Mosella, Burtone, Zanotti.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'IME presenta, alla fine dell'anno, una relazione sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico.
2. 6. Giulio Conti.

ART. 3.
(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da emoderivati infetti aggiungere le seguenti: e con i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Risarcimento danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
3. 4. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, nell'ambito della predette autorizzazioni.
3. 5. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: predette autorizzazioni, aggiungere la seguente: anche.
3. 9. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
* 3. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: soggetti obbligati fino a: suoi derivati con le seguenti: i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
3. 3. Zanella, Cima.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, anche se sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica


Pag. 22

non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.
3. 1. Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Mosella, Labate, Fioroni, Zanotti, Burtone, Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base dell'applicazione da parte delle regioni dei compiti derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 e dal rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza».
3. 2. Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Zanella, Giacco, Fioroni, Mosella, Burtone, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
3. 7. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:
«3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695».
3. 6. Valpiana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disavanzi delle aziende sanitarie relativi all'esercizio 2001). - 1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
«14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie dell'esercizio 2001 ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale (FSN) a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.
14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al comma 14, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dai policlinici universitari e dagli IRCCS».
3. 01. Petrella.