...
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005"».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento»;
al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «danneggiati da» sono inserite le seguenti: «sangue o» e le parole: «per gli anni 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2004 e 2005»;
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le eccedenze rispetto alle previsioni di spesa verranno destinate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle transazioni da stipulare con soggetti obbligati, a causa di determinate patologie, all'utilizzo di sangue o suoi derivati che abbiano promosso azioni di risarcimento danni tuttora pendenti»;
alla rubrica, le parole: «sangue infetto» sono sostituite dalle seguenti: «sangue o emoderivati infetti».