PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico, a tempo pieno ed esclusivo e dà diritto ad una specifica indennità di esclusività del rapporto. Il dirigente può, a domanda, optare per la non esclusività del rapporto, perdendo la relativa indennità.
1. 6. Valpiana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per un'effettiva integrazione professionale paritaria del personale apicale medico ospedaliero e universitario che opera nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, fino al riordino dello status giuridico, per la direzione delle strutture assistenziali le aziende ospedaliere integrate possono trattenere in servizio i primari e i direttori che ne facciano richiesta fino al compimento del settantesimo anno di età.
1. 7. Valpiana.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari). - 1. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.
1. 06. Ercole, Francesca Martini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i rapporti di lavoro a tempo definito dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, su domanda, essere mantenuti fino ad esaurimento di tali rapporti.
1. 03. Cuccu, Di Virgilio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
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n. 502). - 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
1. 05. Castellani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato fino al 31 luglio 2005.
1. 04. Di Virgilio, Cuccu.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Norme in materia di rapporto di lavoro a tempo definito dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2003 per tutti quei medici ancora in servizio attivo.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1. 07. Giulio Conti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modificazioni all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). - 1. Al comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «direttore generale» è aggiunta la seguente: «esclusivamente»;
b) dopo le parole: «apposita commissione» sono aggiunte le seguenti: «, che tiene distintamente conto dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data di scadenza del bando. La commissione procede alla selezione dei tre migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il direttore generale ha facoltà di scelta fra i candidati individuati nella terna predisposta dalla commissione. L'eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del Collegio di direzione.»
1. 01. Governo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Collegio di direzione). - 1. Il Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Ogni decisione del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione è adottata con provvedimento motivato.
1. 02. Governo.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
* 2. 2. Petrella, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Mosella, Turco, Burtone, Zanotti, Fioroni, Giacco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
* 2. 7. Giulio Conti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base dell'applicazione da parte delle regioni dei compiti derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 e dal rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza».
3. 2. Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Zanella, Giacco, Fioroni, Mosella, Burtone, Zanotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
3. 7. Valpiana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:
«3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695».
3. 6. Valpiana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disavanzi delle aziende sanitarie relativi all'esercizio 2001). - 1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:
«14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie dell'esercizio 2001 ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale (FSN) a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.
14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al comma 14, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del FSN a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dai policlinici universitari e dagli IRCCS».
3. 01. Petrella.