E)
alcuna considerazione delle posizioni nettamente contrarie ampiamente espresse dagli enti locali interessati;
la Cementir s.p.a., il 4 novembre 1986, richiedeva al corpo delle miniere di Torino la concessione mineraria per lo sfruttamento di una miniera di marna cementizia in località Monte Bruzeta nel comune di Voltaggio (Alessandria), motivando la richiesta perché indispensabile per il prosieguo dell'attività produttiva del cementificio di Arquata Scrivia, poiché la concessione allora in uso denominata «Monte delle Rocche», sempre nel comune di Voltaggio, era in via di esaurimento;
all'interno dell'area di concessione della nuova miniera insistevano ed insistono le sorgenti dell'acquedotto del comune di Carrosio e, in parte, quelle del comune di Gavi, la concessione non poteva, pertanto, essere operativa in assenza dell'accordo con i comuni di Carrosio e Gavi;
il corpo delle miniere di Torino subordinò la concessione alla costruzione di un nuovo acquedotto, in accordo con i comuni sopra citati, da realizzarsi a cura della Cementir, ma sia il comune di Carrosio, sia il comune di Gavi hanno sempre espresso la propria contrarietà al nuovo insediamento, ritenendo utile, opportuno ed importante salvaguardare le proprie fonti di approvvigionamento idrico;
nel 1997 la concessione è scaduta senza che fosse mai iniziata la coltivazione della miniera: quindi, il procedimento di rinnovo della concessione fu dichiarato concluso;
il 3 maggio del 1998, durante una consultazione popolare, che ha coinvolto tutti i cittadini, il 90 per cento degli aventi diritto al voto votò contro la cava;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 fu accordato alla società Cementir s.p.a. il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento, subordinando, però, l'avvio delle attività estrattive alla preventiva realizzazione e messa in esercizio di un acquedotto per l'approvvigionamento alternativo dei comuni di Gavi e Carrosio, in quanto la coltivazione mineraria avrebbe interferito e reso inutilizzabili (almeno per tutta la durata della coltivazione mineraria, pari a circa un trentennio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale di Carrosio ed una sorgente dell'acquedotto del comune di Gavi; tra le prescrizioni fu previsto testualmente anche «che l'opera di presa dell'acquedotto alternativa doveva essere posizionata all'esterno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo»;
la regione Piemonte, in data 9 marzo 2001, pur registrando la posizione contraria, documentalmente circostanziata, alla realizzazione dell'acquedotto da parte dei comuni di Gavi e Carrosio, della comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell'azienda sanitaria locale 22 di Novi Ligure, ha prodotto il suo atto finale, con il parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato, dando così il «via libera» alla realizzazione dell'opera;
nella progettazione approvata l'opera risulta posizionata all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in evidente e palese violazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il 23 aprile 2001 la regione Piemonte, con propria deliberazione di giunta, autorizzò la costruzione dell'acquedotto, demandando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione relativa al posizionamento delle opere di presa, senza
con la delibera della giunta regionale in data 23 aprile 2002 n. 11-2837 (peraltro impugnata dal comune di Carrosio) si è concluso positivamente, con prescrizione, il procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'acquedotto Rio Acque Striate;
la Commissione ambiente dell'Unione europea, in seguito al reclamo N. 2001/51 presentato da Legambiente, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per «cattiva applicazione delle direttive 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
inoltre, per tentare di superare le intrinseche carenze quantitative e qualitative delle acque derivabili, il tormentatissimo progetto nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche, volte a superare, con trattamenti chimici e fisici, il passaggio dall'originale classificazione in categoria A3 ad acque di categoria A1: quindi, la realizzazione appare rischiosa per la salute e per l'ambiente e del tutto inutile;
il 17 aprile 2003, con ordinanze cautelari n. 1373/2003 e n. 1374/2003, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria alla Cementir, accogliendo, così, il ricorso del comune di Carrosio contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte, che aveva in precedenza rigettato l'impugnazione al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il 28 aprile 2003 la giunta regionale del Piemonte ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato sulla sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria a favore della Cementir s.p.a. e ha demandato alle autorità locali, per quanto di loro competenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti -:
quali iniziative il Governo intenda adottare in risposta alla moratoria da parte dell'Unione europea e con riferimento agli atti emanati connessi al provvedimento sospeso, come voglia dare corso agli adempimenti conseguenti e necessari per la tutela degli interessi pubblici generali coinvolti, compresi eventuali risarcimenti di danni, e se non ritenga di intervenire affinché gli organismi istituzionali territoriali responsabili procedano al ripristino dell'originale habitat ambientale delle aree investite dalla costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate, con un'ordinanza di demolizione immediata dell'acquedotto in oggetto o, almeno, delle opere che più impattano sull'ecosistema, come la diga.
(2-00755)
«Cima, Boato».
(13 maggio 2003)