...
All'articolo 1:
al comma 2, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» e le parole: «degli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»;
al comma 5, le parole: «ed i raccoglitori e/o trasportatori» sono sostituite dalle seguenti: «, così come i raccoglitori e i trasportatori»;
al comma 6, le parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 4», le parole: «tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» e le parole: «decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188»;
al comma 7, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite
dalle seguenti: «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari» e le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni del presente decreto»;
al comma 9 dopo la parola: «supplementare» è inserita la seguente: «dovuto».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468» sono inserite le seguenti: «, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e»;
al comma 2, le parole «Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» sono sostituite dalla seguente: «SIAN».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92» e sono soppresse le parole: «e integrazioni»;
al comma 2, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1257/1999» sono inserite le seguenti: «e nel territorio delle regioni insulari».
All'articolo 4:
al comma 2 sono soppresse le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «15 giorni» sono inserite le seguenti: «dalla notifica»; al terzo periodo, le parole: «dalla regione competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione o dalla provincia autonoma competente»;
al comma 4 sono soppresse le parole da: «; l'importo di tale» sino alla fine del comma.
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 14, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, paragrafo 2»; al secondo periodo, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92»; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo»; al terzo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3»; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, limitatamente ai soli quantitativi di latte»;
al comma 4, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «commisurata» è sostituita dalla seguente: «pari» e sono soppresse le parole: «comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000,»;
al comma 6, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «esigibile a prima e semplice richiesta».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «allegati L1» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione di dati anche per via telematica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si
applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «ed alla regione o provincia autonoma» e dopo le parole: «apposita dichiarazione di pluralità» sono inserite le seguenti: «, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma,»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1».
All'articolo 8:
al comma 1, la parola: «commisurata» è sostituita dalla seguente: «pari»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare»;
al comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5» e le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92» e dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano».
al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza»:
al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: «comma 3»;
al comma 5, dopo le parole: «comunica agli acquirenti», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e alle province autonome»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «dal produttore», sono inserite le seguenti: «o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 1 e 2»;
al comma 2, le parole: «del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92»;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente»;
al comma 5, le parole: «ed ai soci» sono sostituite dalle seguenti: «e successivamente ai soci», la parola: «professionali» è sostituita dalle seguenti: «di produttori» e la parola: «professionale» è sostituita dalle seguenti: «di produttori, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7»;
al comma 6, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92»;
al comma 8, le parole: «tra regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra regioni o province autonome»;
al comma 9, le parole: «non anteriormente alla data» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quindici giorni dalla data».
All'articolo 13:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata "blue tongue" provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «le regioni e le province autonome», sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano».
All'articolo 15:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003».
al comma 3, le parole: «n. 3950/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 3950/92».