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Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 2.50 della Commissione e sugli articoli aggiuntivi 12.03 e 14.075 della Commissione, con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
il comma 2 dell'emendamento 2.50 sia riformulato inserendo, dopo le parole: «presso l'AGEA» le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»
il comma 6 dell'articolo aggiuntivo 12.03 sia riformulato nei seguenti termini:
«6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 14.075 sia riformulato nei seguenti termini:
«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio»
sui restanti emendamenti.