Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro».
1-quater. 5. Alberto Giorgetti, Saia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. I commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.
1-quater. 39. Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. All'articolo 36, comma 10-bis, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, le parole «Entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003».
1-quater. 40. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1-quater. 26. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.
1-quater. 14. Russo Spena, Giordano.