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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tutela dell'ambiente aggiungere le seguenti: e della salute.
12. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.
(Approvato)