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La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,40.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Vorrei chiedere, signor Presidente, alla sua cortesia e a quella dei colleghi, alcuni minuti di sospensione, perché su un emendamento la Commissione ha qualche problema e non vorremmo iniziare l'esame degli emendamenti senza aver prima definito questo aspetto. Pertanto le chiederei, Presidente, se possibile, un'ulteriore breve sospensione della seduta, per 10 - 15 minuti al massimo.
PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,15.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Spena 1.5 e Finocchiaro 1.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il mio emendamento avrebbe dovuto avere tutt'altro tenore in quanto, nel corso degli odierni lavori, la Commissione aveva approvato l'emendamento 2.6 che sterilizzava i rischi di un provvedimento che, come sappiamo, è stato assai contestato perché è apparso interessante per le proteste che, in questi mesi, i detenuti in regime di 41-bis hanno posto in essere anche pubblicamente contro il Ministero della giustizia e le istituzioni.
Erano queste le ragioni per le quali il testo originario approvato dalla Commissione non ci soddisfaceva e abbiamo gioito dell'introduzione dell'emendamento 2.6 da parte della Commissione, al punto che questo mio intervento sarebbe dovuto servire a ritirare ogni emendamento presentato al testo.
Eravamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto per una volta questo risultato su una questione così delicata che, ovviamente, coinvolge anche il processo di integrazione europea e quindi anche la responsabilità nei confronti degli altri paesi dell'Unione europea. Sennonché, proprio alla vigilia del dibattito di oggi pomeriggio, questo clima è stato interrotto, attraverso l'introduzione da parte della maggioranza di una nuova variante.
Stiamo ragionando sul fatto che il processo di revisione - come i colleghi sanno - viene innescato da una sentenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha quale parametro, quale cifra del proprio decidere, l'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo, recepito in gran parte nel nostro ordinamento con l'approvazione dell'articolo 111 della Costituzione.
È ovvio che tutti quei procedimenti - alcuni già definiti ed altri in corso - ai quali è possibile applicare norme - mi riferisco in particolare all'articolo 513 del codice di procedura penale - che in una
originaria stesura, successivamente modificata negli anni, non soddisfano i criteri suggeriti dall'articolo 6 - oggi stabiliti nel nostro ordinamento dall'articolo 111 della Costituzione - sarebbero stati soggetti a revisione e, quindi, ad annullamento.
Quali potessero essere i rischi complessivi per la tenuta, per la credibilità, per l'efficacia del nostro sistema processuale oltre che per la repressione di fenomeni particolarmente relativi a reati, certo di mafia, ma non solo, era una conseguenza che avevamo tutti troppo presente per non convincerci della bontà dell'emendamento 2.6 presentato dalla Commissione.
Sulla base di questo emendamento, per i procedimenti in corso o già definiti al momento dell'entrata in vigore della legge, la richiesta di revisione non poteva essere proposta se la prova fosse stata formata legittimamente secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.
Il suggerimento attualmente formulato dai colleghi della maggioranza è quello di arginare l'ambito di applicazione di questa norma - introdotta all'unanimità dalla Commissione - e di limitarne l'effetto soltanto ai processi di mafia.
Non vorrei che, dietro questo intento, ci fosse - e lo dico con molta chiarezza - una resipiscenza che è molto legata alla necessità di salvare le sorti di altri processi che, non compresi tra i processi di mafia, vengono però ritenuti tali da poter essere sottoposti ad una compiuta opera di revisione.
Ed è per questo, signor Presidente, che il nostro atteggiamento, che era originariamente di grande disponibilità ed anche di favore rispetto ad un lavoro compiuto dalla Commissione - devo dire - sotto la regia del presidente Pecorella, ma con l'accoglimento di suggerimenti preziosi venuti dall'onorevole Fanfani e da altri colleghi della Commissione, è destinato - come dire - a scemare. Siamo costretti, quindi, a mantenere gli emendamenti che avevamo presentato e, sulla scorta di essi, a condurre un'opposizione al testo di questo provvedimento, che è ben altro rispetto a quello che la concordia tra le diverse forze politiche, la ragionevolezza delle argomentazioni portate, la felice soluzione ai dubbi e ai rischi da noi paventati avevano prodotto e che avrebbe consigliato, invece, di ritirare gli emendamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, iniziando l'esame di questo provvedimento, non posso esimermi dal dire che sono, da un lato, esterrefatto e, dall'altro, estremamente amareggiato. Questa mattina in Commissione e anche - devo dire - nel corso della discussione sulle linee generali tenutasi ieri, tutti i membri della Commissione avevano tenuto un atteggiamento corretto, serio e costruttivo, a cominciare dal presidente e dal relatore, consentendo che venisse migliorato questo provvedimento di legge, che tutti - e mi riferisco alla maggioranza - ritenevamo estremamente carente e tutti ritenevamo degno di una valutazione diversa rispetto a quella rappresentata dal testo che ci veniva proposto. E, innanzitutto, avevamo valutato con estremo pericolo quelle che sarebbero state le conseguenze che il testo avrebbe avuto sia sui procedimenti già definiti sia, soprattutto, sui grandi procedimenti in corso, in relazione ai quali gran parte delle prove potevano essere acquisite in maniera diversa dal dettato dell'articolo 6 della Convenzione, il quale, già dal 1955, istituiva tutta una serie di garanzie processuali in ordine alla formazione della prova che sarebbero state recepite nel nostro ordinamento esclusivamente nel 2001, a distanza di oltre 45 anni, con la legge di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione. Ma, nel frattempo, ciò nonostante, erano state legittimamente strutturati e legittimamente attuati molteplici procedimenti penali, tra i quali gravissimi procedimenti di mafia, nei quali le prove erano state acquisite legittimamente secondo l'ordinamento interno italiano, nel rigoroso rispetto della normativa processuale all'epoca vigente che, tuttavia, in assenza dell'articolo 111 della Costituzione e in assenza della legge attuativa dell'articolo
111 della Costituzione, non trovava una corrispondenza, un'interfaccia seria con la normativa prevista dall'articolo 6.3, lettera d), della Convenzione.
Ecco perché si poneva il problema ed ecco perché tutti in Commissione - e dico tutti - avevamo ritenuto che la normativa dovesse essere integrata con quell'emendamento che era stato approvato all'unanimità in Commissione e che la Commissione aveva fatto proprio, il quale stabiliva che nei procedimenti in corso la richiesta di revisione non poteva essere proposta se la prova fosse stata legittimamente acquisita secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.
Allora, fatta questa premessa e ricordato a tutti che la Commissione aveva all'unanimità approvato e fatto proprio questo emendamento, io mi domando se vi rendete conto oggi - e mi rivolgo a coloro che da posizioni di maggioranza hanno richiesto e imposto alla Commissione di modificare questo dettato - che spazio enorme aprite all'interno dei procedimenti in corso che sono stati legittimamente posti in essere in base alla legislazione italiana? Vi rendete conto che in questo modo voi autorizzate un'autorità straniera ad intervenire nel corpo di un procedimento e soprattutto all'interno di un sistema di acquisizione della prova, facendo in modo che le prove legittimamente acquisite vengano dichiarate non legittime, aprendo una strada enorme a un sistema di revisione in procedimenti che abbiamo faticosamente strutturato e, vi dirò di più, molto spesso pagato con il sangue di magistrati, con il sangue della polizia giudiziaria, con il sangue di coloro che molto spesso delle manifestazioni pubbliche taluni si permettono ...
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, la prego di concludere.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, la ringrazio del richiamo che mi ha fatto sul tempo, ma la prego di lasciarmi un minuto e non parlerò dopo.
PRESIDENTE. Il tempo è il tempo.
GIUSEPPE FANFANI. Noi siamo di fronte a un provvedimento difficilissimo e pesantissimo. Pertanto, richiamo ancora una volta alla necessità di conservare il testo così come la Commissione lo ha approvato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista era pronto e disponibile a ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 proprio sulla base del punto di equilibrio che si era trovato nel Comitato dei nove e che teneva conto delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti da vari gruppi parlamentari. Purtroppo, nell'ultima ora c'è stata un'indicazione da parte della maggioranza in senso diverso e questo ci impone di mantenere, con rammarico, l'emendamento soppressivo dell'articolo 1. Questo provvedimento riguarda un problema reale e importante in quanto, oltre ad essere delicato, incide profondamente sulla possibilità di proporre la revisione di quei processi che sono pervenuti a sentenza di condanna sulla base della violazione, io non direi in genere dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché poi dirò il motivo per cui non tutta la convenzione deve essere valutata nel provvedimento, ma nei casi in cui non vi sia stato il contraddittorio delle parti nella formazione della prova: in altre parole, in tutti quei casi in cui, ad esempio, si è arrivati ad una sentenza di condanna sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che poi in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Questo era necessario e indispensabile.
Purtroppo, però, al di là della esperienza e della professionalità del relatore e dei componenti della Commissione, il testo è diventato abnorme e addirittura assurdo nel senso che, così com'è formulato e nel momento in cui si dice «no» agli emendamenti proposti dall'opposizione, si prevede che vi possa essere motivo di
revisione nell'ipotesi di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in numerosi casi: non solo quando è mancato il contraddittorio delle parti nella formazione della prova, ma anche quando non vi è stata udienza pubblica.
E voi sapete benissimo che in tutti i giudizi abbreviati l'udienza pubblica non vi è stata, e nel giudizio abbreviato è l'imputato che ha fatto questa scelta, o, ad esempio, quando - così afferma l'articolo 1 - vi è stato un decreto penale di condanna; decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari senza contraddittorio, senza indagini, a cui l'imputato può opporsi - pur decidendo di non farlo - e che rappresenterebbe un motivo per chiedere la revisione dei processi.
Inoltre, l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che la sentenza deve essere resa pubblicamente. Loro sanno che in tutti i giudizi alternativi, richiesti e voluti dall'imputato, la sentenza non è mai resa pubblicamente e ciò comporta una violazione della Convenzione, ma su richiesta e su volontà dell'imputato, quindi non può rappresentare un motivo di revisione.
Aggiungo che il secondo comma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma, giustamente, che vi deve essere la presunzione di innocenza: cosa che il nostro ordinamento garantisce. Successivamente, l'articolo 3 prevede che si viola dell'articolo 6 quando l'imputato non può difendersi da solo, e nel nostro ordinamento questo non è possibile per cui qualsiasi processo sarebbe, di fatto, passibile di censura e di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Nell'articolo 6 è previsto anche che ogni imputato deve essere difeso gratuitamente da un difensore d'ufficio. Loro sanno perfettamente che il difensore d'ufficio rappresenta un diritto dell'imputato, ma oggi il nostro ordinamento non prevede che quest'ultimo possa essere difeso gratuitamente dal difensore d'ufficio.
Quindi l'articolo 1, così come è formulato, tende giustamente nella ratio e nella volontà dei proponenti - e anche nella ratio e nella volontà di chi vi parla - ad ottemperare alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ricordo la raccomandazione del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con la quale si invitavano gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi ordinamenti interni la possibilità, per la vittima di una violazione dei diritti da essi tutelati di ottenere il riesame o la riapertura del caso in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo.
Faccio presente anche una recente decisione della Corte europea - mi riferisco alla sentenza che riguardava il caso Scozzari, del 13 luglio 2000 - la quale ha stabilito, in modo esplicito ed incisivo, che l'equa soddisfazione costituisce una delle conseguenze riparatorie, aggiungendo che lo Stato deve adottare - sotto il controllo del Comitato dei ministri - tutte le misure necessarie...
PRESIDENTE. Onorevole Pisapia...
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ho quasi terminato il mio intervento: faccio presente che sto parlando anche in riferimento ai successivi emendamenti.
PRESIDENTE. In questo caso, vada avanti.
GIULIANO PISAPIA. ...per porre fine alla violazione constatata.
Se la norma che oggi stiamo per approvare si fosse limitata a prevedere la possibilità di revisione in caso di violazione del principio del contraddittorio saremmo stati assolutamente convinti nel votare a favore.
Nel momento in cui si allarga lo spettro, ancora una volta, creiamo un qualcosa che sarebbe estremamente negativo per il nostro ordinamento.
Sotto questo profilo - ed in questo caso mi aggancio anche all'emendamento successivo - sono convinto che l'approvazione dell'emendamento Sinisi - su cui purtroppo è stato dato parere contrario dalla Commissione - risolverebbe tutti i problemi a cui ho accennato e si arriverebbe
veramente all'approvazione di un provvedimento garantista, in ottemperanza alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, soprattutto, in osservanza dei principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo molto telegraficamente per interloquire e per esprimere, per la verità, un parere personale.
Attraverso la ratifica del trattato - il 4 agosto 1955 - abbiamo recepito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale Convenzione non è stata mai applicata, né è stata recepita nel nostro codice di rito.
Si sono perpetrate nel corso degli anni migliaia e migliaia di iniquità, di violazioni del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa e si è arrivati nel 2001, attraverso la convergenza di tutte le posizioni politiche, a recepire questi principi addirittura nella Costituzione con la modifica dell'articolo 111. Pertanto, mi chiedo, se nell'ambito di un processo (dicendo ciò, intendo riferirmi all'emendamento 2.6 della Commissione di cui hanno parlato gli onorevoli Finocchiaro e Fanfani) una violazione dovesse essere considerata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità o della condanna, quale sia il motivo per cui la persona, che, per avventura, si è vista violare i propri diritti e attribuire trent'anni di reclusione, l'ergastolo o dieci anni di reclusione, a seguito della violazione dei diritti e ha avuto l'accortezza di rivolgersi all'alta Corte di giustizia, ottenendo una sentenza di condanna dello Stato italiano per violazione dei suddetti diritti, relativamente ad una sentenza passata in giudicato, debba essere penalizzata (è stata così accorta e diligente e probabilmente è innocente proprio perché vi è stata questo tipo di violazione e gli si è impedito, per la soppressione del contraddittorio, di interloquire e di esaminare il suo accusatore), a maggior ragione - consentitemelo - se vi sono procedimenti in corso?
Mi rendo perfettamente conto che esistono determinate esigenze connesse a quella di non aggravare il carico giudiziario, ma è una giustificazione plausibile che corrisponde soprattutto allo spirito della Convenzione europea. È plausibile siffatta giustificazione per la quale tali prove nei procedimenti in corso siano state acquisite legittimamente per mettere nel dimenticatoio, per neutralizzare gli effetti della costituzionalizzazione dell'articolo 111. Arriveremmo al caso assurdo che, per evitare di gravare la giustizia, consacreremmo la condanna di una persona che, presumibilmente, è innocente proprio perché è stata condannata per la violazione dei diritti dell'uomo. La mia è una posizione personale nella quale - se mi consentite - prevale il rispetto della Convenzione dei diritti dell'uomo, dei principi costituzionali, la ratio che ci ha indotto a modificare l'articolo 111.
Se vogliamo essere seri e se non vogliamo arrivare a soluzioni pasticciate che sono politiche e che non corrispondono a principi di equità, ritengo che chi si è rivolto all'alta Corte di giustizia nei tempi prescritti (sono previsti sei mesi per farlo), anche con riferimento ai procedimenti in corso ove la Corte giustizia rinvenga la violazione dei diritti dell'uomo, che chi ha subito siffatto torto debba essere messo nella condizione di rivedere la propria posizione processuale e far trionfare la propria innocenza.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Spena 1.5 e Finocchiaro 1.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 433
Votanti 423
Astenuti 10
Maggioranza 212
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 223).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.2.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito a ritirare l'emendamento formulato dal relatore.
GIANNICOLA SINISI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, questo pomeriggio, in quest'aula un po' distratta si è tornati a discutere dei temi del processo penale e non soddisfatti delle tante lesioni dei principi costituzionali e della coerenza giuridica del nostro ordinamento fin qui perpetrate se ne vuole consumare una ancora più grave: si intende spezzare il principio del nostro ordinamento della irrevocabilità del giudicato, con argomentazioni del tutto pretestuose, totalmente prive di ogni fondamento giuridico e, dal punto di vista della logica, rabberciate attraverso un'argomentazione che sarebbe smentita dal più debole degli studenti di giurisprudenza.
Sommare garanzie di un sistema che non esiste più, volerle vedere oggi attuate, addirittura pretendendo una verifica attraverso una convenzione internazionale che necessitava di una legge di applicazione affinché la revisione potesse essere adottata nel nostro ordinamento: si tratta di una verifica di istituti incompatibili, così come il giudizio abbreviato, il decreto penale di condanna, che fa in modo che tutti questi processi possano essere censurati dalla Corte europea di giustizia e perciò stesso suscettibili di revisione. È un'offesa ingiustificata al nostro ordinamento che ancora una volta nasconde intenzioni maliziose che certamente mirano al cattivo funzionamento della giustizia perché la verità, signor Presidente, onorevoli colleghi, è che non si vuole che funzioni la giustizia di questo paese, in modo che si possa parlar male legittimamente dei magistrati nascondendo le nostre gravissime colpe di legislatori.
Questa è la realtà che noi abbiamo di fronte ed anche qui, introducendo una norma che non consentirà a nessun procedimento di reggere, noi faremo in modo che tutti i processi penali del nostro paese potranno essere sindacati e rivisti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che se la distrazione non sarà vinta, almeno vi saranno la prudenza ed il pudore di ricordare che la richiesta di questa legge è stata avanzata da Totò Riina, che è una richiesta del capo di Cosa nostra quella che si potesse accedere alla revisione dei procedimenti. Dobbiamo avere oggi la responsabilità di votare un provvedimento che è stato chiesto per Giovanni Brusca da Totò Riina! Questo infatti è chiesto al Parlamento italiano, di cui sino ad oggi mi sono onorato di far parte, ma da questo momento comincio ad avere molti dubbi (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale). Non è questo l'esempio che dobbiamo dare agli italiani (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente!
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, guardi là! È una vergogna!
PRESIDENTE. Ciascuno voti per sé! Invito i deputati segretari a controllare quanto avviene.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 410
Votanti 405
Astenuti 5
Maggioranza 203
Hanno votato sì 188
Hanno votato no 217).
Passiamo all'emendamento Sinisi 1.2.
Chiedo all'onorevole Sinisi se acceda all'invito al ritiro.
GIANNICOLA SINISI. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso devo tentare di destare l'attenzione dei colleghi su un'argomentazione giuridica che reputo insuperabile. La revisione dei procedimenti oggi è concepita nel nostro ordinamento come una revisione delle questioni di fatto che hanno determinato la condanna dell'imputato. In buona sostanza, la revisione dei procedimenti è concepita come un rimedio estremo rispetto al caso in cui una prova, che non era stato possibile addurre in precedenza, venga raggiunta successivamente ed in base a questa nuova prova l'imputato dovesse essere assolto e ciò non è stato fatto per mancanza di questa.
Noi introduciamo un elemento assai singolare che è quello della revisione dei procedimenti per una violazione di una questione di diritto. Quindi anche una questione di diritto che potrebbe essere non determinante ai fini del processo, anche se e è previsto un recupero in una norma successiva, una questione che afferisce, come ricordavo, alla generalità delle regole del procedimento può portare alla revisione. Quello che si chiede con questo emendamento è che si ritorni alla ragione e che quanto meno si adduca che la revisione è possibile per una questione afferente alla prova soltanto quando questa è decisiva e quindi si escluda che vi sia la possibilità di revisione quando le questioni giuridiche non riguardano la prova, bensì altre regole processuali che sono inerenti la formazione e la valutazione di una prova decisiva.
Signor Presidente, questa è una richiesta di buon senso che vuole limitare gli effetti di questo obbrobrio giuridico, un autentico catorcio procedimentale che noi inseriremo come un ostacolo all'interno della macchina del processo, affinché nulla funzioni. Questa, lo ribadisco, è l'intenzione di chi oggi si accinge a legiferare positivamente.
Con questo strumento violiamo un principio invalicabile del nostro ordinamento che è quello della irrevocabilità del giudicato. Introduciamo l'elemento per cui anche le prove dichiarate utilizzabili nel procedimento potranno essere rese inutilizzabili dopo, perché le regole che non riguardano la prova potranno travolgerle. Un'autentica, ignobile argomentazione può cercare in qualche modo di salvare la faccia rispetto ad un provvedimento del quale si avvantaggeranno migliaia di mafiosi e migliaia di delinquenti abituali nel nostro paese (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)! Non so, in questa campagna elettorale, con quale coraggio andrete nelle piazze a parlare dell'effettività della pena che sta sui vostri manifesti! La morale di un uomo, signor Presidente, sta nella coerenza tra ciò che pensa e ciò che dice! Nel momento in cui si dice qualcosa di diverso da quello che si pensa e, per di più, lo si dice agli elettori, questo è alto tradimento dell'opinione pubblica e tradimento del mandato elettorale (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)! Grazie, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, convengo con l'onorevole
Sinisi che l'istituto della revisione è un istituto che determina un'infrazione del giudicato solitamente - attualmente - per motivi di fatto comunque rivalutabili in base allo ius facti. Però questo è un ostacolo relativo all'ammissibilità, anche concettuale e sistematica, di una revisione che poggi invece sullo ius novum, cioè una modifica legislativa, in questo caso, proveniente dall'ordinamento comunitario. Quindi, non una violazione del sistema attuale della revisione, ma un completamento di esso nell'ambito di questa più grande realtà giuridica continentale.
Ma c'è di più. Si può tornare anche alla valutazione di fatto e, quindi, confortare l'idea che non vi sia una deroga al principio che abbiamo detto, circa la rilevanza di fatto del procedimento di revisione, quando consideriamo che nel processo penale non vi sono, come nel processo civile, prove formalmente determinanti e definitive: non v'è il giuramento decisorio, non v'è il giuramento suppletorio, non v'è l'atto pubblico fidefacente. Nel processo penale sovrano è - e purtroppo troppo sovrano è - il libero convincimento del giudice, che riduce tutto, anche la norma processuale, ad uno strumento di accertamento del fatto. Quindi, anche in questo caso, lo scrupolo dell'osservanza dei lineamenti generali della revisione non viene per nulla turbato, se è vero che l'atteggiamento critico ricostruttivo della volontà del giudice avviene anche attraverso la riforma dei suoi poteri processuali. C'è un riposto motivo per ostacolare questa innovazione? Se le violazioni sono tali - quelle pregresse - da aver turbato la regolarità del procedimento - quale ora è da noi disegnato dal riformato articolo 111 - dobbiamo rimettere alla prudenza del giudice la valutazione di situazioni che, dal punto di vista della legalità sostanziale, rispondono, a mio avviso, ad una esigenza inderogabile.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento Sinisi 1.2, anche per sottolineare che noi abbiamo avuto e mantenuto, forse fino a pochi minuti fa, un atteggiamento positivo nei confronti di questo provvedimento, con alcune cautele che sembravano essere ben rappresentate anche attraverso gli emendamenti oggetto del lavoro della Commissione.
In particolare, mi riferisco al fatto che non avremmo dato vita ad un quarto grado (o, ad avviso di qualcuno, ad un quinto, in conformità al modo in cui si vuole valutare l'attività del giudice per le indagini preliminari) di giudizio, ma a una misura concreta di riparazione, al di là delle condanne irrogate allo Stato, spesso in modo simbolico, in caso di violazione di diritti fondamentali.
Avevamo, dunque, un approccio positivo e concreto, considerando che la revisione è possibile solo se vi è la prova decisiva ai fini dell'innocenza.
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...
PIERLUIGI MANTINI. Questo provvedimento ha assunto tutt'altro tono e contenuto, consentendo revisioni anche a processi gravissimi (mi riferisco a quelli di mafia e non solo), trasformandosi (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)...
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. ...in qualcosa di molto diverso - sto per concludere, Presidente -, ossia un ulteriore grado di giudizio, un modo per colpire, ancora una volta, l'efficienza del processo e per rinunciare all'effettività del diritto. Non è per questi obiettivi che ci battiamo in Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 423
Astenuti 9
Maggioranza 212
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 234).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per annunciare, a nome del mio gruppo, il voto favorevole sull'emendamento in esame formulato nel corso della riunione di questa mattina della Commissione e frutto di quel clima, che avevamo precedentemente descritto, di utile e costruttivo confronto che si è sviluppato ieri, in aula, in sede di discussione sulle linee generali ed oggi, propiziato anche dal presidente in Commissione.
Questo clima, purtroppo, è mutato bruscamente pochi minuti fa, in maniera sorprendente, quando la maggioranza ha annunciato l'intenzione di ritirare o di riformulare il secondo dei due emendamenti che unanimemente avevamo concordato nella riunione odierna della Commissione. Tuttavia, rimaniamo fermi sulle nostre posizioni condivise, in questo caso, da tutta la Commissione ed esprimeremo un voto favorevole su questa proposta che evita il pericolo, evocato precedentemente dagli interventi di alcuni colleghi, di creare un quarto grado di giudizio. In sostanza, con questo emendamento, anche nel caso di una sentenza che viene censurata dalla Corte europea, per potersi avere un giudizio di revisione nel nostro ordinamento, rimangono i limiti generali del giudizio di revisione previsti dall'articolo 631 del codice di procedura penale, vale a dire che la violazione rilevata dalla Corte europea, se accertata, deve essere tale da prosciogliere il condannato.
Deve esservi, quindi, non una qualsiasi formale o procedurale violazione della Convenzione, ma una violazione che porti in concreto alla assoluzione di una persona che era stata condannata in violazione dell'articolo 6 della Convenzione medesima. Concordiamo, ovviamente, con tale principio e crediamo che con questa disciplina, che unanimemente abbiamo concordato oggi in Commissione (essa già traspariva dai nostri emendamenti Sinisi 1.2 e Finocchiaro 1.9) si eviti il pericolo di una pletora di giudizi di revisione (del resto, del tutto inutili perché non conducono alla assoluzione di persone condannate ma alla statuizione di principi), e si affermi, invece, un giusto principio di favor libertatis nei confronti degli imputati. Per questo motivo annuncio il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, poiché condivido le considerazioni del collega Kessler, preannuncio anch'io il mio voto favorevole.
Questo è un emendamento che ha ricevuto unanime consenso all'interno della Commissione ed alla cui formulazione è stato apportato un grande contributo da parte dell'opposizione, per due motivi sostanziali: anzitutto, perché rende tutta la disciplina di questo provvedimento omogenea rispetto al dato normativo processualpenalistico del nostro ordinamento relativo all'istituto della revisione e, poi, perché comprime entro limiti certi la rivedibilità delle sentenze nella parte in cui consente al giudice, come in tutti gli altri casi di revisione, di valutare se gli elementi in base ai quali la revisione è richiesta siano tali da portare, se accertati, al proscioglimento del condannato secondo le varie formule previste dal codice.
È ovvio che questo emendamento, così com'è formulato, garantisce quella verifica da parte della magistratura di merito adita in sede di revisione che è garanzia, per i cittadini, di una valutazione sostanzialmente omogenea e, soprattutto, per la collettività, di una verifica corretta anche
in ordine all'incidenza diretta che la statuizione dei principi della Corte europea debba o non debba avere, all'interno del nostro ordinamento processuale, su una decisione sostanziale precedentemente pronunciata.
Per questi motivi, credo che l'emendamento sia correttamente strutturato e che come tale esso debba essere approvato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.10 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 440
Votanti 437
Astenuti 3
Maggioranza 219
Hanno votato sì 434
Hanno votato no 3).
Avverto che gli emendamenti Sinisi 1.3 e Finocchiaro 1.9 sono preclusi e che l'emendamento Sinisi 1.4 è assorbito.
Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti della scuola media di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, presenti in tribuna (Applausi).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 423
Astenuti 6
Maggioranza 212
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 234).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 438
Votanti 420
Astenuti 18
Maggioranza 211
Hanno votato sì 373
Hanno votato no 47).
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