Allegato A
Seduta n. 304 del 6/5/2003


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(A.C. 1447 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 630 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 630-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) - 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 630, la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna può essere richiesta se è accertato con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

2. All'articolo 631 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «nelle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis è inammissibile se la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza rilevante sulla decisione e se non permangono gli effetti negativi della esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna».

3. All'articolo 633, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 630-bis».
4. All'articolo 634 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 631,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La corte d'appello, in camera di consiglio, osservando le norme di cui all'articolo 127, dichiara, con ordinanza,


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l'inammissibilità della richiesta, se questa è stata proposta nelle ipotesi di cui all'articolo 631, comma 1-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Sopprimerlo.
*1. 5. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.
*1. 6. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei decreti penali di condanna con le seguenti: emesse a seguito di giudizio ordinario.
1. 1. Sinisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nell'assunzione di una prova decisiva.
1. 2. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Al comma 1 dell'articolo 634 del codice di procedura penale le parole: «629 e 630» sono sostituite dalle seguenti: «629, 630 e 630-bis».
1. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: se la violazione fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora non ricorrano i presupposti dell'articolo 630 del codice di procedura penale, ovvero quando la relativa questione sia stata eccepita e risolta, anche d'ufficio, nel procedimento penale del quale è richiesta la revisione, ovvero quando siano del tutto cessati gli effetti del giudicato.
1. 3. Sinisi.

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire la parola: rilevante con la seguente: essenziale.
1. 9. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura penale, le parole:«dagli articoli 629 e 630» sono sostituite dalle seguenti:« dagli articoli 629, 630 e 630-bis».
1. 4. Sinisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, non può essere richiesta per i reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
1. 7. Finocchiaro, Carboni, Bonito.