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e condominiali; e, dall'altra, ha negato il passaggio da casa a casa, per centinaia di famiglie di sfrattati che avrebbero avuto il diritto di vedersi assegnati tali alloggi se fossero stati forniti al comune di Roma -:
dall'inquilino saranno utilizzate per incrementare il valore dello stesso, che del resto sarebbe una novità anche rispetto a SCIP 1, ma il comma 7 dell'articolo 3 della citata legge afferma: «Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendita di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.»;
tra il 26 maggio 2003 e il 6 giugno 2003 saranno venduti all'asta oltre 140 unità immobiliari libere, site nella città di Roma, degli enti previdenziali pubblici, oggi passate alla SCIP;
in particolare le unità immobiliari sono ubicate nelle seguenti vie, e tra parentesi il numero di unità immobiliari: Via Perruchetti 3 (1); Via Boccapaduli 12 (1); Via Mayer 34 (1); Via Costantino 22 e 10 (4); Largo L. Monti 2 (1); Via L. Capuana 56 (2); Via Tosatti 77 (4); Via Nomentana 875 (2); Via Nizza 152 (2); Via dei Prefetti 12 e 17 (2); Via Martucci 3 (1); Via Venzone 11 (1); Via Flavio Stilicone 314 (1); Via Monte Cervialto 146 (1); Via Nazionale 87 (1); Largo Camesena 12 (1); Via Pais Serra 11 (2); Piazza B. Pace 11 (2); Via Silvestri 204 (1); Via Comandini 204 (1); Via Baronio 38 (1); Circonvallazione Gianicolense 118 (1); Via Fiume Giallo 431 (6); Via Mar della Cina 289 (1); Via Casal Tidei 4 (1); Via Solario 77 (16); Via Ballarin (44); Via Nobiliore 38 (1); Via Tuscolana 937 (1); Vicolo d'Aste 12 (1); Via Calpurnio Fiamma 54 (1); Via Alberini 81 (1); Via Butera 5/7 (1); Via Vecchiano (1); Via Caio Lelio (1); Via della Pisana 370 (2); Via dell'Orsa Minore 42 (1); Largo Olgiata 19 (12); Via Sbriccoli 41, 43 (2); Via Amari 68 (1); Via Gioia Tauro 42 (1); Via Ghisi 10 (4); Via dei Remi 4 (1); Via IV Venti 90, 98 (2); Via Muzio Scevola 52 (1); Via Poggio Moiano 26 (1); Via Marco Polo 96 (1); Via Frazzi 13 (1); Via Fermi 49 (1); Via Blaserna 40 (1); Via Portuense 326 (1); Via Vescia 18 (1);
si può ritenere che tali unità immobiliari fossero libere da alcuni anni, anche precedenti all'avvio della cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2;
dal febbraio 2001 è in vigore la legge n. 21 la quale prevedeva che il 60 per cento delle unità immobiliari degli enti previdenziali pubblici resesi libere dovevano essere fornite all'Amministrazione comunale, in questo caso di Roma, che le avrebbe dovute assegnare a sfrattati con sfratto esecutivo in corso o già eseguito, in particolari condizioni economiche e sociali;
a Roma dai dati forniti dall'Assessorato casa e dai sindacati inquilini risultano essere liberi oltre 2.300 alloggi degli enti previdenziali pubblici;
ora appare chiaro che una disposizione di legge non è stata applicata quando le unità immobiliari libere erano nel pieno possesso degli enti previdenziali pubblici;
l'omessa applicazione della legge ha comportato, da una parte, un grave danno economico in quanto tali unità immobiliari sono rimaste sfitte, anzi comportando un costo per la collettività per oneri accessori
quante siano le unità immobiliari sfitte degli enti previdenziali pubblici sia a Roma che in tutta Italia, da quanto tempo sono sfitte; quale la quantificazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali pubblici a causa della mancata locazione degli alloggi sfitti;
se si ravvisino responsabilità disciplinari da parte degli organi direttivi degli enti previdenziali per la mancata applicazione della legge n. 21 del 2001 in materia di assegnazione della prescritta quota di alloggi liberi ai comuni e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare nelle vesti di Ministro vigilante sugli enti stessi.
(4-06189)
l'avvio della seconda fase di cartolarizzazione degli immobili già degli enti previdenziali pubblici ha creato notevole inquietudine in decine di migliaia di inquilini e a ciò si vanno aggiungendo interpretazioni della legge e applicazioni delle modalità di determinazione del valore degli immobili che creano ulteriore sconcerto;
in data 9 aprile 2003, prot. 345/PP il dirigente della Direzione compartimentale Toscana ufficio III Gestione patrimoniale e approvvigionamenti dell'Inpdap, dottor Gabriele Venerdini, rispondeva alle contestazioni sulle modalità di accertamento dei valori degli immobili, operate dall'Unione inquilini;
il dottor Venerdini nella nota affermava che: «Una prima questione riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 3 comma 20 del decreto-legge n. 351/2001. A parere di questo ufficio, tale disposizione va letta nel senso che le unità immobiliari per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, vengono vendute al prezzo stabilito con le modalità vigenti alla predetta data, ovvero al prezzo di mercato.»;
il dottor Venerdini si slancia in una interpretazione del tutto personale in quanto afferma che la data di riferimento per determinare il prezzo è il 31 ottobre 2001. Giova ricordare quanto il citato articolo 3 comma 20 della legge 410/2001 afferma, in maniera integrale: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto». Si evince, quindi, al contrario di quanto affermato dal dottor Venerdini che la data non è quella del 31 ottobre ma quella in cui l'inquilino abbia espresso la volontà di acquisto che potrebbe benissimo essere collocata ben prima del 31 ottobre 2001;
l'altra affermazione del dottor Venerdini che lascia sconcertati è quella relativa al fatto che le migliorie apportate dal conduttore all'immobile in vendita vanno ad aumentarne il valore salvo che il conduttore non produca le fatture delle manutenzioni straordinarie svolte, appare davvero singolare il fatto che un inquilino che si sia comportato correttamente nel rapporto di locazione e che di sua volontà abbia eseguito migliorie, in alternativa alla assenza della proprietà in tale contesto, si ritrovi a dover pagare di più per acquistare perché ha contribuito ad aumentarne il valore;
anche in questo caso la legge n. 410/2001 non afferma che le valutazioni saranno effettuate unità immobiliare per unità immobiliare e che le migliorie apportate
appare, altresì, evidente che tali disposizioni o interpretazioni non siano ascrivibili al solo dirigente Inpdap della Toscana ma siano di carattere nazionale e ciò non può che comportare vivacissime e giustificate proteste da parte degli inquilini -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e dell'interpretazione di legge citati in premessa;
se non ritenga necessario, urgente e improrogabile intervenire per l'applicazione integrale della legge che da una parte prevede prezzi determinati dai valori di mercato correnti, non tenendo conto delle migliorie apportate dal conduttore, salvo quanto previsto, dall'articolo 3 comma 20 della legge 410/2001;
se non ritenga necessario ed urgente fornire un'interpretazione più conforme al dettato normativo che superi quanto affermato dal dottor Venerdini, dirigente Inpdap della Toscana, frutto, ad avviso degli interroganti, di personali e improvvide interpretazioni legislative;
se non ritenga il caso di provvedere ad una verifica di quanto disposto dalla procedura operativa n. 31 del 27 dicembre 2002 a cui fa riferimento il dottor Venerdini, laddove questa contrasta con il disposto legislativo in materia di cartolarizzazione degli immobili pubblici e segnatamente ai commi 7 e 20 dell'articolo 3 della legge n. 410/2001;
se non ritenga, infine, ma non di minore importanza, che le citate interpretazioni della legge 410/2001 procurino gravi danni agli inquilini e che possano spingere un numero elevato di inquilini a rivolgersi alla magistratura, cosa che implicherebbe un notevole rallentamento del processo di cartolarizzazione;
se, qualora si accertasse che le stime dei valori degli immobili siano eseguite difformemente da quanto stabilito dalla legge n. 410/2001 e in particolare dai commi 7 e 20 dell'articolo 3, non ritenga necessario procedere alla sospensione di tutto il processo di alienazione di immobili pubblici.
(4-06190)