Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 300 del 28/4/2003
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(Esame dell'articolo 3 - A.C. 718-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad essa presenta presentata (vedi l'allegato A - A.C. 718-B sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. La Commissione formula un invito al ritiro per l'emendamento Finocchiaro 3.1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Finocchiaro non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 3.1.
Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, come si è visto fino a questo momento, abbiamo lavorato sulla parte costruttiva di questo provvedimento riguardante il processo di depenalizzazione e di semplificazione, già realizzato nella precedente legislatura. In precedenza è risultato opportuno l'intervento del capogruppo di Alleanza nazionale, il quale, riguardo alle proposte comprensibili - ed in gran parte accettabili - dell'onorevole Pisapia, ha sostenuto che è meglio cogliere un'occasione piuttosto che perdere sempre l'opportunità di approvare un provvedimento utilizzabile non soltanto in alcune direzioni.
Quindi, non possiamo accettare l'invito al ritiro che ci viene dalla Commissione e dal Governo, anzi insistiamo affinché si voti a favore di questo emendamento. Bisogna tener conto che attraverso di esso si pone il problema del rapporto tra il nuovo patteggiamento - definito «patteggiamento allargato» - e l'istituto della revisione.
Debbo ricordare ai colleghi che è in atto l'iter di approvazione di un provvedimento che, ad esempio, propone di allargare l'istituto della revisione alle questioni risolte dalle sentenze della Corte europea che ha condannato l'Italia e che condanna per violazione di determinate norme processuali; speriamo quindi che questo provvedimento venga approvato ed inteso come un nuovo caso di revisione. Come è noto, la revisione non è un altro grado di giudizio, si tratta solamente del sopraggiungere di nuove prove o del verificarsi di altre situazioni come quelle previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale. Perché non si dovrebbe usufruire di questa nuova situazione legislativa rappresentata dal patteggiamento allargato? Perché - raccogliendo l'invito poc'anzi rivolto - non cogliere l'occasione per un coordinamento di questa legge con l'articolo 629 e 630 del codice di procedura penale? Noi incorreremmo in una svista, in una lacuna, poiché, se l'imputato che ha ottenuto una revisione si presenta innanzi al giudice del rinvio - che deve decidere sulla revisione - volendo, per caso, semplificare il procedimento, si troverebbe - se non venisse approvato questo emendamento - in una diversa situazione rispetto a quella prevista per tutti gli altri casi. Addirittura, questo provvedimento riguarda anche i casi in cui vi è già stato un rigetto del patteggiamento ad opera del giudice precedente; si è previsto cioè che il patteggiamento possa essere riproposto sulla scorta di questo provvedimento.


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Invito, pertanto, i colleghi a riflettere, nel tentativo di razionalizzare al massimo questa parte del suddetto provvedimento (poi ci occuperemo del resto), e ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, vorrei far notare all'onorevole Siniscalchi ed agli altri proponenti dell'emendamento in esame che la Camera, all'unanimità, aveva già votato l'articolo così come quest'oggi viene riproposto, che prevedeva l'inserimento al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale anche della possibilità di revisione delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2. Ciò non già perché il legislatore l'avesse vietato, ma perché lo ha vietato una certa interpretazione delle sezioni unite della Cassazione. Pertanto, si era ritenuto all'unanimità di far sì che, quando vi fosse un contrasto di giudicati tra una sentenza e una sentenza di patteggiamento, vi fosse la possibilità di ricorrere alla revisione. Non mi è dato comprendere le ragioni per le quali improvvisamente si dovrebbe consentire la possibilità di revisione, tranne che per le ipotesi di cui all'articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non si concilino con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile (è il caso straordinariamente più grave in cui la possibilità di revisione si appalesa più prepotente). Mi pare che l'emendamento in esame vada proprio tecnicamente respinto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 406
Astenuti 2
Maggioranza 204
Hanno votato
166
Hanno votato
no 240).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 397
Astenuti 11
Maggioranza 199
Hanno votato
385
Hanno votato
no 12).

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