Allegato B
Seduta n. 300 del 28/4/2003


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

VIOLANTE, AGOSTINI, ROBERTO BARBIERI, BENVENUTO, BURLANDO, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI, NANNICINI, OLIVIERI, PENNACCHI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, MICHELE VENTURA e VISCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», consente agli enti concedenti contributi agevolati in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, di chiedere agli istituti di credito mutuanti la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 «Disposizioni in materia di usura»;
tale disposizione, di cui all'articolo 29 richiamato, riconduce ad un ampia tipologia di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica ed i soggetti interessati possono essere operatori sia pubblici sia privati (a titolo esemplificativo: enti


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locali, IACP, imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, singoli proprietari);
in attuazione dell'articolo 29 suddetto è stato emanato il decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 2000, n. 110, «Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati»;
in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale stabilisce che gli istituti di credito, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1996 (legge antiusura), in vigore alla data di presentazione della domanda, e procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo;
con l'articolo 145, comma 62, della legge n. 388/2000 si è provveduto a circoscrivere il parametro di riferimento del tasso effettivo globale medio ai soli mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge n. 388: tale norma fu introdotta in seguito alla constatazione che l'andamento dei tassi di interesse sui mutui aveva registrato (all'epoca dell'approvazione della legge n. 388 del 2000) una tendenza al ribasso e doveva dunque determinare, oltre che risparmi più consistenti per i soggetti mutuatari privati anche per quelli pubblici, in seguito alla diminuzione dei contributi agevolativi a carico delle pubbliche amministrazioni;
proprio in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli anni precedenti ed avente carattere strutturale, il decreto-legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, ha provveduto alla sostituzione ex-lege del tasso degli interessi pattuito dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutuo a tasso fisso: il tasso di sostituzione è stato definito nella misura del 9,96 per cento, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 e dell'8 per cento, relativamente ai mutui di importo non superiore a 150 milioni di lire, accesi per l'acquisto e la costruzione della casa di abitazione;
con decreto del 31 marzo 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, ha sostanzialmente stabilito per i tassi sui mutui agevolati all'edilizia un tasso di sostituzione pari a 12,61 per cento;
a 4 anni dalla legge n. 133/1999, dopo che i mutuatari hanno avanzato migliaia di richieste di rinegoziazione dei mutui, si prevede dunque con tale decreto un interesse tre volte più alto degli attuali tassi di mercato e circa il 50 per cento più alto del tasso di rinegoziazione dei mutui ordinari e dell'attuale tasso di usura (7,185 per cento);
in pratica i mutuatari pagheranno lo stesso tasso di interesse del passato ed una commissione dello 0,50 per cento per la rinegoziazione (come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 110 del 2000) -:
se il Ministro non intenda modificare il decreto del 31 marzo 2003, prevedendo un tasso più equo per i mutuatari privati e per le stesse pubbliche amministrazioni, in linea con i tassi di mercato e, comunque, inferiore all'attuale tasso di usura.
(3-02211)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
grande scalpore sta suscitando, nella vasta platea dei piccoli risparmiatori, la questione del collocamento dei prodotti finanziari denominati «My way» e «4 You» da parte dell'istituto di credito Montepaschi di Siena;
i due prodotti sarebbero stati reclamizzati ed offerti ai risparmiatori come strumenti previdenziali, con il convincimento dell'investitore di versare una somma mensile per maturare, alla scadenza convenuta, il diritto ad un vitalizio;
secondo quanto pubblicato dal quotidiano Libero di sabato 26 aprile 2003 alla pagina 15, l'Antitrust avrebbe già condannato la banca per pubblicità ingannevole, mentre il tribunale civile di Caltanissetta


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avrebbe con sentenza dichiarato la nullità dei contratti stipulati per l'acquisto dei due prodotti finanziari;
lo stesso collegio sindacale avrebbe sottolineato che «non sempre gli sportelli periferici del Montepaschi informano in modo corretto e puntuale il pubblico nella rischiosità degli investimenti che propongono. Possono migliorare»;
secondo valutazioni approssimative i risparmiatori coinvolti in questa grave vicenda finanziaria sarebbero all'incirca 150 mila, di cui 56 mila clienti del Montepaschi Siena, 45 mila della Banca Toscana, 23 mila della Banca Agricola Mantovana e 25 mila circa distribuiti fra l'ex-Banca del Salento ed altre realtà minori del gruppo creditizio;
i sottoscrittori del contratto, convinti di avviare un normale piano di accumulo, in realtà avrebbero sottoscritto un contratto di mutuo di durata variante dai 15 ai 30 anni dal quale non è possibile recedere se non previo pagamento di una elevatissima penale;
il prestito, concesso dal Montepaschi, sarebbe utilizzato per acquistare obbligazioni e fondi emessi dal Montepaschi attraverso un conto corrente aperto presso una filiale del gruppo Montepaschi;
in base a questo complesso marchigiano finanziario, Montepaschi guadagna la prima volta sull'acquisto delle obbligazioni, la seconda volta acquistando il fondo azionario, la terza volta sulla gestione del conto corrente bancario allegato al contratto e la quarta volta sugli interessi per il finanziamento concesso al risparmiatore;
il sottoscrittore del contratto, per conseguire un rendimento accettabile, dovrebbe poter contare su una ripresa dei mercati finanziari per quindici anni consecutivi ad un tasso non inferiore al 10 per cento annuo;
la situazione appare allarmante e non può certamente lasciare insensibile il Governo -:
se risultino rispondenti a verità le notizie riportate dal quotidiano Libero di sabato 26 aprile 2003 relativamente ai prodotti finanziari My way e 4 You collocati dal gruppo Montepaschi;
in caso affermativo e tenuto conto che il Montepaschi è una fondazione, quali siano i controlli ispettivi sin qui disposti per l'analisi della correttezza di un'operazione che pare abbia coinvolto 150.000 risparmiatori;
quali iniziative ritenga di poter assumere per evitare la perdita secca di quei risparmiatori che, indotti da una pubblicità dichiarata ingannevole, hanno creduto erroneamente ed incolpevolmente di sottoscrivere un piano di accumulo che avrebbe dovuto garantire il diritto ad un vitalizio.
(3-02222)

Interrogazioni a risposta scritta:

RAISI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto la possibilità per il ministero dell'economia e delle finanze di poter individuare le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate, stabilendo altresì le relative modalità di esecuzione;
ritenute sussistenti le condizioni per eseguire mediante procedure automatizzate i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, al fine di garantire un efficiente servizio al contribuente, ci si è avvalsi delle Poste italiane spa: un intermediario che avrebbe assicurato una capillare diffusione sul territorio nazionale da una gestione unitaria del rapporto con l'amministrazione;
a seguito dell'utilizzo delle procedure interbancarie per l'accreditamento dei rimborsi fiscali in conto corrente bancario, si è reso necessario modificare i termini e le modalità di tale accreditamento previsti


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dal decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;
con decreto del 29 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 l'articolo 3 prevede che «Per gli importi superiori al limite di cui all'articolo 2, comma 1 (tre milioni di lire), il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante: a) accreditamento in conto corrente bancario; b) accreditamento in conto corrente postale»;
nello specifico il signor Gianni Manfredi, residente in via V. Veneto n. 21/3, non ottenendo i predetti rimborsi pari ad euro 4.836,62 per l'anno d'imposta 1993 ed euro 22.638,37 per l'anno di imposta 1994 sollecitava l'agenzia delle entrate di Bologna al rimborso;
con lettere del 22 marzo 2002 l'ufficio delle entrate di Bologna comunicava al signor Gianni Manfredi, che gli adempimenti erano stati completati con convalida effettuata per l'anno 1999 in data 5 luglio 2001 e per l'anno 1994 in data 8 ottobre 2001, comunicando altresì che il rimborso sarebbe stato effettuato con le modalità suddette di cui al decreto 20 febbraio 2002 «secondo tempi che non dipendono da quest'ufficio»;
a tutt'oggi le predette somme non sono ancora state corrisposte in quanto per le Poste Italiane si tratterebbe «di importi troppo alti per rimborsare» -:
se sia a conoscenza della situazione e se esistano altri casi paragonabili a quello del signor Manfredi e quali iniziative si voglia prendere affinché i soggetti in attesa di rimborsi superiori alle somme di cui all'articolo 2 comma 1 decreto del 29 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 abbiano una risposta chiara e univoca sul rimborso.
(4-06128)

MARINELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il commissario straordinario dell'Ente Inps, con unilaterale e propria determinazione dell'8 aprile 2003 ha inserito la sede di Sciacca tra le direzioni sub-provinciali da declassare ad agenzie;
se tale iniziativa fosse attuata porterebbe ad una inevitabile riduzione di organico a livello locale costringendo ad una forzata mobilità il personale in organico a Sciacca;
i cittadini, con la soppressione di alcuni rilevanti servizi, sarebbero sottoposti loro malgrado ai conseguenti disagi nella fruizione degli stessi ed a continui spostamenti presso la sede Inps di Agrigento;
Sciacca è un punto di riferimento per una vasta area situata in una zona nevralgica tra le province di Agrigento e di Trapani -:
quali iniziative di propria competenza intendano assumere affinché sia revocata la decisione di declassare la sede Inps di Sciacca in agenzia;
se abbiano conoscenza delle motivazioni di tale decisione e se nelle stesse si sia tenuto conto del grave danno che si arrecherà allo sviluppo della suddetta area, e qualora avessero conoscenza di tali elementi se intendano renderli noti.
(4-06140)

DAMIANI e BRESSA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'8 giugno 2003 si eleggerà il nuovo presidente della Giunta del Friuli Venezia Giulia e sarà rinnovato il Consiglio regionale;
le forze politiche sono già impegnate nella campagna elettorale con numerosi appuntamenti, iniziative e incontri;
i più autorevoli rappresentanti nazionali della maggioranza di governo hanno


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formalmente annunciato un loro particolare impegno in queste elezioni, su due versanti: istituzionale e politico;
nelle ultime settimane, infatti, sono state numerose e frequenti le visite di rappresentanti di governo che, in varie occasioni di contatto, in specie con le categorie economiche, hanno promesso importanti iniziative legislative a sostegno dell'economia della regione;
in tale contesto, da notizie riportate da tutta la stampa regionale (Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, Il Gazzettino), alla fine di marzo 2003 si sarebbe svolta, in una villa veneta alle porte di Treviso, una cena tra il ministro Tremonti e alcuni industriali della regione Friuli Venezia Giulia, alla quale avrebbero preso parte anche alti funzionari del ministero dell'economia;
sempre secondo quanto riportato dalla stampa regionale, la delegazione degli imprenditori regionali che avrebbe risposto all'invito del ministro Tremonti, sarebbe stata «ai massimi livelli»;
secondo alcuni partecipanti, scopo della cena sarebbe stato di «sensibilizzare» gli imprenditori «sulla candidatura di Alessandra Guerra (come riportato da Il Gazzettino del 30 marzo 2003), ricevendone peraltro una accoglienza «freddina» (aggettivo adoperato sia da Il Gazzettino nell'edizione del 30 marzo 2003, sia da Il Piccolo, sempre in data 30 marzo 2003), e «sarebbero anche riaffiorate le perplessità e il disagio per una candidatura giudicata un pò sbilanciata rispetto al moderatismo che è tradizionalmente prerogativa del mondo imprenditoriale regionale» (Il Messaggero Veneto del 30 marzo 2003) -:
le ragioni per le quali il Ministro non abbia sin qui avvertito l'esigenza, etica e politica, di smentire la natura di tali notizie ove esse fossero frutto di fraintendimento o equivoci riconducibili alla scarsa familiarità di qualche imprenditore con i non semplici rituali della politica;
qualora invece tali fatti non fossero «smentibili» dal Ministro, se egli non intenda, pur tardivamente, rassicurare l'opinione pubblica che rientrava comunque nelle sue intenzioni operare una netta distinzione tra i suoi colloqui di natura politica ed eventualmente elettorale da quelli che avrebbero visto la partecipazione di alti funzionari del suo ministero;
e se, infine, il Ministro non ritenga opportuno separare, di qui in avanti, in modo netto e inequivocabile, le sue future iniziative elettorali sul territorio regionale, da quelle tecniche, senza coinvolgimenti, nelle prime, di tecnici e funzionari del ministero.
(4-06151)