Allegato A
Seduta n. 300 del 28/4/2003


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(A.C. 3590 - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i


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quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.


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7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
legislativa;
al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.
6. 3. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali fino alla fine del periodo.
6. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: inadempienza con le seguenti: accertata inattività.
6. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. La Regione o la Provincia autonoma interessata dà comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali; decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può sottoscrivere l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. Le intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che ledano gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
6. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,
6. 7. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.


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Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,
6. 1. Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: esprimere valutazioni relative alla con le seguenti: interferire con la.
6. 13. Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale della regione si riferiscono a:
a) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore agroalimentare;
b) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture all'estero di supporto;
c) attività promozionali indirette;
d) iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
e) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo degli scambi scolastici e giovanili;
f) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;
g) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
h) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.
6. 2. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.
6. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: tempestiva comunicazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento per gli affari regionali. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma può procedere nelle trattative. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, la Regione o la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e dei competenti uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima dl sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al Ministero degli affari esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio del ministri - Dipartimento degli affari regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali la Regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo, secondo le norme del diritto internazionale generale e della Convenzione dl Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Limitatamente a tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome alla rappresentanza di


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cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari per lo Stato.
6. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 10. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono conferiti i pieni poteri di firma trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del progetto al Ministero degli affari esteri senza che siano intervenute osservazioni sullo stesso.
6. 14. Boccia.

Sopprimere il comma 5.
6. 11. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di dissenso è data informazione al Ministro degli affari esteri per l'applicazione di quanto previsto al comma 5.
6. 15. Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
6. 12. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.