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1. Alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della
pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»;
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
c) l'articolo 60 è abrogato.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.
*4. 5. Siniscalchi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.
*4. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.
*4. 2. Fanfani.
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso:
al primo comma, sopprimere le parole: , ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente;
sopprimere il secondo comma.
4. 3. Pisapia.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:
Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
4. 6. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 4. Pisapia.