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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
La VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Licastro Scardino, ha facoltà di svolgere la relazione.
SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, che siamo chiamati a convertire in legge si propone due finalità. La prima consiste nel tornare, fra i diversi settori di intervento, alla ripartizione annuale del fondo unico per lo spettacolo. Già l'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 prevedeva che il FUS fosse ripartito annualmente fra i diversi settori: cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante. Successivamente, tuttavia, a partire dalla fine degli anni novanta, si è andata affermando la tendenza a triennalizzare la programmazione delle attività di spettacolo e, parallelamente, l'erogazione dei contributi.
Il cosiddetto decreto Melandri del 21 dicembre 1998, n. 492, dispose, inoltre, con l'articolo 10, comma 2, che anche le percentuali di ripartizione del FUS avessero efficacia triennale; ciò, pur consentendo un'adeguata programmazione alle compagnie ha, tuttavia, determinato una sostanziale cristallizzazione delle aliquote per il triennio con l'effetto perverso che alcuni settori hanno finanziamenti maggiori rispetto alle necessità ed altri, invece, sono privi di fondi; né è possibile correggere la situazione in via amministrativa in quanto il decreto legislativo n. 492 del 1998, che impone la triennalità della ripartizione, ha evidentemente forza di legge e non può essere modificato che per via legislativa. Di qui, la prima necessità di ricorso allo strumento di urgenza per correggere una stortura che, dopo il primo triennio di applicazione della norma (1999-2001) appare ora, per il triennio 2002-2004, in tutta la sua gravità.
La seconda finalità che il decreto-legge in esame si propone consiste nell'abrogazione del regolamento delle attività teatrali approvato con decreto del ministro per i beni e le attività culturali n. 470 del 4 novembre 1999. In considerazione dell'esigenza di ovviare a tali difficoltà il Governo aveva peraltro predisposto uno schema di regolamento volto a modificare sostanzialmente il decreto ministeriale sopracitato, precisando che esso avrebbe comunque avuto un'efficacia transitoria in attesa dell'entrata in vigore della legge di attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione in materia di spettacolo.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia eccepito che la materia rientra tra quelle che il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente fra Stato e regione e che, quindi, sussiste in essa una potestà regolamentare del Governo. Di qui la decisione governativa di procedere per via legislativa.
A fronte delle pur condivisibili critiche sul funzionamento del vecchio regolamento il Governo, correttamente, aveva lavorato per sostituirlo con una disciplina più consona alle effettive esigenze del settore. La sua mera abrogazione rischia invece di determinare un vuoto normativo in attesa della piena applicazione del nuovo articolo 117 della Costituzione.
Ritengo, quindi, doveroso impegnare il Governo a disegnare tempestivamente una nuova disciplina del settore nel rispetto delle modifiche costituzionali, affinché non vi siano periodi di vacanza normativa che non potrebbero non nuocere al settore, tenuto conto ovviamente delle modifiche apportate dal titolo V della Costituzione.
Analogamente, occorre chiarire la sorte di altri regolamenti di settore, musica e danza, che erano speculari a quello sul teatro ora abrogato. Sul decreto-legge si è, altresì, espressa la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
lamentando che esso non sia stato preventivamente presentato in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997 e risulti comunque invasivo delle competenze regionali.
Tuttavia, in considerazione dell'esigenza di tutelare gli interessi degli operatori del settore, la Conferenza si è dichiarata disponibile a non opporsi ad un successivo decreto ministeriale in materia solo se assunto previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e recante comunque contenuti condivisi. Le regioni, infatti, non hanno avanzato opposizione, ma fra cinque o sei mesi (a settembre si riproporrà il problema della ripartizione del FUS) potrebbero non essere più disponibili. Se entro questa data non saranno definite le soluzioni (mi sembra che i tempi per l'attuazione della legge di riforma non siano brevi), ci ritroveremo di fronte allo stesso problema, con la conseguenza che verrà dato corso a quanto paventato nel documento del coordinamento interregionale per lo spettacolo: riservarsi ogni valutazione sull'impugnazione del decreto-legge e della legge di conversione in caso di mancato accoglimento della richiesta per l'apertura di un tavolo per la definizione dei contenuti e dei tempi nella legge di principi fondamentali in materia di spettacolo.
L'esame in Commissione del provvedimento si è caratterizzato per la bocciatura degli emendamenti presentati dall'opposizione...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatrice, i membri del Governo dove sono?
Qui siamo ai fondamentali!
RENZO INNOCENTI. Almeno la presenza!
PRESIDENTE. Prima era presente il sottosegretario Valentino; prego di chiamarlo subito, altrimenti sono costretto a sospendere la seduta. Non è necessario che sia presente un sottosegretario specifico: ne basta uno generico.
Vedo entrare il sottosegretario Magri. Prego, onorevole relatrice.
SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, Relatore. Come dicevo, l'esame in Commissione del provvedimento si è caratterizzato per la bocciatura degli emendamenti presentati dall'opposizione e dal ritiro dell'emendamento presentato dalla maggioranza. Il ritiro è stato effettuato al fine di non allungare i tempi per l'approvazione del provvedimento. Infatti, la presentazione e la conseguente approvazione dell'emendamento avrebbero comportato il ritorno del provvedimento al Senato con la conseguente impossibilità di rispettare il termine del 18 aprile, data ultima per la conversione.
In Commissione si è, altresì, svolta l'audizione delle maggiori rappresentanze sindacali, dei rappresentanti delle regioni e del ministro, senatore La Loggia. Tutti hanno convenuto sulla necessità dell'apertura di un tavolo di discussione per far luce sulle competenze in materia di spettacolo.
Va, inoltre, segnalato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto l'articolo 1-bis che sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002. Si tratta del comma che individua alcuni importanti elementi procedurali per l'esercizio della delega conferita da tale articolo, volta al riassetto e alla codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.
La riscrittura del comma comporta essenzialmente l'esclusione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo adottati dal Governo. In relazione a tale articolo aggiuntivo va, altresì, segnalato che il Comitato per la legislazione, nell'esprimere il parere di competenza, ne ha richiesto la soppressione in quanto non omogeneo al contenuto del decreto-legge.
Ritengo, peraltro, che la valutazione del Comitato, di carattere prevalentemente tecnico, non possa in questo caso essere accolta, apparendo opportuno, nel merito, garantire la snellezza delle procedure
di emanazione dei citati decreti legislativi.
In conclusione, quindi, raccomando una sollecita approvazione del provvedimento, al fine di fornire certezze al mondo dello spettacolo e al fine di consentire alle compagnie teatrali di risollevarsi, sebbene temporaneamente, dalla grave situazione economica in cui si sono venute a trovare a causa del blocco del regolamento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIANLUIGI MAGRI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.
ANDREA COLASIO. Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore per la puntualità; anche se non siamo d'accordo nel merito, le va riconosciuto di aver affrontato con grande onestà intellettuale i problemi sottesi al provvedimento in esame. In effetti, i problemi che la relatrice ha sollevato sono, di fatto, politici: si prende atto che i problemi esistono e si dice che, vista la necessità ed urgenza, non si è in grado di risolverli, ma ciò avverrà con modalità ed efficacia differite. Dunque, ritengo opportuno utilizzare la contingenza di questo dibattito politico per affrontare i problemi sottesi al decreto-legge in oggetto che rinvia ai problemi più generali della politica di settore, in particolare delle politiche dello spettacolo, rispetto alle quali si impongono decisioni coerenti con la riforma del titolo V della Costituzione. Prima di fare ciò ritengo propedeutico sottolineare alcuni aspetti.
Vorrei ricordare alla relatrice ed al Governo che sicuramente la conversione in legge del decreto-legge n. 24 del 2003 offre un'opportunità unica di affrontare una serie di nodi che attengono alla definizione, nonché alla puntuale declinazione delle politiche pubbliche in tema di spettacolo. Va, infatti, sottolineato come, in modo paradossale ma emblematico, ci si trovi oggi a confrontarsi con temi e questioni che erano stati più o meno esplicitamente affrontati con il referendum del 1993 che - è bene ricordarlo - sopprimeva la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo. Tale struttura, per quanto attiene alle sue funzioni più propriamente culturali, era stata a ragione definita da Cassese «uno scatolone vuoto».
L'intento più espressamente politico delle regioni che avevano allora voluto il referendum, come è noto, aveva un altro obiettivo strategico: le competenze in materia di turismo. Tuttavia, è non meno evidente che vi era sotteso uno strisciante ed implicito conflitto per ciò che atteneva allo spettacolo. Basti ricordare le aspettative evocate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e dal famoso articolo 49 che - come noto - non ha mai trovato la declinazione normativa.
Il tema dello spettacolo e delle modalità della sua regolazione attraversa a fondo le vicende del regionalismo italiano nei suoi diversi cicli - espansivi e regressivi - ed era quasi fisiologico che, nel volgere di fine millennio, questo Parlamento fosse tenuto ad affrontarlo nuovamente. È una sorta di eterno ritorno che si intreccia, si riarticola, si snoda e si rideclina oggi con e nelle tematiche imposte, piaccia o meno, dalla riforma del titolo V e, piaccia o meno, dalla devolution. Giova ricordare che con quel referendum si voleva promuovere una decisa riforma in senso autenticamente regionalista dello Stato italiano con cui definire chiaramente la distribuzione di poteri e risorse tra Stato, regioni ed autonomie riservando allo Stato le competenze strettamente necessarie e proponendo - cito dalla delibera approvata dalla regione Emilia-Romagna che l'onorevole Garagnani ben conosce - un referendum abrogativo di ministeri statali e di funzioni ministeriali attraverso i quali si è sviluppata la spinta centralistica.
L'allora ministro Boniver - l'ultimo ministro dello spettacolo - presentò, paradossalmente, al Senato un disegno di
legge, ritenuto dalle regioni provocatorio, con il quale propose l'istituzione di un Ministero delle attività artistiche e del tempo libero. In tale progetto di ridefinizione delle competenze si veniva delineando un ruolo delle regioni che venne giudicato da queste ultime subalterno e residuale. Le regioni, infatti, avrebbero dovuto occuparsi solo di promozione e sostegno delle attività artistiche e culturali di carattere o interesse locale. Ad esse, si precisava, potrà essere destinata una quota non superiore al 5 per cento del FUS. Tale disegno di legge, fortunatamente, ha prodotto solo effetti di natura archivistica.
A ridosso del 6 maggio del 1993 le regioni predisponevano un documento interregionale in materia di spettacolo, dove si esprimeva la chiara necessità ed urgenza di delineare, cito testualmente, un quadro di riferimento caratterizzato da coerenza legislativa, certezza di modi e trasparenza nelle scelte. Si ipotizzava che le funzioni di programmazione generale e di indirizzo e coordinamento nazionale avrebbero dovuto restare in carico all'amministrazione statale, mentre alle regioni avrebbero dovuto essere demandate tutte le altre funzioni, individuando una ristrettissima selezione di istituzioni nazionali da mantenere allo Stato, nonché quei settori strategici per lo sviluppo e la crescita dell'industria nazionale della cultura. Nello stesso documento si sottolineava un riparto del FUS - come avrebbe dovuto avvenire in tempi brevi - dopo avere sentito la conferenza dei presidenti delle regioni. Qui si doveva formulare una proposta per la revisione dei criteri appunto di riparto del FUS fino allora adottati. In questo contesto si inseriva il decreto-legge n. 273, il cui impianto centralistico veniva fortemente criticato allora dalle regioni. In modo particolare veniva criticato il conferimento alle regioni di funzioni di carattere e interesse meramente locale o regionale e la Conferenza delle regioni richiedeva il passaggio dal mero sentire all'intesa Stato-regioni (come vedete, nulla di nuovo sotto il sole!). La Bicamerale, se da un lato assumerà il principio di sussidiarietà e differenziazione, quale criterio operativo nella definizione e delimitazione delle competenze, tuttavia come noto non farà riferimento esplicito nel suo progetto di revisione costituzionale al tema dello spettacolo, che solo per inferenza sarà ricondotto all'interno delle attività culturali: lo Stato e le regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Va ancora ricordato, questa volta dal lato del decentramento amministrativo, che l'originario disegno di legge n. 1124 presentato dall'onorevole Bassanini non comprendeva, fra i compiti esclusi dal conferimento, lo spettacolo, aggiunto poi - è utile ricordarlo - su iniziativa parlamentare. La formula che venne allora adoperata da Bassanini per lo spettacolo è tuttavia ben diversa dal riferimento agli enti di prioritario interesse nazionale, di cui alla legge n. 203, poiché nella Bassanini si evocavano i compiti e le funzioni e non certamente gli enti.
Con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali vengono classificate come materie a legislazione concorrente. Il non esplicito riferimento allo spettacolo offre così letture diversificate: per le regioni significa la sussistenza di una legislazione esclusiva, in quanto residuale; diversamente, come noto, il Consiglio di Stato riconduce la materia alla sfera della legislazione concorrente. Dal che ne consegue che allo Stato compete la definizione dei principi, mentre alle regioni tutto il resto, fermo restando che lo Stato - sia chiaro - non ha competenze regolamentari nelle materie concorrenti (e sottolineo questo «non ha competenze regolamentari nelle materie concorrenti» perché mi pare evidente che da questo un po' lungo e complesso intreccio di fili, nonché di riparametrazione di competenze e modificazioni dei confini, si arriva, ahimè, al provvedimento oggi in discussione). E qual è ora il nodo politico? È abbastanza evidente: noi stiamo convertendo un decreto-legge che
sostanzialmente, pur nella definizione di una sua transitorietà, sostiene che le future aliquote di ripartizione del FUS, nonché la definizione dei criteri e delle modalità allocative del FUS, verranno definite annualmente - ed è questo il punto sul quale non ci capiamo - con decreti del ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. Ma è evidente che questi decreti non aventi natura regolamentare rappresentano un'innovazione legislativa, che abbiamo definito una sorta di escamotage tecnico-giuridico, che francamente non ha natura giuridica chiara, bensì è una sorta di ibrido (e ne abbiamo visti molti qui di ibridi, però questo francamente ci lascia perplessi!).
Allora, voglio ricordare alla relatrice, che stimo ed apprezzo, che è vero - lo ha affermato con grande chiarezza - che le regioni hanno espresso parere favorevole. Tuttavia, si tratta di un parere sui generis, in quanto condizionato a due passaggi: l'uno di natura giuridica e l'altro di natura politica.
Con quello di natura politica si chiede al ministro quando intenda attivare il tavolo di concertazione Stato-regioni per la definizione e la ricognizione fatta di intesa dei principi. Quello di natura giuridica è non meno pregnante in quanto evidenzia la doverosità e l'opportunità che questo decreto espliciti in modo chiaro che la definizione dei decreti ministeriali funzionali alle aliquote del FUS e ai criteri relativi dell'allocazione delle risorse devono avere, quale presupposto giuridico, l'intesa Stato-regioni. Dunque, si tratta di due presupposti che condizionano quello che, oggi, viene assunto come un parere positivo della Conferenza Stato-regioni il quale, tuttavia, poiché a tutt'oggi mi sembra che le due condizioni non siano state rispettate, può essere considerato come negativo.
Detto ciò, mi permetto di aggiungere un passaggio che ritengo abbastanza nodale. Infatti, lo stesso Consiglio di Stato, in modo chiaro ed esplicito, afferma che, anche nel caso in cui la Conferenza Stato-regioni fosse stata d'accordo sulla sostanza - sul fatto che si prende atto della cristallizzazione o delle difficoltà relative alla definizione dei criteri - attraverso l'espressione del parere favorevole, se le regioni vogliono deprivarsi momentaneamente della loro potestà regolamentare non possono farlo, in quanto le attribuzioni costituzionali derivanti dalla riforma della titolo V della Costituzione sono previste nell'interesse dell'ordinamento generale e non sono nella disponibilità dei soggetti ai quali la competenza è attribuita. In relazione alle norme attributive di competenze, tali soggetti si trovano in una situazione di potere-dovere; ciò dunque vuol dire che, se anche volessero, le regioni non possono rinunciare ad una loro competenza regolamentare.
Mi dispiace non sia presente il sottosegretario Bono con il quale, ieri, abbiamo affrontato ampiamente il problema e che, in sede di dibattito al Senato, ha riconosciuto questa anomalia giuridica. Si è detto che, da un punto di vista dottrinario, non ha ragion d'essere, mentre dal punto di vista della politica si può fare. Non è così, in realtà, non si può fare perché non si può fare; la volontà politica non può essere sovrastante rispetto alle norme, siamo ancora in uno Stato di diritto, quindi le norme hanno la loro vigenza!
Dunque, mi pare evidente che questo decreto-legge pecchi innanzitutto di limiti di natura politica. Infatti, se è vero, come è vero, che - anche con il concorso di autorevoli membri della maggioranza - abbiamo ritenuto necessario un affinamento ed un approfondimento del problema - e a tal proposito è stata particolarmente utile l'audizione del ministro La Loggia -, abbiamo anche capito che qui si discute di un problema serio. D'altra parte, il ministro La Loggia - non diversamente dal sottosegretario Bono e da altri colleghi della maggioranza - ha ricondotto questa situazione caotica all'indeterminatezza dei criteri definitori di ciò che è competenza concorrente e di ciò che è competenza esclusiva, in modo particolare per quanto riguarda la ripartizione del FUS, che poi è il vero oggetto del contendere.
Il ministro La Loggia ha dunque affermato che si procederà all'eliminazione della legislazione concorrente.
Ho citato all'inizio il provvedimento di legge della Boniver, che evocava competenze locali e regionali. Ho quasi la sensazione di una sorta di zombie, perché mi si viene a riproporre oggi un nuovo genus normativo. Il ministro La Loggia dice: poiché avete fatto casino come centrosinistra, troveremo la soluzione definitiva. Come? Non più con le competenze esclusive o concorrenti, ma con la materia ripartita. Vorrei capire cosa si intenda per materia ripartita. Avremo modo di affrontare il tema nel prosieguo del dibattito. La mia preoccupazione è che non vi sia un percorso chiaro e definitivo in merito a ciò che le regioni attendono oramai da anni: che, finalmente, si addivenga, in modo compiuto, nella Conferenza Stato regioni a quel processo di regionalizzazione del FUS che ritengo propedeutico alla definizione di una compiuta politica culturale.
Svolgo un'ultima considerazione di natura politica. È evidente che avremo modo di affrontare l'argomento in tema di riforma della devolution. Tuttavia, credo sia sbagliato ipotizzare che l'identità nazionale sia una sorta di realtà che si sovrappone alle identità territoriali. Qualcuno mi deve spiegare se le politiche culturali e regionali non sono quelle che declinano una politica nazionale. Non esiste una politica nazionale che si sovrappone alle politiche culturali territoriali regionali. È la sommatoria di queste politiche che definisce una politica nazionale.
Mi pare evidente che questo provvedimento sia sbagliato nel metodo e nella sostanza e chiaramente illegittimo. Soprattutto, quello che non depone a favore, e motiva il voto negativo dei deputati del gruppo della Margherita, è che esso non è certo propedeutico alla definizione di un percorso politico incentrato su una conseguente politica di modernizzazione delle politiche culturali, che assuma il decentramento o, meglio, il federalismo delle politiche culturali e, quindi, la capacità forte e coerente di ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia al centro di questo tema assolutamente delicato e strategico. Conseguentemente, temo ciò possa preludere ad un processo di ricentralizzazione delle politiche, che noi osteggiamo.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.
GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, colleghi, confesso che è abbastanza difficile sottrarsi all'eco delle parole che si sono succedute in quest'aula prima dell'analisi di questo provvedimento, anche perché esse hanno - diciamo così - una rispondenza relativa rispetto ad alcune questioni di cui ci stiamo occupando. Credo che le parole di stamattina siano proprio nel cuore delle grandi questioni politico-culturali che la nostra cultura, la nostra civiltà, il mondo, si trovano a dover affrontare in questo momento. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con l'identità e la differenza. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con la dialettica tra memoria e oblio. Si tratta di questioni che hanno a che vedere con la costruzione dell'identità e della memoria di un popolo, di un paese, di un territorio come monumento e, quindi, come macigno da collocare di fronte o contro altre culture.
GIOVANNA GRIGNAFFINI. È accaduto anche all'interno della civilissima cultura occidentale, della cultura europea, della cultura cristiana: quando è stata eletta la cultura di un popolo a cultura assoluta, con un'ipotesi di superiorità di questa cultura rispetto alle altre come fondamento di un'identità, in quei momenti, anche il civilissimo Occidente ha prodotto gli orrori maggiori della propria storia. Mi riferisco agli orrori dei totalitarismi del novecento, ma anche agli orrori prodotti in nome delle guerre di religione che si sono alternate nel corso dei secoli nella nostra storia.
Questi temi c'entrano. Sono i temi che sono stati affrontati stamattina e che io porrei, come hanno fatto poi, credo coerentemente, la collega Montecchi e il collega Spini, in termini di un ritrovato senso dell'occidente e anche della cultura cristiana, come luoghi di una cultura dialogica, cioè di una cultura del confronto, della relazione e dello scambio. Questi temi c'entrano perché la matrice culturale problematica che sta dietro il decreto-legge di cui oggi ci dobbiamo occupare, in realtà, in qualche modo affonda nello stesso paradigma. Ci troviamo di fronte ad una problematica, lo dico tra virgolette, di minor portata da un punto di vista del suo impatto politico-culturale più generale. In ogni caso, essa affonda in una stessa domanda e in uno stesso paradigma. Infatti, se analizziamo il problema dal punto di vista della convivenza, della correlazione tra culture nazionali, culture europee e culture regionali o locali, nel momento in cui si parla di attività culturali - al di là della questione dei soldi, che è uno dei dati che caratterizzano questo provvedimento -, c'è anche la questione di come si governano e si compongono le sacrosante esigenze di unitarietà di una cultura nazionale e di forza e di identità anche di culture locali.
Quindi, ci si pone la domanda su come convivono queste culture, come fanno a stare insieme. Queste convivono attraverso la forma - come ho detto prima - del dialogo, della convergenza o della concorrenza da un punto di vista delle istituzioni che, per quanto riguarda i governi di centrosinistra, ci è parso di poter individuare, come giusto correttivo e giusta risposta a questa domanda, nella concorrenza in materia legislativa tra Stato, regioni ed enti locali. Infatti, credo che nessun principio, né di forte individuazione di un'unica identità culturale, quella nazionale, o di forte individuazione di un'unica identità culturale, quella locale - quella della terra, del sangue e delle radici -, sia in grado di rispondere a quella domanda di completezza, di cultura come processo, di percorso progressivo che vede locale e nazionale, civiltà e civiltà, aprirsi ad una logica del confronto attraverso l'individuazione anche degli organismi, delle strutture, delle istituzioni che rendano possibile questo confronto.
È a partire da questi presupposti, da questa domanda di fondo che, nella revisione del titolo V della Costituzione, il principio della concorrenza tra Stato regioni e realtà locali è stato individuato come il principio che desse senso pieno e compiuto a quella cultura dialogica del confronto e della concertazione, detto con una delle altre parole che esprimono il senso della nostra posizione culturale profonda. Infatti, nel momento in cui qualche soggetto, a partire da qualche presupposto di superiorità, rivendica esclusivamente la propria identità contro l'altro - sia esso popolo, sia esso regione, sia esso piccolo comune confinante -, lì si apre la strada del conflitto culturale, del conflitto di civiltà. È il grande pericolo che abbiamo di fronte e credo che anche nell'attenzione che dedichiamo al modo con cui i paradigmi culturali si affermano nei meccanismi legislativi e anche nelle parva licet che in qualche modo stiamo affrontando, questi principi siano un punto molto importante, perché definiscono l'affermarsi di una cultura più generale.
Dunque, la revisione del titolo V della Costituzione, che abbiamo approvato e che è legge di questo Stato, attribuisce le attività della cultura e dello spettacolo alla competenza concorrente di Stato e regioni. Questo è il principio della competenza concorrente e voglio qui ricordare alla relatrice - che anch'io ringrazio, come ha già fatto il collega Colasio per l'ampiezza e la problematicità della sua relazione - che in Commissione la questione era stata un po' più problematica. In altre parole, aveva posto maggiormente in rilievo gli aspetti problematici di questo provvedimento.
Se vogliamo analizzare il suo profilo genetico, vi è da dire che questo provvedimento si origina da una piccola storia che intendo raccontarvi. Il titolo V della Costituzione definisce come legislazione concorrente quella in materia di cultura e spettacolo e il Governo, attraverso legge
ordinaria - riguardi quest'ultima lo spettacolo dal vivo, il cinema, gli audiovisivi, la musica -, non riesce ad individuare modalità e forme per dare compiutamente attuazione a questa nuova formulazione.
Come è stato già ricordato, vi sono due regolamenti in vigore - i regolamenti nn. 470 e 492, rispettivamente del 1998 e del 1999 -, i quali consentono l'attribuzione, nei modi e nelle forme prestabilite, delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo. Il Governo invece vuole modificare quei modi e quelle forme, ed è qui che il problema si presenta. Infatti mentre i regolamenti di cui prima parlavo precedono l'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, quindi sono vigenti, ammissibili in quanto ad esso anteriori, il Governo pensa ad un regolamento che trasforma i modi, le forme e le procedure previsti da questi due regolamenti. Ora tra quei due regolamenti e quello che il Governo intende emanare è intercorsa l'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, quindi il Consiglio di Stato si è opposto all'emanazione del regolamento dell'esecutivo ricordando che attualmente la materia dello spettacolo fa parte della competenza concorrente tra Stato e regioni.
Il Governo ha quindi adottato un decreto-legge per scavalcare il parere del Consiglio di Stato sostenendo che si tratterebbe di un provvedimento non avente forza di regolamento. Inoltre al Senato ci siamo trovati di fronte all'aggiunta di un nuovo articolo - l'1-bis - in cui si è sostenuto che nell'emanazione dei decreti attuativi della legge delega relativa alla retribuzione, al riordino delle competenze in materia di cultura e spettacolo, questi ultimi non saranno più sottoposti al parere del Consiglio di Stato. Il Governo procede in questo modo: laddove individua ostacoli, problemi di carattere ordinamentale, costituzionale, legislativo eccetera, aggira gli ostacoli.
Comunque, al di là di questi, vi sono ancora alcuni elementi di metodo che intendo sottolineare. Si tratta di elementi legati al contenuto specifico evidenziato già in questo decreto-legge.
Viene abolita la triennalità nelle forme e nei processi di erogazione del fondo unico dello spettacolo e non viene più previsto il parere delle Commissioni di merito con riferimento alla loro capacità di valutazione e di proposta, oltre che di valutazione ex post, di quegli stessi finanziamenti. Dov'è la sostanza politica di questo provvedimento? Ve ne è una tecnica, ma anche una politica. Quella politica sta nel fatto che il Governo decide che l'attribuzione dei finanziamenti in materia di cultura e di spettacolo non avrà più alcun filtro; in particolare, non vi sarà più il filtro delle competenti Commissioni (siano essi di esperti o di soggetti attori del processo produttivo, non importa), con funzioni di garanzia, quasi di authority di settore, le quali non interverranno più nel merito ed i finanziamenti (attraverso forme, procedere e regole che ogni anno verranno stabilite dal Governo) saranno attribuiti con scadenza annuale. Si eliminano, pertanto, due strumenti, triennalità e ruolo delle Commissioni, con la mancata assunzione di un ruolo diretto da parte del soggetto politico del Governo nell'attribuzione dei finanziamenti che vanno ad insistere su un settore delicatissimo come quello della cultura. Si rompe, pertanto, quel principio di trasparenza, anche con riferimento all'attribuzione di una funzione di terzietà nelle forme del controllo e della gestione delle risorse pubbliche attivate dai Governi del centrosinistra; si è andati incontro attraverso la triennalità, non solo all'esigenza di trasparenza, di progettazione, di continuità nella visione della produzione culturale, ma anche a quella di una rottura delle pratiche dell'estemporaneità, della politica del giorno per giorno che - lo sappiamo bene perché nel corso degli anni è stato così - hanno prodotto una serie di finanziamenti, sottratti ad ogni controllo e rispondenti ai principi o di pratica clientelare o di controllo politico diretto sui fondi erogati.
Cosa fa il Governo? Rimette in capo al Governo stesso, al ministro competente (al ministro per i beni e le attività
culturali), la decisione circa la quantità, la qualità, la tipologia, i modi, le forme e l'entità dei finanziamenti da attribuire ai diversi soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riferimento, in particolare, alle attività teatrali. Il Governo, pertanto (il Governo liberal, di ispirazione propria della Casa delle libertà), riporta in capo alla sua autorità la gestione diretta dei finanziamenti nel settore delle attività culturali e dello spettacolo; per fare ciò, non solo pone in essere un provvedimento illegittimo, perché va contro e cerca di aggirare il parere del Consiglio di Stato, ma adotta un comportamento che, sicuramente, sarà impugnato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Vorrei ricordare alla relatrice che, nel parere che ci è stato consegnato nel corso delle audizioni dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, non si afferma che si rinuncia ad impugnare questo provvedimento se prima o poi verrà convocata la suddetta conferenza; è un atto politico importante.
So che ci sarà un ordine del giorno presentato dalla maggioranza che impegna il Governo ad un incontro al più presto in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e noi stessi, come minoranza, abbiamo posto questo problema come prioritario. Questa è dunque una prima risposta politica.
Tuttavia, in questo parere, onorevole relatrice, leggo che le regioni dicono, proprio in nome del principio della tutela degli interessi degli operatori del settore, che possono non opporsi solo se la concertazione sarà iscritta all'interno del decreto. Non è che la Conferenza dei presidenti delle regioni chiede al Governo di essere convocata subito dopo che sarà emanato il decreto. Dice che se la convocazione e la concertazione fra la Conferenza Stato-regioni e il Governo non sarà inserita con un emendamento all'interno del decreto, non potrà non impugnare questo stesso atto. C'è infatti una questione che riguarda il bon ton e la politica, per cui: vi vedo, vi incontro; non vi vedo, non vi incontro.
GIOVANNA GRIGNAFFINI. C'è poi un'altra questione che riguarda la legge, le procedure, i soggetti autorizzati a procedere all'attivazione di finanziamenti. Qui è detto chiaramente che, stante l'avvenuta revisione del titolo V della Costituzione, di fronte alla competenza concorrente, ogni decreto che decida come, dove e quando attribuire risorse non può che essere emanato da quel luogo concertativo rappresentato dalla Conferenza Stato-regioni o dal Governo, con il coinvolgimento attivo della stessa Conferenza dei presidenti delle regioni. Non ci si può sottrarre a queste due opzioni!
Per quanto ci riguarda, come gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, sosteniamo il principio della concertazione, proprio per le ragioni di forma istituzionale, che traducono anche sul piano simbolico quell'idea del confronto fra culture, a cui ho fatto riferimento prima; in caso contrario saremmo di fronte alla spartizione della cultura. Non a caso, anche il collega Colasio ha prima parlato di una logica di ripartizione: vuol dire forse che la cultura è una torta e che noi ne diamo un pezzettino alle regioni, uno al comune di Casalecchio ed un altro allo Stato? È questa la logica? O la cultura, proprio per essere, con dignità, principio complesso, ma nello stesso tempo unitario e fisionomico, non può essere altro che cultura dell'insieme e quindi del confronto, della relazione e della concertazione fra più soggetti? Infatti, se ognuno di questi soggetti ne prende un pezzo, al di là della guerra fra poveri, - chi avrà di più e chi di meno -, si distruggerà la stessa idea di cultura. Ogni idea proprietaria in campo culturale non è che l'idea della fine della cultura.
Per queste ragioni, anche culturali e non soltanto legate ad aspetti giuridici e legislativi, noi siamo favorevoli al principio della concertazione fra Stato e regioni, soprattutto in una fase di transizione come questa che stiamo vivendo. Infatti, soltanto attraverso la concertazione, e quindi il confronto, si possono individuare processi che non mortificano né il soggetto locale né quello nazionale.
Pertanto, questi aspetti, sia sotto il profilo più generale, sia sotto quello specifico, ci hanno spinto fortemente a contestare questo provvedimento sia a livello di principi sia nella sua stessa legittimità. Per questa ragione, anche in aula noi presenteremo nuovamente gli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione, volti a ripristinare quel principio di legittimità dal punto di vista generale degli assetti istituzionali, che deve essere reintegrato, salvo andare incontro all'inefficacia stessa di questo provvedimento, che sarà, come ho ricordato prima, impugnato dalle stesse regioni e quindi sarà del tutto privo di efficacia per la risoluzione dei problemi e delle esigenze cui voi volete rispondere.
Quindi, come dicevo, da una parte emendamenti che ripristinino l'assetto istituzionale che è emerso dalla riformulazione del titolo V della Costituzione, ma anche emendamenti di merito - relativi alla triennalità, al ruolo delle commissioni, alla trasparenza nella gestione della pubblica amministrazione -, che per noi sono baluardi di quel principio di legalità istituzionale che è uno dei punti forti della nostra battaglia politica e parlamentare.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Carlucci. Ne ha facoltà.
GABRIELLA CARLUCCI. La ringrazio, signor Presidente. Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che viene discusso oggi è stato presentato dal Governo e dal relatore come uno strumento per sbloccare una situazione di stallo, venutasi a creare per molteplici ragioni, che riguarda l'erogazione delle risorse del fondo unico per lo spettacolo, al fine di dare la possibilità alle compagnie di teatro di continuare a svolgere il proprio lavoro. È una situazione che ha origini complesse, non ultima l'affrettata riforma del titolo V avvenuta nella passata legislatura.
Le preoccupazioni sono legittime e comprensibili e questa è la ragione per la quale noi chiediamo l'aiuto di tutti per sbloccare questa situazione, in modo da consentire alle compagnie di spettacolo di continuare a svolgere il proprio lavoro.
Nella relazione di accompagnamento si parla della bocciatura da parte del Consiglio di Stato del regolamento, presentato dal ministro, in materia di teatro, giudicato incostituzionale, in quanto non coerente con l'attuale titolo V della Costituzione, in base al quale tutto quello che non viene espressamente indicato come competenza esclusiva o concorrente dello Stato è affidato alla competenza delle regioni. La controversia sulla competenza in materia di spettacolo è ancora aperta e, tuttavia, qualunque sia l'interpretazione che venga data - materia esclusiva delle regioni oppure concorrente - le stesse regioni devono avere voce in capitolo. Quindi, è ben strano che alla deliberazione del Consiglio di Stato, che ha rigettato un regolamento perché giudicato centralista, si risponda con un decreto che presenta le stesse qualità centraliste. Solo quando si sarà stabilito con chiarezza quali sono le materie concorrenti e quali quelle esclusive, si potrà stabilire quali sono le rispettive competenze tra Stato e regioni in questa materia e chi ha diritto di fare i regolamenti.
Tuttavia, non va taciuto che questa confusione è stata generata da una riforma del titolo V molto affrettata, che è stata la ragione principale di tutte le successive confusioni. Comunque, nonostante questo quadro che rileva l'assenza di certezze giuridiche e nonostante tutti i dubbi espressi dall'opposizione, bisogna procedere ad una veloce approvazione di questo strumento, perché questo decreto-legge, in questo momento, è l'unico possibile strumento per superare la fase di
stallo in cui il mondo dello spettacolo e, in particolare, le compagnie di prosa, si sono venute a trovare.
D'altra parte, lo strumento del decreto-legge è condiviso da tutti i gruppi della Casa delle libertà perché tutti si rendono conto che non ci si può permettere il lusso di bloccare l'attività di erogazione dei contributi nei confronti di un settore, quello dello spettacolo, che è già sofferente di per sé e che non ha certamente bisogno di ulteriori elementi di danno e di difficoltà.
Quindi, posto che è stato ritirato un emendamento presentato dalla maggioranza al fine di accelerare l'approvazione dell'iter entro il 18 aprile, mi preme sottolineare l'assoluta necessità di una ridefinizione complessiva del settore dello spettacolo. La riforma La Loggia, una volta approvata e una volta che verrà ricomposta la cornice istituzionale delle competenze tra Stato e regioni, sarà il terreno sul quale costruire il riassetto del settore, rendendo - si spera - inutile il ricorso a nuovi strumenti d'urgenza, come il provvedimento in esame.
Quindi, per concludere, auspico - naturalmente, anche a nome del gruppo di Forza Italia - che, in seguito alla riforma La Loggia, il Parlamento sia lo strumento per la designazione dei principi in materia di spettacolo e per porre fine alle difficoltà di un comparto, attualmente, estremamente penalizzato - lo ribadisco - da una situazione di confusione generata da un'affrettata riforma del titolo V della Costituzione. Tale riforma è stata realizzata - lo ripeto con forza -, nella passata legislatura, senza la necessaria concertazione di cui hanno parlato precedentemente i colleghi della sinistra che, invece, sarebbe stata auspicabile per la definizione concreta di tutte le competenze, anche in una materia, evidentemente, poco considerata che, tuttavia, gestisce un settore, quello dello spettacolo, in cui almeno 180 mila lavoratori dipendono da questi finanziamenti erogati dallo Stato.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Chiaromonte, iscritta a parlare: si intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Rositani. Ne ha facoltà.
GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, quella relativa al Fondo unico per lo spettacolo - che è poi la conseguenza di una situazione caotica in cui versa il mondo dello spettacolo - è una verità obiettiva. Ognuno, in quest'aula, dovrebbe avere la forza morale di assumersi le responsabilità rispetto a questo stato di confusione, di caos, che esiste nel mondo dello spettacolo. Tale settore, onorevole Presidente, vive, dalla nascita della Repubblica, soltanto attraverso due leggi: la legge del cinema - che, per fortuna, in questo settore, non è coinvolto - e la legge sulla musica riguardante gli enti lirici.
La cultura in Italia, con riferimento al settore dello spettacolo, è stata sempre disciplinata da circolari amministrative. Questa è la premessa fondamentale per far comprendere, a chi non segue queste problematiche, la confusione in cui il mondo dello spettacolo, in particolare del teatro, della danza e della musica, vive.
Per quanto ci riguarda, la maggioranza del centrodestra, da due anni ormai, è pronta con i provvedimenti di legge, ma questa confusione, questo caos e questa incertezza di competenze tra lo Stato e le regioni non consentono al Parlamento di portare avanti e concludere l'esame degli stessi, che, a differenza di quelli del centrosinistra, hanno già ricevuto il parere favorevole di tutti gli operatori economici del settore. Questi provvedimenti sono pronti; hanno l'adesione globale di tutte le categorie interessate, a differenza delle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Veltroni e di altri sul teatro e sulla musica che il centrosinistra aveva presentato nella scorsa legislatura e che questa Assemblea ha regolarmente respinto, anche con i voti della maggioranza di allora.
Giustamente, la collega Carlucci faceva riferimento alle cause di questo caos: oltre alle vicende ormai sessantennali di questo
modo di governare il mondo dello spettacolo, vi è la sciagurata decisione di questo Parlamento che, per tre voti, ha approvato, negli ultimi giorni della scorsa legislatura, una riforma del titolo V; oggi, gli stessi rappresentanti onesti e corretti, colleghi del centrosinistra, di allora e di oggi, ammettono di aver commesso una grande...
PRESIDENTE. Che cosa?
GUGLIELMO ROSITANI. ... penoso gesto di irresponsabilità. Avrei voluto usare un termine molto più...
PRESIDENTE. Cinematografico!
GUGLIELMO ROSITANI. ...efficace.
Ai colleghi del centrosinistra, che in Commissione ed anche in Assemblea hanno preso la parola per criticare questo decreto-legge, vorrei chiedere, intanto, di avere la forza morale di fare un mea culpa in quest'aula e di ammettere di essere stati loro i responsabili dell'aggravamento della situazione e del caos nel quale il settore dello spettacolo si trova e, poi, di avere il coraggio, la capacità e la volontà di suggerire un'alternativa al decreto-legge. Non abbiamo sentito nulla di tutto ciò: soltanto critiche! Ma se dobbiamo limitarci alle critiche, allora scagli la prima pietra colui che non ha peccato!
I principali responsabili di questa situazione, ripeto, sono i colleghi del centrosinistra. Perciò, facciano pure le critiche, ma le rivolgano prima di tutto a se stessi, non a questa maggioranza che sta tentando di coprire e di sanare le situazioni di grande confusione che sono state create dalla politica del centrosinistra degli ultimi anni e, in particolare, dal provvedimento di modifica del titolo V della Costituzione.
D'altro canto, se si dice, a parole, di amare il mondo dello spettacolo e di volerne risolvere i problemi, non bisogna limitarsi alle critiche, ma bisogna collaborare con la maggioranza - certo, collaborare! - per trovare, insieme, le soluzioni provvisorie, propedeutiche a quelle che saranno, speriamo presto, le soluzioni definitive. Non ci si può venire a dire, oggi, che il decreto-legge doveva indicare la filosofia dei provvedimenti futuri perché, in questo caso, non si è in buona, ma in mala fede.
Evidentemente, non si hanno argomenti per contrastare in termini seri questo provvedimento, che ha un solo torto: quello di far uscire il mondo dello spettacolo dalla confusione e dalle secche nelle quali era sprofondato a causa di due decreti-legge approvati nel 1998 e nel 1999, i quali hanno creato, nelle categorie interessate, una sorta di protesta continua ed una situazione di stallo che bisogna affrontare e risolvere provvisoriamente, in attesa della cosiddetta legge La Loggia (nelle more degli incontri che si susseguono tra regioni e Stato).
Se fossimo in buona fede, dovremmo dire grazie al Governo di centrodestra perché, nonostante il marasma in cui si versa, ha il coraggio di adottare un provvedimento che ha due caratteristiche: di essere provvisorio e di far uscire il mondo dello spettacolo da una situazione di stallo estremamente grave. Se la finalità è transitoria, come tutti sappiamo, non si può pretendere che questo decreto-legge indichi principi di grande levatura o di grande portata: dobbiamo soltanto dire «grazie», perché il Fondo unico per lo spettacolo dev'essere in qualche modo regolamentato.
Ebbene, lo strumento giuridico trovato era l'unico possibile considerata la provvisorietà del provvedimento. Pertanto, non si tratta di una soluzione che varrà per anni, anche perché ci auguriamo che questo benedetto problema delle competenze statali e regionali venga chiarito entro un anno al massimo.
Dunque, questo decreto-legge va approvato. Al contrario, non potete difendere la triennalità dei finanziamenti ed il decreto Melandri del 1998 (che prevedeva la personalità giuridica degli enti beneficiari) perché, mentre la triennalità non è accettata dagli operatori ed ha creato confusione e proteste, il decreto Melandri è stato contrastato pesantemente in quanto
limita a pochissimi, o addirittura ad uno solo, nell'ambito di una stessa regione, i destinatari dei benefici finanziari erogati dal Governo.
Allora, ci sono motivi di ordine oggettivo, motivi di ordine giuridico che hanno costretto il Governo ad assumere questo provvedimento. Noi riteniamo che questo decreto debba essere approvato, riteniamo che la minoranza, in questa circostanza più che mai, si debba assumere le sue responsabilità, non da sola, ma condividendo con la maggioranza l'impegno a trovare, nel più breve tempo possibile, secondo l'impostazione naturale e logica della concertazione continua tra regione e Stato, una via di uscita, in modo da affrontare finalmente e risolvere nel modo migliore e in via definitiva, in termini organici e di grande principio, i problemi della cultura in Italia, in particolare quelli dello spettacolo italiano.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.
TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, non vi è dubbio che siamo di fronte ad un provvedimento innanzitutto tardivo, che mira a risolvere una situazione certamente pressante ed urgente, che era stata sottolineata anche nel corso delle audizioni svoltesi nella VII Commissione. Mi riferisco alla mancata attribuzione ed erogazione delle risorse del FUS destinate agli operatori dello spettacolo, che ha creato un gravissimo e grandissimo disagio alla gestione della gran parte delle compagnie e degli operatori del settore. Quindi, quello che il Governo si appresta a sottoporre all'esame dell'Assemblea è un provvedimento tardivo che ha una serie di risvolti e di caratteristiche a nostro avviso molto gravi che riguardano il funzionamento, i criteri di trasparenza, la gestione dei fondi pubblici per le attività dello spettacolo.
Ci sono, innanzitutto, delle caratteristiche di incostituzionalità, che qui sono state più volte richiamate, sul terreno della legislazione concorrente introdotta con la riforma del titolo V della Costituzione; una riforma che noi di Rifondazione comunista non condividemmo per il merito e per il metodo con cui fu introdotta nella passata legislatura dal Governo di centrosinistra e che ha aperto una controversia enorme sulle competenze tra Stato e le regioni in materia di spettacolo. Tuttavia, oggi, quale che sia l'interpretazione che se ne dà e quale che sia l'interpretazione che si dà al regolamento in vigore, introdotto con il decreto ministeriale n. 470 del 1999 - e anche su questo le nostre posizioni sono sempre state critiche -, credo che sarebbe stato necessario intervenire in questo settore al fine di promuovere e migliorare i criteri di trasparenza che riguardano la definizione e l'attribuzione delle risorse pubbliche destinate alle attività dello spettacolo. Si sarebbe potuto pensare, ad esempio, a dei parametri di qualità e a nuovi criteri di erogazione al fine di garantire effettive pari opportunità di accesso alle risorse pubbliche da parte di tutti gli operatori, piuttosto che determinare, come si farà e si intende fare con questo decreto, una situazione di vuoto regolamentare che creerà, di fatto, uno spazio di esclusiva discrezionalità nelle mani dell'esecutivo, del Governo, nella persona del ministro.
Con il decreto-legge, infatti, vengono abrogati tutti i regolamenti in vigore, come il decreto ministeriale n. 470 del 1999, ed in particolare quello sulla prosa, il quale, seppur con notevoli limiti, necessitava sì di un aggiornamento e di correzioni, ma in un'altra direzione. Si va nella direzione di abolire, in primis, quella triennalità del riparto dei contributi del fondo unico per lo spettacolo destinati alle compagnie, che ha consentito una programmazione adeguata, impostando tutto, invece, su una condizione di precarietà che rischierà di far finire con l'acqua alla gola gran parte degli operatori di settore. Vengono soppresse, inoltre, le commissioni che attualmente hanno il compito di giudicare il merito dei progetti presentati dagli operatori al ministro.
Un decreto-legge così concepito, che attribuisce al ministro tutti i poteri, in un
vuoto regolamentare assoluto, non può che favorire - colleghi del centrodestra, bisognerebbe assumersi la responsabilità di dirlo, perché è nei fatti - una situazione di arbitrio, favoritismi, clientelismi, un'assoluta assenza di trasparenza nel riparto e nell'erogazione dei contributi, e dunque nega quei princìpi fondamentali che dovrebbero essere, invece, rispettati e valorizzati.
Attraverso il presente decreto-legge, il Governo ha voluto scavalcare il parere contrario espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento predisposto in sostituzione del regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 470 del 1999. La vicenda che ha dato origine a questo decreto-legge, infatti, nasce da uno schema di regolamento volto a modificare il citato decreto ministeriale, predisposto a suo tempo dal Ministero per i beni e le attività culturali, e trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.
Il Consiglio di Stato, pur prendendo atto della natura transitoria che il ministero attribuiva al provvedimento, limitandone l'efficacia fino al momento dell'entrata in vigore della legge cornice attuativa del titolo V della Costituzione, ed al parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni, esprimeva i seguenti rilievi: in primo luogo «(...) l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività regolamentare su materie di legislazione concorrente (...)», ed in secondo luogo «(...) l'assenza di un vuoto legislativo sulla materia, essendo vigente il decreto ministeriale n. 470 del 1999 (...)». A suffragio di tali conclusioni, veniva richiamato l'orientamento espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, che riteneva «(...) non esercitabile da parte dello Stato la potestà regolamentare su materie non riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, basata su una normativa primaria anteriore alla nuova Costituzione (...)». Ricordo, infine, che il Consiglio di Stato riteneva «(...) preclusa al legislatore statale la facoltà di dare vita a nuove competenze regolamentari statali al di là delle aree attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (...)».
In questo caso, invece, si ripropone un impianto che centralizza tutto nelle mani dell'esecutivo, che esclude la necessaria definizione di una sede di plurale e democratico confronto per la definizione degli indirizzi, e dunque dei criteri, che attengono alla ripartizione e all'erogazione dei fondi; al riguardo, noi riteniamo che questa sede plurale di confronto per la definizione degli indirizzi e dei criteri debba essere una sede parlamentare.
Con il presente decreto-legge si esclude la possibilità di un confronto e di un'intesa con le regioni, vanificando da ogni punto di vista, dunque, in un vuoto regolamentare assoluto, il rilancio di quella funzione strategica dell'operatore pubblico, che dovrebbe promuovere quel virtuoso concorso di risorse e di investimenti tra Stato e regioni in grado di coinvolgere e valorizzare le esperienze artistiche più produttive e innovative del settore.
I rappresentanti della Conferenza Stato-regioni hanno espresso le loro preoccupazioni e il loro allarme; ed è evidente che, come penso sarà, se il decreto-legge al nostro esame non verrà modificato - siamo a conoscenza dell'ordine del giorno, ma sappiamo anche quanto gli ordini del giorno possano rimanere semplice carta nel cassetto - questo sarà esposto ad una serie di impugnative alla Corte costituzionale. Tutto ciò non potrà che alimentare le incertezze, il caos e le ambiguità a cui la riforma del titolo V della Costituzione ha già aperto la strada.
Noi riteniamo che con questo decreto-legge ci sia un'evidente ritorno al passato sia in ordine al ruolo del ministero e sia sulla gestione ed erogazione delle quote del FUS. Si prevede un ritorno all'annualità che, oltre a creare incertezze, potrà creare arbitri. Ciò si risolverà in un danno per la stragrande maggioranza degli operatori e un vantaggio solo per coloro che oggi, in virtù anche dei processi di privatizzazione e di mercificazione che hanno pervaso la gran parte delle politiche destinate a questo settore e in generale alla cultura, rappresentano poteri in grado, attraverso l'erogazione e la maggiore facilità
di disponibilità di fondi privati e di sponsor, di preparare grandi eventi annuali; eventi che vanno ad appannaggio di pochi, e soprattutto appannaggio di interessi economici privati che attengono alla produzione dello spettacolo.
Con questo decreto-legge si prevede la cancellazione delle commissioni di merito e della commissione consultiva, che finisce per agire in ordine all'assoluta discrezionalità dell'esecutivo. Inoltre, sempre con questo decreto-legge, il ministro stabilisce il riparto annuale del FUS, i criteri e le modalità di erogazione dei fondi.
Questo decreto-legge, insieme con l'ampia delega, che in questo settore il Governo si è assunto, e con tutte le iniziative a latere fin qui adottate, nell'immediato, probabilmente, risolveranno - noi ce lo auguriamo - il problema dell'erogazione dei contributi rimasti bloccati e sospesi, che hanno finito per porre le compagnie e gli operatori dello spettacolo nell'impossibilità grave di lavorare.
Il decreto-legge al nostro esame introduce un quadro generale di disarticolazione della neutralità delle regole dello Stato rispetto ai soggetti beneficiari e rispetto anche a quelle garanzie di democrazia, di pluralismo, di libertà e di unitarietà della cultura. Garanzie di uguaglianza, di pluralismo e di solidarietà nell'accesso alla funzione, alla produzione e diffusione dello spettacolo che, invece, dovrebbero essere affermate e rese esigibili da ben altro provvedimento e da ben altro orientamento politico. Orientamento che noi intendiamo proporre, anche grazie ai nostri emendamenti, e che vorremmo basato sul rilancio del ruolo pubblico attraverso un processo di discontinuità con le politiche neoliberiste di privatizzazione e di mercificazione del nostro patrimonio culturale, con un rilancio della politica del welfare e con una politica di discontinuità con gli attuali meccanismi di definizione e di attribuzione delle risorse pubbliche che spesso hanno promosso e promuovono esclusioni e soffocano il pluralismo. Il nostro fine è quello di costituire una cittadinanza della cultura legata alla partecipazione, alla crescita e alla valorizzazione delle diverse realtà artistiche sia organizzate in forma stabile sia organizzate in forma indipendente.
Ciò anche al fine di promuovere la cittadinanza dei diversi linguaggi artistici e, quindi, una piena cittadinanza dello spettacolo come bene della collettività.
Il decreto-legge, dunque, è da respingere nella sua totalità. Con gli emendamenti che proponiamo all'Assemblea, intendiamo andare in questa direzione, per fermare il processo regressivo e illegittimo che ne scaturisce in assenza di un regolamento dei diversi settori dello spettacolo e di uno strumento normativo di indirizzi e di principi che dovrebbe avere il fine di dare attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione. Questo per promuovere lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte di tutti i cittadini, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizzando azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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