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D)
provvedimento prefettizio, da far ritenere, ad avviso dell'interrogante, che quest'ultimo fosse frutto di un pregiudizio politico ovvero, nella migliore delle ipotesi, di una grave colpa determinata da impreparazione e da imprudenza-:
la città di Codogno, in provincia di Lodi, avrà una via cittadina dedicata a Sergio Ramelli, il giovane militante di destra ucciso barbaramente a Milano, a colpi di chiave inglese, da militanti di Avanguardia operaia nella primavera del 1975;
l'effettiva inaugurazione della via avviene con un anno di ritardo ed al termine di una dura vertenza con il prefetto della provincia di Lodi, nata a seguito della decisione, assunta il 7 marzo 2000 dal comune di Codogno, di intitolare una via al giovane Sergio Ramelli;
la relativa targa era già stata collocata (ancorché coperta), quando giunse, inatteso, un provvedimento di revoca della deliberazione comunale sottoscritto dal prefetto di Lodi, dottor Domenico Gorgoglione;
la giunta comunale di Codogno, senza indugio, decise di impugnare giurisdizionalmente il provvedimento prefettizio innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia e nel mese di ottobre 2001 è giunta la sentenza del tutto favorevole al comune di Codogno;
la motivazione evidenzia ragioni di illegittimità così clamorose, nell'esame del
se non ritenga di dover verificare, anche disponendo un'apposita ispezione, alla luce delle motivazioni della sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, se dall'operato del prefetto possa configurarsi un danno erariale. (3-00316)
(16 ottobre 2001)
il 7 marzo 2000 la giunta comunale di Codogno (Lodi) approvava una mozione di intitolazione di una strada cittadina al diciassettenne Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 a sprangate da estremisti di sinistra mentre rientrava nella propria abitazione;
analoga intitolazione era stata già in precedenza disposta dal comune di Verona e, successivamente, dai comuni di Chieti, Reggio Emilia, Bologna e Viareggio;
il prefetto di Lodi, dottor Domenico Gorgoglione, dispose, però, la revoca della delibera della giunta municipale, richiamando il parere negativo espresso dalla «Società storica lombarda»;
il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha annullato la revoca disposta dal prefetto di Lodi, stigmatizzandone il comportamento da diversi punti di vista: intanto il prefetto non ha più competenza in fatto di toponomastica comunale, in secondo luogo non sussistevano i problemi di ordine pubblico, richiamati nel diniego e nella difesa dell'avvocatura dello Stato, in terzo luogo la Società storica lombarda avrebbe dovuto limitarsi a verificare i riferimenti oggettivi e fattuali relativi alla vicenda che ha coinvolto Ramelli e non ad ingerirsi in una «valutazione rimessa alla discrezione dell'amministrazione» e, da ultimo, il prefetto avrebbe dovuto motivare la revoca e non semplicemente riportarsi ad un superficiale parere (obbligatorio ma non vincolante) della Società storica lombarda-:
qualora sia vero, come ha affermato il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che il prefetto non ha più competenza in materia di toponomastica comunale, ad avviso degli interroganti, se l'ingerenza del prefetto di Lodi possa configurare, come ritengono gli interroganti, un abuso di ufficio o abuso di potere;
se il comportamento del prefetto di Lodi sia stato conforme alla legge ovvero sia stato denotato da un'inammissibile partigianeria e/o superficialità;
se si possa ritenere il comportamento della Società storica lombarda, ente che beneficia di contribuzioni pubbliche, esente da pecche;
quali provvedimenti intendano adottare nell'ipotesi in cui quanto esposto dagli interroganti risponda a verità. (3-02158)
(7 aprile 2003)
(ex 4-01027 del 16 ottobre 2001)