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condono, la predisposizione dei calcoli e delle relative domande, per cui si renderebbe indispensabile, ai fini di una gestione più agevole del condono, la concessione di una proroga di almeno due mesi dei termini per la presentazione delle istanze;
un altro ente previdenziale pubblico, l'Enpals (ad un valore delle azioni di FIMIT SGR rivalutato di quasi il 1.300 per cento rispetto a quello nominale originario);
nell'acquisto ad un prezzo unitario così rivalutato del pacchetto ceduto da MCC che consente all'Ente di entrare in FIMIT solo come terzo socio di minoranza peraltro con limitata possibilità di dare luogo ad altri fondi immobiliari ad apporto;
beni immobili pubblici, introdotti dal legislatore per favorire le privatizzazioni immobiliari;
quello di nomina politica di amministratore delegato della società pubblica Sviluppo Italia, oltre a essere consigliere di amministrazione della ACEA e a mantenere rapporti con Grandi Stazioni S.p.A. (FS, Benetton, Pirelli e Caltagirone) -:
ogni velivolo, come qualsiasi altro bene, all'atto dell'acquisto ha una copertura di garanzie riferite alla funzionalità ed integrità dei suoi componenti (motori, carrelli, apparati avionici, eccetera);
nel caso in cui i suddetti componenti dell'aeromobile necessitino di interventi di ricondizionamento in quanto gli stessi non soddisfano i requisiti previsti all'atto della vendita, la compagnia aerea può esercitare il suo diritto sulle garanzie chiedendo al costruttore del componente un rimborso pari a quanto stipulato all'atto dell'acquisto del velivolo;
è stato calcolato che le compagnie aeree non esercitano il diritto sulle garanzie recuperando solo il 30 per cento di quanto potrebbe essere riscosso e ciò in ragione del fatto che: il 27 per cento delle compagnie non richiedono il rimborso semplicemente perché non hanno uffici di recuperi garanzie strutturati ed organizzati efficientemente (la compagnia Alitalia non ha più di 2-3 persone in questo ufficio), nel 12 per cento dei casi le domande di rimborso vengono rigettate perché incomplete o non prodotte con adeguata documentazione a supporto, circa il 9 per cento dei reclami rimane nella fase della negoziazione in quanto le energie che le compagnie aeree dovrebbero dedicare alla soluzione di tali contenziosi a volte sono troppo onerose e ciò a vantaggio dei costruttori, nel 4 per cento dei casi le richieste di rimborso vengono sottoposte in tempi tecnici non validi per la presentazione;
la situazione si complica maggiormente quando il compito di recuperare le garanzie viene affidato a società terze di manutenzione nel qual caso la capacità di recupero della compagnia aerea passa dal 30 per cento al 9-11 per cento;
la flotta AZ della compagnia Alitalia è di circa 150 aeromobili ed è stata stimata in circa 250.000 euro per aeromobile la media di garanzie recuperabili;
le compagnie aeree di altri Paesi si avvalgono dell'esperienza di società di consulenza ai fini del recupero delle garanzie -:
quali iniziative il Ministro intenda adottare per accertare quali siano le ragioni per cui la compagnia Alitalia, non sarebbe in grado di avere un apposito ufficio di recupero garanzie strutturato ed organizzato, dal momento che tale mancanza incide notevolmente sui bilanci.
(2-00696) «Cè, Gibelli».
la Repubblica argentina ha immesso sul mercato finanziario internazionale obbligazioni in dollari ed in euro, le quali oggi, a seguito della grave crisi di quel Paese, sono divenute un onere ed un impegno, ai quali l'economia argentina non è più capace di far fronte;
oltre la metà dei privati che hanno sottoscritto emissioni obbligazionarie argentine sono italiani;
trecentomila famiglie di sottoscrittori hanno così visto dissolversi gran parte dei loro risparmi, per una cifra complessiva stimata in circa 15 miliardi di euro, vale a dire 30 mila miliardi di vecchie lire;
naturalmente parte di questa liquidità avrebbe potuto essere immessa alternativamente nel circuito finanziario del nostro Paese, stimolando così la domanda aggregata attraverso maggiori consumi e investimenti e, in tal modo, aiutando una ripresa del «sistema Italia», che ancora stenta a decollare;
anche i conti pubblici si trovano così a subire le conseguenze dell'insolvenza argentina, non potendo più incamerare né le tasse sui dividendi distribuiti ai risparmiatori, né quelle derivanti da potenziali transazioni, che non avranno luogo a causa di questa situazione;
è auspicabile, in una situazione quale quella attuale, che i risparmiatori italiani riescano a recuperare il valore dei loro investimenti;
è prospettabile, infatti, un allungamento dei tempi di rimborso con parallela diminuzione degli interessi sul prestito;
emerge, in questa vicenda, anche una responsabilità indiretta delle banche, che avrebbero proposto ai loro clienti di investire in titoli ad alto rendimento, ma anche ad altissimo rischio;
dato il costo considerevole, non solo per i singoli risparmiatori e le loro famiglie, ma anche per l'economia del nostro Paese, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano seguisse con particolare attenzione l'evolversi delle trattative con l'Argentina, al fine di negoziare e tutelare l'ingente debito sottoscritto dai nostri concittadini;
andrebbe anche valutata attentamente, se dovesse essere necessario, l'opportunità di trasformare tale debito tra Stato e privati in un debito tra Stati, ricorrendo ad adeguati strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il più adatto appare il cosiddetto swap, che consentirebbe al risparmiatore italiano di cedere il suo credito allo Stato italiano, ricevendone in cambio buoni del tesoro poliennali (Btp), a scadenza e ad interessi da decidere, mentre lo Stato argentino dovrebbe cedere a sua volta allo Stato italiano eventuali crediti vantati, o che vanterà in futuro, nei confronti di importatori italiani;
in questo contesto, gli importatori italiani di materie prime potrebbero continuare ad operare in Argentina, creando così una contropartita di crediti, a fronte dei debiti obbligazionari già contratti con i risparmiatori italiani -:
se il Governo ritenga opportuno attivarsi per avviare a soluzione la problematica connessa al rimborso delle obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina ed in possesso di investitori italiani, ponendo in essere azioni concrete per ottenere garanzie da parte dello Stato argentino riguardo al rispetto degli impegni finanziari assunti, valutare, quindi, con cura, nel quadro descritto in premessa, la fattibilità di un'iniziativa di sostegno dei risparmiatori italiani, con particolare riguardo alle dimensioni finanziarie delle operazioni ipotizzate, e predisporre, in caso se ne verifichi la necessità, l'effettuazione dell'operazione di swap descritta in premessa, onde tutelare, comunque, i risparmiatori italiani riguardo al recupero delle somme investite.
(3-02141)
la legge finanziaria per il 2003 ha fissato il termine di scadenza del condono al 16 aprile 2003; una altissima percentuale di contribuenti intende aderire ad ogni forma di condono, ma, la ristrettezza dei tempi a disposizione degli studi commerciali che debbono curare le pratiche di sanatoria, non consente di valutare adeguatamente la convenienza o meno del
la proroga dei termini, se concessa, consentirebbe all'erario di ottenere un gettito di gran lunga superiore a quello di otto miliardi di euro previsto dal Governo e faciliterebbe l'eliminazione delle pendenze in corso tra contribuenti e fisco, agevolando il passaggio verso il nuovo sistema tributario -:
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte alla concessione di una proroga di almeno due mesi della scadenza dei termini del condono.
(3-02138)
su iniziativa del Ministero del tesoro, l'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e il Mediocredito Centrale S.p.A., allora di proprietà dello stesso Ministero ed oggi inserito nel gruppo bancario Capitalia, hanno dato vita nel corso del 1998 ad una società di gestione del risparmio denominata Fondi Immobiliari Italiani SGR (FIMIT SGR), il cui oggetto sociale iniziale era quello della realizzazione di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso inclusi quelli ad apporto di beni immobili pubblici, introdotti dal legislatore per favorire le privatizzazioni immobiliari;
l'Inpdap, con propria delibera n. 793 del 27 maggio 1998, ha approvato la costituzione della FIMIT SGR, con partecipazioni rispettivamente del 60 per cento a carico del Mediocredito e del 40 per cento a carico dell'Ente, versando lire 4.200.000.000 quale valore corrispondente alla propria quota dell'intero capitale sociale, pari a 10,5 miliardi di vecchie lire e costituito da 105.000 azioni del valore nominale unitario di lire 100.000 (pari a euro 51,65);
contestualmente, l'Inpdap si era impegnata a cedere il 50 per cento della propria quota (pari al 20 per cento della FIMIT SGR) ad un terzo socio anche per limitare la contestuale presenza di una rendita monopolistica della FIMIT SGR sui beni dell'Ente e il protrarsi di un'oggettiva situazione di conflitto di interesse, sia pure consentita dalla legge;
la FIMIT SGR ha ricevuto l'autorizzazione ad operare dal Ministero del Tesoro in data 9 settembre 1998 ed è stata iscritta al n. 68 dell'albo di cui al decreto-legge 58 del 24 febbraio 1998;
contestualmente alla creazione della FIMIT SGR (non quotata in Borsa), è stata avviata la realizzazione del fondo immobiliare ad apporto denominato Fondo ALPHA, finalizzato nel corso dell'anno 2001 con collocamento e quotazione in Borsa a giugno 2002, quale progetto pilota che in prospettiva avrebbe dovuto consentire la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici attraverso la costituzione di fondi analoghi;
l'impostazione iniziale del progetto ha subìto successivamente un'evidente e sostanziale modifica stante il fatto che l'Inpdap, anziché di cedere il 50 per cento della propria quota nella FIMIT SGR, ha sottoscritto il cambiamento dei patti parasociali abolendo ogni obbligo dell'Ente a vendere proprie quote;
è aumentato il peso relativo dei soggetti pubblici nel capitale sociale della FIMIT SGR a seguito della decisione da parte del Mediocredito Centrale di cedere il 3,5 per cento del capitale della società al gruppo Marchini e un altro 3,5 per cento alla Pirelli Real Estate Spa, del successivo esercizio da parte di Inpdap del diritto di prelazione per la quota del 7 per cento in vendita e della cessione di tale quota ad
l'ingresso dell'Enpals avviene nel momento in cui il Governo ha di fatto avocato a se la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;
l'acquisto di quote di Mediocredito da parte dell'Enpals avviene in una fase di Commissariamento dell'Ente medesimo, e si rivela come un'operazione chiaramente di carattere straordinario, al di fuori quindi dalla gestione ordinaria a cui sarebbe invece tenuto il Commissario;
l'oggetto sociale della FIMIT SGR è stato modificato, rendendo la società una SGR ad ampio spettro che oltre a qualsiasi fondo comune di investimento, aperto e chiuso, mobiliare e immobiliare, può istituire e gestire fondi pensione e partecipare a banche, società finanziarie e assicurazioni;
è possibile un'ulteriore riduzione dei soci privati di FIMIT SGR e il corrispondente aumento dei soci pubblici, soprattutto nell'ipotesi in cui l'impossibilità di procedere alla realizzazione di nuovi fondi ad apporto di beni pubblici, stante l'attuale politica delle dismissioni immobiliari, faccia venire meno i divieti previsti dall'articolo 14-bis della legge 86/94 -:
quali motivi hanno impedito fino ad oggi ad Inpdap di cedere il 50 per cento della propria quota in FIMIT SGR, così come stabilito dall'Ente con la delibera n. 879 dell'11 novembre 1998, e perché è stato eliminato dai patti parasociali con il socio privato l'obbligo di procedere a tale cessione;
in che modo la permanente partecipazione dell'ente al capitale della FIMIT SGR, una volta terminato il progetto-pilota del Fondo ALPHA:
a) è nell'interesse degli iscritti alle casse dell'istituto;
b) è coerente con la missione pubblica dell'Ente e la sua logica istituzionale necessariamente super partes rispetto ad ogni operatore di mercato;
c) si concilia con la nuova politica delle dismissioni immobiliari che ha di fatto accentrato tutte le operazioni presso il Ministero dell'economia e la società Patrimonio SpA;
come mai l'Inpdap ha promosso o ha acconsentito alla trasformazione dell'oggetto sociale dalla FIMIT, peraltro nell'ambito di un gruppo che aveva già società specializzate nella gestione del risparmio, e in che modo questo cambiamento è nell'interesse degli iscritti e tutela la posizione istituzionale di equidistanza dell'Ente da ogni operatore privato al fine di negoziare di volta in volta i migliori servizi e le migliori condizioni;
qual è il collegamento tra la modifica dell'oggetto sociale della FIMIT SGR, l'abolizione dai patti parasociali dell'obbligo di cedere il 50 per cento delle proprie quote e la diminuzione del peso del socio privato Capitalia;
in merito all'ingresso dell'Enpals in FIMIT:
a) quali motivi hanno indotto l'Inpdap ad esercitare il diritto di prelazione in relazione alla prospettata cessione da parte del Mediocredito del 7 per cento della propria quota in FIMIT SGR al gruppo Marchini e alla Pirelli Real Estate Spa;
b) per quali motivi e con quale modalità si è poi stabilita la successiva cessione di tale pacchetto azionario da Inpdap ad un altro socio pubblico individuato nell'Enpals;
c) come è stato determinato in euro 667 (rispetto all'originario valore di euro 51,65) il valore unitario delle azioni FIMIT cedute ad Enpals e con quali modalità l'Enpals ha verificato la correttezza del prezzo nell'interesse dei propri iscritti;
d) quale interesse ha Enpals, nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali,
e) se l'acquisto di quote di Mediocredito da parte dell'Enpals in una fase di Commissariamento dell'Ente medesimo, rivelandosi come un'operazione chiaramente di carattere straordinario, non evidenzi un eccesso di potere da parte del Commissario dell'Ente in oggetto;
per quale motivo se l'attuale valore unitario delle quote di FIMIT è tale da determinare un plusvalore di euro 615,35 rispetto al valore inizialmente versato (euro 51,65), l'Ente non ha pensato di cedere la propria partecipazione assicurando al contempo un buon guadagno all'istituto e il venir meno di potenziali conflitti di interesse;
quali sono le prospettive per la FIMIT SGR, nel nuovo contesto delle dismissioni immobiliari, di realizzare fondi ad apporto con immobili di Inpdap ed Enpals, e quali operazioni diverse da quelle dei fondi immobiliari la FIMIT SGR intende realizzare con i due enti pubblici associati;
quale significato ha nell'ambito della politica economica del Governo la partecipazione rilevante di due enti previdenziali pubblici al capitale sociale di una SGR attiva sul libero mercato, in competizione con altre SGR, inserita in uno specifico gruppo bancario;
quali sono le soluzioni adottate per evitare che la FIMIT, in evidente turbativa della logica di mercato e del principio di concorrenza, abbia un diritto di esclusiva su qualsiasi attività derivante dagli enti previdenziali ad essa partecipanti, fondi immobiliari o anche di gestione del risparmio previdenziale, e come eventuali operazioni in esclusiva potrebbero mai essere considerate nell'interesse degli iscritti alle casse gestite dagli enti;
in che modo la partecipazione dei due enti pubblici è stata regolamentata per evitare conflitti di interesse con la loro attività istituzionale;
se il Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro hanno verificato il rispetto di tutte le procedure per evitare che la partecipazione in SGR operative sul libero mercato da parte di enti previdenziali pubblici, portatori di obiettivi istituzionali, configuri conflitti di interesse pericolosi per il funzionamento dei mercati e la tutela degli interessi degli iscritti alle casse previdenziali;
quali valutazioni hanno spinto i vertici dell'Inpdap a partecipare direttamente al CdA della FIMIT SGR, ad avviso dell'interrogante, in conflitto d'interesse con il loro ruolo istituzionale principale e ne suggeriscono l'attuale permanenza;
se la durata fino a 30 anni del Fondo ALPHA, ancorché subordinata alle valutazioni del CdA della FIMIT SGR, non consenta di fatto ai vertici dell'Inpdap di continuare ad esercitare la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente senza quei vincoli e quei controlli istituzionalmente previsti, a fronte della cessione di una plusvalenza al mercato sottratta agli iscritti alle casse previdenziali amministrate.
(4-05905)
su iniziativa del Ministero del tesoro, l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e il Mediocredito Centrale S.p.A., allora di proprietà dello stesso Ministero ed oggi inserito nel gruppo bancario Capitalia, hanno dato vita nel corso del 1998 ad una società di gestione del risparmio denominata Fondi Immobiliari Italiani SGR (FIMIT SGR), il cui oggetto sociale iniziale era quello della realizzazione di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso inclusi quelli ad apporto di
l'INPDAP, con propria delibera n.793 del 27 maggio 1998, ha approvato la costituzione della FIMIT SGR, con partecipazioni rispettivamente del 60 per cento a carico del Mediocredito e del 40 per cento a carico dell'Ente, versando lire 4.200.000.000 quale valore corrispondente alla propria quota dell'intero capitale sociale, pari a 10,5 miliardi di vecchie lire e costituito da 105.000 azioni del valore nominale unitario di lire 100.000 (pari a euro 51,65);
la FIMIT SGR ha ricevuto l'autorizzazione ad operare dal Ministero del tesoro in data 9 settembre 1998 ed è stata iscritta al n. 68 dell'albo di cui decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
recentemente è stato annunciato l'ingresso nella FIMIT SGR di un altro ente previdenziale pubblico, L'ENPALS, con una quota del 7 per cento;
a seguito della costituzione e dell'autorizzazione di FIMIT SGR, è stato realizzato a marzo 2001 il primo fondo immobiliare ad apporto denominato Fondo ALPHA;
la FIMIT SGR ha comunicato di voler lanciare un secondo fondo immobiliare ad apporto, da realizzare sempre con INDPAP, denominato Fondo BETA in merito al quale la stampa specializzata ha dato notizia del fatto che valutazione dei 50 immobili «di pregio» locati a ministeri ed enti pubblici individuati da INPDAP per l'apporto al Fondo BETA sarebbe stata già effettuata da un esperto indipendente nominato dalla FIMIT SGR e il valore stimato sarebbe pari a poco più di 200 milioni di euro, con un rendimento del portafoglio intorno al 7 per cento;
il fondo BETA ad oggi non è ancora partito e sembrerebbe incompatibile con la centralizzazione presso il Ministero per l'economia dell'intera privatizzazione immobiliare degli enti pubblici -:
se è ancora obiettivo dell'INPDAP la realizzazione di un Fondo BETA tramite FIMIT SGR e come tale obiettivo, eventualmente, si concilierebbe con la nuova impostazione del Governo in materia di privatizzazione degli immobili degli enti previdenziali;
chi è l'esperto indipendente che ha effettuato la valutazione del Fondo BETA e come è stato selezionato e chi sono gli eventuali sub-fornitori dell'esperto indipendente per i servizi connessi alla valutazione;
come mai per il Fondo BETA il Ministero dell'economia sarebbe disposto a fare un'eccezione rispetto alla politica di privatizzazione centralizzata dal Governo, consentendo peraltro un'operazione in deroga alle regole del mercato e della concorrenza;
perché anche gli ulteriori fondi ad apporto eventualmente realizzati da INPDAP, come il Fondo BETA, pur non costituendo più progetti-pilota devono necessariamente avere luogo tramite la FIMIT costituendo di fatto una sorta di riserva monopolistica alla società, anziché mettere in concorrenza più SGR per la realizzazione del progetto nell'interesse esclusivo degli iscritti;
quali sono le soluzioni adottate da INPDAP per evitare conflitti d'interesse ed effettuare un'operazione di mercato che massimizzi i ritorni dell'Ente;
quali sono i tempi e le modalità previste per la realizzazione del secondo fondo ad apporto;
se l'INPDAP, alla luce dell'operazione Fondo ALPHA, ha nominato nella circostanza un proprio valutatore/consulente finanziario per verificare la effettiva convenienza dell'operazione nell'interesse degli iscritti.
(4-05906)
su iniziativa del Ministero del tesoro, l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e il Mediocredito Centrale S.pA., allora di proprietà dello stesso Ministero ed oggi inserito nel gruppo bancario Capitalia, hanno dato vita nel corso del 1998 ad una società di gestione del risparmio denominata Fondi Immobiliari Italiani SGR (FIMIT SGR), il cui oggetto sociale iniziale era quello della realizzazione di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso inclusi quelli ad apporto di beni immobili pubblici, introdotti dal legislatore per favorire le privatizzazioni immobiliari;
l'INPDAP, con propria delibera n. 793 del 27 maggio 1998, ha approvato la costituzione della FIMIT SGR, con partecipazioni rispettivamente del 60 per cento a carico del Mediocredito e del 40 per cento a carico dell'Ente, versando lire 4.200.000.000 quale valore corrispondente alla propria quota dell'intero capitale sociale, pari a 10,5 miliardi di vecchie lire e costituito da 105.000 azioni del valore nominale unitario di lire 100.000 (pari a euro 51,65);
la FIMIT SGR ha ricevuto l'autorizzazione ad operare dal Ministero del tesoro in data 9 settembre 1998 ed è stata iscritta al n. 68 dell'albo di cui al decreto-legge n. 58 del 24 febbraio 1998;
considerato inoltre che:
a seguito della costituzione e dell'autorizzazione di FIMIT SGR, è stato realizzato il primo fondo immobiliare ad apporto denominato Fondo ALPHA nel quale INPDAP ha conferito 27 immobili di proprietà degli iscritti alle casse previdenziali in sua gestione, con data di efficacia 1o marzo 2001 per un controvalore complessivo - comprensivo della liquidità accessoria - di euro 259.687.500 pari a circa lire 502.825.115.625, ottenuto anche in virtù di uno sconto del 20 per cento sul valore di mercato degli immobili stimato in data 30 novembre 2000 dall'esperto indipendente Healey&Baker, nominato dalla FIMIT SGR;
la FIMIT SGR, su mandato dell'INPDAP e nell'interesse dell'Ente, ha effettuato il collocamento e la quotazione in Borsa delle quote del Fondo ALPHA emesse a beneficio di INPDAP in sede di apporto conferendo a sua volta mandato di collocamento al Mediocredito Centrale (socio di maggioranza della FIMIT SGR). Il collocamento è stato completato a giugno 2002 ad un prezzo di euro 2.600 per singola quota;
dal Prospetto Informativo del collocamento del Fondo ALPHA emerge la cessione di un immobile del Fondo ALPHA dopo appena tre mesi dall'apporto ad un valore 3 volte superiore a quello di conferimento e la cessione di altri due immobili entro un anno dall'apporto ad un valore rispettivamente pari ad 1,6 e 2 volte quello di conferimento senza peraltro alcuna preliminare attività di valorizzazione;
dallo stesso prospetto informativo emerge l'acquisto da parte del Fondo ALPHA, in data 9 ottobre 2001 (cioè dopo pochi mesi dal conferimento e prima del collocamento), dell'immobile di via Rasella 41 in Roma di proprietà dell'INPDAP, acquisto avvenuto ad un'asta dell'Ente in evidente conflitto d'interesse tra l'INPDAP che vende nell'interesse degli iscritti alle casse di previdenza e l'INPDAP che, come socio della FIMIT e gestore del Fondo ALPHA, acquista nell'interesse dei sottoscrittori;
la FIMIT SGR ha conferito in forma esclusiva l'incarico di gestione del Fondo ALPHA quale Property Manager del fondo alla società denominata AGIED, uno dei fornitori consolidati su Roma dell'INPDAP;
l'Amministratore delegato della FIMIT SGR, ingegnere Massimo Caputi, ricopre una serie di altri incarichi in potenziale conflitto di interesse, tra i quali
se corrisponda al vero che il valore di acquisto del patrimonio immobiliare conferito dall'INPDAP al Fondo ALPHA sia superiore di circa euro 80.000.000 rispetto a quello stimato all'esperto indipendente e che gli stessi 27 immobili risultavano iscritti fin dal 1995 nel bilancio dell'INPDAP ad un valore pari a circa euro 450.000.000, superiore di ben euro 200.000.000 rispetto al valore di conferimento al Fondo ALPHA (per cui lo sconto relativo all'apporto in blocco è stato di fatto significativamente superiore al 50 per cento se riferito al valore di acquisto e di iscrizione a bilancio dell'INPDAP dello stesso portafoglio immobiliare);
se corrisponda al vero che il collocamento del Fondo ALPHA è stato effettuato a giugno 2002 al valore di euro 2.600 quando al 31 dicembre 2001 il valore patrimoniale accertato dallo stesso esperto indipendente era di euro 3.500, con uno sconto quindi per il mercato di quasi il 35 per cento, ben superiore al 20 per cento indicato come sconto d'uso per l'apporto in blocco;
perché di fronte a scostamenti di valore così significativi l'INPDAP ha ritenuto egualmente di procedere all'operazione e quali sono stati i profili di convenienza così evidenti per le casse dell'Ente, rispetto ad altre possibili modalità di dismissione, tali da suggerire addirittura la realizzazione, più volte ufficialmente annunciata, di un secondo fondo ad apporto denominato Fondo BETA;
perché l'INPDAP ha valutato congruo effettuare l'apporto al valore stimato dall'esperto indipendente anziché discostarsene, come pure avrebbe potuto motivandone le ragioni e quali eventuali clausole di salvaguardia degli interessi dell'Ente ha inserito nel contratto di apporto quantomeno per il periodo in cui le quote fossero rimaste nella disponibilità dell'INPDAP;
perché l'INPDAP non ha ritenuto necessario assumere per la gestione dell'operazione un proprio consulente/valutatore e un consulenze finanziario, analogamente a quanto messo in atto dal Ministero del tesoro italiano nelle proprie operazioni di privatizzazione, al fine di valutare la correttezza e la convenienza dell'operazione Fondo ALPHA;
quanto è costato ad INPDAP il collocamento e quali benefìci ha apportato all'Ente il conferimento dell'incarico al socio di maggioranza Mediocredito Centrale;
se la cessione dopo appena tre mesi dall'apporto di un immobile conferito al Fondo ALPHA ad un valore 3 volte superiore a quello di conferimento e la cessione di altri due immobili pochi mesi dopo ad un valore pari ad 1,6 e 2 volte il valore di conferimento - evidenziate dal Prospetto Informativo del Fondo ALPHA - non confermino il valore troppo basso attribuito al patrimonio conferito al Fondo ALPHA a danno di risorse pubbliche di proprietà degli iscritti alle casse previdenziali gestite da INPDAP;
se le ampie plusvalenze realizzate dal Fondo ALPHA su questi immobili così a ridosso del conferimento e senza alcuna attività di valorizzazione sono state ottenute attraverso adeguate procedure di confronto competitivo sul mercato oppure attraverso trattative private e, in tal caso, per quali ragioni e come si può escludere che attraverso altre modalità di vendita non si sarebbe conseguita una plusvalenza addirittura superiore;
quali sono state al riguardo le maggiori cautele adottate dall'Ente e dal Consorzio G6 per evitare di favorire il Fondo ALPHA e a tutela degli iscritti alle casse dell'Ente, dei sottoscrittori del Fondo e degli altri eventuali partecipanti alla gara diversi da ALPHA;
perché è stato mantenuto per le valutazioni periodiche successive alla prima lo stesso esperto indipendente iniziale;
se è legittimo ai sensi della normativa applicabile, che il compenso spettante all'esperto indipendente sia, come indicato nel Prospetto del Fondo ALPHA, definito di volta in volta - sia pure previo accordo con gli esperti indipendenti stessi - da FIMIT SGR, a detrimento dell'effettiva indipendenza dei comportamenti;
secondo quale logica e in base a quali speciali meriti nell'ambito dell'operazione di collocamento sul mercato del Fondo ALPHA avvenuta nel giugno 2002 l'INPDAP ha accettato di assegnare al management della FIMIT, che include anche amministratori ed ex funzionari dell'INPDAP stessa, n. 1040 quote sulle 103.875 totali.
(4-05908)