Allegato B
Seduta n. 290 del 1/4/2003


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POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazioni a risposta scritta:

RICCARDO CONTI. - Al Ministro per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che presso le dogane di Ventimiglia ed Imperia via terra tutti i prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da Paesi extracomunitari devono essere sottoposti a visita sanitaria dalla sanità marittima di Imperia che spesso provvede al prelevamento dei campioni per la ricerca di antiparassitari, coloranti e prodotti nocivi alla salute pubblica;
i campioni sono analizzati dal laboratorio chimico di Imperia nel giro di tre-quattro giorni lavorativi, tenendo la merce ferma in attesa del risultato delle analisi;
qualora tale esito risulti negativo, la merce viene riconsegnata all'importatore, rilasciando regolare nulla osta all'importazione;
questo controllo in fase di importazione dei prodotti ortofrutticoli avviene in osservanza della Direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/397 e delle relative disposizioni attuative (in particolare il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123);
da confronti effettuati con la situazione in Francia, Spagna, Portogallo e Olanda, risulta che questi prelievi non vengano effettuati al momento della presentazione delle merci in dogana;
è evidente lo svantaggio competitivo enorme nei confronti degli importatori italiani e i danni che sulla deperibilità di prodotti freschi causati da una sosta di tre-quattro giorni -:
se il Ministro intenda adottare specifiche iniziative in sede europea al fine di individuare un modello comune di applicazione della direttiva n. 89/397, affinché anche per i prodotti ortofrutticoli freschi, come già avviene per le carni e per i pesci, i controlli sanitari siano effettuati al momento dello sbarco nel primo porto o aeroporto della comunità e non nelle dogane interne a questa.
(4-05892)

RICCARDO CONTI. - Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro per le politiche agricole e forestali, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
secondo la definizione di cui al titolo III, articolo 19, del Regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea 21 novembre 1996, n. L297, per organizzazione interprofessionale


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riconosciuta si intende «qualsiasi persona giuridica che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2»;
la Circolare n. 6 (protocollo 9790631) del 18 aprile 1997 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali e Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali), diffusa per attuare i contenuti del Regolamento CE n. 2200/96, al paragrafo «Organizzazioni interprofessionali ed associazioni di organizzazioni di produttori» individua l'organismo in oggetto quale «figura che prevede la partecipazione in essa di tutti i soggetti della filiera ortofrutticola, produzione, commercializzazione e trasformazione, o parti di queste, purché il momento produttivo sia comunque rappresentato»;
tutta la normativa contenuta nel titolo III (articoli 19-22) del Regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 è tesa ad individuare i criteri di definizione della rappresentatività minima necessaria affinché l'Organismo interprofessionale riconosciuto possa profittevolmente operare;
in particolare, l'articolo 21, commi 1 e 2, del citato Regolamento CE stabilisce che «Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni di cui trattasi di uno Stato membro. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi»;
il comma 3 dell'articolo 19 del Regolamento CE n. 2200/96 specifica che «prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari»; pertanto appare chiaro come la volontà più o meno dichiarata di escludere soggetti rappresentativi dall'Organismo interprofessionale possa ragionevolmente costituire elemento di valutazione su cui la Commissione potrebbe essere chiamata a pronunciarsi in sede di accoglimento (o di rigetto) della domanda di riconoscimento;
l'Unico (Unione nazionale italiana del commercio ortofrutticolo), essendo un'associazione di filiera e rappresentando numerosi produttori sparsi su tutto il territorio nazionale, rientrerebbe nella definizione di cui al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento CE n. 2200/96 e della Circolare attuativa del 18 aprile 1997, n. 6;
tale associazione nazionale di filiera, inoltre, vanta forte rappresentatività nell'ambito delle imprese esportatrici, rappresentando circa i 2/3 del commercializzato con i Paesi d'Oltremare -:
se non sia opportuno ammettere l'Unico (Unione nazionale italiana del commercio ortofrutticolo), che rappresenta tutte le componenti dell'ortofrutta in Italia e che arriva a sfiorare i due milioni di euro di fatturato, a far parte dell'Organismo


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interprofessionale, avendo i requisiti sufficienti per aderirvi.
(4-05893)