Allegato B
Seduta n. 286 del 25/3/2003


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 708 del 1947 prevede che chiunque effettua un intrattenimento musicale pubblico deve essere in possesso del «certificato di agibilità» ENPALS;
il certificato di agibilità non può essere concesso ad un singolo musicista e va richiesto anche temporaneamente per una sola prestazione, indipendentemente dal fatto che le prestazioni siano retribuite o meno;
ciò ha determinato una situazione in cui il musicista, per avere il certificato di agibilità, deve costituire una società in modo da risultare impresa dello spettacolo e versare i contributi previdenziali che poi verranno annotati sul libretto ENPALS personale;
da qualche anno molti musicisti ricorrono anche alla costituzione di cooperative in modo da figurare come attività commerciale e di conseguenza godere di particolari trattamenti fiscali e contributivi;
l'appartenere ad una società o ad una cooperativa comporta dei costi di amministrazione e oneri burocratici che normalmente non possono essere sostenuti da chi fa poche prestazioni;
con il recente accordo ENPALS-SIAE, regolamentato dall'articolo 79 della legge n. 388 del 2000, la SIAE si è fatta carico di supportare l'ENPALS per alcune parti burocratiche, come le iscrizioni e la consegna dei libretti, e ha assunto la specifica funzione di controllare, attraverso i funzionari SIAE, l'agibilità di un gruppo o di una compagnia, dovendo dare comunicazione all'ENPALS in caso di riscontrata irregolarità;
la normativa attuale non agevola i molti musicisti, specialmente giovani, che esercitano non abitualmente l'attività o che la esercitano in organici diversi, non permettendogli di ottenere il certificato come singolo e costringendoli a far parte di più società o cooperative;
il vigente contesto normativo contrasta con la libertà di espressione, costringendo anche chi si esibisce a titolo gratuito a possedere il certificato di agibilità;
la normativa in vigore vale anche nei casi in cui dei musicisti si trovino in un locale pubblico per esibirsi in una jam session senza ricevere alcun compenso, in modo occasionale tra amici o quali musicisti dilettanti: l'ENPALS stabilisce infatti che ci si può esibire gratuitamente solo nel caso in cui l'intrattenimento è organizzato da enti benefici o associazioni autorizzate, in tutti gli altri casi viene stabilito che chiunque prenda parte ad un intrattenimento musicale pubblico debba essere retribuito con una somma minima di lire 106.000 (54,75 euro) e versare i contributi conseguenti;
il carico fiscale al quale sono soggetti i lavoratori dello spettacolo è diventato insostenibile, assicurando un utile netto di 14,62 euro (lire 28.300) su 100.000 lire pagate -:
se non si ritenga che tale assetto normativo, lungi dal favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, sia in contrasto con gli articoli 4 e 9 della Costituzione, rispettivamente attinenti al


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principio del diritto di lavoro, e alla promozione dello sviluppo della cultura e quali iniziative il Governo intenda proporre per agevolare i giovani che si avviano all'attività di musicisti.
(2-00689) «Cè, Caparini».

Interrogazione a risposta in Commissione:

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori della Siderpotenza (gruppo Pittini) hanno accusato l'azienda di aver promesso 50 euro ai lavoratori per impedire che partecipassero allo sciopero dell'industria proclamato dalla Cgil il 21 febbraio 2003, e il successivo 24 marzo hanno scioperato bloccando lo stabilimento siderurgico;
secondo la Cgil, «non era mai accaduto che si erogassero soldi ai lavoratori per non partecipare agli scioperi come avvenuto in occasione dello sciopero generale dell'industria del 21 febbraio 2003» -:
se sia a conoscenza del fatto suddetto e se, qualora fosse accertata la veridicità dell'accaduto, testimoniato peraltro da numerosi lavoratori, non ritenga che vi sia stata nel caso di specie una violazione dei diritti sindacali e, in caso affermativo, giudicando grave e offensivo il comportamento dell'azienda, quali atti intenda opportunamente adottare al fine di scongiurare, in futuro, l'adozione di episodi di questo genere che calpestano la dignità e i diritti dei lavoratori, cancellando anni e anni di libera e compiuta democrazia sindacale.
(5-01804)