Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 285 del 24/3/2003
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(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2444)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paniz.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, se nel corso del mio primo intervento sono stato particolarmente rapido ed estremamente tecnico adesso, pur rapidamente, desidero svolgere, alla luce di quanto hanno detto bene i vari colleghi intervenuti, alcune considerazioni.
In primo luogo, è corretto il rilievo fatto dal sottosegretario, onorevole Santelli, in ordine al fatto che sia necessario prevedere un sistema di pubblicità della decisione, ove emessa. Questo principio, assolutamente indiscutibile, è posto a tutela dei terzi.
In secondo luogo, in ordine alla tempistica, ridotta da tre ad un anno, mi pare che non vi sia un grandissimo dissenso. C'è probabilmente la necessità di operare un coordinamento tra la normativa sulla separazione e quella sul divorzio. In questo senso, l'osservazione finale svolta dall'onorevole Fanfani mi pare egualmente corretta.
In terzo luogo, desidero soffermarmi sul tema dello scioglimento della comunione a seguito dell'esito dell'udienza presidenziale. A questo proposito le considerazioni da fare sono plurime. Innanzitutto oggi esiste il regime della separazione dei beni che può essere scelto dai coniugi, ed è di facile attuazione sia in sede di matrimonio sia addirittura dopo il matrimonio. Non vedo perché non ci possa essere un provvedimento analogo determinato in sede giudiziale, soprattutto quando addirittura la scissione della comunione non attiene soltanto all'aspetto economico-finanziario ma attiene fondamentalmente all'aspetto più basilare del rapporto vale a dire alla vita familiare tra i due coniugi che intendono separarsi (quando uno dei due ha presentato domanda di separazione giudiziale).
Non mi pare pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale fatto dall'onorevole Fragalà, non perché non sia esatto in sé il disposto della suprema Corte, ma perché quest'ultimo è rigorosamente collegato al quadro normativo vigente.
Oggi, tale quadro normativo prevede necessariamente che soltanto all'esito della sentenza di separazione si possa ipotizzare uno scioglimento della comunione, quindi, è inevitabile che la sentenza della Suprema corte, o un'ordinanza della stessa, nel momento in cui esamina la materia, si debba attenere a tale quadro normativo vigente.
Le citate sentenze dei giudici di merito non tengono effettivamente conto di quello che è l'attuale quadro normativo.
Non c'è dubbio che oggi, al di là di qualche rara avis, probabilmente modificata nel seguito dei giudizi, soltanto alla pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale e al suo passaggio in giudicato, si può parlare di scioglimento la comunione.
Peraltro, non può sfuggire il fatto che, quando un giudice pronuncia una sentenza di separazione giudiziale, alla base della sua valutazione c'è esattamente la situazione esistente nel momento nel quale la domanda è stata introdotta e non la situazione che viene a conformarsi negli anni successivi!


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Quando pronuncia la sentenza di separazione, il giudice non tiene conto degli eventuali mutamenti che sono intervenuti durante l'iter della separazione giudiziale. Per cui, frenare la possibilità di uno scioglimento della comunione e spostarlo dal momento dell'udienza presidenziale, quando viene scissa la comunione sostanziale tra i coniugi, al momento finale del giudizio, significa penalizzare uno dei due coniugi in maniera ingiusta, fare ricadere sulle parti processuali, o su una soltanto di esse, (normalmente quella che insta per l'accoglimento della propria domanda) la durata di un procedimento che, molte volte, risulta dipendente da una serie di altri fattori e non dalla volontà delle parti.
Mi pare, pertanto, che le argomentazioni proposte, certamente meritevoli di attenzione sul piano dell'approfondimento, non siano tali da fare venire meno la correttezza della proposta nei termini inoltrati dall'onorevole Montecchi, che mi sento di sostenere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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