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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montecchi ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Paniz, ha facoltà di svolgere la relazione.
MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame mira a ridurre da tre anni ad un anno il periodo di tempo che, a far data dalla separazione personale, deve trascorrere per poter proporre domanda di divorzio. Inoltre, gli effetti dello scioglimento della comunione dei beni sono anticipati al momento dell'autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separati: non è più necessario attendere il formarsi del giudicato sulla sentenza di separazione.
Come si evince dalla relazione di accompagnamento, la proposta si basa sulla constatazione che il termine di tre anni, necessario alla proposizione della domanda di divorzio, costituisce, ad oggi, non tanto un periodo utile ad una eventuale maturazione dell'effettivo proposito di scioglimento del matrimonio, quanto un elemento di rigidità che non tiene conto delle mutate dinamiche sociali, finendo per essere «un intralcio per la formalizzazione di ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate».
Anche la disposizione del codice civile, secondo cui è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale a costituire causa di scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie, non appare in linea con la realtà quotidiana, in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Secondo la normativa vigente, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lettera a), del codice civile, dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall'articolo 191 del codice civile in tema di scioglimento della comunione, viene meno ex nunc, con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto. Per questo motivo, l'articolo 2 della proposta di legge in esame aggiunge un comma all'articolo 191 del codice civile, che anticipa il momento dello scioglimento della comunione a quello in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza davanti a sé, autorizza i coniugi a vivere separati.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante il Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la proposta di legge in discussione pone in evidenza un tema estremamente delicato e di particolare interesse per l'opinione pubblica, come d'altronde lo sono tutti i temi di diritto di famiglia che incidono fortemente sulla vita delle persone e che, pertanto, devono tendere ad una delicata composizione degli interessi in gioco.
Come ricordato dal relatore, l'articolo 1 di questa proposta di legge prevede la diminuzione da tre ad un anno del periodo di separazione previsto al fine di proporre domanda di divorzio.
Noi ricordiamo che attualmente il sistema italiano non prevede una alternatività tra gli istituti previsti per la crisi del matrimonio - quindi, separazione e divorzio -, ma una sorta di progressione e che già il legislatore è intervenuto in materia diminuendo da cinque a tre anni i termini di durata della separazione. Le perplessità da avanzare rispetto a questa proposta riguardano soprattutto i tempi oggi previsti per questo tipo di procedure. Infatti, noi sappiamo che, al di là della diminuzione da cinque a tre anni dei termini di separazione, purtroppo, molto spesso nelle separazioni di tipo giudiziale i tre anni non vengono rispettati e quindi si va ben oltre quel limite di tempo previsto dalla legge. Pertanto, questo tipo di impostazione, che sicuramente può essere risolutiva nel momento in cui si tratti di separazione di tipo consensuale, non troverebbe risposta o addirittura potrebbe essere ancora più negativa nei casi di separazione giudiziale.
Invece, l'articolo 2 della proposta di legge pone in evidenza una problematica che effettivamente è particolarmente sentita durante le controversie di separazione tanto che, come già ricordato dal relatore, lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi, che diventa effettivo nel momento della omologazione della separazione oppure della sentenza di separazione - e pertanto si ritiene il momento della separazione non una continuazione effettiva del regime del matrimonio -, rimane permanente invece nel momento in cui c'è una forma di litigiosità quindi un procedimento giudiziario. Questo, purtroppo, nella pratica denota ulteriori elementi di conflitto fra i coniugi, quindi una difficoltà ulteriore di trovare una reale composizione.
D'altronde, ciò è riscontrabile nel momento in cui molto spesso, in costanza di una controversia in materia di separazione, si è costretti ad accedere ad una nuova iniziativa giudiziaria al fine di sciogliere la comunione legale, il che provoca effettivamente delle difficoltà per le persone proprio nella determinazione del proprio patrimonio e, in sostanza, della propria vita. Su questo tema credo sia interessante il rilievo contenuto nel parere della I Commissione, poi ripetuto dall'onorevole Zanettin in II Commissione, per cui si richiede un'effettiva forma di pubblicità rispetto allo scioglimento della comunione, così come credo sia importante stabilire la differenza tra lo scioglimento effettivo della comunione per quanto riguarda il sistema patrimoniale dopo l'autorizzazione a vivere separati, rispetto al diverso problema della separazione dei beni in comunione legale in costanza di matrimonio.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.
VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, cari colleghi, la proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi ed altri oggi all'esame di questo ramo del Parlamento è volta ad apportare due importanti modifiche all'attuale normativa che disciplina lo scioglimento del matrimonio, concernenti, da un lato, la durata del periodo di effettiva separazione fra i coniugi ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio, dall'altro, il momento in cui si scioglie la comunione legale dei coniugi.
Per quanto attiene al primo di questi due profili, occorre osservare che l'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, stabilisce il principio secondo il quale per poter proporre la domanda di divorzio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale. Ebbene, signori deputati, in relazione a questa normativa oggi vigente in Italia, l'articolo 1 della proposta di legge in esame è volto ad accelerare i tempi necessari per lo scioglimento giudiziale del vincolo coniugale portando da tre anni ad un anno la durata della separazione ininterrotta dei coniugi ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Ciò in quanto, come si legge nella relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi ed altri, la realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate; in pratica nella relazione si parla di un divorzio leggero e di un matrimonio precario.
Ebbene, in relazione a tale modifica la decisione di ridurre ad un anno la durata della separazione dei coniugi ai fini della proposizione della domanda di divorzio, sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di separazione giudiziale, suscita più di una perplessità, in quanto rischia di non tenere nella dovuta considerazione
la complessità delle situazioni sottese alla decisione dei coniugi di vivere separati in vista della cessazione del loro vincolo matrimoniale e rispetto alla quale il periodo di tempo suggerito nella proposta di legge Montecchi potrebbe risultare incongruo.
Più specificatamente, signori deputati, se un'accelerazione dei tempi per ottenere la pronuncia di divorzio può risultare innocua in relazione alle separazioni consensuali, qualora non vi siano figli, viceversa numerose perplessità suscita la proposta di ridurre ad un anno il periodo di separazione ai fini della domanda di divorzio negli altri casi, ovvero, nelle separazioni non consensuali e in quelle consensuali dove vi siano dei figli, per di più minori.
Soprattutto in quest'ultimo caso, infatti, il maggior tempo previsto dalla normativa vigente appare quanto meno necessario al fine di evitare che la cessazione del vincolo matrimoniale si traduca in un evento traumatico per i figli, seguito da scelte estemporanee dei genitori e volte - come dice il deputato Montecchi - a formalizzare le ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate.
Notevoli perplessità suscita, poi, l'ulteriore proposta di modifica contenuta nel provvedimento in esame e volta ad anticipare il momento esatto in cui viene a cessare il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi nell'ipotesi di una loro separazione personale.
La proposta di legge in esame, infatti, è volta a modificare l'attuale normativa in base alla quale solamente con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale si determina lo scioglimento della comunione, con una diversa previsione che anticipa tale momento a quello in cui, in sede di udienza presidenziale - nell'ambito della quale si ha il tentativo di riconciliazione - il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Tale modifica viene giustificata, come si legge nella relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della collega Montecchi, in considerazione della necessità di sanare l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
Tale soluzione non è condivisibile in quanto, in primo luogo, appare giuridicamente anomalo che lo scioglimento della comunione - da cui dipendono rilevantissime conseguenze economiche - non avvenga al termine del giudizio di separazione che è strettamente connesso allo scioglimento della comunione, bensì all'inizio del procedimento che porterà allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
In secondo luogo tale decisione danneggia enormemente il coniuge economicamente più debole - quindi nella maggior parte dei casi proprio le donne - soprattutto nel caso in cui gli siano stati assegnati i figli, e ciò solamente perché, come si legge sempre nella relazione illustrativa alla proposta di legge Montecchi, sono ormai distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
Cari colleghi, questa è una giustificazione, che non convince e che appare dettata da una visione superficiale della gestione dei complessi rapporti giuridici che seguono allo scioglimento del vincolo matrimoniale, tanto che la stessa giurisprudenza, uniformandosi ad una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale (evidentemente ignorata dalla proposta di legge), ha più volte ribadito il principio secondo il quale, ai fini dello scioglimento della comunione legale dei coniugi, non ha alcun effetto il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo (e ciò con ordinanza della Corte costituzionale n. 795 del 1988).
Sottolineato e ribadito che, per quanto riguarda l'articolo 2 del presente provvedimento, vi è un errore di grammatica giuridica che pone la proposta immediatamente
nell'ambito della censurabilità costituzionale, non vi è dubbio che il provvedimento necessiterà comunque di proposte emendative che correggano quest'ultima contraddittoria posizione rispetto alla giurisprudenza di merito e costituzionale, auspicando, per quanto riguarda l'articolo 1, una rivisitazione dei tempi nell'interesse dei figli, nel caso in cui si tratti di separazione non consensuale con la presenza di figli, per di più minori.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.
ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge sul divorzio, approvata nel 1970, fu il frutto di un dibattito ricco, aspro e difficile che attraversò e coinvolse la società italiana negli anni sessanta. I legislatori, in quella occasione, furono insieme protagonisti e testimoni di un passaggio di fase assai rilevante; fu un passaggio di epoca, contrassegnato quattro anni più tardi da un referendum promosso da chi, legittimamente, avversava quella legge e che mobilitò trasversalmente, si direbbe oggi, le italiane e gli italiani.
Vi fu una grande partecipazione civile, una passione forte tra i favorevoli ed i contrari a quella legge e si determinò un significativo passaggio, quello più rilevante, nell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana verso il matrimonio, non perché vi siano state cadute di responsabilità verso il matrimonio stesso che venivano preconizzate nel corso di quell'infuocata campagna referendaria; vi furono in quel voto tante scelte di coscienza individuale in seguito alla riflessione sui complessi percorsi di vita delle coppie e delle famiglie italiane.
Sono trascorsi 33 anni dall'approvazione di quella legge e quasi 30 dal referendum che ne respinse la cancellazione; siamo in grado perciò di valutare, con serenità e moderazione, gli effetti di quella legge, i suoi limiti ed i problemi che si manifestano nella sua applicazione concreta.
Non è più il tempo dello scontro tra coloro che ritengono l'indissolubilità del matrimonio un valore fondativo, anche per chi non ha ispirazioni religiose, e coloro i quali ritengono che la possibilità di ricorrere allo scioglimento del matrimonio costituisca una libertà di scelta da adottare con grandissima responsabilità, non solo se si è in presenza di figli, ma anche quando si tratta di sancire la fine di una coppia.
Non interveniamo, dunque, sulle famiglie che non sono in crisi, ma quando la crisi della coppia, esperiti i tentativi di conciliazione, si dimostra irreversibile.
Oggi sono molteplici le forme in cui si configurano le relazioni affettive stabili tra un uomo ed una donna, tant'è che l'andamento della nuzialità nel nostro paese, come in tutti i paesi europei, rivela sempre di più matrimoni contratti ad età assai più matura rispetto al passato e spesso, indagando su quei percorsi di vita e su quelle scelte, si tratta di regolarizzazioni con rito civile o religioso di convivenze (talora, anche con figli) che sono il frutto di una libera scelta. Questi fenomeni coinvolgono ceti sociali fra loro diversi, ma fra queste coppie di fatto per libera scelta ve ne sono moltissime altre che sono costrette a rinviare forme di regolarizzazione attraverso un matrimonio, perché sono coppie di fatto per obbligo (sono in attesa di divorzio da molto, troppo tempo!). Noi, quando abbiamo avanzato la nostra proposta di portare ad un anno i tempi di attesa tra la separazione ed il divorzio, abbiamo riflettuto molto sull'esperienza di operatori ed operatrici del diritto; abbiamo ascoltato storie di vita di uomini e di donne che da tempo attendono il divorzio. Non abbiamo avanzato questa proposta con un'idea relativista, che non tiene conto di che cosa significa un fallimento della vita di coppia. Sappiamo infatti quali siano le complessità che gli operatori del diritto e della giustizia si trovano ad affrontare quando si tratta soprattutto di separazione non consensuale o anche quanto si tratta del trascinamento di separazioni consensuali, che divengono
frutto di piccole vendette, piccole ostilità, piccole o grandi forme di ricatto. Questa infatti è la realtà! Noi qui vogliamo proprio parlare di realtà; siamo disponibili sia per ascoltare, ed, anzi, proprio questa è la sede del confronto, e ci facciamo carico di un aspetto, tanto più se ci sono figli, che è la civiltà dei rapporti tra due persone, anche quando queste due persone decidono di interrompere la loro vita di coppia.
La tutela del diritto dei figli o dei minori a noi deve stare a cuore, in tutti gli aspetti, materiali, economici, psicologici, partendo però dalla realtà. Noi legislatori dobbiamo fare questo sforzo. Uno sforzo che penso possa essere comune ed in qualche modo trasversale in questo Parlamento.
Noi parliamo di una realtà «patologica», della fine di un matrimonio o di un matrimonio che si trascina verso il momento certo del divorzio. Per ciascuno di noi, infatti, quando si affronta un matrimonio si pensa al futuro di questo matrimonio come ad un legame per la vita. Nessuno si sposa e pensa al matrimonio come ad un passo da compiere con irresponsabilità, perché comunque esiste la legge sul divorzio. Nessuno pensa alla propria vita, tanto meno alla propria vita sentimentale, progettando fallimenti per il futuro. Questo è importante dirlo! È importante perché il legislatore deve avere una visione non moralistica della realtà e, al tempo stesso, attenta ai problemi che essa ci propone.
Questa realtà dolorosa e difficile del fallimento ci porta a considerare quelli che possono essere alcuni strumenti utili per gli operatori del diritto, per le famiglie che sono in attesa di divorzio e per la giustizia italiana.
Noi vogliamo ragionare di tempi certi: può questo Parlamento dare una risposta sui tempi certi? Noi siamo a disposizione ed abbiamo fatto una proposta.
Ancora: noi pensiamo che il legislatore debba tentare di dare una risposta per garantire un nuovo equilibrio tra responsabilità sociale e scelte individuali. Il collega Fragalà ha contestato, in particolare, l'articolo 2 della nostra proposta, che è finalizzato a far coincidere lo scioglimento della comunione con il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzi i coniugi a vivere separati. Per quale ragione abbiamo avanzato questa proposta? Anche su questo, ragioniamo, riflettiamo, ma non agitiamo fra di noi la clava, perché è sbagliato farlo e cercherò di dimostrarlo.
C'è chi vuole tutelare il coniuge più debole e chi, invece, non lo vuole tutelare. L'articolo 191 del codice civile laconicamente statuisce che il regime di comunione legale dei beni si scioglie, tra l'altro, a seguito della separazione personale dei coniugi. Il legislatore non ha indicato con precisione il momento in cui viene a cessare il regime patrimoniale legale, soprattutto in considerazione della particolarissima struttura del procedimento di separazione, che si configura come una fattispecie a formazione progressiva che ha inizio con una domanda giudiziale (il ricorso) e termina con una pronuncia definitiva (la sentenza o il decreto di omologa).
In mancanza di dati testuali certi, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno tentato di individuare, sulla scorta di principi generali di ordine sostanziale e processuale, il dies a quo da cui far decorrere lo scioglimento del regime di comunione. I riflessi che conseguono alla soluzione di questo problema sono rilevanti, specialmente in tema di titolarità dei diritti, di amministrazione dei beni e di responsabilità dei coniugi stessi.
In più occasioni, la Suprema corte - come mi ha ricordato, bacchettandomi un po', il collega Fragalà - si è pronunciata nel senso di far discendere lo scioglimento della comunione solo dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dall'omologa degli accordi di separazione consensuale (una tesi, peraltro, che è sostenuta anche da molta parte della dottrina). La nostra proposta di modifica muove dall'esigenza di adeguare il diritto
alle reali problematiche personali e sociali dei coniugi, in un momento delicato come quello della separazione. Sulla base della normativa vigente, infatti, nonostante i coniugi abbiano già presentato la domanda di separazione e siano stati già autorizzati dal giudice a vivere separati, i loro beni continuano a ricadere in regime di comunione. Nel corso del procedimento di separazione, infatti - che può protrarsi anche per anni, soprattutto nel caso di quella giudiziale -, si pone il problema di stabilire, rispetto ai beni acquistati separatamente dai coniugi, la titolarità del relativo diritto e, conseguentemente, quello di disporne. Su questo aspetto occorre riflettere, perché - ci si dice - allora questo è materiale di contrattazione nella causa di separazione giudiziale!
A suffragare l'opportunità che noi sosteniamo di un intervento in questo senso viene in soccorso l'orientamento giurisprudenziale. Fra le tante sentenze, vorrei citare quella del tribunale di Milano del 1991 e quella della corte d'appello del 1997, che indicano quale causa di scioglimento della comunione legale dei beni la separazione personale dei coniugi dal momento dell'udienza presidenziale che autorizzi i coniugi a vivere separati. È da questo momento infatti - cito dalle sentenze - che viene meno quella comunione di vita che costituisce il fondamentale presupposto del regime di comunione dei beni. In tal senso, infatti, la tentata e fallita conciliazione dei coniugi rappresenta il momento nel quale la rottura della convivenza si manifesta all'esterno e a cui automaticamente si ricollega il venir meno del rapporto di comunione legale dei beni con conseguente scioglimento della stessa. È proprio in quella fase che si produce, con provvedimento presidenziale, la formalizzazione della decisione delle parti di porre fine al rapporto di coniugio ed è da tale udienza - e da qui la sua importanza nell'ambito del procedimento di separazione - che si computa per legge, ad esempio, il periodo di 300 giorni decorso il quale non opera la presunzione di legittimità della prole.
Secondo alcuni giudici, inoltre, il legislatore, con la locuzione di separazione personale, di cui all'articolo 191, non ha voluto ricollegarsi ad un procedimento concluso perché altrimenti avrebbe fatto riferimento alla separazione giudiziale o consensuale.
A nostro avviso, indicare il provvedimento presidenziale di autorizzazione a vivere separati quale momento formale in cui cessa il regime di comunione legale, non comporta lesione del diritto di tutela del coniuge più debole. Quest'ultimo, infatti, diventerebbe subito titolare per la metà dei beni oggetto della comunione e soprattutto ne avrebbe la piena disponibilità, senza dover attendere la definizione del procedimento di separazione che si può concludere anche dopo molti anni.
Questo è il senso, queste sono le motivazioni, le valutazioni tecniche, le valutazioni sui contenziosi, sull'irrigidimento del rapporto tra le parti che ci hanno indotto a presentare questa proposta di legge di modifica. Ma - lo ripeto - anche su questa proposta siamo disponibili a ragionare. Ciò che non accetteremo sono gli slogan, le definizioni assolutistiche. Pensiamo di dover condurre, in quest'aula, una discussione serena e civile perché le cittadine ed i cittadini ci guardano. Prestiamo attenzione a loro. Valutiamo l'esperienza degli operatori del diritto. Individuiamo le possibili soluzioni, ascoltandoci reciprocamente. Ecco perché considero un po' scolastiche alcune osservazioni che ho sentito in quest'aula. Ringrazio il sottosegretario Santelli per aver cortesemente espresso una prima opinione del Governo.
Ecco, dunque, le motivazioni sulla base delle quali abbiamo presentato questi due piccoli articoli. Ascolteremo le osservazioni che ci perverranno e daremo tutta la disponibilità per giungere, se sarà possibile, ad una soluzione che risponda a quelle esigenze dalle quali siamo partiti per avanzare questa proposta.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.
PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo concerne due semplici modifiche alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
La prima di tali modifiche prevede la diminuzione, da tre ad un anno, del termine minimo che deve necessariamente intercorrere tra la separazione personale e il divorzio. Tale proposta, da un lato, parrebbe condivisibile, poiché tesa ad agevolare la stabilizzazione dei rapporti di coloro che, già separati, magari con figli, ambiscono a regolarizzare situazioni di fatto. L'esperienza, peraltro, ci insegna che il tempo intercorrente tra separazione e divorzio non ha mai costituito un deterrente allo scioglimento del matrimonio, né tale decorso del tempo ha mai favorito la riconciliazione tra i coniugi, risolvendosi soltanto in un intralcio - come si legge - per i soggetti interessati. D'altro lato, c'è il rischio reale di una banalizzazione del vincolo matrimoniale e delle scelte sul destino dei figli minori. Tuttavia, intendo soffermare l'attenzione dell'Assemblea sul secondo aspetto della proposta di legge per evitare un approccio distratto alla tematica.
Ho rilevato, infatti, un aspetto che merita, a mio giudizio, un'attenta riflessione per gli effetti concreti che deriverebbero in sede di applicazione pratica. L'articolo 2 del provvedimento stabilisce, infatti, il principio secondo il quale, nel caso di separazione personale, la comunione dei beni si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Al contrario, nel regime attualmente vigente, la comunione legale, come regime patrimoniale della famiglia, si scioglie soltanto con il passato in giudicato della sentenza che definisce la causa di separazione.
Il principio proposto e che sta alla base del provvedimento oggi in discussione, a giudizio di chi parla, non è condivisibile e deve, pertanto, essere respinto per motivi giuridici, politici e sociali. Sotto il profilo giuridico, non è ammissibile, infatti, che lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi venga disposto con un provvedimento che, per sua intrinseca natura, ha carattere di provvisorietà, temporaneità e revocabilità, come, in effetti, hanno i provvedimenti provvisori disposti nei confronti del coniuge dal presidente del tribunale in sede di udienza presidenziale.
È, viceversa, opportuno, anche sul piano sistematico dell'ordinamento civile, che effetti sostanziali così rilevanti possano conseguire soltanto a seguito di un provvedimento conclusivo del giudizio di separazione che tenga conto di tutti gli elementi emersi in corso di cause, soprattutto nel caso in cui siano coinvolti anche figli minori.
Ma è sul piano politico-sociale che faccio rilevare l'aspetto di questa vicenda che considero più eclatante.
Da sempre, siamo abituati a vedere le colleghe parlamentari della sinistra stracciarsi le vesti a tutela del coniuge debole - in genere la donna -, come nel caso della proposta di legge sull'affido condiviso. Dall'altra parte, invece, esse propongono e sostengono provvedimenti come quello in esame che, in tema di diritto di famiglia, rischiano di risolversi in una reformatio in peius per il coniuge più debole.
È del tutto evidente, com'è ricordato nella relazione introduttiva alla proposta di legge, che l'attuale disciplina, ai sensi della quale tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano, anche dopo la separazione, ad essere assoggettati al regime della comunione legale, rappresenta una discrasia che comporta l'insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale: non si può negare che, talvolta, questo istituto si è prestato a strumentalizzazioni ed a forzature di un coniuge a danno dell'altro.
È altrettanto evidente, tuttavia, che, in questo caso, le colleghe della sinistra sono pronte a sacrificare, sull'altare di un realismo e di un pragmatismo francamente degni di miglior causa, un principio che, forse, cozza con la logica comune, e che,
probabilmente, può apparire irragionevole, ma che il legislatore ha posto a presidio e tutela del coniuge più debole, che sappiamo essere, il più delle volte, la donna.
Mi stupisco, pertanto, che, a fronte di roboanti dichiarazioni di principio e di impegni solennemente assunti, in diverse occasioni e da tutte le forze politiche, il Parlamento riesca soltanto a varare una norma che, anziché sostenere la parte debole della famiglia - uomo o donna che sia, ovvero minore -, in realtà, costituisce, di fatto, soltanto un arretramento degli strumenti posti a suo presidio e tutela.
L'esperienza, anche professionale, ci insegna, infatti, non essere raro che, proprio attraverso l'applicazione dell'istituto che oggi si vorrebbe eliminare, ed a seguito degli accertamenti disposti dal giudice nel corso del procedimento di separazione, donne e uomini abbiano potuto ottenere, in concreto, risorse economiche aggiuntive da destinare al proprio sostentamento o all'educazione dei figli.
È per questo che, in coscienza, sento di poter affermare che eliminare questo istituto senza prevedere una compensazione su altri fronti del diritto di famiglia rappresenta, puramente e semplicemente, un arretramento, una reformatio in peius della tutela approntata dall'ordinamento a favore della parte debole della famiglia. E ricordo che la Costituzione impone al legislatore di garantire certamente un'eguaglianza formale tra cittadini, ma anche di operare per rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale o di ordine giuridico che la impediscono concretamente.
È per questo che chi parla ha presentato un emendamento, sottoscritto anche da illustri colleghe appartenenti ai partiti della coalizione di Governo, volto all'integrale soppressione dell'articolo in esame. Di fronte all'incongruenza denunciata, che reputo grave, invito, quindi, maggioranza ed opposizione ad un approfondimento della tematica e ad una riformulazione del testo della proposta.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su un provvedimento per sua natura marginale.
Esso attiene, infatti, ad uno specifico aspetto tecnico, che si inserisce, però, nella problematica, estremamente più ampia, concernente la disciplina della famiglia in una fase patologica della sua evoluzione.
Il provvedimento è marginale sotto il profilo politico, perché la famiglia è fenomeno sociale estremamente più ampio e, pertanto, meritevole di un'attenzione e di un'analisi doverosamente molto più complessa di quella che, oggi, viene proposta alla nostra attenzione, ma lo è anche sotto il profilo tecnico, poiché attiene ad una specifica questione dell'aspetto patologico: neanche a tutta la disciplina di tale aspetto patologico, ma ad una questione particolare.
In altre parole, prende in esame cosa avviene quando due soggetti, all'interno di una famiglia che hanno costituito, decidono di separarsi e qual è, nella procedura di separazione e successivamente in quella di divorzio che essi hanno intrapreso, la disciplina particolare della fase processuale della latenza temporale che deve esistere tra la separazione ed il divorzio. Sotto questo profilo, la proposta di legge che oggi è al nostro esame, presentata dalla collega Montecchi, ha degli aspetti apprezzabili, perché parte da una constatazione reale. Nel 1995 su 1.000 matrimoni celebrati vi sono stati 158 separazioni e 79 divorzi, cioè le separazioni sono state il 15,8 per cento e i divorzi il 7,9 per cento. Nel 2000, a distanza di soli cinque anni, il fenomeno di crisi - ovvero l'apparenza giudiziale del fenomeno di crisi - si è sostanzialmente raddoppiato: i matrimoni in crisi, cioè le separazioni su mille matrimoni, sono saliti a 224, quasi raddoppiando, e i divorzi da 79 sono arrivati a 115. Correttamente, ci si pone il problema, sotto il profilo tecnico-giuridico, di quale sia la risposta da dare ad un fenomeno che oggettivamente è ingravescente
sotto il profilo sociale, ma è ingravescente anche sotto il profilo giuridico e corre il rischio di creare all'interno del sistema giudiziario tutta una serie di processi di crisi, ai quali comunque una risposta va data. Quindi, questo problema, ripeto, si pone correttamente.
Ritengo, anche perché il problema è emerso durante la discussione svoltasi su questo aspetto all'interno della forza politica cui appartengo, che la crisi che coinvolge la famiglia riguarda il mondo occidentale in genere. Infatti, questi dati non sono soltanto nostri, anzi, si inseriscono in termini minoritari in un processo di tendenza ben più ampio che vede in altri paesi - il cui modello sociale di sviluppo noi seguiamo troppo spesso in maniera supina - le famiglie costituirsi e dissolversi con una velocità che porta i figli molto spesso ad avere 7 babbi e 7 mamme, senza neanche sapere da che parte essi vengano e senza sapere neanche quali siano le commistioni di sangue che connotano i loro fratelli o fratellastri.
Quindi, la questione si inserisce in un problema sociale più ampio al quale certamente questo Parlamento dovrebbe dedicare un'attenzione di gran lunga maggiore, perché dalla capacità delle famiglie di essere il riferimento sociale di quella unione primordiale, che da sempre ha costituito fondamento della società, dipenderà la capacità di questa stessa società di essere coesa, di creare soggetti liberi, di creare cittadini consapevoli, di trasmettere al proprio futuro il valore fondamentale che deriva dalla famiglia, che sia famiglia cristiana, che sia famiglia laica. Infatti, la famiglia è in grado comunque di trasmettere un valore fondamentale che è quello della coesione, che in questi giorni particolari tormentati dalla guerra dovrebbe essere un elemento da non sottovalutare.
Il problema si pone perché l'attuale legislazione prevede un periodo di latenza di tre anni prima di poter chiedere il divorzio dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al presidente del tribunale in sede di separazione, sia essa consensuale o giudiziale.
Il problema si pone non tanto sotto il profilo tecnico-giuridico, perché spesso al termine dei tre anni la causa di separazione non si è ancora conclusa - e di fronte a questo, altri hanno tentato di fornire una risposta, mantenendo comunque come termine di riferimento quello della comparsa dinanzi al presidente del tribunale -, ma soprattutto sotto il profilo sociologico, perché si è obiettato - a mio avviso, anche validamente - che costringere le famiglie o i coniugi che si separano ad attendere un termine giuridico di tre anni prima di potersi riformare una nuova famiglia, si scontra, in maniera drastica, con un fenomeno sociale che vede costoro, già dopo qualche mese, o al massimo dopo un anno, essersi creati altre famiglie con altri figli.
Il problema sociologico, quindi, si pone oggettivamente perché, come avviene molto spesso, esiste una crisi tra fenomeni sociali e fenomeni giuridici che difficilmente si riesce a sovrapporre in termini di disciplina, e di conseguenza troppo spesso si assiste ad un avanzamento della realtà quotidiana senza che le norme giuridiche abbiano neanche la capacità di seguirne gli effetti, mentre avrebbero, invece, il dovere di disciplinarli e prevenirli.
Ecco perché, sotto questo profilo, per quanto concerne l'articolo 1 la proposta della collega Montecchi è apprezzabile, in quanto tende a risolvere un problema sul quale, oggettivamente, si è molto discusso, ed in relazione al quale tale proposta di legge appare di buonsenso, poiché da un lato salva il principio che impone ai coniugi di meditare su una scelta compiuta e di sperimentare se effettivamente tale scelta sia stata corrispondente agli interessi della propria vita e, soprattutto, della vita dei propri figli, e dall'altra parte non impone loro, qualora la scelta sia ritenuta inevitabile, o comunque corretta, di attendere un periodo ritenuto troppo lungo per formare un'altra famiglia; in altri termini, evita di costringere la nuova famiglia a vivere nella sostanziale illegalità.
Nutro alcune riserve, invece, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, che
tende ad anticipare, nel caso di separazione personale, alla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale l'effetto dello scioglimento della comunione. A questo proposito, esistono due tesi, che partono dallo stesso presupposto, ma che risultano antitetiche quanto alle conseguenze. Da una parte, infatti, si afferma che il coniuge più debole soffre e va tutelato (ed è nostro dovere tutelarlo), e quindi non bisogna sciogliere la comunione dei coniugi; altri, al contrario, sostengono che occorre sciogliere subito la comunione, perché così il coniuge più debole avrà almeno la sua parte di comunione.
Non voglio dare una risposta a questo problema, poiché è necessario approfondirlo, anche perché bisognerebbe risolvere il problema di collegare l'effetto dello scioglimento automatico di un regime patrimoniale (la comunione dei beni), legato fino ad oggi ad una pronunzia giurisdizionale, ad un atto che non costituisce un provvedimento giurisdizionale in senso stretto, perché si tratta di un decreto. Tutto si può fare (poiché, per la verità, ho visto fare anche di peggio), ma si tratta di un problema che ritengo occorra approfondire, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.
Tuttavia, onorevoli colleghi, coloro che sostengono che vada tutelata la parte più debole, e che essa può essere tutelata mediante il mantenimento della comunione, dovrebbero riflettere su un aspetto. La comunione legale non è la comunanza o la comproprietà di alcuni beni: questo è l'effetto dell'acquisto dei beni in regime di comunione tra i coniugi, e la comunione legale è un regime giuridico che disciplina gli effetti della acquisizione di un patrimonio, ovvero della gestione di un patrimonio che i coniugi acquisiscono nel tempo durante la comunione. Nel momento stesso in cui la comunione si scioglie, ciascuno dei coniugi comunisti riacquista la titolarità personale di parte dei beni, siano essi beni immobili, crediti, oppure la cosiddetta comunione de residuo sui beni che costituiscono i risparmi familiari.
Lo scioglimento della comunione, quindi, non incide sulla tutela diretta del coniuge più debole ma ne modifica l'effetto perché - e sotto questo profilo invito a riflettere - bisogna scegliere qual è l'effetto che tutela di più il coniuge debole per poi sapere come esso si realizza. Occorre cioè vedere se noi riteniamo che il coniuge debole sia immediatamente e maggiormente tutelato attribuendo ad esso immediatamente il risultato economico di quella che è stata la comunione - cioè, metà casa, metà pensione, metà risparmi - oppure, se esso lo si tuteli mantenendo questo regime per altri due o tre anni nel corso dei quali, ovviamente, il coniuge più forte non comprerà neanche un capello perché saprà che se acquista, ad esempio un'automobile, la proprietà della metà di essa spetterà al coniuge più debole.
Un'ultima considerazione. Ritengo che, se si parte dal presupposto che il comma 1, dell'articolo 1, della proposta di legge in esame, sia un comma valido - questo comma è stato introdotto con un emendamento che reca anche la mia firma -, bisogna essere però conseguenti. Non basta infatti dire che, per proporre domanda di divorzio, è sufficiente aspettare un anno perché, se la separazione è giudiziale, da dati in mio possesso risulta che queste - le separazioni giudiziali - in Italia durino mediamente tre anni (1085 giorni). Da ciò è evidente che, se io debbo aspettare l'esito della separazione per poi procedere a divorzio, quest'ultimo, nella migliore delle ipotesi, anche nel caso in cui non ci sia appello alla sentenza di primo grado, si potrà chiedere solo dopo quattro o cinque anni. Pertanto, se vogliamo essere conseguenti, bisogna introdurre la stessa norma che esiste nella fase di divorzio; norma che recita: nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno ovvero per risolvere le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento e alla cessazione del matrimonio. Questa
norma, se si accelerano i tempi di latenza, necessariamente va trasferita, pari pari, dal regime del divorzio anche al regime della separazione.
Questi sono i consigli che ho ritenuto di dare e sui quali siamo disponibili ad un confronto serio e pacato, finalizzato al mantenimento della famiglia come unità centrale della nostra società (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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