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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la I Commissione (Affari Costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento, già passato al vaglio del Senato, che qui esaminiamo, propone talune modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
La legislazione in materia di provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, basata inizialmente su una disposizione del 1921, che riguardava esclusivamente il corpo di polizia, ha subito, nel corso degli anni successivi, numerose integrazioni e modifiche.
Tali integrazioni e modifiche, erano tese soprattutto ad adeguare la misura dell'erogazione una tantum che, almeno inizialmente, costituiva la principale provvidenza in materia; ad estendere le categorie ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge; a differenziare i tipi di provvidenze, affiancando, all'elargizione una tantum, una serie di altri benefici (quali la concessione di pensioni privilegiate, l'attribuzione del diritto di assunzione obbligatoria, l'esenzione dal pagamento di ticket sanitari); inoltre, le normative che sono seguite, ampliavano la condizione per la concessione dei benefici, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati - ovvero morte, invalidità permanente - sia per ciò che concerne le circostanze in cui l'evento si verificava.
Attualmente la disciplina di ordine generale fa capo principalmente alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e anche all'articolo 82 della legge finanziaria del 2001.
Le modifiche legislative proposte con il decreto - quello attualmente al nostro esame - si riferiscono all'articolo 7 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990 e all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998.
Nello specifico, l'articolo 1 del decreto in esame introduce una modifica all'articolo 7 della legge del 20 ottobre 1990, sopracitata, prevedendo l'aumento della provvisionale indicata al comma 3 del citato articolo 7, che passerebbe dalla percentuale attualmente prevista, pari al 20 per cento, ad una percentuale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'erogazione.
Inoltre, si stabilisce che, qualora all'esito della sentenza non siano confermate le valutazioni operate, non sia dia luogo a ripetizione di quanto erogato, limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo già attribuito, mentre, per la quota eccedente il predetto limite, ovviamente, ciò è ripetibile.
L'articolo 2 del decreto apporta una modifica all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998. Nel corso della discussione presso il Senato, tale articolo è
stato completamente riformulato e trasformato in novella, un nuovo comma - 1-bis - all'articolo 2 sopra citato.
Ai sensi di tale disposizione l'assegno vitalizio previsto al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 407 viene erogato ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché ai superstiti anche prima - questo è l'aspetto qualificante - dell'emanazione di specifica sentenza qualora risultino incontrovertibili i presupposti per la concessione. Il testo del decreto-legge presentato dal Governo prevedeva la possibilità di tale erogazione ma, a seguito del lavoro della Commissione in Senato, il testo è stato commutato in un'indicazione chiara e positiva, senza lasciare spazio alla discrezionalità.
L'articolo 3 prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Rispetto alla normativa precedente la modifica proposta estende anche alla scuola elementare e secondaria inferiore il regime di concessione di borse di studio per i soggetti già individuati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998. Tale estensione alle scuole elementari e secondarie inferiori si inserisce in una disposizione che riguardava soltanto le scuole superiori ed i corsi universitari.
L'articolo 4, con norma di carattere transitorio, prevede che gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale - quella di cui si è trattato nel precedente articolo 1 - possano essere rideterminati secondo i limiti percentuali stabiliti dalla norma. Nel testo approvato dal Senato l'articolo 5 quantifica la spesa annualmente prevista in 2.934.745 euro a decorrere dal 2003, pone il relativo onere a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge n. 302 del 1990 e rimette al ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio sull'onere effettivamente recato dal provvedimento. Nell'eventualità di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa il ministro dovrà trasmettere alle Camere, corredati da relazione, i decreti eventualmente adottati al fine di attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e, successivamente, informare il Parlamento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 assumendo, se del caso, le conseguenti iniziative legislative.
L'articolo 6 del decreto-legge si limita a disporre che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che ha una struttura semplice e che appare, come è apparso all'esame del Senato, efficace e rispondente alle esigenze che nell'immediatezza si pongono alle vittime del terrorismo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Leoni e Cristaldi, iscritti a parlare, rinunciano ad intervenire.
Constato l'assenza dell'onorevole Fanfani, iscritto a parlare. S'intende che vi abbia rinunciato.
È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, la tematica del provvedimento non può che vederci favorevoli, anche se avremmo preferito che fosse affrontata in una modalità più organica. In questo senso abbiamo presentato emendamenti che affrontavano il tema nella sua ampiezza e nei suoi molteplici aspetti. Purtroppo, tali emendamenti sono stati respinti dicendo che vi sarebbe stata una successiva riflessione del Governo per verificare se l'impostazione da noi fornita fosse accoglibile.
Per la verità, non comprendiamo perché il Governo si sia limitato ad affrontare questi aspetti del decreto-legge e non abbia voluto invece trarre spunto dalle nostre osservazioni e dai nostri emendamenti per affrontare la tematica in maniera più organica e più precisa.
Siamo in presenza di un tema (quello del terrorismo), ovviamente di grande ed
enorme interesse, che oltretutto ha visto questo paese all'avanguardia nelle modalità di combattere il terrorismo. Siamo stati uno dei paesi più vittima di questo fenomeno, ma siamo stati anche uno dei paesi in cui - lo dico con orgoglio, specie in questo momento di recrudescenza del terrorismo internazionale - la tematica del terrorismo è stata affrontata nella maniera più corretta possibile. Purtroppo, le ultime recrudescenze di fenomeni terroristici, anche in Italia, ci costringono a prestare sempre la massima attenzione a questo problema e in particolare (appunto l'oggetto di questo decreto-legge) al problema delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Questo decreto-legge trae spunto dalla volontà di affrontare la problematica per quei soggetti che, pur essendo stati vittime del terrorismo, sono costretti ad aspettare i lunghi tempi dei processi nel nostro paese. Su questo non posso non fare un minimo di polemica con l'attuale maggioranza e con l'attuale Governo, perché penso che il ministro della giustizia si dovrebbe decidere un giorno ad affrontare più seriamente la tematica della rapidità del processo, sia civile sia penale, anziché occuparsi principalmente di demonizzare la funzione della giustizia e in particolare i magistrati. Sarebbe ora di affrontare questo tema con più serietà, dato che ne vediamo le conseguenze in casi come questi in cui vittime del terrorismo sono costrette ad aspettare anni e anni la lunghezza dei processi e quindi il ristoro dei danni subiti da tali eventi (sia le vittime, ma principalmente i loro eredi). Credo quindi che questo sia uno dei temi di fondo che occorrerebbe affrontare nel discutere di queste problematiche.
Detto ciò, siamo ovviamente favorevoli al provvedimento in esame così come siamo favorevoli alle modifiche apportate dal Senato che hanno eliminato quegli elementi di discrezionalità nel dare le provvidenze, perché altrimenti queste avrebbero potuto configurarsi non come un diritto, ma quasi come un'elargizione. Noi siamo invece dell'idea che occorre affermare con chiarezza che si è in presenza di un diritto e in tal senso l'obbligo previsto nella modifica introdotta dal Senato mi sembra chiarisca questo punto. Pur preannunciando il nostro voto favorevole, insistiamo tuttavia sulla necessità di affrontare le altre tematiche che erano presenti nei nostri emendamenti, ma che in Commissione non si sono invece volute affrontare.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, presidente della I Commissione, relatrice per questo provvedimento, sarò molto breve. Credo che forse non sono l'unico, non solo in quest'aula - siamo in pochi, come accade in sede di discussione sulle linee generali - ma fuori di quest'aula, a trovare una situazione di difficoltà psicologica ad affrontare in questo momento (come è giusto affrontare, come io stesso farò) questa materia che riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre la nostra popolazione e le popolazioni di tutto il mondo stanno assistendo, ora per ora e quotidianamente, agli effetti dei bombardamenti che si stanno verificando in Iraq. Non voglio fare nessuna operazione strumentale, perché non è mio costume farla, ma esprimo soltanto il mio stato d'animo sul piano psicologico, prima ancora che politico. Noi vediamo la morte, il terrore più che il terrorismo, la morte che colpisce sia le vittime civili, sia i militari (iracheni, americani e inglesi).
Si tratta di una guerra che qualcuno si illudeva potesse essere rapida e quasi incruenta, una guerra che ha già cominciato a riempire prima di tutto i cimiteri e a riportare in patria, in America e in Gran Bretagna, le prime numerose bare di vittime di tale conflitto.
Questo è lo stato d'animo con cui mi accingo ad esprimere un largo consenso, al di là degli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati - il collega Marone ne aveva già presentati in Commissione - e che ci potrebbero eventualmente
permettere di migliorare il testo di questo decreto-legge. Tuttavia, da parte nostra vi è consenso a questa iniziativa d'urgenza che il Governo ha assunto e vi è consenso nei confronti della puntuale relazione svolta dalla collega Patrizia Paoletti Tangheroni.
Vorrei svolgere una mia ulteriore riflessione, in questo caso sul tema specifico al nostro esame, in considerazione delle date di questo decreto-legge, che è stato emanato il 4 febbraio 2003 e che reca disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Non è passato neppure un mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e - se non ricordo male - domenica 2 marzo 2003 vi sono state due nuove vittime del terrorismo e una vittima essa stessa terrorista, per la quale opportunamente il ministro dell'interno Pisanu ha avuto parole di umana pietà pur nella condanna politica e giuridica. Ciò è avvenuto neanche un mese dopo l'emanazione di questo decreto-legge.
Questo fa capire - tale decreto-legge opportunamente si riferisce anche alle vittime della criminalità organizzata - che questo intervento è opportuno, tempestivo, che può essere migliorato - e speriamo di riuscire a migliorarlo -, ma che non può non trovare la nostra condivisione.
Del resto, io stesso, in precedenti legislature, ho avuto modo di intervenire puntualmente con riferimento alle due leggi che, con tale provvedimento, vengono modificate: la legge 20 ottobre 1990, n. 302, della quale viene modificato l'articolo 7 e la successiva legge 23 novembre 1998, n. 407, che elaborammo proprio nella I Commissione affari costituzionali della Camera.
Opportunamente, il Senato è intervenuto - come ha ricordato poco fa la collega relatrice - ribadendo, sia pure con alcune modifiche formali, il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, che reca modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e tramutando in novella legislativa la norma introdotta all'articolo 2 di questo decreto-legge di modifica dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, che ho poco fa citato.
I ritardi e le difficoltà nell'amministrazione della giustizia nel nostro paese - che sono stati in precedenza ricordati - hanno reso opportuna una norma (il capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 2) secondo la quale: l'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
A mia memoria - forse mi sbaglio, ma non credo - è la prima volta che in una legge dello Stato entra una norma di questo genere che, nell'individuare un beneficio - fra virgolette -, un assegno vitalizio, in questo caso, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, consente con decreto-legge - sarà con legge quando questo decreto-legge sarà convertito in legge - di intervenire tempestivamente, anche in assenza di sentenza. Ovviamente, come è già stato ricordato, ciò fa i conti con l'eccessiva lunghezza dei processi penali nel nostro paese, ma fa anche i conti con l'esigenza di intervenire tempestivamente - ripeto che, neanche un mese dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, si è verificato un nuovo terribile, tragico episodio di terrorismo - nei confronti delle vittime, se si tratta di evento invalidante, o dei familiari delle vittime, se si tratta - ahimè - di evento di carattere mortale. E nell'episodio di domenica 2 marzo si sono verificati l'uno e l'altro caso qui previsti. Ovviamente, il decreto-legge non nasceva da quella drammatica urgenza che si è poi verificata, ma teneva conto di situazioni pregresse altrettanto tragiche o drammatiche.
Questo è il motivo per cui, lo ripeto, al di là di ulteriori, eventuali modifiche migliorative
che potranno essere esaminate in sede di conversione in legge del decreto-legge nei prossimi giorni, in sede di discussione sulle linee generali esprimo convintamente il mio consenso. Vi è la possibilità che questo decreto-legge sia convertito in legge con una convergenza, se non unanime - forse anche unanime -, sicuramente amplissima fra i diversi schieramenti che sono rappresentati in questo Parlamento.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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