Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 285 del 24/3/2003
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Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3709) (ore 12,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3709)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Paniz, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, così come è stato modificato dalla Commissione, è volto a introdurre nell'ordinamento, da un lato, strumenti processuali volti a reprimere comportamenti delittuosi commessi in occasione dello svolgimento


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di competizioni sportive e, dall'altro, misure dirette a prevenire tali comportamenti.
Nel corso dell'esame in sede referente all'unanimità si è convenuto sull'opportunità di affiancare, alle disposizioni di carattere processuale contenute nel testo originario del decreto-legge, una serie di norme volte ad imporre alle società di calcio l'obbligo di adottare specifiche misure finalizzate a rendere gli stadi più sicuri.
Prima di passare all'esame delle singole disposizioni del decreto-legge, è opportuno soffermarci, sia pure brevemente, sulle ragioni che hanno indotto il Governo a ricorrere allo strumento normativo della decretazione d'urgenza in ordine al fenomeno della violenza connessa alle manifestazioni sportive.
La necessità ed urgenza di intervenire con decreto-legge in tale materia si giustificano a fronte di un sempre più crescente intensificarsi di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, non soltanto professionistiche, ma anche dilettantistiche.
Gli scontri tra polizia e tifosi verificatisi il 22 febbraio scorso (il giorno successivo all'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri) in occasione della partita Torino-Milan (ultima partita del campionato di serie A, sospesa), che, essendo stati trasmessi in diretta dalla televisione, tanto hanno impressionato l'opinione pubblica, in realtà, non sono altro che uno dei tanti episodi di violenza che si ripetono ogni settimana sui campi di calcio in tutta Italia. Anzi, occorre sottolineare che gli episodi più gravi si sono registrati in occasione di partite dei cosiddetti campionati minori - tra i quali rientrano anche quelli giovanili - alle quali, per evidenti ragioni organizzative legate all'alto numero di partite giocate ogni domenica, non sempre si può assicurare un'adeguata assistenza sotto il profilo della sicurezza pubblica. A ciò si aggiunga che solo il 43 per cento degli impianti sportivi risulta essere pienamente agibile sotto il profilo del rispetto delle condizioni di sicurezza per garantire l'incolumità del pubblico durante lo svolgimento delle gare e l'assenza, in questo senso, di qualsiasi situazione di pericolo.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, il numero degli incidenti, rispetto allo scorso anno, sarebbe raddoppiato, mentre quello dei feriti triplicato. Il confronto delle prime venti giornate del campionato di calcio nelle sue varie serie, con l'analogo periodo dello scorso anno, sempre secondo i dati del Viminale, è chiaro: +91 per cento il numero degli incontri dove si sono registrati feriti, addirittura +629 per cento gli incidenti che hanno richiesto l'uso di lacrimogeni, +201 per cento il totale delle persone ferite, +118 per cento i denunciati mentre il numero degli arrestati è stranamente uguale a quello dello scorso anno: 122.
I tifosi feriti sono passati da 87 a 214 (+146%), mentre il numero degli agenti delle forze dell'ordine costretti a ricorrere alle cure mediche è cresciuto in maniera ben più preponderante: da 171 a 562, con un aumento del 228%.
In forte incremento anche i danni causati dai tifosi in trasferta. Alle ferrovie, ad esempio, le prime 20 giornate di campionato sono già costati 449.250 euro contro i 113.620 euro spesi per l'intero campionato dello scorso anno. Discorso analogo nei confronti di chi al treno preferisce l'auto: la società Autogrill ha sborsato, finora, 32.890 euro rispetto ai 15.080 euro dell'anno passato.
Per meglio comprendere la gravità del fenomeno, si rileva che a scatenare gli incidenti non è solamente il tifo esacerbato per la propria squadra quanto, piuttosto, una vera e propria sfida alle forze dell'ordine: gli scontri con gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, rappresentano il 43,4% dei motivi degli incidenti, contro il 42,9% riservato agli scontri fra opposte tifoserie. Nel mirino del tifo violento sono soprattutto i poliziotti che, nelle prime venti giornate di campionato, hanno avuto 466 feriti, cui vanno aggiunti 86 carabinieri, 9 vigili urbani ed una guardia di finanza.
Il decreto-legge in esame, naturalmente, non mira a risolvere il problema


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della violenza dello sport (obiettivo che può essere raggiunto solamente affrontando anche l'aspetto sociale del problema) quanto, piuttosto, a rafforzare l'azione repressiva svolta dalle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni sportive, attraverso la modifica di alcune disposizioni vigenti in materia di violenza nello sport.
La normativa vigente in tale settore, che ruota intorno alla più volte modificata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si caratterizza per l'intrecciarsi di misure preventive e repressive. Tra le prime, ricordiamo la possibilità di impedire ai soggetti pericolosi per l'ordine pubblico l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche ed a quelli di sosta e transito limitrofi allo stadio; l'obbligo per il tifoso violento di comparire una o più volte durante la giornata in cui si svolgono le gare presso gli uffici di polizia; tra le seconde, si ricorda la previsione di reati quali la violazione delle citate misure interdittive-preventive, il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti (compresi gli artifizi pirotecnici), lo scavalcamento (di una recinzione o separazione dell'impianto) nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l'invasione del terreno di gioco, nel corso delle manifestazioni medesime, se dal fatto derivi pericolo per le persone. Inoltre, si prevede la sanzione amministrativa nel caso di comportamenti di turbativa delle manifestazioni sportive non costituenti illecito penale.
Per quanto attiene alle disposizioni processuali relative ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, si ricorda la possibile applicazione, da parte del giudice, in sede di udienza di convalida dell'arresto, delle misure coercitive previste dagli articoli 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice. Inoltre, è stato sancito il ricorso ordinario al giudizio direttissimo, salvo il caso in cui siano necessarie speciali indagini.
In tale quadro deve essere inserito il provvedimento in esame.
Il testo originale del decreto-legge consta di due articoli: il primo relativo alla introduzione di disposizioni di natura processuale, il secondo inerente alla entrata in vigore.
La novità più importante apportata dal decreto-legge riguarda la previsione del cosiddetto arresto differito dei tifosi violenti rispetto al momento della consumazione del reato.
In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sull'articolo 8 della legge n. 401 del 1989 riformulando il testo dei commi 1-bis e 1-ter, aggiungendo il comma 1-quater (comma 1) ed introducendo una disposizione a fini di coordinamento normativo (comma 2).
Secondo il vigente comma 1-bis, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (ovvero nei casi di arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della legge (lancio di materiale pericoloso) si applicano gli articoli 381 (sull'arresto facoltativo in flagranza) e 384 (sul fermo) del codice di procedura penale. Ai sensi del vigente comma 1-ter, tali disposizioni si applicano anche per il contravventore incorso nella violazione delle misure interdittive disposte dal questore.
Le modifiche apportate dal decreto-legge al comma 1-bis sono in parte conseguenti alla previsione dell'arresto differito. Il nuovo comma 1-bis, infatti, sostituisce i vigenti commi 1-bis e 1-ter, differenziandosi da essi per il fatto che non si prevede più espressamente la possibilità di applicare le norme sul fermo di polizia agli autori delle violenze a persone o cose, di lanci di materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare sportive o di violazioni delle misure interdittive disposte dal questore. Nei confronti di costoro rimane comunque la possibilità di procedere all'arresto in flagranza. Per i fatti di violenza si tratterà di arresto obbligatorio


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o facoltativo a seconda che il fatto rientri tra i reati elencati dall'articolo 380 o in quelli elencati dall'articolo 381. Per i reati di lancio di materiale pericoloso e di violazioni delle misure interdittive l'arresto è da considerare facoltativo.
Come si è detto, la parte più delicata del decreto-legge è sicuramente quella che introduce nell'ordinamento la nozione di arresto differito, che la Commissione, anche se non all'unanimità, ha ritenuto essere compatibile con il terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, secondo cui in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria ai fini della convalida.
Secondo il nuovo comma 1-ter (non modificato dalla Commissione) nei confronti degli autori di violenze alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, dei «lanciatori» di oggetti contundenti e comunque pericolosi ovvero di chi nonostante il divieto del questore acceda ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l'obbligo di comparizione presso gli uffici di pubblica sicurezza, «quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto». La relazione di accompagnamento al decreto-legge fa presente come l'arresto differito risponda anche ad esigenze di garanzia del cittadino, poiché «si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria», per cui a volte un provvedimento restrittivo immediato può essere «potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - anche con conseguenze gravi - persone estranee ai fatti violenti.» L'esigenza di poter procedere all'arresto di coloro che commettono atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive - ma che, per le ragioni di sicurezza sopra evidenziate, non possono essere arrestati in flagranza - è giustificata dalla esigenza di evitare che costoro possano commettere nuovamente i medesimi atti di violenza la settimana successiva, in occasione di altre partite di campionato.
In realtà l'arresto differito non rappresenta una vera e propria novità per il nostro ordinamento. Il decreto-legge sulla violenza negli stadi n. 336 del 2001 già prevedeva, nel testo iniziale presentato dal Governo al Senato, la possibilità di arrestare entro 48 ore dal fatto i responsabili di episodi di violenza rispetto ai quali sussistessero «gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza». Tale disposizione venne soppressa dall'Assemblea della Camera dei deputati. La scelta di non convertire in legge la parte del decreto-legge relativa all'arresto differito fu dettata dall'esigenza (per alcuni di rilievo costituzionale) di non estendere per legge il significato di una nozione, quale quello di flagranza, che per sua natura deve essere collegata al momento di commissione del fatto di reato.
Si ricorda, a tale proposito, che ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. L'articolo 382, sotto la rubrica «stato di flagranza», continua a disciplinare, come il vecchio codice, non soltanto la flagranza in senso stretto, che rispecchia la condizione di colui che viene colto nell'atto di commettere il reato, ma anche la quasi flagranza, che riguarda le due forme successive al reato, caratterizzate


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dall'inseguimento e dalla sorpresa con cose o tracce relative al reato appena commesso.
Secondo la costante giurisprudenza, per la legittimità dell'arresto nel cosiddetto stato di quasi flagranza, il concetto dell'inseguimento (espresso con la proposizione «chi subito dopo è inseguito dalla polizia giudiziaria») comprende non solo il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che può protrarsi anche per alcuni giorni, ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere, nel tempo strettamente necessario, la persona da arrestare. Il provvedimento in esame, pertanto, modifica, sia pure in relazione a particolari reati, la nozione della flagranza in senso stretto, a condizione che ricorrano determinati presupposti, quali l'impossibilità di procedere all'arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica e la presentazione di documentazione video-fotografica o di ulteriore elemento di prova del commesso reato.
È bene precisare immediatamente che tanto la Commissione giustizia, in sede referente, quanto la Commissione affari costituzionali, in sede consultiva, non hanno ritenuto incostituzionale l'istituto dell'arresto differito. Per tale istituto, infatti, ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza, che l'articolo 13 della Costituzione richiede affinché la legge ordinaria possa consentire alla autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà. La circostanza che gli atti di violenza in questione sono commessi in un contesto ambientale di estrema complessità, come quello che si viene a creare sugli spalti degli stadi, determina la necessità di procedere all'arresto in un momento successivo a quello in cui il fatto è commesso. Tuttavia, tale tipo di arresto, per quanto costituzionalmente legittimo, rappresenta pur sempre una deroga a quelli che sono i criteri in base ai quali la legge ordinaria individua la nozione di flagranza. Pertanto, è parso opportuno delimitare fino al 30 giugno 2005 l'applicazione di tale istituto. In sostanza, la disposizione, oltre ad essere eccezionale (si ricorda che l'arresto differito è applicabile in relazione a specifici reati), assume, a seguito di un emendamento del relatore approvato in Commissione, anche natura temporanea.
La II Commissione ha conferito natura temporanea anche al comma 1-quater, volto ad evitare che una persona arrestata in base alle previsioni del decreto-legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive (in tal caso, reclusione e arresti domiciliari), in quanto i reati previsti da tale decreto-legge hanno limiti edittali di pena insufficienti rispetto a quelli previsti per le misure cautelari. A tal fine, si prevede la possibilità di svincolare l'applicazione delle misure cautelari coercitive dai limiti di pena indicati negli articoli 274 (esigenze cautelari), primo comma, lettera c), e 280 (condizione di applicabilità delle misure coercitive) del codice processuale penale (limite non inferiore nel massimo a quattro anni per la custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a tre anni per gli arresti domiciliari). Anche in questo caso, la deroga alle disposizioni di carattere generale sarà applicabile fino al 30 giugno 2005.
Il comma 2 dell'articolo 1, per esigenze di coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge, sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.
L'articolo 1-ter è stato introdotto dalla Commissione attraverso l'approvazione di un emendamento del Governo. L'articolo in esame attribuisce al prefetto la facoltà di disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive, ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore ai 30 giorni.


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Il provvedimento di differimento può rendersi necessario per la concomitanza di diverse manifestazioni, che richiederebbero un ingente impiego delle forze di polizia; il divieto di svolgimento presuppone invece situazioni di grave pericolo, che talvolta possono verificarsi in sedi periferiche o meno controllate. È opportuno segnalare che le facoltà attribuite al prefetto in relazione alle manifestazioni sportive possono già desumersi dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tuttavia si è ritenuto di prevedere che tali facoltà debbano essere esercitate tenendo conto, oltre delle esigenze strettamente legate all'ordine pubblico, anche di quelle relative all'organizzazione delle manifestazioni sportive.
Di estremo rilievo sono gli articoli 1-quater e 1-quinquies che la Commissione ha introdotto nel testo approvando un emendamento del relatore. Si tratta di disposizioni che conferiscono al provvedimento in esame una portata che va ben oltre quella repressiva, in quanto sono dirette ad imporre alle società di calcio che utilizzano gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità - e che, quindi, traggono un vantaggio economico da tale utilizzazione - l'obbligo di rendere gli impianti stessi sicuri, in accordo con i proprietari. Considerato che si tratta di misure che richiedono anche dei tempi tecnici per essere operative, si è previsto che le stesse diventino operative a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, si prevede che, in occasioni di competizioni riguardanti il gioco del calcio, i biglietti per l'accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità debbano essere numerati. In caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 10.329 euro. Inoltre, l'ingresso agli impianti di cui sopra dovrà avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato. In questo caso la mancata attuazione della disposizione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 10.329 euro.
Altra norma importante per la sicurezza degli stadi è quella secondo cui gli impianti devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico e, al fine di evitare scontri tra le tifoserie, di separatori che impediscano che le stesse vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. Il mancato adempimento di tali obblighi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 51.645 euro. La violazione di ciascuno degli obblighi di adeguamento degli impianti comporta la revoca delle concessioni di utilizzo degli impianti stessi.
Sono poi previste delle sanzioni amministrative legate alla gestione dei biglietti. Pertanto, qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per il settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 51.645 euro. Inoltre, chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro. Infine, anche l'accesso all'interno dell'impianto sportivo senza il titolo di accesso è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO PESCANTE, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione svolta dal relatore sia per quanto riguarda le premesse e le motivazioni, sia per quanto concerne il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
Desidero tuttavia svolgere alcune osservazioni. Il relatore ha sottolineato taluni aspetti che fanno riferimento alle prime 20


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giornate di campionato per le quali sono stati comunicati dati che ci preoccupano tantissimo perché essi si distaccano moltissimo da quelli relativi alle passate stagioni sportive. Tali dati sono molto indicativi e si pongono alla base della scelta effettuata dal Governo in ordine a questo disegno di legge di conversione.
Le percentuali citate dal relatore, inserite nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, inducono a riflettere. I fatti avvenuti hanno riguardato per il 43 per cento scontri avvenuti direttamente con le forze dell'ordine, per il 43 per cento scontri tra tifoserie, mentre sono stati determinati solo per il 3 per cento da decisioni arbitrali.
Ciò fa capire l'intensità di un fenomeno che non è affatto collegato con l'evento agonistico. Il 25 per cento degli scontri hanno luogo all'interno dello stadio, ma il resto avviene al di fuori, immediatamente all'esterno dello stadio nel 32 per cento dei casi, in città nel 21 per cento e persino, per il 15 per cento, durante le trasferte dei tifosi.
Tutto ciò ha comportato l'impiego di oltre ottomila agenti delle forze dell'ordine a settimana, con costi, diretti ed indiretti, di circa 32 milioni di euro.
La violenza, inspiegabilmente, è molto più aggressiva delle passate stagioni, ma soprattutto si è rivelata una ostilità crescente nei confronti delle forze dell'ordine. Si tratta di un fenomeno che ha sicuramente diverse motivazioni, non facilmente individuabili.
Sicuramente, come ha indicato il relatore, è necessaria una maggiore collaborazione con le società e maggiori interventi per la sicurezza negli stadi. A titolo personale aggiungo di essere contrario alla «fortificazione» degli stadi. Norme severe, aggiunte ad una prevenzione che dovrebbe essere anche di carattere culturale, dovrebbero condurre - come è avvenuto in Inghilterra - all'eliminazione delle barriere e non alla creazione di altre.
Parallelamente, sul piano preventivo - ciò non fa parte del decreto-legge e dell'intervento del relatore, anche se è indicato nella relazione - sono importanti aspetti come la cultura, intesa come pratica sportiva (non è possibile insegnare a scuola un trattato di cultura sportiva), l'ambiente calcistico, i mass media e gli stessi giocatori. L'azione preventiva deve proseguire in parallelo (dato che necessiteranno tempi lunghi) con interventi immediati. Le motivazioni sono già state addotte dal relatore e pertanto mi limito a dichiarare la sostanziale condivisione da parte del Governo.
Gli interventi immediati debbono avere carattere sanzionatorio. Ci siamo rifatti all'esperienza inglese anche se - è bene dirlo in questa sede - non si tratta di un'esperienza che ci rassicura sul futuro. Infatti, essa si innesta in un paese in cui la cultura sportiva è materia di studio nelle scuole ed esiste, quindi, una differenza notevole. Non ci illudiamo, perciò, che sanzioni di questo tipo, in breve tempo (come avvenuto in Inghilterra per gli hooligans), possano estirpare il fenomeno; però è possibile che lo limitino.
Non si tratta della mia materia, ma il sottosegretario Mantovano lo ha già fatto presente in Commissione: questi teppisti, che è bene definire «teppisti tifosi» (è ormai accertato non essere vera la letteratura che riteneva, in passato, che tali fatti di violenza fossero scollegati con il mondo dello sport), si muovono in un clima, in uno stato di impunità. Il perché è noto ed ha un riferimento giuridico: l'impossibilità - come ha precisato il relatore - di effettuare l'arresto in flagranza per tutelare gli altri spettatori, perché non esistono le condizioni per poterlo fare. È evidente che la denuncia all'autorità giudiziaria non è, dal punto di vista della prevenzione, un'intimidazione e questi teppisti (qualche volta delinquenti, qualche volta criminali) possono tornare nel clan ad esibire le proprie malefatte. Ciò avviene per mesi e mesi, qualche volta persino per anni.
Il provvedimento cerca di limitare tale aspetto. L'escalation è ormai fuori controllo e torno a ripetere che in questo momento - devo riconoscerlo - gli atti di violenza non sono cessati. La motivazione è quella di voler dimostrare che il decreto-


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legge attualmente in vigore non ha effetti. Dunque, l'escalation di violenza è strategicamente voluta proprio per influenzare chi ritiene che il decreto-legge in vigore non abbia avuto gli effetti voluti.
Signor Presidente, in conclusione condividiamo appieno il contenuto della relazione svolta dal relatore. Mi sono soffermato solo sull'aspetto repressivo, ma le altre misure sono altrettanto importanti. Il relatore ha fatto riferimento all'obbligo previsto per le società sportive di imporre agli stadi che hanno più di 10 mila spettatori il circuito interno di controllo ed all'obbligo della numerazione dei biglietti, perché spesso l'insicurezza è determinata da un numero di spettatori superiore alla capienza degli stadi. Vi sono poi altre iniziative e responsabilità che riguardano la condotta delle società.
Ovviamente, non sarà sufficiente un decreto-legge, ma vi sarà un invito del Governo a tutto l'ambiente del calcio perché regoli il volume delle dichiarazioni, delle trasmissioni urlate, degli insulti. Un altro invito va rivolto ai mass media con riguardo a trasmissioni che vanno alla ricerca di una tifoseria becera: bisogna dare un contributo ad educare tale tifoseria, non a provocarla. È un discorso che sarà fatto nei confronti dell'associazione della stampa sportiva italiana e non solo, anche perché certi codici deontologici esistono, ma non vengono applicati al riguardo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, dal cauto intervento del sottosegretario Pescante emerge con tutta evidenza la sostanziale crisi interna al provvedimento in esame. Il sottosegretario Pescante, con encomiabile lealtà, riconosce per conto del ministero di sua competenza - quello più direttamente interessato al problema del corretto andamento delle gare sportive - che il provvedimento, sia pure per le iniziative violente e strategiche di tali delinquenti, ha già registrato una frustrazione per gli incidenti verificatisi nelle ultime gare. Quando egli dice che il provvedimento non tende a porre mano ad una riforma tale da assicurare una regressione del fenomeno della violenza in occasione delle competizioni sportive dice buona parte di quanto abbiamo sostenuto nei confronti della prima edizione di questo decreto e sosteniamo anche in questa occasione.
Avremmo preferito sentire dal Ministero dell'interno, che pure in Commissione è stato presente, con riguardo alla necessità di contenere il fenomeno della violenza in occasione di eventi sportivi (non la chiamerei violenza sportiva, ma violenza extrasportiva contraria alla serenità ed alle regole dello sport), un maggiore approfondimento dei dati. Mi riferisco a quei dati su cui si è soffermato, del resto, pazientemente il relatore.
Abbiamo obiezioni di fondo che si collegano direttamente anzitutto alla denunzia della mancata assoluta di iniziativa, al secondo anno (ormai quasi concluso) di attività di questo Governo, in ordine all'elaborazione e alla costruzione di un disegno di legge per prevenire, ma anche per reprimere, i fenomeni di violenza sportiva. Nella precedente legislatura si era fatto un grande lavoro, con progetti di iniziativa parlamentare. Si era compiuto altresì un grande lavoro con i rappresentanti del Governo, con l'elaborazione di un testo che poi le vicende dello scioglimento della legislatura hanno reso impossibile nelle sue conclusioni. Questo lavoro lo abbiamo ripreso con un progetto di legge presentato ad inizio legislatura, con il quale abbiamo posto i problemi fondamentali, che emergono anche da qualche accenno svolto molto realisticamente dallo stesso onorevole Pescante su questa materia. Uno dei punti qualificanti di quel progetto di legge era rappresentato dall'istituzione di osservatori interdisciplinari, per comprendere, approfondire, verificare e conoscere le cause effettive della violenza, soprattutto di quella violenza organizzata in pseudo tifoserie. Ciò per distinguere le tifoserie che hanno diritto di associarsi, anche nelle forme più esasperate e più anticonvenzionali, da questi


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cultori della violenza e da questi cultori dell'odio (spesso accompagnato da incitamenti all'odio razziale e da forme di apologie della violenza), che sono altra cosa anche rispetto alle tifoserie più oltranziste.
Quel progetto di legge si preoccupava - e mi auguro che il Governo voglia procedere in tale direzione - anche di sollevare le forze dell'ordine da questo gravosissimo compito, perché nella seconda parte di quel progetto di legge (che è quella che con i nostri emendamenti ci sforzeremo di riprendere) si creava un circuito virtuoso (Governo, Ministero dell'interno, società calcistiche) in un'ottica di massima collaborazione per l'individuazione e per il contenimento di questi fenomeni. Non è infatti che il problema si risolva con l'introduzione di queste norme (per gli stadi con una capienza superiore alle 10 mila unità) che prevedono l'utilizzo obbligatorio dei metal detector, che certamente rappresenta un primo passo avanti, anche se non so fino a che punto potrà essere sopportato dalle finanze di alcune società, soprattutto di quelle minori. Ma ad ogni modo questo è un problema diverso.
La questione principale è la risposta al quesito: era necessario stravolgere il nostro ordinamento processuale in materia di flagranza (e di quasi flagranza) del reato, in una situazione di questo genere? Il prezzo che paga il nostro ordinamento è veramente un prezzo adeguato all'importanza del fenomeno? La legge del 1989 (e le sue modifiche successive) ha sempre proceduto nella direzione di un inasprimento delle pene, di una delimitazione delle fattispecie, di una possibilità di individuare anche degli elementi processuali più agili per individuare i colpevoli.
Questa volta si procede verso una direzione completamente diversa e completamente - mi si consenta di dirlo - stravagante rispetto al nostro ordinamento. Infatti, oggi capita all'interno di una modifica della legge del 1989, ma se - come io ritengo - vi fosse la possibilità di non superare l'eccezione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 13 della Costituzione, non si potrà ripetere l'esperimento. Tuttavia, nel caso in cui la questione di costituzionalità non venisse posta, si sarebbe introdotta la possibilità di una legge eccezionale nel nostro sistema, che può valere nei confronti di qualsiasi elemento di disturbo, nei confronti di qualsiasi necessità di identificare un corteo, nei confronti di qualsiasi assemblea giovanile.
Questo provvedimento prevede una proroga fino a 36 ore dal fatto, stabilendo un termine maggiore anche rispetto al fermo di polizia, che non credo voglia essere riprodotto all'intero di questo sistema e che nemmeno nelle più avanzate forme di proposta di tolleranza zero ha rappresentato, in quest'aula parlamentare, motivo di recupero da parte di chicchessia.
Diciamo che occorre tener conto delle dinamiche sociali che si sviluppano nelle relazioni interne al tifo organizzato, diciamo che bisogna tener conto della realtà dei rapporti tra le società sportive - particolarmente quelle calcistiche - e le tifoserie organizzate.
Vi è la distorsione di alcune regole fondamentali, che al Ministero dell'interno - meno, credo, al Ministero dei beni culturali - appaiono come elementi utili e non, come noi riteniamo, elementi di aggravio ulteriore del lavoro delle forze dell'ordine. Infatti, alle forze dell'ordine, con una possibilità che già nei primi momenti di applicazione di questo decreto si è rivelata impraticabile, viene scaricato il compito della identificazione a distanza di tempo di coloro i quali sono all'interno di un gruppo, di coloro i quali, pur avendo atteggiamenti di violenza, possono non essere gli autori sicuri dell'atto di violenza posto in essere 36 ore prima.
Non occorre incomodare né la scienza processual-penalistica né i principi costituzionali per rendersi conto che ciò non può rendere nulla dal punto di vista dell'applicazione pratica. Questo rappresenta solo un ulteriore elemento di aggravio per le forze dell'ordine e non solleva nessuno dalla responsabilità di dover trovare, in questa delicata materia, elementi autentici di intervento.


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Prima si affermava che i danni maggiori, anche nei confronti delle forze dell'ordine, si lamentano addirittura a livello diffuso e lontano dallo stadio: le autostrade, gli autogrill, le ferrovie, i parcheggi, le automobili, i privati. Cosa si farà in quelle occasioni? Si potrà applicare questa norma? Attraverso quale sistema? Come potranno essere presidiate le trasferte di tifoserie organizzate nelle quali si infiltrano questi sciagurati, questi teppisti, questi delinquenti? Come si potrà chiedere, ad esempio alla polizia ferroviaria, di controllare tutti i vagoni di un treno organizzato? È chiaro che, nella seconda parte della nostra prospettiva - richiamandoci al progetto di legge -, vi sono risposte su tali questioni. Per tale motivo affermiamo che questo provvedimento ha solo i caratteri della stravaganza legislativa senza condurre nella direzione, che oggi viene riconosciuta come l'unica da praticarsi, di un grande disegno di collaborazione con le società sportive, di un grande momento di recupero, in un tavolo comune insieme al legislatore, di una serie di valori.
Prima, si faceva addirittura riferimento alla stampa e ad una sorta di missione culturale che bisognerebbe realizzare. Possiamo essere d'accordo, ma il ragionamento è molto più realistico, se lo colleghiamo a quello che vogliamo proporre e che vogliamo cominciare ad introdurre in questo provvedimento con i nostri emendamenti. Si continua a parlare del modello inglese che è ontologicamente, strutturalmente e geneticamente diverso. Sempre questa sorta di suggestione anglosassone che, però, quando si va in Belgio o a Roma, negli stadi degli altri paesi, produce ciò che produce nelle manifestazioni di violenza.
Chiediamo che questo provvedimento venga sostanzialmente rivisto, se non ritirato nella sua parte processuale. Non è una cultura ipergarantista che ci ispira. Riteniamo oggettivamente impraticabile la proroga dell'arresto alle 36 ore successive, perché si introduce un principio che non rende assolutamente nulla in termini di repressione, e meno che mai in termini di prevenzione, ma che porta al di là del principio della flagranza differita, di cui si parla a proposito degli articoli 1 e 1-bis di questo provvedimento, in relazione alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. Si parla di prova televisiva, di prova fotografica. Ma, oltre ai poveri poliziotti impegnati nella bisogna dell'emergenza sul campo, quanti soggetti di indagine dovranno entrare, prima del magistrato, in questa valutazione estremamente aleatoria, estremamente improbabile, affidata a telecamere che non ci sono, a fotografi che, magari, sono fotografi privati o fotografi dei giornali, affidata ad un recupero di immagini che necessita di un'attrezzatura che non può essere richiesta nei confronti dell'organizzazione delle forze dell'ordine nemmeno per le grandi manifestazioni di piazza?
Ecco perché diciamo che occorre andare in una direzione completamente diversa, anche rispetto al secondo punto di stravolgimento. Al comma 1-quater dell'articolo 1 si chiede lo stravolgimento anche degli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale. Si crea un trattamento di sfavore nei confronti di principi che sono stati fissati soltanto nel 1995 da questo Parlamento quando venne modificato l'articolo 274 del codice di procedura penale, in virtù di tutta una serie di critiche e di movimenti sorti nei confronti dell'abuso della custodia cautelare. Per questo tipo di comportamenti si abbassa il tetto previsto per l'intervento coercitivo da parte del magistrato. Chi ci fornisce una spiegazione? Con tutto il rispetto nei confronti della relazione, non è stata fatta alcuna analisi. È fuori discussione il rispetto nei confronti dello sforzo del relatore. Tuttavia, la sua relazione non è accompagnata da alcuna analisi realistica. Se il problema fosse stato questo, nel nostro paese si sarebbero risolti ben altri problemi di intervento che non quelli nei confronti dei teppisti che operano negli stadi o fuori dagli stadi.
La realtà è che qui, ancora una volta, vi è un grande assente. Abbiamo proposto che, finalmente, almeno in questo provvedimento, prestino la loro opera le società


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calcistiche, che fanno tanto rumore, che nessuno vuole penalizzare, ma che tutti abbiamo il dovere di coinvolgere. In che forma, ad esempio? Proporremo emendamenti che riguardano la possibilità di ottenere gli elenchi delle società di tifosi che ricevono contributi dalle società calcistiche, quando è possibile che un appartenente a queste associazioni legittime di tifosi - che ricevono contributi, che ricevono biglietti, che ricevono sovvenzioni - sia stato identificato come partecipe di determinati reati.
Allora, la società deve cominciare a rispondere - non solo con quella risposta relativa ai ladri, anche perché sappiamo che spesso sono le stesse società che riportano il maggior numero dei danni dalle violenze alle cose negli stadi - dal momento che qui stiamo parlando di violenze alle persone. Non si può continuare a ritenere che determinate tifoserie organizzate, che si organizzano anche con la scritta allo stadio di Catania «contro l'articolo 41-bis» o, che so io, con le scritte di carattere razziste dall'una e dall'altra parte o, ancora, di apologia della violenza, siano però poi associazioni a cui viene consentito l'ingresso negli stadi, l'esposizione degli striscioni, l'arrivo dei treni e delle carovane attraverso organizzazioni che coinvolgono le società e non si può tornare sempre al punto di partenza, per cui se la devono vedere solo le forze dell'ordine e dobbiamo cercare di trovare solo degli strumenti di repressione indiscriminata, anzi abbiamo trovato la «pietra filosofale», vale a dire la proroga della flagranza. Aboliamo la flagranza dal nostro sistema processuale e dall'articolo 13 della Costituzione, ma a quel punto cosa avremo risolto? Nulla nelle 36 ore; avremo solamente creato un enorme carico di lavoro, che non consentirà affatto di raggiungere quell'obiettivo a cui tutti noi vogliamo seriamente e spasmodicamente tendere, ossia quello di reprimere dopo avere capito bene il fenomeno, dopo avere capito bene come si possono isolare coloro i quali hanno cultura solamente di violenza e che, certamente, non hanno cultura di tifoseria.
In ogni caso, ancora una volta, noi chiediamo che su questo delicato problema l'Assemblea faccia il punto con un vero approfondimento, con spirito di collaborazione nei confronti di quanto deve essere restituito al diritto dello sport e al diritto dei tifosi. In altre parole, l'esigenza di una legge organica, ma se questa non viene soddisfatta, noi insisteremo perché in Commissione giustizia vengano calendarizzati i nostri progetti: d'altra parte, non sappiamo perché non sono stati più calendarizzati, pur essendo stati noi i primi a presentarli due anni orsono. Noi chiederemo anche che vengano inseriti in questo provvedimento gli emendamenti ai quali ho fatto riferimento poco prima, che superano di gran lunga quella specie di pannicello caldo rappresentato dal riferimento a determinate apparecchiature. Francamente, devo dire che l'emendamento proposto originariamente dal relatore era anche molto più complesso e specifico in materia di attrezzature di identificazione. Lì, veramente, si arrivava addirittura fino alla possibilità, non più dei biglietti numerati, come si legge in questo decreto-legge, ma dei biglietti su cui appare - se non sbaglio - la fotografia: sarebbe stato, in qualche modo, come quando si entra alle Nazioni Unite, il che è assolutamente impossibile da praticare.
Noi riteniamo che così com'è, questo decreto-legge sia un provvedimento che ha già sperimentato nei giorni scorsi la sua sostanziale inutilità e il pericolo effettivo che in esso si annida, vale a dire quello di rappresentare l'avvio per il ricorso a questa soluzione in altri casi, con grave caduta della tenuta dell'articolo 13 della nostra Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intanto va rilevato che la Commissione ha fatto un buon lavoro aggiuntivo rispetto al testo base del decreto-legge adottato dal Governo. Lo ha fatto anche in rapporto al dibattito precedente che si è


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svolto in quest'aula e che, onorevole sottosegretario, assolutamente, non tendeva a proteggere i violenti, ma ad una legge più organica.
Io sono stato eletto per tre volte nel maggioritario, senza la protezione del proporzionale, a Roma ed in tutto il Lazio. Il voto becero non lo si raccoglie con il maggioritario, semmai con il proporzionale quando si votano i partiti. La sua affermazione - non so se corrispondente a ciò che lei ha detto o trattasi di alterazione giornalistica - era che certe battaglie si portano avanti per raccogliere il voto becero. Non vorrei offenderla poiché la stimo, ma lei è stato eletto nel proporzionale con i voti di Alleanza nazionale. Quindi se fossero stati raccolti voti beceri essi non avrebbero riguardato l'onorevole Buontempo, il quale è stato eletto con oltre il 50 per cento dei consensi proveniente dalla società civile e dai cittadini del collegio che mi è stato assegnato. Ho voluto dire questo perché anche l'onorevole Urbani, subito dopo quel dibattito, ha rilasciato affermazioni offensive. I cittadini difficilmente riescono a seguire i nostri dibattiti, ma l'emendamento che presentai e che la Camera approvò è di grande buon senso e civiltà. Esso non intendeva aggiungere la pena amministrativa a quella penale, ma proponeva di applicare o l'una o l'altra a seconda della pericolosità dell'individuo, della situazione da lui determinata, prendendo in esame anche un'eventuale recidiva. Perché offendere, perché alterare, perché alzare cortine fumogene? In seguito riprenderò questo discorso perché non erano quelle le mie intenzioni, non le avevo manifestate. Io sono tra i pochi parlamentari che frequentano lo stadio solo in occasione di qualche importante partita. Notoriamente non sono un tifoso di calcio, proprio perché mi infastidisce il modo in cui viene utilizzata la tifoseria, mi infastidiscono i guadagni delle società sportive che non si fanno carico di alcuna responsabilità e mi infastidisce, onorevole sottosegretario, che non si sia approfondito il tema dell'uso della droga nel mondo delle competizioni sportive. In quest'ultimo caso si trattava infatti di portare avanti una seria indagine che, invece, non si sa che fine abbia fatto. Inoltre mi infastidisce il mercato che ha contribuito ad alterare ogni regola civile relativa ai rapporti di affari, commerciali e professionali.
La Commissione, attraverso la disponibilità del relatore, che ritengo pregiata - non lo dico formalmente, ma sostanzialmente, avendo letto gli atti -, ha raccolto parte di quel dibattito e l'ha trasformato in emendamenti. Il nostro orientamento era proprio questo, cioè approvare una legge che non innalzasse una cortina fumogena punendo i cattivi, ma che si proponesse di eliminare la violenza. Il problema infatti è introdurre norme di prevenzione e di repressione affinché questo degradante ed avvilente fenomeno rappresentato dalla violenza negli stadi e fuori dagli stadi possa venire efficacemente combattuto. Quindi ritenevo che il provvedimento del Governo non fosse efficace per l'obiettivo comune che Parlamento, partiti e Governo avrebbero dovuto perseguire. Ora finalmente, anche se timidamente, si affaccia il problema della responsabilità delle società di calcio.
A me pare - ma lei è più esperto di me - che tra gli articoli del regolamento federale sia contemplato il divieto per le società sportive di tenere rapporti con le tifoserie. Penso che questo concetto debba essere ribaltato: non deve esservi il divieto, ma semmai un rapporto alla luce del sole tra società sportive e tifoserie. Non bisogna negarlo, ma portarlo alla luce del sole perché se ne conoscano le regole. In tal senso, ho predisposto alcuni emendamenti perché siano chiari i bilanci dei club e perché vi siano incontri alla luce del sole tra tifoserie e società sportive, in particolare tra società sportive, club e autorità di pubblica sicurezza prima delle partite per decidere le misure da intraprendere in merito.
Onorevole sottosegretario, le misure di sicurezza allo stadio Olimpico sono state predisposte dopo la raccolta di cinquantamila firme da parte dei tifosi perché lo stadio non ne disponeva. Lei lo sa, signor sottosegretario, che nella partita del derby


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non si trovavano le chiavi delle uscite di sicurezza? È accaduto qualche settimana fa. Che colpa hanno i tifosi se le società vendono più biglietti dei posti a sedere? Come mai all'Olimpico sono state eliminate quattro file di posti a sedere e si fanno sostare i tifosi anche sulle scalette o sui luoghi di separazione? Nelle curve, anche se un capo delle tifoserie volesse intervenire contro il violento di turno, non lo può fare; non lo può raggiungere né per voce né fisicamente perché le società calcistiche hanno venduto almeno duemila biglietti in più rispetto ai 9 mila posti che lo stadio può contenere. Le tifoserie lo hanno sempre richiesto. Credo che occorra responsabilizzare le tifoserie anche in merito al mantenimento dell'ordine, per quanto possano fare, per non fare in modo che tutti i tifosi siano criminalizzati a causa del violento o del mascalzone di turno.
Vi dovrebbe essere, quindi, collaborazione tra società, tifosi e forze dell'ordine, non il contrasto in assoluto perché poi tutto diventa equivoco ed incontrollabile. Dobbiamo fare in modo che tale rapporto avvenga alla luce del sole. Questo è il motivo per cui ho presentato un emendamento, che spero venga accolto altrimenti ne trasfonderò il contenuto in un ordine del giorno, che preveda l'istituzione negli stadi di un responsabile della sicurezza, nominato da chi detiene la proprietà dello stadio e dalle stesse società.
Il responsabile della sicurezza è quel soggetto che, prima della partita, deve garantire che all'interno degli spogliatoi, degli uffici o dei vari locali non vi siano oggetti che non ci devono essere e verificare che tutte le norme esistenti o che prevederemo sulla sicurezza degli stadi siano efficienti, operanti, messe nelle condizione di produrre determinati effetti o siano state applicate. Credo che la saldatura dei tre piedi del tavolo (associazioni, società sportive e coloro che sono preposti alla sicurezza) costituisca l'elemento più importante per riportare ordine negli stadi e - attenzione - per impedire che la violenza si propaghi dagli stadi ad altri luoghi, come ad esempio stazioni, piazze, autobus e via seguitando.
Ho proposto alcuni suggerimenti in alcuni emendamenti ed altri li proporrò successivamente perché siamo qui per cercare di fare il nostro lavoro, vale a dire predisporre e approvare una buona legge.
Non siamo qui per giocare a «contrasto». Mi dispiace, perché faccio parte della maggioranza, ed avendo cercato di far capire il senso della mia posizione ho dovuto leggere sulla stampa alcune dichiarazioni offensive, non rispondenti alla verità; sono cose che fanno veramente male. Si è in malafede quando si dice quello, dal momento che ci sono i verbali e c'è stato un dibattito sulla questione che è il cuore di questo provvedimento, ovvero la flagranza differita a 36 ore. Ho sentito in precedenza il collega Siniscalchi: io non sono un giurista o un avvocato e tuttavia ho cercato di entrare in questa materia.
Nessuno dice che non bisogna mettere le forze dell'ordine nelle migliori condizioni per poter individuare e colpire, dal punto di vista penale e giudiziario, i responsabili della violenza. Tuttavia, il differimento, se di differimento si deve parlare, in cosa deve consistere? Le forze dell'ordine individuano chi ha compiuto un atto e non lo possono arrestare in quel momento perché se un agente andasse dentro il gruppo della tifoseria dove c'è il soggetto violento potrebbero nascere ulteriori incidenti. Questo cosa deve consentire? Un differimento tecnico. C'è la partita, ci sono gli incidenti e la polizia non può intervenire, per il momento, perché vi sarebbero ulteriori incidenti, ma può farlo nell'ambito di dieci, sei o dodici ore, - il tempo necessario per la flagranza continuativa - perché l'intervento non è stato possibile; le 36 ore sono un'altra cosa! La riduzione delle ore è giustificata dalla condizione in cui le forze dell'ordine si dovrebbero trovare ad operare.
In una precedente occasione ebbi modo di dire - ed anche questo fu criminalizzato - (io non uso terminologie da sociologo) che un ragazzo di 18 anni che finisce in carcere, mentre il Parlamento ha previsto


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che non possa rimanervi nemmeno il condannato al quale spettano altri tre anni di carcere da scontare, è sempre un pericolo. Dobbiamo riflettere!
Ho cercato di riflettere per far sposare l'interesse che abbiamo nel combattere la violenza, l'interesse comune di individuare i violenti e l'interesse comune di far pagare il violento. Mi sono chiesto: perché non applicare quanto previsto dal nostro codice per il fermo di polizia? Abbiamo un articolo del codice secondo il quale, in particolari condizioni, è possibile il fermo di polizia ed il processo per direttissima.
Il reato di cui stiamo parlando non è previsto tra quelle tipologie di reati. Se noi inserissimo i reati di cui stiamo parlando all'interno di quell'articolo, avremmo il fermo di polizia ed il processo per direttissima. Qual è la differenza? In primo luogo non si stravolge la nostra Costituzione che, all'articolo 13 - si badi, la Costituzione può essere anche modificata, ma fino a quando è in vigore, non si può ignorarla - prevede espressamente che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».
Questo articolo della Costituzione, che noi non possiamo ignorare, può diventare però la cornice all'interno della quale coniugare l'interesse ad assicurare alla giustizia chi ha compiuto atto di violenza, senza trasgredire l'obbligo costituzionale del provvedimento di restrizione della libertà che solo la magistratura può emettere, e il processo per direttissima, che va immediatamente fatto per assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di eventuali delitti.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la prego di concludere.

TEODORO BUONTEMPO. Mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente. Dobbiamo rivedere le modalità con cui vengono venduti i biglietti. Nel caso di Roma, ad esempio, i biglietti vengono messi in distribuzione intorno alle ore 12 del giovedì; intorno alle ore 12 del venerdì già si è creata la ressa e questo apre un mercato illegale, un mercato nel quale dobbiamo mettere ordine e, dunque, la questione dei tempi va rivista urgentemente.
Sulla questione delle sanzioni per le società, qualora l'impianto non sia in regola con le norme di sicurezza, la pena prevista mi sembra estremamente lieve, perché per una grande società una multa di 51.645 euro è assai leggera.
Concludo, signor Presidente, soltanto un minuto. La legge è indispensabile e deve essere organica, le società sportive devono essere coinvolte nella responsabilità e nella vigilanza. Dobbiamo fare in modo di individuare e colpire i colpevoli, ma ciò è possibile soltanto modificando l'articolo del nostro codice e inserendovi il reato per violenza negli stadi, il che consentirebbe di avere il fermo di polizia e il processo per direttissima. La differenza è che il fermato resta 24 ore nei commissariati di polizia o nelle caserme dei carabinieri. Quindi, noi otterremmo lo stesso effetto: fermeremmo la persona, che si troverebbe in stato di restrizione della libertà, ma che non andrebbe in carcere prima del processo per direttissima; sarebbe nelle stesse condizioni di restrizione della libertà, ma in un luogo diverso dal carcere, carcere per il quale, in quest'aula, è stato approvato l'indultino.
Concludo, signor Presidente. Bisogna partire, signor sottosegretario, come l'altra volta, a testa bassa: o con me o contro di me. Se recuperiamo il bene e l'interesse comune di fare una buona legge, arriveremo


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a fare una buona legge, affinché la violenza venga sconfitta, sia che essa porti le bandiere e i simboli di un colore sia che porti quelli di un altro. Per fare questo, per prima cosa è necessario coinvolgere la tifoseria e responsabilizzarla, perché quando tra i tifosi vi sono il violento e il mascalzone, prima di danneggiare la persona ferita, essi danneggiano l'immagine e la dignità degli amici di quel club di tifosi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, parlo con un certo «laicismo» di questo problema, non essendo io un frequentatore, se non sporadico, dei campi di calcio, ma avendo visto, quelle volte in cui ci sono andato, spettacoli dei quali, come cittadino, il più delle volte mi sono vergognato, al di là della bellezza dello spettacolo e dello sport in se stesso. Forse questa «laicità» di pensiero mi consente di essere più tecnico, meno coinvolto personalmente in problemi che attengono alle tifoserie e probabilmente più distaccato osservatore del fenomeno.
Per usare un'espressione che in quest'aula è frequente udire, rispetto alle dichiarazioni del collega Buontempo - del quale apprezzo sempre lo spirito battagliero - e del collega Siniscalchi, parlerò in dissenso.
Quello al nostro esame è un provvedimento certamente settoriale ed emergenziale e, come tale, incompleto. Tale provvedimento prende in esame soltanto alcuni dei moltissimi aspetti che, in questa sede, sono stati ricordati. È lacunoso nella parte in cui non prevede - come ricordava, in maniera ineccepibile, il presidente Siniscalchi - la necessità di responsabilizzare le associazioni sportive come soggetto principe del processo di moralizzazione e di contenimento della violenza all'interno degli stadi; è carente nella parte in cui non avvia un processo tendente a rompere il rapporto che esiste tra enfatizzazione di alcuni aspetti della criminalità (perché di questo si tratta), che trova la sua espressione e la sua anomala collocazione all'interno di stadi in cui si dovrebbe celebrare esclusivamente l'attività sportiva, e le società che, troppo spesso, tollerano tali aspetti; non dico che vi siano connivenze, sebbene alcune persone da annoverare tra gli esperti del problema mi assicurano che esistono, tuttavia li tollerano, con una disponibilità che talvolta da molti è stata dichiarata eccessiva.
Al di là dei difetti che connotano questo provvedimento, vi sono due filoni di pensiero che ritengo apprezzabili. Il primo incide direttamente sulla prevenzione attraverso concetti più volte espressi nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, riguardante il divieto di accesso agli stadi che può essere disposto dal questore; mi riferisco anche alle prescrizioni che prevedono l'obbligo di comparire personalmente, una o più volte, negli uffici di pubblica sicurezza durante le ore nelle quali si tengono le manifestazioni sportive. Tutto ciò che attiene alla prevenzione, anche qualora, come in questo caso, la stessa incida direttamente sulla limitazione della libertà personale, difficilmente compatibile con la celebrazione delle attività sportive (pensate all'obbligo di presentarsi durante gli orari in cui si celebrano le attività sportive presso l'autorità giudiziaria che incide direttamente sulla possibilità di dedicarsi anche ad altre cose perfettamente legittime, quindi, incide personalmente e direttamente su sfere ed ambiti delle libertà personali difficilmente comprimibili), offre la possibilità di avere un controllo su coloro che siano stati colpiti da provvedimenti di prevenzione.
Il secondo filone di pensiero che ritengo parimenti apprezzabile e da considerare con estrema attenzione è quello della repressione prevista nelle norme di cui all'articolo 6 e 6-bis della legge n. 401 del 1989 - ugualmente ribadita nell'articolo 1 e 1-bis del provvedimento in esame - nel quale si puniscono la violazione del divieto d'accesso, la violazione dell'obbligo di comparire personalmente ed alcuni aspetti che attengono direttamente alla modalità di essere soggetti all'interno degli stadi, quali il lancio di corpi contundenti e l'invasione di campo e di terreno.


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Ecco, su questi aspetti ritengo si debba essere più severi rispetto a situazioni in cui, al di là dell'emotività del momento che può determinarle, gioca un fattore di violenza irrazionale - è morto un mio carissimo amico di Arezzo (si chiamava Lorentini) nella tragedia dell'Heysel -, che trova nel mucchio, nel branco, la sua unica ragion d'essere, emblematizzata in scritte, riferimenti e simbologie estremiste che, talvolta, ricordano epoche passate che ritenevamo di aver sepolto per sempre nella nostra memoria. Si tratta di atti di violenza che fanno offesa alla civiltà e che, soprattutto, costituiscono una ragione di pericolo che nessuno di noi può ignorare.
Io ritengo che, se si vuole agire nel settore della prevenzione e della repressione, non si possano utilizzare, come fa questo decreto-legge, delle marginalizzazioni di alcuni provvedimenti che giudico ugualmente violenti, ugualmente censurabili, ugualmente pericolosi e, come tali, ugualmente da reprimere.
È stata eliminata la previsione della sanzionabilità della violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 con le misure previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 6 del medesimo articolo.
A tale riguardo, ritengo che, sia per quanto riguarda l'estensione del cosiddetto arresto differito (sul quale interverrò successivamente) sia per quanto riguarda l'assoggettamento a sanzione penale, tali previsioni, tali fattispecie non possano non essere equiparate alle altre: la violenza ha un connotato comune; poi, tanto che essa si manifesti in azioni di aggressione all'interno delle tribune, ovvero in azioni di aggressione diverse, quali l'invasione di campo compiuta da molte persone previo abbattimento di reti, quanto in altre manifestazioni, per così dire, collaterali, quali il disinteresse completo verso un provvedimento cautelare consistente nell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nel momento stesso in cui si svolge una partita (il che vuol dire andare comunque allo stadio, infischiandosene completamente degli obblighi imposti), credo che si debba avere lo stesso grado di fermezza che vale per le altre perché lo Stato o c'è o non c'è e la serietà di comportamento o c'è o non c'è!
La gente deve rendersi conto che la violenza gratuita, non giustificata da alcunché e che, spesso, non si manifesta esclusivamente all'interno degli stadi, ma anche all'esterno e devasta intere città o interi quartieri di città, non è assolutamente né consentita ne consentibile!
Credo, quindi, che, a fronte della gravità del fenomeno, vi debba essere una maggiore incisività della norma che trova una giustificazione emergenziale, una ragione giustificatrice sotto il profilo dell'emergenza, anche perché connessa al concetto di temporaneità (il che vuol dire di sperimentazione temporale del provvedimento) al quale faceva riferimento l'onorevole relatore, anche al disegno del cosiddetto arresto fuor di flagranza.
Ora, qui bisogna intendersi perché il richiamo all'articolo 13 della nostra Costituzione è certamente pertinente, ma, così com'è stato fatto, porrebbe fuori dal limite costituzionale tutta la tematica dell'arresto in flagranza e, quindi, gli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, i quali, in realtà, ci sono perché rispondono a una situazione emergenziale: impedire che i reati vengano portati ad ulteriore effetto ed assicurare alla giustizia gli autori dei reati in tempi compatibili con la loro commissione.
Se leggete il concetto di flagranza che è contenuto nell'articolo 382 del nostro codice di rito, vedrete che esso è collegato a più fattori: in primo luogo, ad una reazione strettamente collegata ai limiti temporali della commissione del reato, che nel codice viene espressa con il termine «subito dopo il reato»; in secondo luogo, ad una duplice possibile evenienza, cioè che colui che ha commesso il reato sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone - vi sia quindi un inseguimento in atto - , o sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Quando è stato scritto il codice di rito, non vi erano né tecnologie in grado di conservare l'immagine


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delle persone - eravamo proprio agli albori della cinematografia - né che consentissero di scrivere in maniera diversa il concetto di flagranza. Infatti, se voi leggete attentamente la seconda fattispecie - sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli ha commesso il reato immediatamente prima - vedrete che il corpo del reato, le tracce di corpo di reato, che si richiede siano in possesso di colui che lo ha commesso poco prima, non sono altro che la dimostrazione implicita del fatto che egli lo abbia commesso. Non a caso, la norma parla di tracce o beni per i quali risulti evidente che lui ha commesso il fatto. In altre parole, il possesso dei beni attiene alla prova.
Questo non significa che la prova non possa essere data in maniera diversa, perché nessuno contesterebbe l'arresto in flagranza di chi, fotografato, venisse arrestato immediatamente. Allora, bisogna stare molto attenti quando si critica questa riformulazione anomala di un istituto preesistente. In realtà, qui il problema non si pone solo in relazione alla semplice ripresa del soggetto che sta commettendo un atto di violenza all'interno dello stadio, in relazione alla ripresa, quindi alla conservazione dell'immagine come documento di prova di questo soggetto, ma anche in relazione alla sua identificazione, che vuol dire dare ad esso non solo una faccia, ma un nome, un cognome e un indirizzo dove andarlo a prendere, visto che tutti hanno detto che immediatamente, all'interno dello stadio, è bene non avvicinarsi, altrimenti ci scappa anche qualche morto tra le forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. Ed ecco che allora, a fronte dei due valori sociali che sono in contestazione - da una parte la libertà di manifestazione dell'entusiasmo sportivo che, in certi momenti, diventa ingiustificata violenza, dall'altra un valore più grande, che è la correttezza di rapporti tra i cittadini (perché allo stadio ci vanno anche i non violenti), che esprime il concetto di autorità dello Stato, buona, intesa in senso buono, pulita, il concetto di convivenza civile e quindi della capacità dello Stato di mantenere rapporti di convivenza -, io credo che non si possa prescindere dal fatto di consentire l'arresto di una persona anche quando la flagranza, intesa tecnicamente nel senso che ho rappresentato prima, possa (finisco signor Presidente, mi scuserà) essere attuata, non nelle 36 ore, ma nelle 48 ore, termine che io ritengo sarebbe più corretto, non per dilatarlo, ma per dare alla polizia giudiziaria almeno due giorni per leggere, interpretare e ricercare: un termine minimo, serio, se vogliamo conservare un rapporto altrettanto serio tra Stato e coloro che commettono degli illeciti.
Gli emendamenti che abbiamo presentato - e termino - sono tutti in questo senso, attengono a questo filone di pensiero e riguardano esclusivamente questo provvedimento.
Condivido le osservazioni che venivano fatte dal collega Siniscalchi: questo è un provvedimento limitativo, resta fuori da esso la grandissima tematica del rapporto con le società calcistiche e della necessità di rompere il rapporto che esiste tra società calcistiche e tifosi violenti. Su questo però la discussione sarebbe estremamente più ampia, avrei bisogno di altrettanto tempo che la Presidenza correttamente non mi darebbe. Quindi, ringrazio e dico che proporremo emendamenti a questo provvedimento che contengono le osservazioni che abbiamo adesso formulato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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