QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Affari Costituzionali, con un emendamento del relatore, stabilisce che ai commissari del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
il comma 6 dell'articolo 10 detta una disposizione di legge ordinaria che va ad incidere su materie disciplinate con norme di rango costituzionale, quali lo statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione, sovvertendo così il principio della gerarchia delle fonti; inoltre, rinvia al contenuto di norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica e quindi di natura regolamentare esponendo perciò l'allocazione delle competenze e la relativa disciplina ad una fonte normativa di rango secondario;
dal punto di vista logico-giuridico il comma 6 dell'articolo 10 risulta contraddittorio e di riflesso lesivo delle competenze previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione della regione Trentino-Alto Adige (norme di rango costituzionale) in quanto da un lato fa salve le competenze delle province autonome e dall'altro richiama genericamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001; queste ultime si discostano dalla disciplina statutaria vigente e dall'attuale assetto delle competenze commissariato/province in vari punti. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica prevede in capo all'Ufficio del Governo il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, ivi inclusa l'attività inerente i pubblici spettacoli, attribuita alla provincia autonoma e disciplinata ad hoc dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1973. Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), prevede da parte dell'Ufficio del Governo l'esercizio a livello periferico di funzioni genericamente indicate e, visto l'ampio ambito di competenze provinciali, destinato a sovrapporsi alle funzioni svolte dalle medesime province. All'articolo 2, comma 2, lettera a), sono previste funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali, ove per statuto l'attuale commissario del Governo ha compiti di coordinamento unicamente delle attività statali e delle attività statali delegate agli enti locali (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). All'articolo 8, infine, è prevista per il personale una diversa disciplina rispetto a quella già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 per il personale del Commissariato.
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se è evidente, quindi, il vulnus delle norme dello Statuto e delle norme di attuazione contenute nei decreti del Presidente della Repubblica citati, il testo risulta inoltre contraddittorio e illogico poiché tra le disposizioni richiamate del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001 vi è pure l'articolo 15, che paradossalmente prevede espressamente che il decreto del Presidente della Repubblica medesimo non trovi applicazione nelle province autonome,
delibera
di non procedere all'esame dell'Atto Camera 3590.
n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Zeller, Olivieri, Brugger, Detomas, Kessler, Widmann, Maura Cossutta, Pisicchio, Buemi.