QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame individua tra le funzioni della costituenda Commissione parlamentare di inchiesta compiti e poteri che l'ordinamento già disciplina e riconosce, in maniera sistemica, ad organi costituzionali dello Stato;
in particolare, l'articolo 1 prevede che siano svolte vere e proprie attività investigative sull'operato della magistratura inquirente e giudicante, sia relativamente alla correttezza, completezza imparzialità, diligenza, lealtà e trasparenza del lavoro di «singoli magistrati impegnati a qualsivoglia titolo nei relativi procedimenti penali», sia con riguardo ad eventuali «intenti di carattere persecutorio» nei confronti di esponenti politici, sia ancora rispetto alla verifica di eventuali «disparità di trattamento o altre anomalie di rilievo» nell'applicazione di misure disciplinari nei confronti di magistrati;
dette funzioni investigative non possono non produrre un'inestricabile sovrapposizione e conflitto, ad esempio, con la disciplina prevista dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, che definisce il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, così come non risultano in alcun modo definite le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento di un non corretto operato della magistratura, laddove, il nostro ordinamento prevede e disciplina puntualmente, ad esempio, con la legge 13 aprile 1988, n. 117, l'ipotesi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e per le responsabilità civili dei magistrati;
anche l'articolo 3, comma 2, risulta illogico ed incoerente con il complesso delle disposizioni che regolano il procedimento penale, laddove prevede che l'eventuale diniego motivato dell'autorità giudiziaria alle richieste dell'istituenda Commissione di derogare al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale sia contraddetto dall'obbligo di trasmettere comunque gli atti coperti da segreto, per la semplice circostanza che siano trascorsi sei mesi dalla richiesta. Tale illogicità non può certo essere attenuata da un auspicabile, quanto non garantito, uso ragionevole di detta disposizione,
delibera
di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge nn. 1427-1867-2019-2332-2343-2354-A.
n. 1. Boato, Bressa, Soda, Fanfani, Maura Cossutta, Pisicchio, Mascia.