QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il testo unificato in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera b), fra i compiti della Commissione l'accertamento «se vi siano stati incompletezze o lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale» in relazione all'illecito finanziamento dei partiti ed ai fatti (evidentemente di corruzione, concussione o altro) ad esso riconducibile;
lo stesso testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera c), assegna alla Commissione la funzione di accertamento delle «ragioni per le quali si siano eventualmente verificate difformità di trattamento o incompletezze o lacune o omissioni, in particolare verificando se tali eventuali anomalie nelle attività di indagine e nell'esercizio dell'azione penale possano essere state determinate dal perseguimento di obiettivi di natura politica o ideologica riferibili a magistrati impegnati a qualsivoglia titolo nei relativi procedimenti penali»;
il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera d), configura fra i compiti della Commissione l'accertamento dei «motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere prima del 1992 i fatti indicati alla lettera a) e se i procedimenti penali avviati nei confronti dei membri del Parlamento presentino oggettivamente anomalie nell'azione investigativa e nella promozione dell'azione penale tali da rivelare intenti di carattere persecutorio»;
il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera e), affida alla Commissione il compito di accertare «se vi siano stati e vi siano oggettivi collegamenti tra le correnti interne alla magistratura associata e partiti o organizzazioni politiche sia parlamentari che extraparlamentari»;
i compiti assegnati alla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'indagine sulle cosiddette incompletezze, lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale (articolo 1, comma 1, lettera a), e per quanto riguarda gli accertamenti sull'attività dei singoli magistrati impegnati nei relativi procedimenti penali (articolo 1, comma 1, lettera c), qualificano la Commissione come organo di inchiesta sull'esercizio della funzione giurisdizionale;
l'unanime dottrina costituzionale esclude che il potere delle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, sancito dall'articolo 82 della Costituzione, ricomprenda anche l'accertamento circa l'esercizio della funzione giurisdizionale, per la posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione stessa alla magistratura;
in particolare, l'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, ove si
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dispone che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e il successivo articolo 104, che costituisce la magistratura come «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», precludono alle Camere, espressione del potere legislativo, ogni interferenza e, vieppiù, controllo sull'esercizio della funzione giurisdizionale;
l'inchiesta politica delle Camere sull'esercizio dell'azione penale in generale e sull'attività dei singoli magistrati in particolare rompe il principio fondativo dell'ordinamento costituzionale sulla pluralità dei poteri, collocati di posizione di tendenziale equilibrio;
la Costituzione, in tema di potere di inchiesta delle Camere sulle materie di pubblico interesse, proprio in virtù del principio della separazione dei poteri, impedisce, come la dottrina costituzionale ha segnalato, di ritenere che l'articolo 82 della Costituzione, a cui il testo unificato in esame si richiama per l'istituzione della Commissione, configuri un potere autonomo delle Camere, tale cioè da poter attribuire al Parlamento il potere di investigare su tutti gli altri poteri dello Stato, ivi compreso quello di investigare sulla Presidenza della Repubblica, sulla Corte costituzionale, sulla magistratura; al contrario si ritiene unanimemente che il potere di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione debba essere ricostruito come strumento per l'esercizio di una competenza materiale ovvero come strumento per l'esercizio della competenza legislativa delle Camere;
il testo unificato all'esame di conseguenza, nella parte in cui attribuisce alla Commissione potere di investigazione sull'esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale, esclusivamente attribuita alla magistratura, è ispirata alla concezione della supremazia di uno dei poteri dello Stato (il Parlamento) a danno di tutti gli altri poteri e dunque in violazione del principio di bilanciamento dei poteri fondativo della nostra democrazia costituzionale; il testo unificato sotto questo profilo rinvia alla cosiddetta democrazia totalitaria, nella quale si vuole affermare l'assolutezza del Parlamento e della sua maggioranza, svincolati da ogni controllo e da ogni limite e bilanciamento di poteri: la Costituzione al contrario, fin dall'articolo 1, nell'affermare che la sovranità appartiene al popolo e dunque al Parlamento che del popolo costituisce la rappresentanza, stabilisce che essa deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e quindi nel rispetto della separazione e dell'equilibrio dei poteri;
nella parte in cui affida alla Commissione istituenda il compito di accertare eventuali intenti di carattere persecutorio nei provvedimenti penali avviati nei confronti dei membri del Parlamento, il testo unificato viola l'articolo 68 della Costituzione, che riserva a ciascuna Camera di appartenenza, nella sede con le formalità e procedure proprie di salvaguardia delle immunità parlamentari, l'accertamento della sussistenza dei requisiti (tra cui l'intento persecutorio) per l'applicazione delle guarentigie parlamentari;
il testo unificato in esame, inoltre, nell'attribuire alla Commissione poteri di inchiesta anche su presunti obiettivi di natura politica o ideologica di singoli magistrati e ancor di più su asseriti collegamenti fra le correnti della magistratura associata e partiti o organizzazioni politiche, (articolo 1, comma 1, lettere c) ed e)), istituisce per legge il sindacato sulle opinioni politiche e ideologiche di una categoria di cittadini, liberi, ai sensi degli articoli 18, 21 e 98 della Costituzione, di associarsi per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, di manifestare il proprio pensiero, di iscriversi anche ai partiti politici non essendo stata emanata alcuna legge che limiti per i magistrati tale iscrizione;
il testo unificato in esame, per la natura personale (di investigazione sulle persone) e di investigazione sulla funzione giurisdizionale che si attribuisce alla Commissione di inchiesta che si vuole istituire, si pone in contrasto con gli articoli 18, 21, 68, 98, 101, 104 e con lo stesso articolo 82 della Costituzione, cui esso si richiama,
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delibera
di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge nn. 1427-1867-2019-2332-2343-2354-A.
n. 1. Soda, Bressa, Boato, Mascia, Pisicchio, Maura Cossutta.