Allegato B
Seduta n. 283 del 19/3/2003


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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
gli immobili di proprietà dell'ex Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), già ente pubblico con finalità sociali, privatizzato con decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, sono stati conferiti nel 1998 per scissione all'Unim S.p.A., società controllata dalla stessa INA e successivamente nel settembre 1999 sono passati di proprietà a «Milano Centrale», società del Gruppo Pirelli in seguito ad offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale sociale dell'Unim. Tali immobili, ora di proprietà di «Auriga Immobiliare», sono oggetto del processo di dismissione che coinvolge in particolare il territorio del comune di Roma e riguarda immobili ove risiedono in prevalenza nuclei di inquilini anziani o monoreddito;
l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedeva alla lettera c) del comma 109 l'applicazione del diritto di prelazione per il conduttore, la garanzia del rinnovo contrattuale per gli inquilini a basso reddito e l'applicazione di un prezzo di vendita con l'abbattimento del 30 per cento rispetto a quello di mercato, anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare appartenente a società privatizzate o a società da queste controllate;
in seguito all'approvazione del comma 18 lettera b) dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la previsione contenuta nella lettera c), comma 109, dell'articolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stata abrogata, determinando una grave disparità di trattamento fra i conduttori di immobili di proprietà dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INPDAI, dell'INAIL e i conduttori degli immobili ex INA ed addirittura una disparità di trattamento fra gli stessi inquilini delle case ex INA, fra coloro i quali avevano acquistato o rinnovato il contratto di locazione in momenti diversi, vigenti o meno le norme di agevolazione;


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le manifestazioni di protesta degli inquilini delle case ex INA, in seguito all'avvio della vendita del patrimonio immobiliare di proprietà «Auriga Immobiliare», avvio successivo all'abrogazione della suindicata norma, hanno permesso l'instaurazione di una trattativa con la proprietà che si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo nazionale (23 febbraio 2001) fra «Auriga Immobiliare», e i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi, accordo che contemplava il riconoscimento agli inquilini delle case ex INA alcuni dei vantaggi previsti per i conduttori degli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici;
vi è un'applicazione impropria dei termini dell'accordo del 23 febbraio 2001 che suscita fondate ragioni di perplessità. A titolo esemplificativo, si può rimarcare quanto sta avvenendo in ordine alla trattativa in corso per gli immobili ex INA siti in via Po - Roma - che «Auriga Immobiliare» ha posto in vendita ad un prezzo medio unitario assai elevato, che prende in considerazione solo il valore indicato nel listino «Scenari Immobiliari», senza una ponderazione con gli altri listini previsti dall'accordo, ossia Borsa Immobiliare di Roma e Osservatorio Valori Immobiliari del Ministero delle Finanze e senza tener conto di vendite, da parte di «Auriga Immobiliare», di immobili ex INA, contigui con quelli di via Po, avvenute in via Basento e via Salaria a prezzi notevolmente più bassi;
nell'esempio indicato, come in altri analoghi, lo sconto del 30 per cento previsto sul prezzo medio unitario è di fatto annullato in quanto «Auriga Immobiliare» determina la superficie commerciale delle unità abitative, calcolando le mura perimetrali e portanti al 100 per cento. Tali mura, specie nei primi piani, raggiungono anche il 40 per cento della superficie calpestabile.
L'applicazione del criterio di misurazione proprio degli edifici in cemento armato agli edifici muratura portante, come quelli di via Po, determina una palese ingiustizia che incide anche tra le stesse unità abitative del medesimo edificio, essendo i primi piani svantaggiati per la notevole incidenza delle mura portanti e perimetrali sulla superficie calpestabile nei confronti di quelle degli ultimi piani;
l'applicazione dei criteri di misurazione adottati dalle Camere di Commercio - norma UNI I0750 - o quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 «metro quadrato superficie catastale», può eliminare queste palesi ingiustizie -:
se siano a conoscenza della difficile situazione in cui versano molte famiglie con persone anziane a carico, impossibilitate ad acquistare immobili, locati da moltissimi anni e sui quali hanno effettuato a proprie spese anche lavori di straordinaria manutenzione, in assenza di un regime di tutela normativa e in presenza di prezzi di vendita degli immobili assai elevati che, in molti casi, non tengono conto di vendite di immobili ex INA avvenute in zone limitrofe a prezzi notevolmente più bassi;
quali iniziative intendano adottare affinché possano essere rispettati gli accordi intercorsi fra sindacati, inquilini e le società immobiliari e anche allo scopo di garantire eguale trattamento a tutti gli inquilini degli alloggi degli ex enti in modo da consentire l'acquisto della proprietà della casa, impedendo così l'espulsione di migliaia di famiglie dalla loro attuale residenza.
(2-00681)«Fiori».

Interrogazione a risposta orale:

PISTELLI, GIACHETTI e MOSELLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'agenzia del demanio ha individuato con propri decreti dirigenziali alcuni elenchi di immobili di proprietà dello Stato e degli enti previdenziali pubblici in applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 351/2002 convertito, con


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modificazioni, dalla legge 410 del 2001, al fine di predisporne la dismissione e cartolarizzazione;
nel mese di dicembre 2002 è stata lanciata la prima operazione di dismissione e, come risulta dalla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze relativa ai risultati economico-finanziari conseguiti, sette enti previdenziali pubblici hanno ceduto alla «Società cartolarizzazione immobili Pubblici» srl (SCIP 1) 27.250 unità ad uso prevalentemente residenziale e 262 immobili ad uso prevalentemente commerciale per un valore lordo complessivo pari a 5,10 miliardi di euro;
gli inquilini dei suddetti immobili residenziali, individuati per la prima operazione di dismissione, hanno potuto accedere alla concessione di uno sconto previsto per legge sul valore effettivo di mercato dell'immobile pari al 30 per cento. A tale sconto iniziale si è aggiunto un ulteriore abbattimento del prezzo, fino al 15 per cento, nel caso in cui gli inquilini abbiano acquistato l'intero edificio attraverso un mandato collettivo unitamente agli altri inquilini dello stabile interessato;
accanto alle disposizioni esposte, l'articolo 3, comma 13, della legge 410/2001, individua ulteriori criteri per l'individuazione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali cosiddetti di pregio stabilendo che per immobili di pregio debbano intendersi, tra l'altro, quelli ubicati nei centri storici e quelli individuati dall'osservatorio sul patrimonio degli enti pubblici, di concerto con le agenzie per il territorio;
tali immobili verranno offerti agli inquilini a prezzo pieno senza lo sconto del 30 per cento e senza l'ulteriore agevolazione del 15 per cento prevista in caso di acquisto collettivo dello stabile da parte degli inquilini che vi abitano;
risulterebbe che l'agenzia del territorio, ad oggi, abbia individuato 84 edifici di pregio che contengono circa 3.000 unità immobiliari per le quali gli inquilini pagheranno il prezzo pieno risultante dal valore di mercato;
il criterio, stabilito per legge all'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, che considera «comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani» si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;
i prezzi di mercato per tali immobili si aggirano su 3.800 euro a metro quadro, che moltiplicati per la superficie di ciascun appartamento e sommando le parti condominiali, rende impossibile per gli inquilini esercitare il diritto di opzione;
le famiglie che abitano in tali immobili considerano la norma profondamente ingiusta perché basata esclusivamente sul criterio dell'ubicazione nei centri storici senza considerare altri aspetti importanti quali le condizioni reddituali e sociali degli inquilini;
oltre a confutare la validità del criterio suddetto, tali cittadini rilevano una disparità di trattamento con la prima cartolarizzazione in cui gli edifici di pregio sono stati solo 18 non perché ce ne fossero pochi con i requisiti necessari, ma perché nel frattempo, erano stati venduti per le vie normali, ottenendo quindi lo sconto del 30 per cento o addirittura del 45 per cento;
il problema, in realtà, sarebbe risolvibile come risulta dal combinato disposto del comma 1 e comma 13 dell' articolo 3 della legge 410/2001;
il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i «beni immobili individuati (...) possono essere trasferiti (...) con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» alle Società di cartolarizzazione immobili Pubblici;
il comma 13 del medesimo articolo, relativo all'individuazione degli immobili


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di pregio, da un lato dispone che «si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici», ma dall'altro lato reca una possibilità di deroga alla normativa generale disponendo che i decreti ministeriali di cui al comma 1, possano, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, individuare degli immobili di pregio che, pur situati nel centro storico, non devono essere considerati tali;
dal combinato disposto delle norme risulta quindi che è possibile attraverso il potere di decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze affrontare in modo più selettivo e soggettivo il nodo della vendita degli immobili di pregio -:
come il Governo abbia interpretato la norma derivante dal combinato disposto del comma 1 e del comma 13 dell'articolo 3 della legge 410/2001;
se il Governo intenda esercitare tale potere di decretazione onde pervenire ad un bilanciamento del mero criterio dell'ubicazione dell'immobile;
se, nel caso in cui, la norma vigente non permettesse una valutazione più selettiva del problema non intenda adottare, nell'immediato, ulteriori provvedimenti che permettano di affiancare al criterio dell'ubicazione anche quelli reddituali e sociali dei cittadini che occupano i suddetti immobili.
(3-02093)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:

MORGANDO e MOLINARI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 608 del 1996 in materia di autoimpiego e prestito d'onore ha determinato il conseguimento di importanti risultati in termini di nuova occupazione soprattutto nelle regioni meridionali;
la holding «Sviluppo Italia», società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di maggio 2002, ha deciso di sospendere «fino a data da destinarsi» i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto, per verificare la sostenibilità economica dei finanziamenti;
il Governo annunciò nel corso di più risposte a documenti di sindacato ispettivo che il problema era in via di soluzione mediante una apposita delibera Cipe che doveva sbloccare i fondi;
detta delibera è stata emanata nello scorso mese di dicembre 2002;
da allora i problemi non sembrano essere stati risolti come denunciano le associazioni degli imprenditori, in particolare l'Asso44, che hanno presentato domanda di finanziamento per il prestito d'onore;
il Vice Ministro per l'economia, Miccichè, non perde occasione per esaltare l'attività del Governo annoverando tra i risultati conseguiti il rifinanziamento mediante la legge 289/2002, l'ultima finanziaria, di 500 milioni di euro per il prestito d'onore;
il problema è molto grave in quanto non vi sono solo i giovani imprenditori in attesa della erogazione dei fondi ma anche coloro che avevano ricevuto parere favorevole all'istruttoria e si trovavano ad un passo dal finanziamento prima della decisione di sospendere i fondi da parte di Sviluppo Italia;
per ottenere il finanziamento molte imprese si sono indebitate e oggi si trovano in una condizione difficile per cui sono costrette a chiudere prima ancora di iniziare la propria attività economica -:
quali siano le giustificazioni del Governo rispetto a tale situazione, soprattutto in considerazione che gli annunci fatti sono stati sistematicamente disattesi, e quali misure intenda adottare nei confronti di Sviluppo Italia di cui è azionista affinché venga a sbloccarsi detta situazione con l'erogazione immediata dei fondi


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in favore delle imprese beneficiarie e sia conseguentemente rilanciato lo strumento dell'autoimpiego e del prestito d'onore per il Mezzogiorno e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale.
(5-01781)

VI Commissione:

GRANDI e BENVENUTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
purtroppo molti segnali ci dicono che la guerra in Iraq è imminente. In rapporto a questa situazione si stanno già verificando sbalzi nelle quotazioni del petrolio, che è ormai arrivato alla soglia dei 35 dollari al barile. Gli effetti di questo aumento sono in parte attenuati dal rapporto dollaro/euro che è, in questa fase, a favore dell'euro e quindi rende un po' meno percettibili gli aumenti del petrolio;
resta il fatto che il rincaro - in rapporto agli sviluppi di guerra - di fondamentali prodotti energetici, indispensabili per l'economia nazionale e il cui prezzo è calcolato sul petrolio potrebbe subire oscillazioni di portata imprevedibile e devastanti per l'economia nazionale e per l'inflazione. Pur senza ricalcarne gli scenari catastrofici, vanno ricordati gli scenari preoccupanti sugli effetti possibili della guerra;
va ricordato che il ministro del petrolio degli Emirati Arabi Uniti avrebbe dichiarato nei giorni scorsi che l'Opec potrebbe trovare «enormi difficoltà» a compensare il calo di produzione di greggio proveniente da Iraq e Kuwait in caso di conflitto;
per di più l'inflazione in Italia è già ora più elevata che negli altri paesi europei ed è noto che la competitività dei prodotti italiani presenta da tempo evidenti difficoltà -:
quali iniziative intenda proporre, per quanto di sua competenza, e in particolare se non ritenga necessario proporre con urgenza al Parlamento l'adozione di una normativa volta a prevedere un meccanismo di restituzione ai consumatori degli incrementi fiscali, e quindi delle entrate dello Stato, generati in modo improprio del semplice incremento dei prezzi di prodotti petroliferi. Per di più iniziative di questo tipo in passato hanno già dato buoni risultati di contenimento dell'inflazione e di supporto alla competitività del nostro Paese.
(5-01779)

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO BARBIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da un'inchiesta di Radio 24 - Il Sole 24 Orerisulterebbe che lo scorso anno nella sola Milano sono state sottoposte a fermo amministrativo trenta mila auto, che si aggiungono alle quaranta mila sottoposte a fermo nelle restanti province della Lombardia; pur senza raggiungere le cifre rilevanti indicate, si ha notizia di oltre 7000 fermi a Roma e 6000 nella provincia di Torino;
ilfermo amministrativo dell'auto viene applicato su iniziativa dell'Agenzia delle entrate, qualora il cittadino-contribuente ometta il pagamento di tasse, tributi locali e contributi INPS; fonti interne all'Agenzia rivelano che mediante tale sistema gli incassi per le imposte in oggetto sono aumentati del 40 per cento;
tuttavia il metodo di applicazione del fermo desta alcune perplessità di natura anche costituzionale, poiché infatti oltre alla generica violazione del diritto alla mobilità, il provvedimento di fermo può scattare prima ancora che il contribuente abbia ricevuto la cartella esattoriale, poiché il regolamento applicativo prevede che la notifica possa arrivare anche il quinto giorno successivo, mentre nella notifica può non essere indicata la possibilità di fermo dell'automezzo;
tale fattispecie, ad avviso dell'interrogante, si configura come aperta violazione dello Statuto del contribuente, i cui principi fondamentali prevedono la leale


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collaborazione tra cittadini ed enti impositori, linea di pensiero di recente confermata dalla Cassazione che ha sancito per i contribuenti il diritto al risarcimento per danni a fronte di ingiuste pretese -:
se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative normative per giungere alla definizione di disposizioni a maggiore garanzia dei contribuenti facendo precedere il fermo da una eventuale richiesta di composizione bonaria e, in ogni caso, prevedendo che il fermo scatti dopo la ricezione della cartella esattoriale e che la medesima riporti la possibilità di fermo amministrativo del mezzo di trasporto di cui è proprietario il responsabile delle violazioni fiscali.
(4-05773)