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per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento ad imporre il divieto di balneazione nel lago di Lavarone per la prossima stagione estiva;
il lago di Lavarone, in provincia di Trento, si fregia da sempre di essere uno degli specchi d'acqua più puliti e cristallini d'Italia. Situato in un luogo incantevole, questo particolarissimo lago alpino gode di una lunga tradizione turistica, sin dai tempi dell'impero austro-ungarico, e fu per anni meta della villeggiatura estiva di Sigmund Freud. Ancor oggi, la zona è scelta dagli psicanalisti freudiani per tenere le loro annuali conferenze internazionali;
pur non potendo competere con altre località di villeggiatura, maggiormente gettonate dal turismo di massa, il comune di Lavarone difende tuttavia orgogliosamente la propria tradizione di meta turistica dalle nobili origini, sviluppando la propria economia attorno a quella particolare nicchia di turismo in cerca di pace, relax, contatto con la natura. E tutt'oggi il lago, magnificamente balenabile, Costituisce la principale attrazione per i villeggianti;
purtroppo, verso la fine di luglio dello scorso anno, si è determinato uno sversamento della fognatura circumlacuale, con la fuoriuscita di liquido da un pozzetto a seguito di otturazione della condotta. L'immediato intervento del personale comunale e dei Vigili del fuoco volontari ha posto rimedio all'inconveniente ed il comune ha già provveduto ad evitare ogni rischio futuro circa l'eventualità che il problema possa ripresentarsi: sia, per l'immediato, attraverso il monitoraggio costante della condotta fognaria, sia, in maniera più strutturale, mettendo in cantiere lavori di rifacimento della stessa;
tuttavia, le dimensioni ridotte dell'invaso ed il lento ricambio d'acqua che lo caratterizza hanno determinato, per alcuni giorni, una situazione d'inquinamento non irrilevante, sebbene successivi prelievi ed analisi, sia di routine sia straordinari, abbiano fortunatamente certificato il rapido ritorno delle acque del lago di Lavarone alla loro consueta e blasonata purezza;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 dell'8 giugno 1982, di recepimento della direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, come modificato dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422, stabilisce che i prelievi effettuati durante una stagione balneare sono determinanti per consentire o meno la balneabilità nella stagione successiva. In particolare, per quanto concerne i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali», si stabilisce che, qualora vengano superati rispettivamente i valori di 10.000/100 ml e 2.000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi al fine di consentire la balneazione deve essere pari o superiore al 95 per cento. Il fatto che l'esito dei campionamenti effettuati durante una stagione sia vincolante per consentire o meno la balneabilità l'anno seguente, anche qualora successivi prelievi accertassero il ritorno della qualità dell'acqua entro i parametri fissati dalla legge, è stato recentemente precisato con una circolare emanata dalla direzione generale della prevenzione del Ministero della salute in data 25 novembre 2002;
l'applicazione puntuale della normativa ha pertanto costretto l'azienda provinciale
per il tessuto economico di Lavarone e delle località circostanti tale divieto comporterà un danno d'immagine incalcolabile, difficilmente recuperabile in tempi brevi: come detto, è proprio la straordinaria purezza delle acque del lago che da sempre costituisce motivo di vanto per Lavarone, ed ai villeggianti non sarà certo semplice spiegare che le acque del «loro» lago sono ancora purissime come lo sono sempre state, mentre il divieto di balneazione è stato determinato soltanto da un ben preciso, e temporalmente circoscritto, incidente;
nel caso specifico, a parere dell'interrogante la normativa - così come interpretata attraverso la circolare emanata dal ministero della salute - appare ingiustamente punitiva rispetto al caso in oggetto, considerato che il problema dell'inquinamento del lago di Lavarone si è determinato per via di una causa circoscritta, immediatamente individuata ed alla quale si è posto tempestivo e definitivo rimedio, peraltro attraverso interventi alla portata di una piccola amministrazione comunale. Se tale interpretazione restrittiva della norma può giustificarsi, a garanzia dei bagnanti, nei casi in cui l'inquinamento delle acque deriva da cause più strutturali, i cui rimedi devono giocoforza essere certificati nel medio-lungo periodo, nel caso in oggetto essa appare, oltre che priva di fondamento sotto il profilo sanitario, anche controproducente rispetto alle sue stesse finalità, poiché non premia l'impegno dell'amministrazione comunale nella direzione della tutela della qualità dell'acqua;
peraltro, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 prevede già dei casi specifici nei quali una situazione di inquinamento determinata da cause circostanziate non fa testo per determinare la balneabilità: al punto 6 esso recita infatti che «non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali». Nel caso descritto la causa non è riconducibile a fattori naturali, ma non v'è alcun dubbio sul fatto che si tratti, per l'appunto, di circostanze particolari -:
se sia possibile intervenire, nel rispetto della direttiva CEE, per ripristinare la balneabilità del lago di Lavarone per la stagione estiva 2003;
se non ritenga necessario attivarsi, e come, allo scopo di consentire la balneazione - per la stagione successiva a quella nella quale i prelievi avessero certificato il superamento dei limiti fissati nella normativa - nei casi in cui sia dimostrabile che la causa che ha determinato l'inquinamento delle acque è stata circoscritta nel tempo, immediatamente individuata senza incertezze ed alla quale è stato posto, con certificabile successo, immediato e definitivo rimedio.
(4-05714)