Allegato B
Seduta n. 278 dell'11/3/2003


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BRIGUGLIO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
un articolo di Cesare Fiumi, su Sette del 26 settembre 2002 («Il maresciallo che amava il suo Paese ma è stato pignorato») riporta il caso clamoroso del maresciallo dell'esercito Marco Diana che, con al suo attivo missioni in Somalia e Kosovo, ammalato di cancro, ha ricevuto una comunicazione dal centro amministrativo dell'esercito con cui gli viene notificata la sospensione della corresponsione del mese di settembre 2002 della pensione provvisoria dovuta a causa di servizio, con riserva di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite nel periodo dal 15 febbraio 2001, al 31 agosto 2002;
il recupero della pensione sarebbe dovuto all'insufficienza del documenti presentati dall'interessato;
il recupero delle somme «indebitamente percepite» sarebbe dovuto al fatto che il maresciallo Diana possiederebbe ancora un piccolo terreno e l'auto;
lo stesso maresciallo Diana, malato e disperato, ha manifestato il proposito di incatenarsi dinanzi a Palazzo Chigi;
lo stesso nelle missioni militari suddette ha servito la Patria venendo a contatto con situazioni di rischio su cui sono stati esperiti numerosi accertamenti da parte degli organi preposti e inchieste giornalistiche molto documentate -:
quali urgenti iniziative e provvedimenti intenda adottare per risolvere il caso incredibile del maresciallo Marco Diana al quale, al di là di ogni remora burocratica lo Stato, che egli ha servito con scrupolo e rischio della vita, trovi modo per riconoscere il diritto alla vita e alla salute.
(4-04021)

Risposta. - Con riferimento alle problematiche rappresentate con l'interrogazione, si reputano necessarie alcune considerazioni preliminari.
La definizione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo è una attività procedimentale complessa che necessita dell'acquisizione obbligatoria di pareri, da parte dei competenti organi tecnici, sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o delle lesioni riportate dai dipendenti civili e militari dello Stato.
Tale attività veniva in precedenza svolta dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - che, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001 n. 461, ha assunto la denominazione di comitato di verifica per le cause di servizio, mantenendo inalterati, nella sostanza, i compiti e le prerogative del precedente organismo, ma con la differenza che ora i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed operano presso quel dicastero.
Il citato comitato di verifica - organo collegiale indipendente che ha poteri decisionali in virtù della normativa vigente in


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materia - esprime un parere che si qualifica quale obbligatorio e vincolante.
Ciò premesso, si rappresenta che il maresciallo ordinario Marco Diana, già in servizio nell'esercito, ha presentato in data 30 settembre 1998, a seguito della patologia sofferta, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La commissione medico ospedaliera distaccata di Perugia ha riconosciuto l'infermità dipendente da causa di servizio, in considerazione del fatto che l'interessato è stato esposto - per motivi inerenti al proprio incarico - a disagi fisico - climatico - ambientali, stress psichici, disordini alimentari ed al contatto, non specificamente legato all'impiego prestato all'estero, con lubrificanti e solventi.
Decorsi complessivi 360 giorni di temporanea inidoneità al servizio militare, la commissione medico ospedaliera di Cagliari con processo verbale in data 14 novembre 2000 ha giudicato il soggetto permanentemente non idoneo al servizio militare, ascrivendo l'infermità alla tabella A - 1a categoria - misura massima.
Successivamente, il citato comitato di verifica non ha condiviso i giudizi medico-legali già resi e, con parere n. 3482 del 2002 in data 7 maggio 2002, si è pronunciato negativamente sulla dipendenza da causa di servizio.
Sulla base di tale parere, quindi, la competente direzione generale per il personale militare ha emesso i conseguenti provvedimenti negativi, respingendo le domande di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria presentate dal maresciallo Marco Diana.
Avverso tali provvedimenti negativi, il maresciallo Diana ha proposto ricorso alla Corte dei conti, con contestuale istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di recupero delle somme, disposto dal centro amministrativo dell'esercito di Roma in data 21 agosto 2002.
Al riguardo, si specifica che l'organo di giustizia contabile di Cagliari ha determinato la sospensione del recupero degli arretrati di pensione già versati al sottufficiale.
Per completezza di informazione, si rende noto, inoltre, che in data 21 settembre 2002, il Sottosegretario alla difesa onorevole Cicu, si è recato in visita al maresciallo Diana per rappresentare i sentimenti di solidarietà, sia a titolo personale che a nome di tutta l'amministrazione difesa. In tale occasione è intervenuta la commissione medica del centro militare di medicina legale di Cagliari che ha provveduto a redigere il verbale di inabilità per la concessione immediata della pensione, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge 335 del 1995.
Inoltre, si precisa che il centro amministrativo regionale di Cagliari ha corrisposto all'interessato - a titolo di anticipo - la somma mensile di euro 1.000,00, per i mesi di settembre/ottobre 2002.
Successivamente, l'Inpdap di Cagliari ha provveduto a corrispondere regolarmente al militare la pensione di inabilità, unitamente all'assegno di accompagnamento.
È opportuno sottolineare, tra l'altro, che qualora la Corte dei conti dovesse pronunciarsi favorevolmente nei confronti del ricorrente, questi potrà percepire la pensione privilegiata, in alternativa alla pensione di inabilità.
Al Maresciallo Diana è stata, inoltre, concessa, da parte della competente direzione generale per il personale militare, la somma di 1.500,00 euro quale sussidio per le spese mediche sostenute.
Si precisa, in ultimo, che nell'ambito del procedimento relativo al caso Diana, svolto in conformità alle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, le commissioni mediche ospedaliere si sono legittimamente pronunciate su dipendenza ed ascrivibilità, in quanto intervenute prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata attribuita al comitato di verifica l'esclusiva competenza a pronunciarsi in merito al rapporto causale tra il servizio prestato e l'infermità dichiarata.
A sua volta, il citato comitato si è espresso sulla dipendenza secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 18, comma 1 e dell'articolo 11, comma


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1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, essendo intervenuto nel procedimento dopo la data di entrata in vigore (il 22 gennaio 2002) del decreto medesimo.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

BRUGGER, ZELLER, DETOMAS, WIDMANN, COLLÈ, BRESSA, BOATO e OLIVIERI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la prassi del «domain grabbing» consiste nel registrare come Second - Level - Domain la ditta di un'impresa o un altro nome con un valore economico. Qualora l'impresa o il titolare del nome non possieda un marchio registrato, non potrebbe ottenere il trasferimento del dominio per accedere al mercato elettronico con il proprio nome, ma dovrebbe cedere alle richieste del primo registrante, valendo in tale campo il principio del first comes, first served;
tale fenomeno su internet è da tempo origine di molte vertenze giudiziali e stragiudiziali che riguardano anche il dominio italiano «it», a causa della lesione di diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico, quali: il diritto al nome, il principio di correttezza nei rapporti commerciali e di lealtà nella concorrenza, la tutela dei consumatori;
aumentano le vertenze in merito alle denominazioni geografiche, quali i nomi di vallate, di pascoli, di quartieri ed altri, che hanno spesso una particolare rilevanza culturale o turistica, non rientranti nel divieto di registrazione di dominio di regioni, province e comuni, ai sensi dell'articolo 5 delle «Regole di naming» -:
se venga presa in considerazione la possibilità di un intervento legislativo relativo al dominio italiano «it», già causa di molti casi di domain grabbing, dal momento che l'Unione europea sta già cercando di contrastare il fenomeno attraverso il regolamento 733/2002 del 22 aprile 2002;
e in caso affermativo:
a) se ritenga che il domain grabbing sia una prassi da sopprimere a livello generale, per impedire la concorrenza sleale e favorire la tutela dei consumatori;
b) se intenda tutelare, e in quale modo, le denominazioni geografiche non rientranti nel divieto sancito dall'articolo 5 delle «Regole di naming».
(4-04418)

Risposta. - Al riguardo si fa presente che i domini Internet appartenenti al cosiddetto TLD «.it» (country code - top level domain «.it») sono attualmente gestiti dall'Istituto di informatica e telematica del CNR con sede in Pisa, il quale provvede a fornire il supporto tecnologico al mantenimento, all'aggiornamento ed al funzionamento dei server DNS (domain name server), i dispositivi che diffondono nel mondo le informazioni necessarie al funzionamento dei domini Internet.
L'associazione
«Naming Autority» definisce invece, come da contratto tra i mantainer e l'IIT, le procedure per l'assegnazione dei domini Internet: la revoca, la cancellazione, il rinnovo.
Per ciò che riguarda le dispute e le vertenze sull'assegnazione dei domini Internet - dovute al fatto che l'indirizzo Internet non può distinguere le varie categorie merceologiche - si precisa che nell'esercizio 2000-2002 il numero dei domini oggetto di contestazione è stato di 885 su 715.107 domini registrati: un dato estremamente contenuto e che pone il registro italiano tra quelli più efficienti. Si osserva inoltre che l'andamento delle contestazioni va progressivamente riducendosi ed è passato dalle 379 del 2000, alle 276 del 2001 fino ad arrivare alle 230 del 2002.
Fra le contestazioni solo una minima parte riguarda le denominazioni geografiche, mentre la maggior parte dei casi sono questioni di omonimia tra società e/o privati, che vengono superate sulla base del principio del first comes, first served, che è


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uno dei principi base di tutti i registri dei nomi a dominio.
Non è consentita in alcun modo la rivendita dei domini «.it» a terzi o all'asta, come invece può avvenire per i domini «.com». Le attuali procedure prevedono la firma di una lettera di assunzione di responsabilità (L.A.R.) nella quale si dichiara di possedere i requisiti previsti dalle regole di naming per l'assegnazione del dominio.
È pertanto palese che il dominio «.it» non è un bene ceduto all'assegnatario, ma resta di proprietà del registro che ne definisce le modalità per l'esercizio; ne consegue che non può essere rivendibile a terzi poiché l'assegnatario ne fa uso in ragione della dichiarazione con cui ha sostenuto di averne il diritto (la L.A.R.).
Per quanto riguarda i domini «.com» esiste effettivamente il problema della rivendita di indirizzi impropriamente attribuiti relativi ad attività di valore economico.
La questione, tuttavia, è affrontata nelle opportune sedi internazionali in cui, ad oggi, è prevalsa la estensione del principio first comes, first served, basato su un approccio tipico dei paesi anglosassoni.
Tutto ciò chiarito, non appare realistica la soppressione del «demain grabbing» poiché è necessario verificare «a posteriori» l'eventuale «registrazione in mala fede» del nome che si vorrebbe revocare, in quanto non sembrano concretamente attuabili accertamenti preventivi sulle registrazioni.
A completamento di informazione si comunica che l'Unione europea in vista della predisposizione di un nuovo registro «.eu» (regolamento CE n. 733/2002 del 22 aprile 2002 - istituzione del dominio internet «.eu») ha chiesto a tutti gli Stati membri una lista di nomi riservati (e fra questi i nomi geografici) da inserire in un data base del nuovo registro «.eu» allo scopo di evitare registrazioni improprie comprendenti anche nomi di Ministri, di organismi governativi e simili.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CARLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, ha adottato un regolamento che esonera le associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo dei misuratori fiscali, consentendo loro di continuare ad utilizzare i biglietti Siae;
anche le associazioni pro loco, che in Italia sono oltre 6.000 con un milione di soci, avevano chiesto, sin dalla passata legislatura, di essere esonerate dall'utilizzo di tali misuratori, sia per ragioni di costi che di praticità;
tali associazioni rappresentano un grande strumento di promozione culturale e turistica delle realtà locali ed operano senza fine di lucro;
il Governo si era impegnato in sede di esame della legge finanziaria 2002 a rivedere la materia e che la maggioranza aveva accettato come raccomandazione, un ordine del giorno presentato al Senato nella seduta del 19 dicembre 2001 con cui si chiedeva di escludere le pro loco dall'obbligo dei misuratori fiscali;
sempre in sede parlamentare durante il dibattito sulla legge finanziaria 2002, diversi parlamentari appartenenti a schieramenti diversi, erano intervenuti chiedendo, presentando anche alcuni emendamenti, l'esclusione delle associazioni pro loco dall'obbligo di adottare detti misuratori, senza trovare però in quel momento il consenso del Governo e quindi, l'approvazione, rimandando la materia ad un successivo regolamento;
le associazioni sportive dilettantistiche hanno ottenuto tale esclusione, che non hanno ottenuto, invece, le associazioni pro loco;
molte pro loco effettuano poche manifestazioni con biglietti d'ingresso, come avviene, per esempio, per il Palio dei Micci di Querceta (Lucca); in funzione di quella


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sola occasione la pro loco di Querceta sarà costretta a dotarsi di ben otto misuratori fiscali, da usare solo in quella occasione;
tale imposizione rischia, in talune situazioni, di compromettere o addirittura indurrà le associazioni pro loco a rinunciare all'organizzazione di manifestazioni culturali, di tradizione e folcloristiche -:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario includere anche le associazioni pro loco nel provvedimento di semplificazioni procedurali che prevedono l'esonero dell'obbligo di dotarsi i misuratori fiscali, considerando che per gli adempimenti finanziari legati alle manifestazioni da esse svolte e, come avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, sarebbe stato sufficiente l'utilizzo del biglietto Siae come avvenuto sino ad oggi;
se non intenda inoltre intervenire urgentemente con proprio provvedimento al fine di evitare che dal 1 luglio 2002 le associazioni pro loco siano obbligate ad adottare i misuratori fiscali, subendo pesanti penalizzazioni senza alcun valido motivo, considerando l'attività che esse svolgono con opera di volontariato, a favore del turismo, della cultura e della conoscenza delle località minori, ma non per questo meno importanti per il nostro Paese.
(4-02656)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni
pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

CATANOSO e FATUZZO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
gli interroganti hanno recentemente appreso da notizie di stampa che l'ARSECAO - l'Associazione aderente ad assindustria che riunisce in Sicilia circa 130 aziende del settore agroalimentare - ha dichiarato lo stato di agitazione in conseguenza dell'azione intrapresa dalla Monte Paschi Serit s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi, che ha inviato alle imprese «preavvisi di riscossione coattiva per debiti scaduti e non pagati»;
nel corpo della diffida vengono preannunciate procedure esecutive ed iscrizioni di ipoteche sugli immobili dei contribuenti;
non più tardi di un anno fa i tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e Agrigento - aditi dalle imprese che ritenevano infondate le pretese dell'INPS - avevano disposto la sospensione delle cartelle esattoriali rinviando le parti al giudizio di merito;
gli imprenditori lamentano il fatto che oggi la Monte Paschi Serit - dopo aver ricevuto copia delle ordinanze di sospensiva senza che nulla si sia modificato nel percorso giudiziario e senza che sia intervenuta alcuna sentenza di merito a dirimere la questione - abbia «reiterato una procedura inaccettabile e a dir poco vessatoria ponendo nel nulla le ordinanze dei tribunali di sei distretti giudiziari»;
la stessa associazione - si legge in un comunicato stampa di qualche giorno fa - si interroga sui reali motivi che hanno spinto la Monte Paschi Serit ad intraprendere la strada delle azioni esecutive e delle


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iscrizioni ipotecarie, «quasi abbia previsto l'esito dei giudizi di merito o se invece più verosimilmente non si tratti dell'ennesimo strafalcione delle esattorie, rispetto al quale però la capacità di sopportazione degli imprenditori è ormai colma» -:
se non ritengano opportuno avviare con urgenza un'indagine ispettiva al fine di verificare la legittimità dell'azione intrapresa dalla società concessionaria del servizio di riscossione e - all'occorrenza - disporre l'immediata sospensione del ruolo e delle cartelle esattoriali, almeno sino a quando non sia intervenuta sulla questione una decisione definitiva da parte dei giudici del lavoro.
(4-03417)

Risposta. - Gli interroganti lamentano il comportamento tenuto dalla Monte Paschi Serit s.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti situati in Sicilia, relativamente alla notifica di cartelle di pagamento, iscritte a ruolo da parte dell'Inps, nei confronti di alcune aziende del settore agroalimentare.
Al riguardo, la questione, come comunicato dall'Agenzia delle entrate, può ritenersi superata.
Infatti, la direzione generale della Monte Paschi, appositamente interessata, ha chiarito che il problema si è verificato in quanto l'Inps non aveva comunicato in via informatica l'avvenuta sospensione della riscossione, non consentendo così al sistema informativo del concessionario di acquisire l'informazione necessaria per impedire l'emissione degli avvisi che sono stati erroneamente inviati alle citate aziende.
In seguito, la situazione è stata tempestivamente risolta, tanto che, per effetto delle dovute rettifiche operate da parte del concessionario, l'associazione che a suo tempo aveva denunciato le anomalie ha manifestato il proprio apprezzamento per la rapida definizione della questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

CATANOSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 17 dicembre 2001, a Parigi, l'Hotel de Paris veniva distrutto dalle fiamme e vi trovavano la morte due studentesse italiane, Lucia Anna Messina e Ilaria Maria Favara Pedarsi, iscritte alla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania e momentaneamente in Francia con una borsa di studio del Progetto «Erasmus» presso la Facoltà di lettere di Lilla;
il prosieguo di questa vicenda ha qualcosa di scandaloso, per come sono stati e continuano ad essere trattati i genitori delle due povere vittime;
il 5 marzo del 2002 il signor Favara chiedeva al giudice istruttore di Parigi di osservare e di fare osservare il protocollo, per permettere un ordinato svolgimento dei lavori del sopralluogo e di dare lettura pubblica sia del verbale del sopralluogo e della lista delle persone autorizzate ad accedere ai luoghi;
questa legittima richiesta veniva negata due volte;
contestualmente chiedeva al giudice istruttore il rimborso delle spese vive sostenute per la trasferta a Parigi del tecnico di fiducia del signor Favara, l'ingegner Giovanni Taglierina di Catania;
l'intervento del tecnico di fiducia del signor Favara ha suscitato tale impressione che gli è stato proibito qualsiasi tipo di intromissione nel sopralluogo;
il sopralluogo è stato effettuato senza la presenza del Console Generale italiano o di un suo incaricato, a differenza di quanto avvenuto con la rappresentanza diplomatica inglese, prontamente intervenuta sul luogo con un incaricato consolare;
il legale che, anche in occasione del sopralluogo, rappresentava la famiglia Favara e che, a quanto risulta all'interrogante, sarebbe stato indicato dallo stesso Consolato italiano in loco, non sarebbe stato all'altezza della situazione, tanto che il signor Favara è stato costretto a revocare l'incarico precedentemente conferitogli e a rivolgersi ad un altro avvocato, con


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il risultato di avere sostenuto ingenti spese legali, parte delle quali sta attualmente cercando di recuperare;
a tal proposito sembra che il Governo inglese si sia costituito parte civile nel procedimento in corso a Parigi per stabilire le cause e gli eventuali responsabili dell'incendio che ha provocato la morte anche di due cittadini britannici;
dell'intervento del Consolato Generale d'Italia a Parigi a tutela e difesa, legale e amministrativa del signor Favara, non se ne ha ancora notizia, se non per una lettera, datata 23 ottobre 2002, a firma del console ambasciatore Alberto Ceccarelli, del Ministero degli affari esteri -:
se non intenda intervenire sulle autorità consolari italiane a Parigi per risolvere in brevissimo tempo una vicenda dai risvolti sempre più tragici;
se il Governo britannico si sia costituito parte civile nel procedimento giudiziario in corso ed in caso affermativo se il nostro Governo abbia intenzione di fare altrettanto.
(4-05103)

Risposta. - Avuta notizia del decesso delle due studentesse italiane Lucia Anna Messina e Ilaria Maria Favara Pedarsi, il consolato generale d'Italia in Parigi si è prontamente attivato, prestando ai familiari delle vittime tutta l'assistenza del caso. L'ambasciatore d'Italia in Francia ha, da parte sua, seguito costantemente la vicenda e, accompagnato dal console, si è recato a più riprese all'Istituto di medicina legale di Parigi per incontrare i congiunti delle connazionali decedute, ricevuti in aeroporto dal console stesso.
Le autorità francesi hanno mostrato grande attenzione per la tragica vicenda. In data 20 dicembre 2001, infatti, il prefetto di Parigi ha manifestato con lettera indirizzata all'ambasciatore, di cui è stata data copia ai signori Messina e Favara prima del loro rientro in Italia, il proprio cordoglio ai familiari delle vittime. In pari data, anche il delegato per le relazioni internazionali del comune di Parigi ha inviato un messaggio al Console generale nel quale veniva espressa profonda partecipazione alla dolorosa vicenda. Tale messaggio è stato ugualmente fatto pervenire ai familiari a cura del Console generale a Parigi. Il signor Favara, anche a nome del dott. Messina, ha ringraziato le autorità francesi con lettera in data 25 dicembre 2001.
Il consolato generale ha continuato a fornire la massima assistenza al connazionale nel corso della vicenda. Gli ha infatti indicato su sua richiesta, come di norma avviene, i nominativi di avvocati esperti di legislazione francese ed italiana ed è intervenuto, in via eccezionale e con esito positivo, per favorire il rimborso delle spese sostenute in occasione del sopralluogo, svoltosi a Parigi nel marzo scorso, cui fa riferimento anche l'interrogante.
Il nostro consolato generale è altresì intervenuto per il recupero delle somme versate dal signor Favara a titolo di cauzione all'avvocato da lui scelto tra i nominativi fornitigli dalla stessa rappresentanza, successivamente revocato, continuando ad aderire, sia pure in via eccezionale data la natura privatistica del contenzioso, alle sue richieste. La numerosa corrispondenza intercorsa tra il Ministero degli esteri, anche per il tramite del Consolato generale a Parigi, con l'interessato testimonia l'attenzione rivolta al caso.
Diversa è la questione dell'accertamento della dinamica e delle responsabilità del tragico evento, che spetta esclusivamente alle autorità locali. Non risulta, inoltre, che il Governo britannico si sia costituito parte civile nel procedimento giudiziario in corso. Per quanto riguarda l'Italia, non vi sono presupposti perché lo Stato si costituisca parte civile. Una tale decisione potrebbe essere presa in assenza di eredi delle due vittime, possibilità che esula dal caso in esame.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CENNAMO e AGOSTINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare l'attività di controllo e di riscossione delle tasse


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automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;
le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome la gestione e l'aggiornamento degli archivi sono demandati all'Aci e, da una analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli stessi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;
quanto sopra ha impedito il buon esito di circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo in tal modo i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquisire i necessari dati tecnici dal sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, a tutt'oggi, sono di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale;
se tutto quanto non contravvenga al disposto della legge finanziaria del 1998 che legittima i tabaccai nella riscossione di tutte le tasse automobilistiche.
(4-02379)

Risposta. - In ordine alla problematica prospettata dagli interroganti, occorre ricordare preliminarmente che il decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali, ha disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa Stato/regioni, la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo (articolo 6, comma 1).
Lo stesso regolamento ha stabilito che «il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi» (articolo 2, comma 1).
Ciò posto, le informazioni provenienti dalla motorizzazione civile relative alle prime immatricolazioni e alle variazioni di residenza vengono acquisite immediatamente nello Sgata (sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche), ad eccezione delle informazioni di competenza delle regioni convenzionate con l'Aci per il


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controllo e per la riscossione delle tasse automobilistiche, e acquisite in archivio soltanto dopo la loro restituzione da parte delle regioni interessate.
Questa soluzione, concordata tra tutte le regioni e le province autonome già in fase di costituzione dello Sgata doveva consentire ai predetti enti territoriali convenzionati di costituire e aggiornare i propri archivi regionali e di inviare allo Sgata informazioni controllate da loro stesse.
Si stabilì anche che l'invio all'Aci dovesse avvenire ad ogni acquisizione di dati dalla motorizzazione civile e che la restituzione degli stessi dati si completasse, per ogni fornitura, nell'arco di poche settimane dall'invio. In questo modo sarebbe stato possibile mantenere sostanzialmente allineati archivi regionali e archivio nazionale, con forniture di aggiornamento di piccola entità ma costanti nel tempo.
I dati inviati vengono però sistematicamente restituiti dall'Aci allo Sgata a distanza di molti mesi e, per questo, in grandi quantità. La loro acquisizione in archivio, in particolare sotto scadenza di pagamento, appesantisce notevolmente le prestazioni del sistema.
Di conseguenza, fino all'acquisizione delle targhe in archivio non è possibile effettuare il pagamento
on-line presso i punti collegati allo Sgata e, se nel frattempo avvengono variazioni di residenza o di proprietà, si determinano pagamenti a favore di una data regione o provincia autonoma per veicoli che essa ancora non conosce.
L'agenzia delle entrate, da parte sua, ha invitato (in data 15 giugno 2001) le regioni convenzionate con l'Aci a comunicare se il caricamento sullo Sgata degli aggiornamenti dei veicoli di loro competenza dovesse continuare ad avvenire soltanto dopo la validazione degli stessi ad opera dell'Aci; in questo caso, sarebbe stato necessario che le regioni intervenissero presso l'Aci per verificare le modalità di trasmissione di questi aggiornamenti e, comunque, che detta trasmissione avvenisse in tempi più rapidi.
La stessa agenzia ha, contestualmente, manifestato la propria disponibilità, su richiesta delle regioni convenzionate con l'Aci, ad effettuare l'elaborazione dei soli dati già trasmessi dall'Aci, sottolineando comunque che, in tal caso, la duplicazione della lavorazione di un numero di veicoli molto elevato avrebbe potuto provocare significativi ritardi e disfunzioni nello svolgimento delle restanti attivita di aggiornamento dello Sgata.
In particolare, la questione è stata sottoposta all'attenzione della regione Lombardia, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento in materia tributaria per conto delle regioni e delle province autonome.
Le regioni, benché sollecitate, non hanno fatto seguito al predetto invito dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione della regione Toscana.
Inoltre, circa l'impossibilità per i tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che sono «in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale», occorre far presente che il problema verificatosi riguarda l'applicazione dell'articolo 61, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che aggiunge i commi 22-
bis, 22-ter e 22-quater all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Detta norma ha previsto che per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, in aggiunta alle tasse automobilistiche per le automotrici, sono dovute anche quelle relative alla massa rimorchiabile, «sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione...».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione dei rimorchi con circolari del 16 novembre 2000 (n. 207/E) e del 15 gennaio 2001 (n. 2/E).
Peraltro, nel corso di una serie di incontri con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, furono anticipate delle novità circa la carta di circolazione e conseguentemente valutate le difficoltà nell'annotazione sulla stessa carta di circolazione delle eventuali limitazioni della capacità al traino.


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La soluzione concordata, successivamente recepita nella circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001 emanata dall'Agenzia delle entrate, prevedeva, tra l'altro, modalità di comunicazione delle limitazioni al traino alternative all'annotazione sulla carta di circolazione: i contribuenti interessati all'eliminazione dell'idoneità al traino e, dunque, alla riduzione del carico tributario per il loro veicolo, potevano presentare «agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla trasmissione dei dati...» una dichiarazione di impegno a richiedere, entro il 31 ottobre 2001, tale eliminazione ai competenti uffici della motorizzazione civile. Entro il 31 dicembre 2001, poi, i predetti uffici avrebbero trasmesso allo Sgata le informazioni relative all'avvenuta eliminazione della massa rimorchiabile.
Le province autonome di Bolzano e Trento e diverse regioni (Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte), a decorrere dal mese di febbraio 2001, hanno chiesto all'Agenzia delle entrate di sospendere, presso le tabaccherie abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il pagamento del tributo per i veicoli adibiti al trasporto di cose il cui presupposto d'imposta fosse la massa rimorchiabile.
Ciò in quanto, a parere delle sopra citate regioni e province, la predetta circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001, individuando i soggetti autorizzati alla trasmissione dei dati dei veicoli, indirettamente escludeva le tabaccherie dalla procedura della dichiarazione di impegno. Di conseguenza, i contribuenti che avessero scelto di corrispondere presso un tabaccaio la tassa automobilistica per i rimorchi, avvalendosi della riduzione per eliminazione della massa rimorchiabile, avrebbero pagato sulla base di una quantificazione errata del tributo stesso.
Successivamente, alcune regioni e le province autonome hanno chiesto di riattivare il servizio di riscossione presso i tabaccai proponendo l'introduzione di un «codice di riduzione» per eliminare il tributo relativo alla massa rimorchiabile.
L'Agenzia delle entrate, nel verificare la concreta realizzabilità di questa proposta nell'ambito delle normali attività di conduzione dello Sgata, ha tuttavia rilevato che la variazione proposta avrebbe implicato, oltre al consenso di tutte le regioni e province autonome, l'emanazione di specifiche direttive ai tabaccai sugli adempimenti da svolgere a fronte della richiesta del contribuente di effettuare il pagamento in misura ridotta, con conseguente ridefinizione di ruoli e competenze, quale la conservazione della documentazione prodotta dai contribuenti a giustificazione del pagamento ridotto.
Di tutto questo è stata informata la regione Lombardia, incaricata, come anzi detto, del coordinamento di regioni e province autonome in materia tributaria, invitandola a provvedere all'emanazione delle citate direttive, sottolineando, peraltro, che l'attivazione della funzione automatizzata di determinazione della tassa automobilistica, se limitata ai tabaccai operanti in una regione, avrebbe comportato, per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli autorimorchi, modalità difformi rispetto a quelle fruibili nelle altre Regioni.
Inoltre, si è in attesa di sapere dalla regione Lombardia, sempre in virtù della sua funzione di capofila, se ritiene che detta funzione debba essere attivata nei confronti di tutti i soggetti titolari delle tasse automobilistiche, affinché il contribuente possa corrispondere il tributo dovuto per i veicoli adibiti al trasporto di cose, con identiche condizioni di pagamento, presso tutte le tabaccherie, ovunque situate sul territorio nazionale.
Occorre infine segnalare che, da quanto riferito dall'Agenzia delle entrate, qualsiasi iniziativa adottata ha sempre fatto seguito a specifiche richieste avanzate dalle regioni e province autonome, quali soggetti titolari del tributo.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

CENTO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in prossimità del forum neoliberista (World economic forum) che si terrà dal 23


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al 28 gennaio 2003 a Davos, le autorità svizzere avrebbero predisposto la chiusura delle frontiere anche al valico italiano, come forma di prevenzione verso le manifestazioni no-global;
questo isolamento di Davos, che appare come un «fortino», dimostra l'isolamento delle multinazionali e dell'economia neoliberista e l'Europa ancora una volta si dimostra ostile alla libertà di manifestazione del popolo no-global -:
se il ministro non intenda adoperarsi presso le autorità svizzere per la riapertura delle frontiere al valico italiano per garantire in tal modo la libertà di manifestare di quanti italiani desiderino recarsi nella città di Davos.
(4-05083)

Risposta. - L'approccio delle autorità svizzere nei confronti delle manifestazioni del movimento no-global in occasione del Forum di Davos è stato quest'anno differente rispetto a quello adottato nel corso dell'edizione 2001. Se infatti allora si tentò di impedire l'entrata in territorio svizzero degli esponenti dei movimenti no-global, quest'anno tutti coloro che erano in regola (con l'eccezione cioè di coloro per i quali, a vario titolo, erano stati emanati provvedimenti di divieto di entrata sul territorio svizzero) sono potuti entrare in territorio elvetico e proseguire alla volta di Davos, dove era prevista, per sabato 25 gennaio 2003, una manifestazione anti-globalizzazione organizzata dall'Alleanza di Olten (che riunisce vari gruppi no-global).
Il meccanismo di sicurezza messo in piedi dalle autorità grigionesi prevedeva che i treni ed i pullman carichi di manifestanti venissero fermati a Fideris (località situata a pochi chilometri da Davos), gli occupanti fatti scendere per un controllo dei loro bagagli ad evitare la presenza di armi o strumenti contundenti e poi reimbarcati sui mezzi di trasporto fino alla meta finale.
Sabato 25 gennaio 2003, quindi, mentre un migliaio di manifestanti, sottopostisi ai controlli (definiti «sgradevoli ma accettabili»), sono potuti arrivare a Davos dove hanno, seppure con ritardo ed a ranghi molto ridotti, organizzato una manifestazione, altri dimostranti - 2000 secondo la polizia, 4000 secondo gli organizzatori - sono rimasti bloccati a Fideris, avendo rifiutato i controlli della polizia. Dopo alcune infruttuose trattative con le forze dell'ordine, alcuni dei dimostranti respinti hanno preso la via di Zurigo dove però ai convogli è stato impedito di raggiungere la stazione centrale. Circa 1000-1300 dimostranti sono allora arrivati inaspettatamente a Berna, dove la polizia aveva frettolosamente radunato meno di 400 agenti. Sono subito scoppiati scontri nella zona della stazione e la polizia ha dovuto fare uso di idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma per impedire ai dimostranti di raggiungere il palazzo federale ed il centro storico della capitale. Negli scontri, che sono proseguiti sino a notte inoltrata, sono rimasti feriti tre poliziotti. Trenta persone sono state arrestate, 150 controllate, mentre moltissime vetrine di negozi ed alberghi, oltre a numerose cabine telefoniche, sono state rotte e sottoposte ad atti vandalici con un danno stimato fra i 100.000 ed i 200.000 franchi svizzeri.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CORDONI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
ho avuto modo di venire a conoscenza delle difficoltà incontrate da un mio concittadino, cittadino italiano, per ottenere il visto d'ingresso per la moglie - cittadina ucraina;
tra le disfunzioni, sarebbe emersa in particolare l'impossibilità di ottenere appuntamenti con l'ufficio visti, pur trovandosi all'interno del Consolato italiano di Kiev stesso, senza rivolgersi ad un oneroso call center, peraltro inefficace allo scopo;
nelle sue relazioni con il pubblico, il personale del Consolato non espliciterebbe in modo chiaro ed esauriente le regole da seguire per l'espletamento delle diverse pratiche e per l'accoglimento delle pratiche stesse;


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tale situazione porterebbe a richiedere l'intervento offerto all'esterno del Consolato dal personale di un'agenzia privata, in grado di assicurare una rapida soluzione del problema dietro pagamento di 50 dollari -:
se non consideri un diritto di ogni cittadino italiano attendersi dagli uffici consolari del proprio paese all'estero il massimo delle informazioni e della collaborazione possibile;
se alla luce di quanto sopra esposto, non ravvisi l'opportunità di acquisire informazioni sul funzionamento degli uffici del Consolato italiano di Kiev ed eventualmente di assumere iniziative atte a garantire effettivamente il godimento di tale diritto.
(4-04783)

Risposta. - L'Ambasciata d'Italia a Kiev rilascia oltre 30.000 visti l'anno e le richieste sono concentrate soprattutto durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo. Ciò premesso, su indicazione del Ministero degli Esteri, la predetta sede ha istituito un servizio di «Call-Center», già sperimentato da altre Rappresentanze diplomatico-consolari nel mondo, al fine di evitare il formarsi di lunghissime file fuori dai cancelli della medesima e l'alta probabilità per gli utenti di non essere ricevuti, pur avendo affrontato viaggi anche di 12 ore per potersi recare a Kiev.
La situazione precedente all'istituzione del
«call center» favoriva l'aumento di individui che, al di fuori dei cancelli dell'ambasciata, offrivano, dietro pagamento di ingenti somme, la soluzione ai diversi problemi eventualmente incontrati dagli interessati, questi ultimi poi inevitabilmente truffati. La consuetudine a rivolgersi ad agenzie o persone di dubbia reputazione è purtroppo nota alle autorità consolari, ma non è giustificata in quanto tutte le informazioni sono fornite sia dal «call-center», sia da comunicazioni esposte all'esterno ed all'interno della sede consolare, in lingua italiana ed ucraina. L'istituzione del «call-center» ha eliminato le file ed ora tutte le persone, che si presentano previo appuntamento all'entrata del Consolato, vengono ricevute. Peraltro, l'Ufficio consolare in questione non accetta appuntamenti se non ottenuti attraverso il servizio summenzionato, anche per attenersi a criteri di equità.
Presso l'Ambasciata d'Italia a Kiev sono in servizio tre funzionari della carriera diplomatica, 10 dipendenti delle aree funzionali e 11 impiegati a contratto, di cui 8 prestano servizio nel settore consolare. Tra questi ultimi, 7 furono a suo tempo assunti in occasione dell'adesione dell'Italia all'«area Schengen», per le loro professionalità specifiche nel settore informatico e quindi con la finalità precipua di fornire alla sede adeguati strumenti in materia di visti. Inoltre, in attuazione della legge n. 189 del 2002 di riforma del testo unico in materia di immigrazione ed asilo, sono stati appena assunti, con procedure di particolare urgenza, 3 impiegati con contratto temporaneo di sei mesi, rinnovabile per due ulteriori semestri, al fine di rafforzare ulteriormente l'organico della sede. Infine, l'Ambasciata a Kiev ha chiarito che tutto il personale incaricato della ricezione delle pratiche è ampiamente qualificato e parla perfettamente ucraino, russo ed italiano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

COSSA. - Al Ministro della difesa, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
recentemente la commissione medica ospedaliera del ministero della difesa ha riconosciuto la sussistenza di nesso di causalità tra patologie tumorali e l'utilizzo di alcuni tipi di armi;
questo nesso di causalità era stato finora escluso da tutte le commissioni mediche e dalla stessa inchiesta ministeriale disposta per accertare lo stato di salute dei militari italiani che hanno operato in Kosovo ed in Bosnia Herzegovina;
l'ammissione di correlazione tra certe armi e patologie tumorali non può avere effetto solo per il futuro, ma deve averlo soprattutto per il passato, in quanto una


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minore consapevolezza del pericolo comportava minore prudenza e maggiore esposizione alle fonti di pregiudizio per la salute;
la problematica delle patologie derivanti dall'uranio impoverito coinvolge centinaia di persone e di famiglie, che attendono risposte certe a tutela di coloro che hanno prestato il loro servizio per la Patria;
tali problemi sono stati già sollevati con l'interrogazione del 21 novembre 2001 n. 4/01432, tuttora rimasta senza alcun cenno di riscontro;
recentemente il giovane maresciallo Marco Diana di Villamassargia (Cagliari) - trentatré anni gravemente ammalato di tumore, reduce da missioni di pace in Bosnia ed in Somalia, dove presumibilmente è venuto a contatto con l'uranio impoverito - è stato costretto ad un pubblico appello per ottenere aiuto in quanto deve affrontare a proprie spese costosissime cure per combattere il proprio male;
in relazione al caso specifico la commissione medica militare di Perugia il 19 aprile 1999 e la commissione medica militare di Cagliari il 14 novembre 2000 hanno certificato che il carcinoma è dovuto «ai disagi fisici, climatico-ambientali, allo stress psichico, ai disordini alimentari, al contatto con oli, solventi, benzine ed altre sostanze cancerogene patiti in servizio», ma il comitato di verifica della direzione generale per il personale avrebbe seguito tale connessione, negando di conseguenza la pensione privilegiata, il danno biologico e l'equo indennizzo;
la sensazione che si ricava è di un totale disinteresse dello Stato e delle autorità militari rispetto a chi lealmente ha donato alla Patria i propri anni migliori e che oggi non solo si vede negata la pensione privilegiata ma è anche costretto ad indebitarsi per affrontare le spese necessarie per curarsi;
tale caso presenta aspetti analoghi a quello di Giuseppe Pintus, carrista presso il poligono di tiro di Capo Teulada, morto di leucemia il 20 maggio 1994, uno dei primi casi sospetti, in relazione al quale lo scrivente ha presentato in data 21 marzo 2002 l'interrogazione n. 4/02537, ancora senza risposta alcuna;
in identica situazione probabilmente si trovano o si troveranno le pratiche di tutti coloro che soffrono di identiche patologie, contratte in situazioni analoghe -:
quali provvedimenti urgenti intendano adottare per consentire al maresciallo Marco Diana di affrontare le cure necessarie per fronteggiare la propria malattia, evitandogli l'umiliazione - dopo aver servito lo Stato e, forse per questo, aver messo a repentaglio la propria salute - di doversi rivolgere alla pubblica sensibilità, per racimolare le somme necessarie;
se non ritengano di dover adottare adeguati provvedimenti per consentire - alla luce delle certificazioni delle commissioni mediche militari sopra richiamate - al maresciallo Marco Diana di ottenere senza ulteriori aggravi procedimentali il riconoscimento dei propri diritti, anche considerata la forte rilevanza umana del caso.
(4-03684)

Risposta. - Con riferimento alle problematiche rappresentate con l'interrogazione, si reputano necessarie alcune considerazioni preliminari.
La definizione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo è una attività procedimentale complessa che necessita dell'acquisizione obbligatoria di pareri, da parte dei competenti organi tecnici, sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o delle lesioni riportate dai dipendenti civili e militari dello Stato.
Tale attività veniva in precedenza svolta dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - che, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001 n. 461, ha assunto la denominazione di comitato di verifica per le cause di servizio, mantenendo inalterati, nella sostanza, i compiti e le prerogative del precedente organismo, ma con la differenza


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che ora i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed operano presso quel dicastero.
Il citato comitato di verifica - organo collegiale indipendente che ha poteri decisionali in virtù della normativa vigente in materia - esprime un parere che si qualifica quale obbligatorio e vincolante.
Ciò premesso, si rappresenta che il maresciallo ordinario Marco Diana, già in servizio nell'esercito, ha presentato in data 30 settembre 1998, a seguito della patologia sofferta, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La commissione medico ospedaliera distaccata di Perugia ha riconosciuto l'infermità dipendente da causa di servizio, in considerazione del fatto che l'interessato è stato esposto - per motivi inerenti al proprio incarico - a disagi fisico-climatico-ambientali, stress psichici, disordini alimentari ed al contatto, non specificamente legato all'impiego prestato all'estero, con lubrificanti e solventi.
Decorsi complessivi 360 giorni di temporanea inidoneità al servizio militare, la commissione medico ospedaliera di Cagliari con processo verbale in data 14 novembre 2000 ha giudicato il soggetto permanentemente non idoneo al servizio militare, ascrivendo l'infermità alla tabella A-1o categoria - misura massima.
Successivamente, il citato comitato di verifica non ha condiviso i giudizi medico-legali già resi e, con parere n. 3482 del 2002 in data 7 maggio 2002, si è pronunciato negativamente sulla dipendenza a causa di servizio.
Sulla base di tale parere, quindi, la competente direzione generale per il personale militare ha emesso i conseguenti provvedimenti negativi, respingendo le domande di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria presentate dal maresciallo Marco Diana.
Avverso tali provvedimenti negativi, il maresciallo Diana ha proposto ricorso alla Corte dei conti, con contestuale istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di recupero delle somme, disposto dal centro amministrativo dell'esercito di Roma in data 21 agosto 2002.
Al riguardo, si specifica che l'organo di giustizia contabile di Cagliari ha determinato la sospensione del recupero degli arretrati di pensione già versati al sottufficiale.
Per completezza di informazione, si rende noto, inoltre, che in data 21 settembre 2002, il Sottosegretario alla difesa onorevole Cicu, si è recato in visita al maresciallo Diana per rappresentare i sentimenti di solidarietà, sia a titolo personale che a nome di tutta l'amministrazione difesa. In tale occasione è intervenuta la commissione medica del centro militare di medicina legale di Cagliari che ha provveduto a redigere il verbale di inabilità per la concessione immediata della pensione, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge 335 del 1995.
Inoltre, si precisa che il, centro amministrativo regionale di Cagliari ha corrisposto all'interessato - a titolo di anticipo - la somma mensile di euro 1.000,00, per i mesi di settembre/ottobre 2002.
Successivamente, l'Inpdai di Cagliari ha provveduto a corrispondere regolarmente al militare la pensione di inabilità, unitamente all'assegno di accompagnamento.
È opportuno sottolineare, tra l'altro, che qualora la Corte dei conti dovesse pronunciarsi favorevolmente nei confronti del ricorrente, questi potrà percepire la pensione privilegiata, in alternativa alla pensione di inabilità.
Al maresciallo Diana è stata, inoltre, concessa, da parte della competente direzione generale per il persona1e militare, la somma di 1.500,00 euro quale sussidio per le spese mediche sostenute.
Si precisa, in ultimo, che nell'ambito del procedimento relativo al caso Diana, svolto in conformità alle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, le commissioni mediche ospedaliere si sono legittimamente pronunciate su dipendenza ed ascrivibilità, in quanto intervenute prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, con il quale è stata attribuita al comitato di verifica l'esclusiva competenza


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a pronunciarsi in merito al rapporto causale tra il servizio prestato e l'infermità dichiarata.
A sua volta, il citato comitato si è espresso sulla dipendenza secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 18, comma 1 e dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, essendo intervenuto nel procedimento dopo la data di entrata in vigore (il 22 gennaio 2002) del decreto medesimo.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

COSSIGA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione comunale di Valganna (Varese) da vari mesi si sta adoperando, senza successo, per ottenere dalla Rai riposte e proposte di soluzione circa l'impossibilità di ricevere le trasmissioni del servizio pubblico in gran parte del territorio comunale, così come d'altro canto avviene anche in altre zone della provincia;
tali problemi di ricezione potrebbero facilmente essere risolti tramite l'istallazione di un ripetitore ad hoc, il cui costo complessivo risulta essere di molto inferiore a quanto direttamente percepito annualmente dalla Rai stessa per il canone corrisposto dalle 634 famiglie residenti nel comune di Valganna -:
quali interventi il Ministro interrogato ritenga di porre in essere per assicurare ai residenti nel comune di Valganna la fruizione delle trasmissioni televisive di servizio pubblico.
(4-04799)

Risposta. - Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la concessionaria Rai la quale ha fatto presente che il comune di Valganna (Varese), a causa delle caratteristiche orografiche del territorio, risulta schermato dagli impianti di monte Marzio, monte Orsa e Campo dei Fiori, preposti alla diffusione dei servizi televisivi nella zona. A tale scopo, nel contratto di servizio Stato-Rai relativo al triennio 1997-1999, era stata prevista la realizzazione dell'impianto di Cugliate Fabiasco, per la cui attivazione la Rai ha ottenuto da parte di questo Dicastero la richiesta autorizzazione.
Al riguardo, la concessionaria ha riferito che non è stato possibile procedere alla realizzazione della suddetta struttura in quanto, per motivi di ordine ambientale e per la concomitante emanazione della legge regionale n. 11 del 2001, non ha ancora potuto ottenere il permesso di concessione edilizia da parte del competente comune.
Tuttavia, allo scopo di contribuire alla copertura delle cosiddette «zone d'ombra», la legge 31 luglio 1997, n. 249 ha previsto che i comuni possano richiedere, direttamente, a questo ministero l'autorizzazione ad installare ed esercire impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea dei programmi delle concessionarie televisive in ambito locale e nazionale, compresa la Rai.
Alla luce di quanto rappresentato, il comune di Valganna, al fine di superare l'attuale situazione di stallo, potrebbe richiedere tale autorizzazione.
In tal caso, la concessionaria Rai ha dichiarato di essere disponibile a fornire qualunque tipo di collaborazione tecnica nell'eventualità che fosse ritenuta necessaria.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

CRISCI e LETTIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il ricorso straordinario al Capo dello Stato (anche a seguito delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205) si è distaccato dall'originario carattere di appello alla grazia sovrana per assumere quello di ordinaria procedura alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale;


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in particolare, il potere ministeriale di sospendere gli atti impugnati, la celerità e pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato rendono questo rimedio giuridico meno costoso, più rapido ed incisivo dei ricorsi giurisdizionali;
tali indubbi elementi positivi assumono risvolti negativi in caso di eccessiva superficialità delle istruttorie e dei pareri, di fatto vincolanti per il Presidente della Repubblica fatta eccezione per i casi, evidentemente improbabili, specie per questioni di limitata rilevanza, di decisione collegiale del Consiglio dei ministri;
limitato è l'ambito di controllo della Corte dei conti e limitate sono le possibilità di ricorso giurisdizionale del TAR;
in alcuni casi (così il parere n. 1217 del 23 gennaio 2002 della sezione 1 della Corte dei conti) è stata considerata dal Consiglio di Stato pressoché irrilevante la questione della competenza del ministero che ha assunto la trattazione del ricorso;
in particolare, per una questione di deroga urbanistica alle distanze delle aree cimiteriali (regolata dal testo unico delle leggi sanitarie), decisa con delibera comunale su conforme parere della Asl, si è ritenuto competente il Ministero dell'interno, direzione centrale segretari comunali e provinciali e personale degli enti locali per il fatto che si tratterebbe di questione «anche» di pertinenza della polizia amministrativa;
nello stesso parere è stata ritenuta abrogata da una norma regolamentare una precedente norma legislativa (articolo 338/5 del testo unico delle leggi sanitarie), non solo in contrasto con principi generali della gerarchia delle fonti, non solo in contrasto con autorevole dottrina giuridica e senza riferimenti giurisprudenziali, non solo in contrasto con tutti i compilatori di raccolte normative (che includono le norme pretesamente abrogate fra quelle vigenti) ma prescindendo dall'orientamento del legislatore che nel progetto di legge n. 1246 Senato (atto Camera n. 2032) collegato alla finanziaria 2002, all'articolo 25, introduce modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie nella parte che il Consiglio di Stato ha ritenuto abrogata dal regolamento successivo -:
se non intenda assumere ogni utile iniziativa volta a chiarire a quale ministero competano l'istruttoria, l'invio al Consiglio di Stato, il recepimento dei pareri, i provvedimenti cautelari, la trasmissione al Capo dello Stato in particolare per gli atti degli enti locali che hanno competenza in materie plurime e fortemente diversificate per le quali non hanno collegamenti funzionali con singoli ministeri;
se si possa ritenere competente il Ministero dell'interno, Direzione centrale segretari comunali e personale degli enti locali, in materia di zone di rispetto cimiteriali disciplinata da norme sanitarie ed urbanistiche;
se l'articolo 338, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 debba considerarsi abrogato dal regolamento di Polizia Mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) non solo in contrasto con autorevole dottrina e con tutti i testi aggiornati del Testo Unico citato, ma con la chiara opinione del legislatore che nel progetto di legge approvato dalla Camera (n. 2032 collegato alla finanziaria 2002), all'esame del Senato (n. 1246) introduce modifiche all'articolo 338 citato.
(4-02753)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente problematiche connesse alla interpretazione delle leggi, al loro coordinamento nel tempo e alla loro attuale vigenza, si fa presente quanto segue.
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) affida «al ministero competente» l'istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Da tale formulazione sono scaturite numerose problematiche riguardanti l'attribuzione della competenza all'istruttoria dei


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ricorsi straordinari, soprattutto nelle ipotesi in cui la materia oggetto del ricorso, in relazione anche alla complessità della stessa e ai diversi aspetti trattati nell'impugnativa, sia riconducibile alla competenza di più amministrazioni centrali dello Stato.
Spesso accade che uno stesso atto, considerate le difficoltà nell'identificare il ministero competente per materia, venga presentato contemporaneamente dal ricorrente a più amministrazioni centrali, le quali, riferendo distintamente ai Consiglio di Stato, ignorano la contestuale avvenuta presentazione anche ad altre amministrazioni. Il supremo organo giurisdizionale, una volta espresso il parere riguardo al primo caso, per i successivi delibera «che non vi è luogo a parere» per essersi già pronunciato sul medesimo atto.
Per quanto riguarda gli atti emessi dagli enti locali, la prassi riconosce la competenza generale del ministero dell'interno, in relazione al concetto di «Pubblica amministrazione vigilante» attribuita al medesimo.
A tale competenza generale si è derogato, comunque, tutte le volte che ci si è trovati in presenza di ambiti specificamente attribuiti
«ratione materiae» ad altre amministrazioni dello Stato. In tal senso si è anche pronunciata una giurisprudenza costante che, ad esempio, ha attribuito all'ex Ministero dei lavori pubblici la competenza ad istruire i ricorsi straordinari di cessione di aree fabbricabili (vedi ad esempio Consiglio di Stato, sezione I del 15 febbraio 1980, n. 553 del 1979).
In altri casi, è risultata estremamente complessa l'identificazione del ministero competente, come, ad esempio, nell'ipotesi di ricorsi straordinari contro atti di enti locali in tema di appalti o affidamento a gara di servizi pubblici non economici.
Poiché, poi, la legge prevede che il ricorso possa essere presentato all'organo che ha emanato l'atto e che questo provveda a trasmetterlo al ministro competente, si verifica che ciascun ente locale, in assenza di criteri generali univoci, individui in maniera disomogenea l'ufficio destinatario della trasmissione.
Occorre, infine, considerare che anche la Presidenza della Repubblica, nel caso in cui l'atto sia presentato ad essa direttamente, è coinvolta nella individuazione del «ministero competente».
Pertanto la identificazione dell'amministrazione competente è rimessa ad una pluralità di soggetti in assenza di parametri certi di riferimento, comunemente, condivisi ed adeguatamente resi di pubblico dominio.
Tali problematiche si sono notevolmente accresciute negli ultimi anni a causa dell'approvazione di numerose leggi riguardanti la Pubblica amministrazione, tra le quali la legge 137 del 2002 (delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici) e la legge costituzionale n. 3 del 2001 con la nuova ripartizione di materie di competenza operata dall'articolo 117 della Costituzione.
La questione potrebbe essere in parte risolta da una applicazione estensiva dell'articolo 11, 3o comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199, il quale prevede che i ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materia per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato ministero debbano essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la relativa istruttoria.
Si rammenta che il decreto del Presidente della Repubblica, a partire dal 1994, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità, non rientrando nella tipologia di atti elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).
Comunque la problematica in questione è particolarmente sentita da questa Presidenza del Consiglio, tant'è che, onde definire criteri univoci di identificazione della competenza alla trattazione dei ricorsi straordinari, è stato istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2002, nell'ambito del segretariato generale, presso il Comitato di studi un apposito gruppo di lavoro «ricorsi amministrativi». Infatti la rivitalizzazione dei


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ricorsi amministrativi in chiave giustiziale, come mezzo di deflazione del contenzioso giurisdizionale, costituisce uno degli argomenti di maggiore rilevanza nel quadro delle iniziative adottate dall'attuale Esecutivo nel settore della ridefinizione dell'assetto funzionale e organizzativo dell'apparato pubblico.
Infine in particolare sull'ultimo punto dell'interrogazione, relativa agli aspetti sanitari concernenti le zone di rispetto cimiteriale, si precisa che l'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, «testo unico delle leggi sanitarie», come integrato dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «approvazione del regolamento di polizia mortuaria», è stato modificato dall'articolo 28 della legge 1o agosto 2002, n. 166, «disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti». Detto articolo prevede che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato, inoltre, costruire, intorno ai cimiteri, nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.
L'articolo 28 consente al consiglio comunale di approvare, previo parere favorevole della Asl competente per il territorio, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, laddove non sia possibile provvedere altrimenti per particolari condizioni locali; ovvero l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 7 marzo 2002 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ad un regolamento, previsto dall'articolo 32 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che esonera le associazioni e le società dilettantistiche sportive dall'obbligo dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per gli incassi di attività svolte, sostituendoli con certificazioni dei proventi;
queste misure consentiranno la semplificazione di adempimenti procedurali burocratici e contabili ad organismi che operano sostanzialmente senza scopo di lucro;
da detto regolamento sono state escluse le seimila associazioni pro loco italiane, che in varie occasioni avevano richiesto di poter usufruire di tali agevolazioni nella organizzazione di manifestazioni di loro competenza, sia per ragioni di costo che di praticità;
infatti le pro loco organizzano manifestazioni quasi esclusivamente all'aperto, con più punti di accesso, e quindi con una difficoltà anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni e sono più pratici;
inoltre, molte associazioni pro loco effettuano poche manifestazioni con 2 biglietti di ingresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore fiscale rischia di farle rinunciare ad ogni iniziativa;
la richiesta delle pro loco è anche giustificata dal fatto che la loro attività non si svolge per scopi di lucro ma gli eventuali ricavi sono reimpiegati nella promozione dei turismo e quindi nell'interesse generale del luogo;
in sede di esame della legge finanziaria per il 2002 il Governo si era impegnato a rivedere la normativa relativa alle pro loco, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere tali associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali -:


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se il Ministro non ritenga opportuno estendere il regime già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche con il regolamento del 7 marzo 2002 alle pro loco, escludendo anche queste associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali, che reca gli aggravi sopra descritti.
(4-02861)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
i sindaci dei comuni di Borriana, Camburzano, Rosazza, Piedicavallo, Curino, Sostegno, Veglio, Portula, Zubiena, Zumaglia e Tavigliano, tutti appartenenti alla provincia di Biella, si sono riuniti per concordare una comune strategia contro la decisione di Poste Italiane Spa di ridurre gravemente gli orari di apertura degli uffici postali;
la mancanza di una preventiva comunicazione ai rappresentanti delle comunità locali ha acuito ancor più il disagio delle popolazioni, tanto più in un periodo in cui vi sono scadenze di natura fiscale per onorare le quali soprattutto gli anziani sono in seria difficoltà;
Poste Italiane Spa è azienda che certamente, in questo momento, sta dando un decisivo contributo allo spopolamento delle montagne, fra l'altro proprio nel 2002, dichiarato l'Anno della Montagna;
il mantenimento di un servizio tanto essenziale deve essere impegno imprescindibile del Governo -:
se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza presso la direzione di Poste Italiane Spa per garantire ai comuni biellesi un servizio postale serio e continuo e per indurre la direzione, in ogni caso, a comunicare con congruo anticipo le proprie decisioni ai rappresentanti delle comunità locali per contenere il disagio delle popolazioni.
(4-03503)

Risposta. - Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato con la risposta all'interrogazione n. 4/03360, con la quale è stata fornita la risposta ad analoga interrogazione presentata dall'interrogante.
(Risposta pubblicata nell'allegato B alla seduta n. 216 del 4 novembre 2002).
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

FATUZZO, CATANOSO e STRANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
lo svolgersi delle operazioni elettorali presso le strutture scolastiche reca notevole disagio all'ordinario svolgimento delle lezioni;
secondo l'ordinamento scolastico vigente l'attività didattica deve prolungarsi per un numero predeterminato di giorni e semmai, sulla base delle esigenze della scuola e della società moderna, sarebbe opportuno garantire una migliore e approfondita preparazione, aumentando i


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giorni a disposizione degli studenti per l'approfondimento didattico;
fin da troppo tempo si discute sull'opportunità di ubicare i seggi elettorali in luoghi diversi dalle strutture scolastiche, onde evitare qualsiasi inconveniente al normale svolgimento dell'attività didattica -:
se non ritenga opportuno disporre perché fin dalle prossime consultazioni elettorali i seggi vengano ubicati in altre strutture pubbliche, come ad esempio gli uffici postali, in modo da non arrecare per il futuro ulteriori disservizi all'attività che si svolge nelle scuole.
(4-00984)

Risposta. - L'interrogante ha presentato, unitamente ad altri deputati, l'interrogazione in esame, con richiesta di risposta scritta.
Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito alla situazione di disagio che viene arrecato all'ordinario svolgersi dell'attività didattica nelle scuole, a causa dell'utilizzo degli edifici scolastici quali seggi elettorali, si conferma che, effettivamente, l'attuale disciplina del procedimento elettorale stabilisce che le fasi di votazione e di scrutinio si svolgano presso i seggi elettorali che sono ubicati, prevalentemente, preso i predetti edifici.
La questione è stata da tempo affrontata congiuntamente dal Ministero dell'interno e da quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella consapevolezza dell'importanza di garantire il regolare svolgimento del ciclo scolastico, pur nel rispetto dell'altrettanto inderogabile esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto.
Con riferimento alla proposta formulata dall'interrogante di utilizzare in particolare, per le esigenze in argomento, gli edifici adibiti ad uffici postali, corre obbligo di rappresentare che tale soluzione non esclude la possibilità che si determinino sospensioni o disagi nell'erogazione di un altro servizio, anch'esso essenziale, quale quello delle poste, attesa la difficoltà di assicurare il contemporaneo svolgimento delle due attività nello stesso contesto ambientale.
Per quanto concerne eventuali diverse modalità che potrebbero scaturire dall'introduzione del voto elettronico, si rappresenta che il Ministero dell'interno ha partecipato al progetto E-Poll
(electronic polling system for remote voting operations) finanziato dall'Unione europea per l'adozione di un sistema di voto elettronico a distanza, unitamente ad altri partners europei, Ancitel, Siemens, regione Aquitania (Francia), municipium (Polonia) e France Telecom (Francia).
L'obiettivo perseguito con tale progetto è quello di pervenire ad orientamenti chiari per implementare un sistema di voto elettronico e definire nel contempo una cornice di riferimento per reingegnerizzare il flusso di informazione tra le diverse categorie di soggetti coinvolti nel procedimento elettorale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

FATUZZO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - con delibera del 7 agosto 2001 - indiceva una gara di appalto a licitazione privata in ambito comunitario, con procedura accelerata, per l'aggiudicazione del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali in relazione alle aree: pluralismo socio-politico, garanzie dell'utenza e obbligo di programmazione;
alla gara partecipavano complessivamente tre società alle quali, al termine dell'istruttoria, la commissione incaricata di effettuare la valutazione delle offerte attribuiva il seguente punteggio: alla Medialab s.r.l., prima classificata, 873 punti, al Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva Torre Argentina s.p.a. 854 punti e alla Cares s.r.l. 733,8 punti;
successivamente, con lettera del 15 febbraio 2002, il presidente della commissione - per il carattere anormalmente basso dell'offerta (circa il 23 per cento inferiore rispetto alle altre) - chiedeva alla


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Medialab srl «le giustificazioni riguardanti economie del metodo di prestazione del servizio ... o le condizioni favorevoli di cui dispone per prestare il servizio»;
la Medialab s.r.l. inviava pochi giorni dopo una lettera contenente una disamina puntuale e dettagliata dei costi previsti - sia dei lavoratori da assumere che dei beni da acquistare - e dell'utile previsto. In particolare, veniva dimostrato che la società essendo iscritta alla Camera di commercio di Catania poteva contare su sgravi I.N.P.S. e bonus fiscali che permettevano un risparmio del 48 per cento l'anno rispetto alle assunzioni che avrebbe fatto una società con sede nel settentrione per i lavoratori di primo livello, ed un risparmio del 55,9 per cento per i lavoratori di quarto livello. Inoltre, per l'acquisto di beni strumentali, avrebbe goduto di uno sgravio del 50 per cento sul valore netto;
nonostante le giustificazioni ricevute, la Commissione - seppur in possesso di tutti gli elementi sufficienti per giudicare non anomala l'offerta - deliberava di formulare all'Autorità, ed in particolare al segretario generale, alcuni quesiti in relazione alla veridicità della disamina dei costi inviati da Medialab;
ricevuti i chiarimenti richiesti e preso atto delle verifiche svolte dall'ufficiale rogante presso l'I.N.P.S. di Napoli, la commissione invitava la società Medialab a fornire ulteriori precisazioni senza specificarne la natura;
è da sottolineare il fatto che la società abbia ricevuto tale richiesta, peraltro non corredata da un'idonea documentazione, a poche ore dall'incontro fissato a Napoli il 27 marzo 2002 e che la stessa non è stata quindi messa in condizione di illustrare al meglio le proprie osservazioni;
a seguito dell'incontro, la commissione - con verbale n. 11 del 29 marzo 2002 - considerava anomala l'offerta della Medialab s.r.l. in quanto «in sede di progetto tecnico veniva offerto un gruppo di lavoro composto di 25 unità mentre in realtà l'offerta economica, sulla base dei chiarimenti resi, è riferita ad un numero inferiore (15+4) con un costo non corrispondente»;
successivamente, in data 7 giugno 2002 la Medialab ha impugnato tale decisione dinanzi al T.A.R. del Lazio, unitamente agli altri provvedimenti, lamentando come questa non solo contenesse argomenti erronei ma non indicasse altresì i necessari presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulle quali doveva fondarsi;
l'interrogante si chiede quali siano stati i reali motivi che hanno spinto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a non accettare l'offerta della Medialab s.r.l., economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle presentate dalle ditte concorrenti e che avrebbe comportato un notevole risparmio per la pubblica amministrazione;
già il 24 e il 26 maggio 2002 sul quotidiano Libero sono apparse notizie in merito agli eccessivi costi di gestione dell'Autorità - denunciati pubblicamente dal Codacons - che, qualora confermate, dimostrerebbero come anche il caso in esame costituisca, ad avviso dell'interrogante, l'ennesimo esempio di sperpero di denaro pubblico a danno dei privati cittadini -:
se alla luce di quanto esposto non intenda assumere urgentemente le opportune iniziative tese a conoscere a che punto sono le indagini sui fatti denunciati dalla società Medialab e dal Codacos in ordine a presunti comportamenti illeciti da parte dell'Authority per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di garanzia chiamata per legge ad assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato nonché a tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
(4-03489)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto concernente il monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali si fa presente quanto segue.
Come comunicato tra l'altro dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il ricorso presentato dalla società Medialab


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s.r.l. è tuttora pendente presso il Tar Lazio, che, con ordinanza n. 4547 del 25 luglio 2002, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società stessa.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

DANIELE GALLI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
a palese risalto della differenza di operatività tra partner europei, si rileva, ad esempio, come in nazioni come Spagna ed Irlanda o grandi regioni autonome come la Scozia, un'impresa riceve l'autorizzazione ad iniziare l'attività industriale in un massimo di 45 giorni, in Italia, viceversa, le imprese sono assoggettate a tempistiche lunghe ed incerte, con esiti non prevedibili, ovvero nessuna certezza rispetto anche a consistenti investimenti con cui si vogliono attuare, nel pieno rispetto e ai sensi delle disposizioni di legge, quelle infrastrutture essenziali per una nazione moderna. In città come Asti e Verona, ad esempio, risulta che le norme del decreto legislativo n. 198 del 2002, per la semplificazione burocratica al fine dell'ammodernamento del Paese a partire dalla costituzione della rete UMTS, risulterebbero totalmente disattese e in altre città fortemente ritardate;
talune lentezze degli enti locali inducono a supporre motivazioni di carattere ideologico -:
se non intenda, nell'ottica di assicurare certezza dei tempi e trasparenza nel rapporto tra imprese e burocrazia senza ulteriori aggravi per gli investimenti destinati all'innovazione del Paese, adottare opportune iniziative normative al fine di evitare che interventi mirati alla riconversione industriale, alla creazione di occupazione e all'ammodernamento del Paese siano impediti da incomprensibili scelte degli enti locali.
(4-04222)

Risposta. - Si fa presente che il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 si pone come obiettivo proprio quello di semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture strategiche per le reti di telecomunicazioni mobili Gsm/Umts per la televisione digitale terrestre e per la larga banda pur mantenendo fermo il rispetto dei limiti per le emissioni elettromagnetiche fissati dalla vigente normativa, nonché i vincoli in materia di beni ambientali e culturali.
Tale decreto stabilisce procedure certe ed abbastanza rapide per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di reti ed antenne da parte dei comuni, prevedendo, altresì, anche la semplice denuncia di inizio attività per impianti con tecnologia Umts o altre con potenza, in singola antenna, uguale o inferiore a 20 watt.
Le amministrazioni interessate potranno esprimere il loro motivato dissenso ed, in tal caso, entro 30 giorni è convocata una conferenza di servizi che si esprime a maggioranza sostituendosi alle singole amministrazioni coinvolte.
La procedura suddetta - riassunta in estrema sintesi - dovrebbe permettere di superare i ritardi sin qui verificatisi, nella realizzazione delle reti per l'Umts che, stando a quanto stabilito dalla delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 410 del 1999 avrebbero dovuto essere avviate a partire dal 1o gennaio 2002.
Con le nuove disposizioni si è voluto, pertanto, dare certezza agli operatori circa i modi ed i tempi di realizzazione ed implementazione delle loro infrastrutture di rete, ciò che dovrebbe concorrere a favorire lo sviluppo del settore.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

GALVAGNO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dal mese di settembre 2001 giace presso il Consolato di Scutari la domanda dei genitori di un ragazzo, Kristi Kocenu, che intendono portare il loro figlio in


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Italia per una visita specialistica oculistica da un medico che lo aveva già seguito in precedenza;
il funzionario consolare di Scutari ha assunto un atteggiamento negativo, a giudizio dell'interrogante, senza una chiara e comprensibile giustificazione;
dai contatti telefonici con il predetto funzionario per chiedere informazioni sull'argomento si ottengono risposte sbrigative -:
se non ritenga di intraprendere un'urgente iniziativa per chiarire la situazione;
se non ritenga di sollecitare una definizione del caso nel rispetto dei principi di umanità e solidarietà a cui si ispira la nostra legislazione.
(4-01593)

Risposta. - In data 1o ottobre 2001 il Consolato d'Italia a Scutari aveva acquisito la documentazione, con allegato il relativo referto medico, concernente la richiesta di visto d'ingresso a favore del minore Kristi Koceku (e non «Kocenu» come indicato nel testo dell'interrogazione) per una visita medica e/o intervento chirurgico in Italia in quanto affetto da strabismo. La richiesta veniva respinta con formale diniego il successivo 8 ottobre 2001, con la seguente motivazione: «Epicrisi non indica né durata, né tipo di cura, né necessità di curarsi all'estero».
Il 27 novembre 2001 giungeva al consolato d'Italia a Scutari una chiamata telefonica in cui l'interlocutore, qualificatosi come l'interrogante chiedeva spiegazioni in merito al rilascio del visto in parola, preannunciando che sarebbe stata presentata una interrogazione parlamentare sul caso. In tale occasione il Console stesso confermava il diniego, spiegando che il predetto visto avrebbe potuto essere rilasciato solo in presenza della documentazione prevista dalla legge vigente.
Lo stesso giorno il Consolato a Scutari trasmetteva al Ministero degli esteri, per opportuna informazione, la documentazione che era stata presentata il 1o ottobre 2001.
Il 20 dicembre 2001 veniva ripresentata presso la medesima sede consolare domanda di visto per un visita medica a favore del minore di cui sopra, domanda integrata dalla documentazione richiesta. In data 27 dicembre 2001 il consolato d'Italia a Scutari, dopo aver accertato la completezza della documentazione, rilasciava al minore Kristi Koceku un visto d'ingresso, per un soggiorno della durata di dieci giorni, al fine di poter effettuare la visita medica indicata.
Inoltre, il 24 aprile 2002, la stessa Rappresentanza consolare comunicava, a seguito di opportuni accertamenti, che il predetto minore era effettivamente rientrato in Albania.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

GIACHETTI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per gli italiani nel mondo. - Per sapere - premesso che:
il 31 maggio 2002 inizieranno in Corea del Sud e Giappone i mondiali di calcio;
lo sport più seguito nel nostro Paese è proprio il calcio e l'importanza dell'evento citato crea un forte interesse nella stragrande maggioranza della popolazione, che seguirà con passione il cammino della nazionale italiana;
per accedere alla home page del sito internet ufficiale della FIFA per i mondiali di calcio 2002 (www.fifaworldcup.com) si è invitati a scegliere diverse lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese;
nonostante l'importanza che riveste la nostra nazionale calcistica, la lingua italiana è completamente ignorata dalla FIFA;
per i milioni di italiani appassionati di calcio sarà molto difficile seguire tramite il sito internet ufficiale dei mondiali 2002 la propria nazionale;


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mentre dal punto di vista calcistico, vedesi anche la straordinaria accoglienza da parte del popolo giapponese, ci presentiamo tra i favoriti anche a questo appuntamento, dal versante del potere e della diplomazia sportiva l'Italia è ai margini -:
se intenda porre in essere tutte le azioni necessarie, attraverso gli strumenti messi a disposizione della legislazione vigente, al fine di intervenire presso la FIFA, per consentire alla nostra popolazione di poter seguire sul sito internet ufficiale dei mondiali di calcio 2002, il cammino della nazionale anche nella lingua italiana;
se non ritenga utile verificare la possibilità di intervenire presso gli organismi competenti, al fine di restituire quel rilievo che la nostra nazione esercita dal punto di vista sportivo ma non da quello del potere e della diplomazia sportiva.
(4-03073)

Risposta. - Con riferimento a quanto indicato nella interrogazione parlamentare in discorso, si fa presente quanto segue.
La federazione italiana giuoco calcio ha precisato che le lingue ufficiali, riconosciute in ambito F.I.F.A., sono l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
L'utilizzo della lingua giapponese, coreana e cinese per l'accesso al sito internet della F.I.F.A
World Cup 2002 ha rappresentato un doveroso omaggio ai paesi ospitanti il mondiale di calcio.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.

GRANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
gli alloggi per le Forze dell'Ordine, costruiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, siti in Bologna via Einaudi, sono di proprietà dello Stato;
la legge n. 449 del 1997, all'articolo 2 prevede che «gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato «...possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati...»;
la successiva legge 28 luglio 1999 n. 266 articolo 10 comma 16 prevede che «gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976 n. 52 sono comunque alienati agli assegnatari che ne facciano richiesta indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560»;
in forza di quest'ultima legge circa, sessanta assegnatari di via Einaudi hanno presentato domanda di acquisto all'allora Direzione compartimentale del territorio;
con deliberazione consiliare 13 marzo 2000 n. 81, il comune di Bologna confermava la richiesta di acquisizione degli alloggi di proprietà dello Stato;
in seguito, e ripetutamente, gli assegnatari richiedenti all'acquisto, tramite il Sunia di Bologna, hanno riaffermato il loro diritto, nei confronti del comune di Bologna e dell'allora Agenzia del territorio, sollecitando quest'ultima a procedere alle cessioni;
al momento tale adempimento sembra subordinato al trasferimento della titolarità degli alloggi dallo Stato al comune, il quale poi dovrebbe procedere alla cessione ai richiedenti;
sono trascorsi quasi due anni dal momento in cui gli assegnatari hanno presentato domanda di acquisto;
nulla ancora si sa sui tempi nei quali gli interessati potranno vedere realizzata la loro aspirazione, in base a quanto previsto dalle leggi citate;
il lungo tempo trascorso e il perdurare della situazione d'incertezza oltre a causare complicazioni nella vita delle famiglie, che, tra l'altro continuano a pagare il canone d'affitto, è causa di inutilizzo di alcuni alloggi (con il conseguente danno economico);


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l'abbandono di ogni intervento manutentivo crea deterioramento degli immobili -:
dal momento che appare all'interrogante ingiustificabile ogni ritardo se il ministro interrogato non ritenga opportuno che l'Agenzia del Demanio provveda al più presto o alla cessione degli alloggi a chi ne ha fatta richiesta, trasferendo i restanti alloggi al comune di Bologna, ovvero, in via subordinata, attui l'immediato trasferimento di tutti gli alloggi al comune di Bologna, che, a sua volta dovrà provvedere alle vendite.
(4-00914)

Risposta. - L'interrogante, nell'ambito della procedura di trasferimento di alloggi dello Stato ai comuni che ne avessero fatto richiesta, prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, chiede che l'Agenzia del demanio provveda al più presto alla cessione degli alloggi costruiti per le forze armate a Bologna in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52 agli assegnatari che ne abbiano fatto richiesta, trasferendo i rimanenti al comune di Bologna che provvederà a sua volta alle singole vendite.
L'agenzia del demanio ha fatto presente che il procedimento diretto alla cessione degli alloggi demaniali costruiti per le forze armate di Bologna in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52 è attualmente nella fase istruttoria e che è costante l'interessamento presso gli organi e gli enti coinvolti nella procedura per la sua conclusione in tempi ragionevolmente brevi. Difatti, la stessa agenzia è intervenuta più volte per sollecitare, per il tramite della sua filiale di Bologna, l'A.C.E.R. di quella città (azienda Casa Emilia Romagna), in qualità di ente gestore dei beni demaniali in argomento, già incaricato di avviare la relativa istruttoria.
Tuttavia, l'ente gestore ha rilevato che l'immobile da vendere è edificato su una area di proprietà del comune di Bologna.
Il demanio dello Stato è titolare infatti del diritto di superficie sull'area nella quale insistono gli alloggi in questione, in forza di una convenzione stipulata con il suddetto comune il 9 dicembre 1980 (repertorio n. 25393) che non consente la cessione del diritto di superficie senza la preventiva autorizzazione del comune. L'articolo 8 della convenzione dispone al riguardo che «senza la preventiva autorizzazione del comune concedente non è consentita la vendita né totale ne parziale dei diritti di superficie. È del pari esclusa la possibilità di alienare immobili parzialmente costruiti. La cessione in proprietà e la locazione degli stessi con il patto di futura vendita sono assolutamente vietati».
Ora, proprio al fine di addivenire nel più breve tempo possibile al superamento di questo ostacolo di natura giuridica, la filiale di Bologna ha fatto sapere di aver avviato con il comune proprietario dell'area iniziative volte alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione, in grado di permettere la cessione degli alloggi agli assegnatari, nonché di aver dato istruzioni all'Acer di Bologna affinché, nel contempo, provveda alla verifica della conformità tecnico-costruttiva del fabbricato da cedere, dei requisiti degli interessati alle cessioni, nonché alla verifica dei dati catastali.
Queste iniziative hanno avuto esito positivo, tanto è vero che il comune di Bologna ha accolto la proposta, ritenendo però che l'atto aggiuntivo debba essere a titolo oneroso.
Ciò ha indotto la predetta filiale a preferire una diversa soluzione, consistente nella vendita agli assegnatari della sola proprietà superficiaria, lasciando quindi al comune la proprietà del terreno su cui sono edificati gli alloggi.
Questa soluzione è stata approvata dal comune interessato, per cui la filiale di Bologna ha interessato nuovamente l'azienda casa Emilia Romagna perché faccia conoscere lo stato dell'istruttoria avviata per la cessione degli alloggi siti in via Einaudi agli interessati.
A tal riguardo, l'Acer di Bologna, secondo quanto riferito dalla agenzia del demanio, ha recentemente ottenuto la conformità urbanistica degli alloggi da alienare agli attuali utilizzatori ed ha, altresì, verificato i requisiti soggettivi nonché i dati catastali degli immobili interessati alle vendite.


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In esito a ciò, la filiale di Bologna ha potuto inviare all'ente gestore la bozza dell'atto di cessione da utilizzare per le alienazioni la cui formalizzazione avrà inizio quanto prima.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Maria Teresa Armosino.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con data 12 ottobre 2001 fu rivolta interrogazione a risposta scritta;
il Ministro ha formulato la risposta scritta con lettera di cui al protocollo n. 2-3255/2002 del 20 febbraio 2002;
nella sopra richiamata risposta il Ministro vi afferma che il criterio di riferimento con cui sono stati costituiti gli osservatori è stato individuato nella «maggiore rappresentatività» in sede provinciale delle associazioni;
la legge 8 maggio 1998, n. 146 avente per titolo: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni varie di carattere finanziario» dispone all'articolo 10 (avente per titolo «Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento») comma 7 prevede che il Ministro tenga conto «delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali»;
le direzioni regionali delle entrate hanno invitato le associazioni di categoria e gli ordini professionali maggiormente rappresentativi a livello territoriale;
gli ordini professionali degli ingegneri sono stati istituiti con legge 24 giugno 1923, n. 1395;
l'articolo 5 della qui sopra richiamata legge fissa le attribuzioni del Consiglio dell'ordine degli ingegneri in cui non compare nessun compito di rappresentanza degli iscritti, ma bensì prevede che il Consiglio dell'ordine «vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione»;
la legge 8 maggio 1998, n. 146 cita testualmente «associazioni economiche di categoria e ordini professionali»;
nella legge 8 maggio 1998, n. 146 il termine «ordini professionali» non è alternativo al termine «associazioni economiche di categoria»;
tra gli iscritti all'Ordine degli ingegneri, sulla base dei dati ufficiali comunicati dagli stessi Ordini si distinguono le seguenti tipologie di svolgimento della professione di ingegnere come qui di seguito indicato:
1) libero professionista;
2) dipendente di azienda;
3) dipendente di ente pubblico;
4) pensionato;
5) docente di scuola media;
6) imprenditore;
7) altri;
dai dati ufficiali forniti dall'Ente di previdenza gli ingegneri liberi professionisti al 15 febbraio 2002 sono il 28 per cento del totale degli iscritti agli Ordini;
all'Ordine professionale si è iscritti per obbligo e non per libera scelta del singolo;
la rappresentatività degli iscritti ad un'associazione è determinata dalla libertà di adesione all'associazione;
gli iscritti all'Ordine degli ingegneri si rappresentano attraverso associazioni di categoria con riferimento agli aspetti economici della professione e che tale è il sindacato ingegneri liberi professionisti, così come riconosciuto dal Ministero del lavoro;


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lo scopo della legge 8 maggio 1998, n. 146 è quella di migliorare le attività di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
si è decretata la composizione delle Commissioni e degli Osservatori per i soggetti compresi nel comma 2 dell'articolo 10 e cioè «esercenti attività di impresa e esercenti arti e professioni»;
nelle Commissioni e negli Osservatori si è decretata la rappresentanza delle associazioni di categoria dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato facendo riferimento a Confindustria, Confcommercio e similari e non alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura -:
quali siano i motivi per i quali per la categoria degli esercenti le professioni tecniche si sia omessa la rappresentanza delle associazioni economiche di categoria;
quali siano i motivi per i quali l'integrazione delle Commissioni e degli Osservatori con i rappresentanti delle associazioni economiche degli esercenti le professioni tecniche costituirebbe impedimento all'accertamento, alla riscossione, al contrasto all'evasione ed al funzionamento dell'amministrazione finanziaria.
(4-03143)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere i motivi per i quali, relativamente alla categoria degli esercenti le professioni tecniche, sia omessa la rappresentanza delle associazioni economiche di categoria nella composizione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore, nonché nella commissione di esperti prevista dalla legge 8 maggio 1998, n. 146.
Al riguardo si ricorda che il decreto istitutivo degli Osservatori provinciali inserisce, espressamente, fra i componenti degli stessi organismi un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche (articolo 2, lettera
f) del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 15 aprile 1999).
Detto decreto, infatti, ha previsto per i settori produttivi la rappresentanza delle associazioni di categoria, mentre per gli esercenti le professioni tecniche ha delegato la relativa rappresentanza agli ordini professionali.
La scelta in questione è stata fatta in considerazione della maggiore garanzia di rappresentatività degli ordini professionali rispetto alle associazioni di categoria, dal momento che ad essi appartengono tutti i professionisti che esercitano una determinata attività.
Le varie associazioni economiche di categoria per le attività professionali possono, comunque, far valere specifiche richieste, sia investendo il relativo ordine del ruolo di portavoce nell'ambito dell'osservatorio provinciale, sia attraverso un intervento diretto nelle riunioni dell'osservatorio stesso, previa richiesta al presidente.
Pertanto, la mancata integrazione degli osservatori provinciali con i rappresentanti delle associazioni economiche degli esercenti attività professionali non appare limitativa, in quanto il principio democratico di partecipazione risulta, tuttavia, tutelato.
Peraltro, l'immediata sostituzione dei componenti degli osservatori comporterebbe una procedura complicata e non attuabile in tempi brevi, che avrebbe come conseguenza il rischio di paralizzare l'attività degli stessi organismi.
Le associazioni economiche degli esercenti le professioni tecniche possono, in ogni modo, tutelare i propri aderenti anche attraverso la designazione di rappresentanti presso la commissione degli esperti prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Si ricorda, infatti, che l'inserimento di propri rappresentanti nella predetta commissione può essere richiesto dalle organizzazioni economiche di categoria e dagli ordini professionali all'amministrazione finanziaria che potrà provvedere integrando il decreto ministeriale istitutivo della Commissione stessa.
Detta commissione svolge un ruolo fondamentale poiché ha il compito di esprimere un parere in merito alla idoneità dei singoli studi di settore a rappresentare la


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realtà economica cui si riferiscono prima che gli stessi siano approvati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Alla stessa commissione spetta, inoltre, il compito di esaminare le questioni sollevate dagli osservatori provinciali in merito all'applicazione degli studi di settore, evidenziando gli aspetti rilevanti e le problematiche da comunicare all'amministrazione finanziaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
molti pensionati o lavoratori dipendenti debbono ogni anno fare debiti per pagare l'ICI, una imposta inumana e ingiusta, voluta dai governi di sinistra, quando controllavano grande parte dei comuni d'Italia;
molti pensionati sono stati costretti a vendere la propria casa nella impossibilità di pagare l'ICI;
nelle grandi città, poi, come Roma, l'imposta ICI è elevatissima, addirittura si tratta di pagare milioni di vecchie lire ogni sei mesi, dato che è stata innalzata la rendita catastale in modo elevato;
vi sono pensionati che percepiscono meno di due milioni al mese di vecchie lire, obbligati a pagare ogni anno 2 milioni 600 mila lire;
svendere la casa che si abita, comprata con sacrifici enormi per pagare l'ICI appare immorale, oltre che ingiusto;
oltretutto i soldi ricavati da tale imposta sono utilizzati dai grandi comuni, in grande parte, per pagare consulenze di vario genere, per finanziare feste di quartiere, per fare regalie ad associazioni e club pseudo culturali -:
se non ritenga il Ministro di poter accogliere l'appello di una sterminata parte di cittadini che hanno grosse difficoltà a pagare l'ICI e di assumere le idonee iniziative normative affinché almeno per la casa di abitazione si provveda ad un «taglio» dell'ICI, per un importo pari al 50 per cento dell'imposta dovuta.
(4-04080)

Risposta. - In merito a quanto richiesto dall'interrogante con l'interrogazione cui si risponde, si fa preliminarmente presente che, al fine di ridurre il carico fiscale che grava sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la disciplina in materia di imposta comunale sugli immobili prevede che i comuni possono introdurre agevolazioni anche a favore di categorie di soggetti che versino in condizioni di particolare disagio economico-sociale.
In primo luogo, si osserva che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali», ha previsto la detrazione dall'imposta, dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di 103,29 euro (pari a 200.000 delle vecchie lire) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Inoltre, il successivo comma 3 del citato articolo 8 ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 1997 - con la deliberazione con la quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, ciascun comune stabilisce l'aliquota per l'anno successivo -, l'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50 per cento o, in alternativa, il predetto importo di 103,29 euro può essere elevato fino a 258,23 euro (pari a 500.000 delle vecchie lire).
Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
Inoltre, l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai fini Ici, la detrazione d'imposta contenuta nel citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504


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del 1992, può essere stabilita in misura superiore a 258,23 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la stessa unità.
L'eventuale adozione di una deliberazione in tal senso comporta, però, che il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Da quanto sopra esposto, si ritiene, quindi, che le disposizioni citate raggiungono lo stesso obiettivo che si propone nell'interrogazione, con la differenza che la decisione inerente l'opportunità di adottare le agevolazioni esaminate è demandata alla discrezionalità del comune, quale ente impositore, che stabilirà, peraltro, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia finanziaria, la destinazione delle risorse, derivanti anche dalla gestione dell'imposta in questione, per finalità aventi comunque carattere sociale.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

MANCINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il testo unico degli enti locali, così come da ultimo modificato, statuisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti privati o di enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli amministratori pubblici esercitano le loro funzioni;
tale regime provoca non poche difficoltà agli amministratori dei piccoli comuni che vedono il loro già esiguo bilancio decurtato dagli oneri finanziari che l'ente si deve accollare per garantire il rimborso delle assenze degli amministratori a causa dell'espletamento di compiti e funzioni legati al loro mandato elettorale -:
se non ritenga di adottare iniziative normative volte a ovviare a tale infausta ed ingiusta situazione, eventualmente attraverso l'introduzione di un rimborso ai comuni che devono fronteggiare tali esborsi.
(4-03608)

Risposta. - In merito alla problematica evidenziata, si comunica che l'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», confermando nel suo enunciato quanto stabilito dalla normativa precedente (articolo 24, comma 5, della legge 3 agosto 1999, n. 265), poi rivisitato dal testo del decreto-legge 27 dicembre 2000, e coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26 recante «disposizione urgenti in materia di enti locali», statuisce il rimborso, da parte degli enti locali, ai datori di lavoro privati o di enti pubblici economici, degli oneri derivanti dai permessi percepiti dai dipendenti per l'espletamento degli incarichi elettivi.
A questo proposito, è stato più volte rappresentato dai piccoli e medi comuni l'aggravio finanziario incidente sui loro bilanci e derivante, appunto, dal rimborso delle assenze degli amministratori a causa dell'espletamento delle funzioni legate al loro mandato elettorale.
L'intera questione potrà trovare un adeguato momento di confronto parlamentare nel corso della discussione sulla disposizione di delega per la riscrittura del testo unico degli enti locali che il Governo intende chiedere nell'ambito dell'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

MESSA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere -:
se corrisponda al vero che la direzione della Telecom da Roma sarà trasferita a Milano;
in caso di risposta affermativa, se tale trasferimento comporterà la contestuale, obbligatoria, mobilità del personale attualmente in servizio presso la sede romana o, addirittura, la perdita di posti di lavoro;
se non ritenga che, al fine di scongiurare negative ricadute occupazionali, di doversi adoperare affinché sia avviata una concertazione tra l'azienda e le organizzazioni


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sindacali volta ad evitare la perdita di posti di lavoro.
(4-03488)

Risposta. - Si premette che questo Dicastero risponde all'atto parlamentare in esame su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Telecom Italia S.p.A., interpellata in merito a quanto rappresentato nel citato atto parlamentare, ha comunicato di non aver mai effettuato trasferimenti di massa ma solo movimenti fisiologici di personale dirigente secondo le esigenze di mercato, (ad esempio n. 150 dirigenti durante il 2001) allo scopo di rafforzare la propria presenza nelle aree di importanza strategica mediante l'apertura di una sede di direzione generale dell'unità di
«business domestic wireline» a Milano, in aggiunta a quella di Roma.
La medesima concessionaria ha evidenziato, inoltre, che sono stati effettuati dei colloqui, con il personale interessato alla riorganizzazione aziendale, allo scopo di verificarne la disponibilità al trasferimento nella nuova sede milanese.
L'azienda ha, altresì, precisato che non sono in corso trasferimenti di attività strategiche al nord e che, al contrario, sono state trasferite a Roma le attività direzionali di «Seat pagine gialle».
La società Telecom Italia, con riferimento al livello occupazionale nell'azienda ha comunicato, inoltre, di aver siglato un accordo con le confederazioni sindacali che prevede, entro il 2004, circa 2300 assunzioni e l'assorbimento di quote di dipendenti della società Blu su tutto il territorio nazionale.
La stessa azienda ha precisato, altresì, che la sede ubicata presso il parco dei medici di Roma sarà, in larga parte, dedicata alle attività di formazione per le quali il gruppo Telecom Italia investirà 50 milioni di euro.
La strategia sopra descritta è stata oggetto di un incontro tenutosi presso la regione Lazio in data 23 luglio 2002, la presenza dei segretari generali del Lazio di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, dei presidenti della regione Lazio, della provincia di Roma e dell'unione industriali e del sindaco di Roma.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MESSA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere:
se siano a conoscenza dello stato di degrado presente nel campo nomadi di via Salone, a Roma;
se corrisponda al vero che nell'accampamento si siano verificati casi preoccupanti sotto l'aspetto igienico-sanitario;
quali iniziative intendano assumere per garantire il rispetto della legalità all'interno del campo;
quali provvedimenti intendano assumere per arrivare all'immediata smobilitazione del campo.
(4-04218)

Risposta. - La situazione del campo nomadi di via di Salone è alla costante attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e numerosi sono gli interventi assunti di concerto con l'amministrazione comunale, volti a ridimensionare le presenze nel campo ed a migliorare le condizioni di vivibilità degli occupanti.
Appare evidente come la problematica della ristrutturazione del campo nomadi di via di Salone sia in effetti estremamente complessa e non possa prescindere da un più generale programma di ridistribuzione delle presenze dei nomadi della capitale, in regola con le norme sul permesso di soggiorno, presso campi nomadi attrezzati e di più piccole dimensioni.
Le attuali condizioni igienico-sanitarie risultano precarie ed il direttore generale della ASL RMB, interessato in merito, ha rappresentato che si è provveduto a mantenere costantemente sotto controllo la situazione sanitaria attraverso i seguenti interventi:
presenza nel campo per quattro giorni a settimana di un presidio sanitario mobile in cui opera una équipe formata da diverse figure professionali - medico, infermiera professionale, assistente sociale e mediatore culturale - in attuazione del progetto aziendale di assistenza socio sanitaria nei campi rom, approvato dal comune di Roma;
interventi di profilassi in raccordo e collaborazione tra operatori del presidio sanitario


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mobile e operatori del dipartimento di prevenzione aziendale attuando tutti i protocolli di profilassi prescritti secondo quanto richiesto dalle varie circostanze. Ad esempio sono stati vaccinati 261 soggetti con ciclo completo di vaccino antiepatite A;
attuazione della campagna per la vaccinazione, indetta dalla regione Lazio, al fine di rafforzare le difese immunitarie della popolazione infantile.

Inoltre, con riferimento ai casi di malattia verificatisi nel campo nomadi di via di Salone, è stato evidenziato che sono stati registrati alcuni casi di scabbia e, nel periodo estivo, circa 20 casi di gastroenterite.
Tutti i casi di malattia riscontrati hanno ricevuto adeguato trattamento e, per quanto possibile, continuamente vengono assicurati i controlli sanitari soprattutto nei confronti dei bambini.
Il direttore generale della ASL RMb infine, nel ribadire che la situazione sanitaria nel campo è strettamente connessa a quella igienico ambientale, ha segnalato il rischio del diffondersi di malattie e ha pertanto ravvisato la necessità di provvedere ad un intervento di bonifica.
Per quanto concerne il secondo quesito formulato dall'onorevole interrogante, al momento non è prevista la smobilitazione del campo nomadi di Salone, e tale opzione è anche alla base della scelta, che si è tentato di evidenziare nella presente risposta, di migliorare, nei limiti del possibile, le condizioni di vita dei residenti del campo.
Parallelamente il campo è costante oggetto di osservazione e controllo da parte delle forze dell'ordine per perseguire possibili autori di reati ivi nascosti e verificare l'eventuale presenza di extracomunitari irregolari.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri nella riunione del 7 marzo 2002 su proposta del Ministro dell'economia e finanze ha dato via libera ad un regolamento che consentirà alle associazioni e società dilettantistiche di sostituire i misuratori fiscali per gli incassi di attività svolte con certificazioni dei proventi;
tali misure si pongono indubbiamente come innovative ed efficaci per semplificare procedure ed attività di organismi che sostanzialmente operano senza scopo di lucro per la diffusione della pratica sportiva;
il regolamento interessato che è stato comunicato e diffuso dagli organi di stampa, esclude le pro loco dalle agevolazioni operative sopra ricordate;
le associazioni pro loco hanno reiteratamente richiesto interventi del Governo per semplificare gli adempimenti procedurali burocratici e contabili cui sono soggette nella organizzazione di manifestazioni di loro competenza;
il Governo si era impegnato a rivedere, in sede di esame della legge finanziaria per il 2002 anche le normative attinenti alle pro loco e aveva accettato come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149 presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001 con cui si chiedeva di escludere le pro loco dall'obbligo dei misuratori fiscali;
la richiesta delle pro loco appare oggettivamente giustificata in quanto la loro attività non si svolge per scopi di lucro e comunque è indirizzata all'interesse pubblico generale in quanto gli eventuali utili ricavati nella organizzazione di manifestazioni vengono reimpiegati per promozione del turismo e quindi nell'interesse generale del Paese -:
se non ritenga opportuno comprendere anche le pro loco nelle semplificazioni procedurali di esonero dall'obbligo dei misuratori fiscali per gli adempimenti finanziari connessi con attività svolte, estendendo anche a tali associazioni il regime già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche;


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se non ritenga di modificare e integrare in questo senso le disposizioni in atto di formazione e in particolare il regolamento proposto nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2002.
(4-02590)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni
pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

FIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 26 febbraio 1999 n. 60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il 13 marzo 2002 è stato emanato il regolamento che detta modalità semplificate di certificazione dei proventi per le società sportive dilettantistiche;
ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento le modalità semplificate di cui sopra si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Coni dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli Enti di promozione sportiva;
per effetto di quanto precede gli operatori del settore sportivo dilettantistico sono quindi autorizzati a documentare i propri proventi esibendo come sempre solamente le matrici del biglietti e degli abbonamenti, regolarmente provvisti di contrassegno SIAE esitati nelle manifestazioni dl cui trattasi, invece dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, previsti dai decreti 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001 che dovranno essere adottati dalle società sportive professionistiche dal 10 luglio 2002;
dal suddetto decreto di semplificazione delle certificazioni dei proventi sono state discriminate le oltre 6.000 Pro-Loco italiane, che contano circa 1 milione di soci, che in linea di massima organizzano solo manifestazioni di trattenimenti e giochi quasi esclusivamente all'aperto, con punti di vendita dei biglietti di accesso volanti o esitati a porta a porta, e quindi in condizioni di difficoltà oggettiva per utilizzare uno o più misuratori fiscali, tutto ciò malgrado il Governo si fosse impegnato a rivedere in sede di finanziaria 2001-2002 la richiesta In materia delle Pro-Loco dopo aver accettato l'ordine del giorno di merito 9/1984/149 presentato in Senato nella seduta del 19 dicembre 2001 da moltissimi parlamentari di tutte le parti politiche -:
se non ritenga opportuno modificare detto Regolamento per includervi la norma che consenta anche alle Pro-Loco di utilizzare la modalità semplificata di certificazione dei proventi di esercizio.
(4-02757)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.


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Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni
pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

NICOTRA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dal 1 luglio 2002 le Associazioni Pro Loco avranno l'obbligo di dotarsi di misuratori fiscali;
considerando che tali Associazioni, in numero di oltre 6.000 e con circa un milione di soci, organizzano manifestazioni quasi esclusivamente all'aperto con più punti d'ingresso;
non tutte le manifestazioni necessitano del biglietto d'ingresso -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché le Pro Loco continuino ad usufruire degli attuali biglietti d'ingresso reperibili presso la SIAE che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni e che risultano enormemente più pratici ai fini organizzativi;
se non ritenga opportuno non gravare le Pro Loco dell'obbligo di dotarsi di misuratori fiscali che comporterebbero una spesa non giustificata se rapportata al numero delle manifestazioni e che indurrebbe le suddette associazioni a rinunciare ad ogni iniziativa a discapito del turismo e dei visitatori.
(4-02714)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni
pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

PATRIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;
le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome da un'analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli archivi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;


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quanto sopra ha impedito al buon esito da circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo, in tal modo, i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquisire i necessari dati tecnici dal sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, a tutt'oggi, sono di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale;
se tutto quanto non contravvenga al disposto della legge finanziaria del 1998 che legittima i tabaccai nella riscossione di tutte le tasse automobilistiche.
(4-02380)

Risposta. - In ordine alla problematica prospettata dall'interrogante, occorre ricordare preliminarmente che il decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali, ha disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa Stato/regioni, la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo (articolo 6, comma 1).
Lo stesso regolamento ha stabilito che «il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi» (articolo 2, comma 1).
Ciò posto, le informazioni provenienti dalla motorizzazione civile relative alle prime immatricolazioni e alle variazioni di residenza vengono acquisite immediatamente nello Sgata (sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche), ad eccezione delle informazioni di competenza delle regioni convenzionate con l'Aci per il controllo e per la riscossione delle tasse automobilistiche, e acquisite in archivio soltanto dopo la loro restituzione da parte delle regioni interessate.
Questa soluzione, concordata tra tutte le regioni e le province autonome già in fase di costituzione dello Sgata, doveva consentire ai predetti enti territoriali convenzionati di costituire e aggiornare i propri archivi regionali e di inviare allo Sgata informazioni controllate da loro stesse.
Si stabilì anche che l'invio all'Aci dovesse avvenire ad ogni acquisizione di dati dalla motorizzazione civile e che la restituzione degli stessi dati si completasse, per ogni fornitura, nell'arco di poche settimane dall'invio. In questo modo sarebbe stato possibile mantenere sostanzialmente allineati archivi regionali e archivio nazionale, con forniture di aggiornamento di piccola entità ma costanti nel tempo.
I dati inviati vengono però sistematicamente restituiti dall'Aci allo Sgata a distanza


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di molti mesi e, per questo, in grandi quantità. La loro acquisizione in archivio, in particolare sotto scadenza di pagamento, appesantisce notevolmente le prestazioni del sistema.
Di conseguenza, fino all'acquisizione delle targhe in archivio non è possibile effettuare il pagamento
on-line presso i punti collegati allo Sgata e, se nel frattempo avvengono variazioni di residenza o di proprietà, si determinano pagamenti a favore di una data regione o provincia autonoma per veicoli che essa ancora non conosce.
L'azienda delle entrate, da parte sua, ha invitato (in data 15 giugno 2001) le regioni convenzionate con l'Aci a comunicare se il caricamento sullo Sgata degli aggiornamenti dei veicoli di loro competenza dovesse continuare ad avvenire soltanto dopo la validazione degli stessi ad opera dell'Aci; in questo caso, sarebbe stato necessario che le regioni intervenissero presso l'Aci per verificare le modalità di trasmissione di questi aggiornamenti e, comunque, che detta trasmissione avvenisse in tempi più rapidi.
La stessa Agenzia ha, contestualmente, manifestato la propria disponibilità, su richiesta delle regioni convenzionate con l'Aci, ad effettuare l'elaborazione dei soli dati già trasmessi dall'Aci, sottolineando comunque che, in tal caso, la duplicazione della lavorazione di un numero di veicoli molto elevato avrebbe potuto provocare significativi ritardi e disfunzioni nello svolgimento delle restanti attività di aggiornamento dello Sgata.
In particolare, la questione è stata sottoposta all'attenzione della regione Lombardia, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento in materia tributaria per conto delle regioni e delle province autonome.
Le regioni, benché sollecitate, non hanno fatto seguito al predetto invito dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione della regione Toscana.
Inoltre, circa l'impossibilità per i tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che sono «in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale», occorre far presente che il problema verificatosi riguarda l'applicazione dell'articolo 61, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che aggiunge i commi 22-
bis, 22-ter e 22quater all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n, 488).
Detta norma ha previsto che per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, in aggiunta alle tasse automobilistiche per le automotrici, sono dovute anche quelle relative alla massa rimorchiabile, «sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione...».
Al riguardo, l'agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione dei rimorchi con circolari del 16 novembre 2000 (n. 207/E) e del 15 gennaio 2001 (n. 2/E).
Peraltro, nel corso di una serie di incontri con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, furono anticipate delle novità circa la carta di circolazione e conseguentemente valutate le difficoltà nell'annotazione sulla stessa carta di circolazione delle eventuali limitazioni della capacità al traino.
La soluzione concordata, successivamente recepita nella circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001 emanata dall'Agenzia delle entrate, prevedeva, tra l'altro, modalità di comunicazione delle limitazioni al traino alternative all'annotazione sulla carta di circolazione: i contribuenti interessati all'eliminazione dell'idoneità al traino e, dunque, alla riduzione del carico tributario per il loro veicolo, potevano presentare «agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla trasmissione dei dati...» una dichiarazione di impegno a richiedere, entro il 31 ottobre 2001, tale eliminazione ai competenti uffici della Motorizzazione Civile. Entro il 31 dicembre 2001, poi, i predetti uffici avrebbero trasmesso allo Sgata le informazioni relative all'avvenuta eliminazione della massa rimorchiabile.
Le province autonome di Bolzano e Trento e diverse regioni (Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte), a decorrere dal mese


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di febbraio 2001, hanno chiesto all'Agenzia delle entrate di sospendere, presso le tabaccherie abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il pagamento del tributo per i veicoli adibiti al trasporto di cose il cui presupposto d'imposta fosse la massa rimorchiabile.
Ciò in quanto, a parere delle sopra citate regioni e province, la predetta circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001, individuando i soggetti autorizzati alla trasmissione dei dati dei veicoli, indirettamente escludeva le tabaccherie dalla procedura della dichiarazione di impegno. Di conseguenza, i contribuenti che avessero scelto di corrispondere presso un tabaccaio la tassa automobilistica per i rimorchi, avvalendosi della riduzione per eliminazione della massa rimorchiabile, avrebbero pagato sulla base di una quantificazione errata del tributo stesso.
Successivamente, alcune regioni e province autonome hanno chiesto di riattivare il servizio di riscossione presso i tabaccai proponendo l'introduzione di un «codice di riduzione» per eliminare il tributo relativo alla massa rimorchiabile.
L'Agenzia delle entrate, nel verificare la concreta realizzabilità di questa proposta nell'ambito delle normali attività di conduzione dello Sgata ha tuttavia rilevato che la variazione proposta avrebbe implicato, oltre al consenso di tutte le regioni e province autonome, l'emanazione di specifiche direttive ai tabaccai sugli adempimenti da svolgere a fronte della richiesta del contribuente di effettuare il pagamento in misura ridotta, con conseguente ridefinizione di ruoli e competenze, quale la conservazione della documentazione prodotta dai contribuenti a giustificazione del pagamento ridotto.
Di tutto questo è stata informata la regione Lombardia, incaricata, come anzi detto, del coordinamento di regioni e province autonome in materia tributaria, invitandola a provvedere all'emanazione delle citate direttive, sottolineando, peraltro, che l'attivazione della funzione automatizzata di determinazione della tassa automobilistica, se limitata ai tabaccai operanti in una regione, avrebbe comportato, per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli autorimorchi, modalità difformi rispetto a quelle fruibili nelle altre regioni.
Inoltre, si è in attesa di sapere dalla regione Lombardia, sempre in virtù della sua funzione di capofila, se ritiene che detta funzione debba essere attivata nei confronti di tutti i soggetti titolari delle tasse automobilistiche, affinché il contribuente possa corrispondere il tributo dovuto per i veicoli adibiti al trasporto di cose, con identiche condizioni di pagamento, presso tutte le tabaccherie, ovunque situate sul territorio nazionale.
Occorre infine segnalare che, da quanto riferito dall'Agenzia delle entrate, qualsiasi iniziativa adottata ha sempre fatto seguito a specifiche richieste avanzate dalle regioni e province autonome, quali soggetti titolari del tributo.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

SERGIO ROSSI e ERCOLE. - Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
per i minorati e i mutilati fisici, per i portatori di handicap per i soggetti affetti da diabete, nonché per gli altri soggetti nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti sanitari faccia insorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, il conseguimento e la revisione della patente di guida è subordinato a particolari accertamenti del requisiti psichici e fisici;
per tali soggetti, l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per ottenere la conferma o la revisione della patente di guida è effettuato, in virtù dell'articolo 119, comma 4, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), da commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia;
l'articolo 330, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre


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1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ha delegato il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, a determinare i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni;
in virtù del decreto ministeriale 27 dicembre 1994 (come modificato dai successivi decreti ministeriali), per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali i richiedenti sono tenuti a corrispondere un diritto fisso di lire 36.000 ed un diritto suppletivo di lire 12.000 per ciascun componente aggiuntivo della commissione, qualora la medesima si avvalga della consulenza di esperti esterni (tra cui sono ricompresi i medici appartenenti al servizi territoriali della riabilitazione e gli psicologi);
al fine di garantire la sicurezza sulle strade, per i soggetti predetti gli accertamenti sanitari legati alla revisione della patente si verificano ad intervalli assai più ravvicinati di quelli previsti per i conducenti non portatori di disturbi fisici o psichici;
in virtù del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14 i duplicati, le certificazioni, eccetera inerenti ai conducenti sono subordinati ad una tariffa di 20.000 lire -:
se i Ministri interrogati non intendano adottare opportune iniziative normative volte a prevedere agevolazioni economiche volte a rendere meno onerosi gli accertamenti sanitari legati alla revisione della patente di quei soggetti che presentano alterazioni fisiche o psichiche che potrebbero compromettere la sicurezza della guida.
(4-04424)

Risposta. - Il decreto ministeriale 14 settembre 1998 ha provveduto ad effettuare la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali.
L'attuazione pratica delle misure previste da tale decreto ha posto in evidenza il fatto che vengono a crearsi situazioni per le quali un cittadino portatore di handicap, per l'ottenimento della patente di guida, deve versare una quota suppletiva di diritti, essendo necessaria l'effettuazione della visita medica da parte di una commissione composta da più membri, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
Pertanto, anche tenendo conto della ulteriore normativa in materia di traffico (articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) che tende a ridurre gli oneri a carico delle fasce più deboli della popolazione, si sono intrapresi, a cura di questo ministero e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i passi necessari per la revisione del meccanismo di tariffazione delle visite presso le commissioni mediche locali.
In particolare, è stata avanzata la proposta di modifica del decreto ministeriale 14 settembre 1998.
Oltre ciò, si prevede di inserire la modifica dell'intero sistema della composizione e del numero delle commissioni mediche locali - e conseguentemente anche delle tariffe - nell'ambito dei lavori per la revisione del nuovo codice della strada (previsti per effetto dell'entrata in vigore della nuova legge delega per la revisione del nuovo codice della strada), a cui il Ministero della salute parteciperà con propri rappresentanti.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Guidi.

SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le regioni possono affidare l'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche a concessionari collegati in via telematica con l'archivio unitario nazionale;


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le regioni, in ogni caso, devono assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, effettuato con i dati ricevuti dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione nonché dagli altri soggetti aventi i prescritti requisiti;
in molte regioni e nelle province autonome la gestione e l'aggiornamento degli archivi è demandata all'ACI e che, da un'analisi delle riscossioni effettuate nel 2001, è emerso che gli stessi non erano stati aggiornati con i dati dei veicoli immatricolati nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001;
quanto sopra ha impedito il buon esito di circa 58.000 riscossioni tentate presso i tabaccai in soli quattro giorni;
che a seguito di alcune circolari ministeriali emanate nei primi mesi dello scorso anno, è stato sostanzialmente impedito ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose distraendo, in tal modo, i contribuenti verso altri concessionari in grado di acquistare i necessari dati tecnici dal sistema informativo -:
se sia legittimo subordinare l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, affidata per legge ai tabaccai, al fatto che altri concessionari ottemperino ai loro obblighi di aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
se sia possibile che a distanza di tre anni dall'avvio della riscossione delle tasse automobilistiche tramite le tabaccherie ancora non siano state regolamentate le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati relativamente all'aggiornamento dell'archivio unitario nazionale;
quali provvedimenti intenda adottare per offrire a tutti i contribuenti la possibilità a loro concessa dalla legge di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche in via paritetica presso qualunque soggetto abilitato alla riscossione;
se sia atto lesivo della concorrenza impedire ai tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che, tutto oggi di fatto in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale.
(4-02469)

Risposta. - In ordine alla problematica prospettata dall'interrogante, occorre ricordare preliminarmente che il decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali, ha disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa Stato/regioni, la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo (articolo 6, comma 1).
Lo stesso regolamento ha stabilito che «il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi» (articolo 2, comma 1).
Ciò posto, le informazioni provenienti dalla motorizzazione civile relative alle prime immatricolazioni e alle variazioni di residenza vengono acquisite immediatamente nello Sgata (sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche), ad eccezione delle informazioni di competenza delle regioni convenzionate con l'Aci per il controllo e per la riscossione delle tasse automobilistiche, e acquisite in archivio soltanto dopo la loro restituzione da parte delle regioni interessate.
Questa soluzione, concordata tra tutte le regioni e le province autonome già in fase di costituzione dello Sgata, doveva consentire ai predetti enti territoriali convenzionati di costituire e aggiornare i propri


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archivi regionali e di inviare allo Sgata informazioni controllate da loro stesse.
Si stabilì anche che l'invio all'Aci dovesse avvenire ad ogni acquisizione di dati dalla motorizzazione civile e che la restituzione degli stessi dati si completasse, per ogni fornitura, nell'arco di poche settimane dall'invio. In questo modo sarebbe stato possibile mantenere sostanzialmente allineati archivi regionali e archivio nazionale, con forniture di aggiornamento di piccola entità ma costanti nel tempo.
I dati inviati vengono però sistematicamente restituiti dall'Aci allo Sgata a distanza di molti mesi e, per questo, in grandi quantità. La loro acquisizione in archivio, in particolare sotto scadenza di pagamento, appesantisce notevolmente le prestazioni del sistema.
Di conseguenza, fino all'acquisizione delle targhe in archivio non è possibile effettuare il pagamento
on-line presso i punti collegati allo Sgata e, se nel frattempo avvengono variazioni di residenza o di proprietà, si determinano pagamenti a favore di una data regione o provincia autonoma per veicoli che essa ancora non conosce.
L'agenzia delle entrate, da parte sua, ha invitato (in data 15 giugno 2001) le regioni convenzionate con l'Aci a comunicare se il caricamento sullo Sgata degli aggiornamenti dei veicoli di loro competenza dovesse continuare ad avvenire soltanto dopo la validazione degli stessi ad opera dell'Aci; in questo caso, sarebbe stato necessario che le regioni intervenissero presso l'Aci per verificare le modalità di trasmissione di questi aggiornamenti e, comunque, che detta trasmissione avvenisse in tempi più rapidi.
La stessa agenzia ha, contestualmente, manifestato la propria disponibilità, su richiesta delle regioni convenzionate con l'Aci ad effettuare l'elaborazione dei soli dati già trasmessi dall'Aci, sottolineando comunque che, in tal caso, la duplicazione della lavorazione di un numero di veicoli molto elevato avrebbe potuto provocare significativi ritardi e disfunzioni nello svolgimento delle restanti attività di aggiornamento dello Sgata.
In particolare, la questione è stata sottoposta all'attenzione della regione Lombardia, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento in materia tributaria per conto delle regioni e delle province autonome.
Le regioni, benché sollecitate, non hanno fatto seguito al predetto invito dell'agenzia delle entrate, ad eccezione della regione Toscana.
Inoltre, circa l'impossibilità per i tabaccai di riscuotere la tassa relativa ai veicoli adibiti al trasporto di cose con le stesse modalità di altri concessionari che sono «in grado di accedere ai dati contenuti nell'archivio nazionale», occorre far presente che il problema verificatosi riguarda l'applicazione dell'articolo 61, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che aggiunge i commi 22-
bis, 22-ter e 22-quater all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Detta norma ha previsto che per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, in aggiunta alle tasse automobilistiche per le automotrici, sono dovute anche quelle relative alla massa rimorchiabile, «sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione...».
Al riguardo, l'agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione dei rimorchi con circolari del 16 novembre 2000 (n. 207/E) e del 15 gennaio 2001 (n. 2/E).
Peraltro, nel corso di una serie di incontri con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, furono anticipate delle novità circa la carta di circolazione e conseguentemente valutate le difficoltà nell'annotazione sulla stessa carta di circolazione delle eventuali limitazioni della capacità al traino.
La soluzione concordata, successivamente recepita nella circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001 emanata dall'Agenzia delle entrate, prevedeva, tra l'altro, modalità di comunicazione delle limitazioni al traino alternative all'annotazione sulla carta di circolazione: i contribuenti interessati all'eliminazione dell'idoneità al traino e, dunque, alla riduzione del carico tributario per


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il loro veicolo, potevano presentare «agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla trasmissione dei dati...» una dichiarazione di impegno a richiedere, entro il 31 ottobre 2001, tale eliminazione ai competenti uffici della motorizzazione civile. Entro il 31 dicembre 2001, poi, i predetti uffici avrebbero trasmesso allo Sgata le informazioni relative all'avvenuta eliminazione della massa rimorchiabile.
Le province autonome di Bolzano e Trento e diverse regioni (Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte), a decorrere dal mese di febbraio 2001, hanno chiesto all'Agenzia delle entrate di sospendere, presso le tabaccherie abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il pagamento del tributo per i veicoli adibiti al trasporto di cose il cui presupposto d'imposta fosse la massa rimorchiabile.
Ciò in quanto, a parere delle sopra citate regioni e province, la predetta circolare n. 12/E del 31 gennaio 2001, individuando i soggetti autorizzati alla trasmissione dei dati dei veicoli, indirettamente escludeva le tabaccherie dalla procedura della dichiarazione di impegno. Di conseguenza, i contribuenti che avessero scelto di corrispondere presso un tabaccaio la tassa automobilistica per i rimorchi, avvalendosi della riduzione per eliminazione della massa rimorchiabile, avrebbero pagato sulla base di una quantificazione errata del tributo stesso.
Successivamente, alcune regioni e le province autonome hanno chiesto di riattivare il servizio di riscossione presso i tabaccai proponendo l'introduzione di un «codice di riduzione» per eliminare il tributo relativo alla massa rimorchiabile.
L'Agenzia delle entrate, nel verificare la concreta realizzabilità di questa proposta nell'ambito delle normali attività di conduzione dello Sgata, ha tuttavia rilevato che la variazione proposta avrebbe implicato, oltre al consenso di tutte le regioni e province autonome, l'emanazione di specifiche direttive ai tabaccai sugli adempimenti da svolgere a fronte della richiesta del contribuente di effettuare il pagamento in misura ridotta, con conseguente ridefinizione di ruoli e competenze, quale la conservazione della documentazione prodotta dai contribuenti a giustificazione del pagamento ridotto.
Di tutto questo è stata informata la regione Lombardia, incaricata, come anzi detto, del coordinamento di regioni e province autonome in materia tributaria, invitandola a provvedere all'emanazione delle citate direttive, sottolineando, peraltro, che l'attivazione della funzione automatizzata di determinazione della tassa automobilistica, se limitata ai tabaccai operanti in una regione, avrebbe comportato, per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli autorimorchi, modalità difformi rispetto a quelle fruibili nelle altre regioni.
Inoltre, si è in attesa di sapere dalla regione Lombardia, sempre in virtù della sua funzione di capofila, se ritiene che detta funzione debba essere attivata nei confronti di tutti i soggetti titolari delle tasse automobilistiche, affinché il contribuente possa corrispondere il tributo dovuto per i veicoli adibiti al trasporto di cose, con identiche condizioni di pagamento, presso tutte le tabaccherie, ovunque situate sul territorio nazionale.
Occorre infine segnalare che, da quanto riferito dall'Agenzia delle entrate, qualsiasi iniziativa adottata ha sempre fatto seguito a specifiche richieste avanzate dalle regioni e province autonome, quali soggetti titolari del tributo.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

ROSSIELLO. -Al Ministro dell'economica e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 e al successivo decreto ministeriale dell'11 settembre 2000 n. 289 (regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni) che prevede all'articolo 6 un requisito


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finanziario minimo di 1 miliardo di lire per «l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti» -:
se non ritenga che le società miste costituite a norma dell'articolo 22 comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, che non siano tenute all'iscrizione al suddetto albo a norma del comma 2 dell'articolo 2 del citato regolamento, siano comunque soggette, per svolgere l'attività di accertamento e riscossione di tributi locali, al rispetto del requisito finanziario minimo di un capitale sociale non inferiore al 1 miliardo di lire (516.456,90 euro), ai sensi del comma 4, articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 533;
se tale requisito finanziario minimo sia richiesto anche in presenza di una partecipazione di maggioranza alla società (51 per cento) assunta dall'ente locale (comune).
(4-02548)

Risposta. - In ordine ai quesiti posti con l'interrogazione in esame si ricorda, preliminarmente, che l'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), ha introdotto la possibilità, per gli enti locali, di far ricorso a società miste a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi di propria competenza.
Successivamente, il legislatore, ha introdotto talune modifiche non marginali al modello di società proposto dalla suddetta normativa.
Infatti, la legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha previsto la possibilità per le province e i comuni di costituire, per la gestione dei servizi, apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria precedentemente richiesta (articolo 12).
L'evoluzione normativa che nel corso degli anni ha interessato lo specifico settore ha delineato il modello generale dello strumento gestionale di cui trattasi e, di conseguenza, le prescrizioni di carattere strutturale richieste.
In particolare, il regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, ha disposto che per dette società il capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire (decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, articolo 1).
Pertanto, relativamente alle questioni poste dall'interrogante, deve ritenersi che per le società per azioni in argomento che svolgono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni e delle province il requisito del capitale di almeno euro 516.456,90 (1 miliardo di lire) debba sussistere a prescindere dalla entità della partecipazione azionaria dell'ente locale.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

RUSSO SPENA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 18 novembre 2002 da Pristina è arrivata una nota del comando Kfor-Nato diffusa proprio nel giorno dell'arrivo di Kofi Annan, segretario ONU. Nella nota - emessa dopo la distruzione con attentati al tritolo di due chiese ortodosse che non avevano protezione militare - si giustificava la disattenzione dei militari atlantici annunciando anzi che Kfor-Nato in Kosovo d'ora in poi proteggerà solo «siti religiosi d'importanza storico-artistica e attivi al culto», perché «quelle chiese erano da tempo abbandonate e non avevano rilevanza artistica, una era stata costruita nel 1940 e l'altra nel 1997 e non contenevano arredi di alcun genere». Essendo la Kfor-Nato in Kosovo comandata dal generale italiano Fabio Mini, l'incredibile «nota» non può che essere sua. Ed è grave. Visto che in Kosovo i contingenti Nato sono 35 mila uomini che, dall'estate del 1999, hanno occupato la regione -


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ancora serba - amministrata pro tempore dall'ONU. Ebbene, da quella data sono stati uccisi più di mille serbi, rom e albanesi moderati, altrettanti sono desaparecidos, duecento mila serbi e rom sono fuggiti sotto il terrore della nuova contropulizia etnica. Ma l'arte che centra? È che in questi due anni le milizie dell'ex Uck, alleato in guerra della NATO, hanno distrutto 110 chiese ortodosse, ha ricordato lunedì scorso il vescovo Artemje. «Non storico-artistiche» per il generale Mini -;
le 110 chiese ortodosse fatte saltare finora erano artisticamente rilevanti, dice l'ONU;
il fatto che quelle di questi giorni siano del 1940 e del 1997 non vuol dire nulla, visto che erano costruite con pietre di edifici medievali distrutti in storici massacri precedenti;
dire che «non contenevano arredi di alcun genere» non è corretto visto che quegli arredi (con le icone) sono stati trafugati e vandalizzati sotto gli occhi della NATO;
non corrisponde al vero che non sono «attivi al culto», visto che i serbi sono stati costretti con la violenza a fuggire e che l'ONU «promette» di farli rientrare -:
se non intenda avviare un'iniziativa diplomatica in ambito NATO, affinché la protezione militare da parte della Kfor-NATO sia garantita con riferimento anche alle chiese ortodosse in Kosovo.
(4-04925)

Risposta. - La Kfor e l'Unmik hanno a suo tempo concordato una linea di responsabilizzazione delle comunità locali in Kosovo relativamente al rispetto dei siti religiosi. In tale contesto, la Kfor si è impegnata a garantire la sicurezza delle principali zone a rischio della Provincia, individuate d'intesa con le comunità locali, mantenendo presidi fissi presso i siti di interesse storico artistico, nonché a protezione delle «enclaves» serbe maggiormente minacciate.
La Kfor ha confermato che tali misure di protezione non riguardano tutti i siti serbi del Kosovo e neanche tutti quelli ritenuti dalle stesse autorità serbe di interesse storico-artistico; d'intesa con le autorità serbe, la Kfor - dal 1999 a fine 2001 - ha fornito protezione a 66 siti, di cui 3 monumenti civili, 1 residenza vescovile, 1 patriarcato, 8 monasteri e 53 chiese. Quanto alle due chiese colpite, menzionate dall'Onorevole interrogante, esse non risultavano incluse in alcun elenco di patrimonio culturale, ed erano peraltro ubicate in territori non più abitati da serbi.
Nell'ambito della ristrutturazione della Kfor deliberata dal consiglio Atlantico all'inizio del 2002, è stato deciso - d'intesa con l'Unmik - che, per conferire responsabilità, fiducia e legittima giurisdizione e competenza agli organi di autogoverno locale ed a quelli giudiziari e di polizia, sarebbe stato necessario abbassare il livello di visibilità delle forze militari, diminuendo il loro coinvolgimento diretto nell'amministrazione civile della sicurezza, anche con una riduzione numerica della propria presenza. Conseguentemente, è stata decisa una riduzione dei presidi fissi a protezione sia degli obiettivi militari che degli obiettivi civili; quella relativa agli obiettivi civili è stata sottoposta a valutazione congiunta del rischio tra la Kfor, l'Unmik, gli organi di Polizia e i responsabili amministrativi locali.
La politica di riduzione della presenza militare e della dipendenza da Kfor da parte degli organi di governo locali - riconfermata costantemente anche dal consiglio Atlantico - è di fondamentale importanza per la costruzione di un Kosovo moderno; occorre evitare, infatti, che la Kfor possa essere percepita come un «esercito di occupazione». In questo contesto, considerati anche gli sviluppi della situazione sul terreno, non appare al momento opportuna una «iniziativa diplomatica in ambito Nato, affinché la protezione militare da parte della Kfor sia garantita con riferimento alle chiese ortodosse in Kosovo», come suggerisce l'interrogante; del resto, la consistenza numerica ed i compiti della Kfor vengono periodicamente riconsiderati nel contesto


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della «Joint operation area review», semestrale, a seguito della quale possono avere luogo eventuali variazioni nel dispiegamento della Kfor qualora la situazione sul terreno dovesse effettivamente richiederlo.
Va infine menzionato che la Kfor ha immediatamente condannato l'episodio riportato dall'interrogante e che l'Unmik ha assicurato la ricostruzione dei predetti siti con fondi del bilancio del Kosovo.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

TOCCI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a seguito delle elezioni amministrative del 13 maggio 2001 veniva rinnovato il consiglio comunale di Vasanello (Viterbo) ed eletto il nuovo sindaco. Nel giugno del 2001 il geometra Vestri Igino, libero professionista iscritto all'albo dei geometri di Viterbo, veniva nominato assessore ai lavori pubblici del comune di Vasanello;
in data 18 luglio 2002 in occasione della prima convocazione della commissione edilizia della nuova amministrazione venivano esaminati progetti presentati dall'assessore Vestri. Il componente della minoranza consiliare della commissione edilizia, signor Creta Elvise, si asteneva sui singoli progetti presentati dal Vestri (verbale 219 n. 48/6 e n. 50/8) facendo notare agli altri componenti della commissione che il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti locali) prevede che «i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato»;
ancora nella commissione edilizia del 29 ottobre 2001 (verbale 221) e in quella del 9 gennaio 2002 (verbale 222) venivano esaminati altri progetti presentati dall'assessore Vestri. Anche in queste occasioni il consigliere Creta Elvise si asteneva con la motivazione suesposta;
inoltre, in data 30 novembre 2001 veniva discussa dal consiglio comunale di Vasanello la richiesta di dimissioni del geometra Vestri, presentata dal gruppo di minoranza consiliare, in quanto la carica pubblica ricoperta ed il prosieguo dell'attività professionale contravvenivano alla disposizione perentoria dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La richiesta venne respinta a maggioranza -:
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché sia applicata correttamente la norma che dovrebbe impedire, in questo caso ad un professionista di svolgere contemporaneamente l'ufficio di assessore ai lavori pubblici e la professione privata.
(4-03484)

Risposta. - La situazione segnalata dall'interrogante ha formato oggetto di intervento da parte del prefetto di Viterbo, che ha richiamato l'attenzione del sindaco del comune di Vasanello, affinché si attivasse con la massima urgenza a conformare la posizione dell'assessore ai lavori pubblici al disposto sancito dal comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale disposizione impone ai componenti della giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio in cui è svolto l'incarico amministrativo.
Il testo normativo ha inteso, infatti, disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di quell'ufficio pubblico nell'ambito del territorio da essi amministrato, ma non anche farli decadere dalla carica elettiva ricoperta attraverso la previsione di una specifica causa di incompatibilità.
Resta altresì fermo per l'amministratore interessato l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, obbligo finalizzato ad escludere una indebita commistione tra l'esercizio di funzioni


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pubbliche e gli interessi personali di cui il medesimo potrebbe essere portatore.
Ciò non toglie che permanga la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto, come tutti i pubblici amministratori, ad osservare e a porre in essere comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 78 del testo unificato enti locali.
I nuovi rapporti fra lo Stato e gli enti locali basati sulla sostanziale «pariordinazione» cui si ispira la recente modificazione del titolo V della nostra Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, non consentono, peraltro, di valicare i reciproci limiti di competenza tracciati dalla normativa attualmente in vigore.
Ciò è pur valido per le limitazioni del diritto di elettorato passivo, contrassegnate da una sottolineatura di rispetto delle autonomie, che esclude oggi l'ampliamento delle fattispecie del regime vigente in materia, e esclude il potere di intervento della autorità statale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

VALPIANA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
un comunicato stampa pubblicato sul sito internazionale dell'IBFAN all'indirizzo http://www.ibfan.org/english/news/press/press10may02.html ha denunciato il caso di un neonato deceduto il 16 marzo 2002 in Belgio per meningite. La meningite è stata causata dall'enterobacter sakazakii che sarebbe stato contenuto nel latte in polvere somministratogli;
questo decesso per meningite di un neonato di cinque giorni in Belgio solleva importanti questioni sull'etichettatura e la promozione dei sostituti del latte materno e sull'adeguatezza dei sistemi di vigilanza commerciale, questioni attualmente discusse alla riunione del Codex Alimentarius di Halifax, Nova Scotia, Canada;
quasi sette settimane più tardi, il 2 maggio 2002, l'agenzia federale per la sicurezza alimentare del Belgio, come misura precauzionale, ha chiesto alla Nestlé (Belgio) di ritirare le confezioni di Beba 1 da 900 grammi (codici DEXCPIKA e/o DEXCPIKB, scadenza 02/2003). Un avviso della Nestlé, apparso su tutti i quotidiani, nonché sui telegiornali della sera dei canali televisivi belgi, afferma che il livello di contaminazione è ben al di sotto dello standard internazionale accettabile di 4 batteri per 100 grammi, e che il prodotto non è sterile;
il lotto in questione era stato prodotto da Nestlé Germany Kapeln e distribuito in Belgio e Svizzera, ma il prodotto è stato ritirato anche in Lussemburgo (sebbene in questo Paese non siano stati informati i consumatori);
nell'aprile 2002, un'avvertenza riguardante l'enterobacter sakazakii è stata diffusa dalla FDA (US Food and Drug Administration): il 14 per cento di un campione di confezioni di latte in polvere era contaminato dallo stesso germe (l'avvertenza può essere letta sul sito della FDA). L'avvertenza suggerisce che il latte in polvere non dovrebbe essere usato per alimentare bambini in unità di patologia neonatale, ma fa notare che anche i neonati sani si possono ammalare;
la FDA ha sottolineato che le formule di latte in polvere non sono prodotti commercialmente sterili; pur trattate al calore durante il processo di produzione, non sono soggette ad una temperatura sufficientemente alta e per un tempo sufficiente a rendere la confezione finale un prodotto commercialmente sterile;
questo caso, che ha importanti implicazioni nell'attuale dibattito circa l'etichettatura, mostra il bisogno di sistemi di vigilanza centralizzati e pubblici e il rischio insito nel permettere la promozione commerciale e l'idealizzazione dell'alimentazione artificiale, che ostacola l'allattamento al seno e incoraggia l'uso non necessario di sostituti del latte materno;


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è urgente il bisogno di un'etichettatura migliore e di un sistema sanitario che fornisca informazione veramente indipendente ai genitori che dica chiaramente che il prodotto non è sterile e che può contenere batteri che potrebbero moltiplicarsi in determinate condizioni;
anche se i produttori seguono i più alti standard, la legge dovrebbe prevedere chiare avvertenze, specialmente in relazione a un prodotto, come il latte formulato, per il quale i consumatori sono preoccupati per ogni livello di rischio -:
se intenda allertare gli organi competenti perché agiscano con controlli a campione sui latti in polvere e perché informino sia gli operatori sanitari sia i consumatori sulla situazione;
se intenda chiedere alla ditta in questione quali misure abbia preso per evitare la possibilità che analoghi casi possano accadere in Italia e nei paesi dove sono esportatiglistessi prodotti;
se intenda approfittare dell'occasione per ribadire ancora una volta che il prodotto più sicuro è il latte materno, e la prescrizione di un sostituto dovrebbe essere l'ultima ratio.
(4-03211)

Risposta. - Il caso del neonato deceduto per meningite causata dall'enterobacter sakazakii e il sospetto che quest'ultimo fosse contenuto in una formula per lattanti, determinano una serie di problematiche che coinvolgono tutto il settore alimentare e, in particolare, quello dedicato alla prima infanzia.
Un simile grave episodio deve servire a mantenere quali-quantitativamente elevati i controlli da parte degli organi di vigilanza, per evitare casi analoghi.
Tale incidente colpisce un settore estremamente delicato, ampiamente regolamentato e costantemente in fase di evoluzione, sia dal punto di vista scientifico sia da quello normativo.
Oltre alle usuali misure che devono essere adottate rigorosamente dalle aziende produttrici per garantire salubrità al prodotto, particolare importanza assumono il corretto utilizzo e la conservazione del prodotto stesso.
Ciò implica la conoscenza, da parte di chi usa tali prodotti, delle pratiche da adottare per evitarne l'uso ingiustificato ed il deterioramento.
Da questo punto di vista, il decreto ministeriale del 6 aprile 1994, n. 500, sugli alimenti per lattanti e sulle formule di proseguimento, all'articolo 6 (etichettatura), comma 2, lettera
f, stabilisce che tali prodotti devono riportare in etichetta le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto ed una avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.
Inoltre, per quanto riguarda la promozione e la tutela dell'allattamento al seno, recentemente è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2002, che delinea le modalità in materia di diffusione del materiale informativo e didattico e di controllo delle informazioni corrette ed adeguate sulla alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
Il decreto ministeriale 16 gennaio 2002 prevede la valutazione preventiva, da parte del ministero della salute, del materiale informativo concernente l'alimentazione di lattanti e bambini, destinato alle famiglie o agli operatori del settore.
Tale decreto tende a contrastare i messaggi pubblicitari che possono indurre le mamme ad abbandonare l'allattamento al seno e a dirottarle verso le formule.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

ALFREDO VITO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli amministratori ed i dirigenti del comune di Casoria dall'anno 1999 non rispettano i termini imposti dalla normativa vigente riguardanti la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la presentazione e l'approvazione del conto consuntivo, la presentazione e l'approvazione dell'equilibrio di bilancio;


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nel corso dell'ultimo triennio 1999-2000-2001 il comune di Casoria ha subito la nomina di commissari ad acta per non avere ottemperato agli obblighi di legge;
nel solo 2001 per i commissari ad acta si è raggiunta la ragguardevole cifra di circa 40 milioni, con ricorso addirittura al fondo di riserva, per fronteggiare la spesa, che dovrebbe invece essere addebitata, per una consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, agli amministratori ovvero ai dirigenti che si sono resi responsabili dell'inadempimento;
risultano numerosi esposti presentati da consiglieri comunali ed indirizzati al Ministro dell'interno, al prefetto di Napoli ed alla procura regionale della Corte dei conti per la Campania, per le reiterate e continue violazioni legislative, statutarie e regolamentari, commesse da amministratori e dirigenti del comune di Casoria;
addirittura gli amministratori comunali in carica dal 1999 hanno omesso di dare esecuzione alle indicazioni contenute nella relazione ispettiva del Ministero del tesoro ed anzi hanno, con provvedimenti illegittimi speso la consistente somma di oltre 150 milioni per un parere sugli inquadramenti illegittimi del personale dipendente così come delineati nella relazione ispettiva, assicurando ulteriori consistenti progressioni economiche allo stesso personale in violazione delle determinazioni dell'Aran;
risultano richieste di numerosi consiglieri comunali per avviare le procedure di scioglimento del consiglio comunale per le continue e reiterate violazioni di legge, statuto e regolamento;
risultano sollecitazioni di consiglieri comunali rivolte alla Procura della Repubblica per l'accertamento di responsabilità per amministratori e dirigenti per le varianti di edilizia scolastica, che sono, ad avviso dell'interrogante, un oltraggio alla legge, per le nomine dei dirigenti, per gli appalti annullati, per la gestione di Casoria ambiente Spa e per lo spreco di risorse pubbliche;
allo stato non risulta approvato, in via definitiva, il conto consuntivo 2000, che presenta residui attivi in maniera artificiosa e su cui è stato chiesto l'intervento della Corte dei conti;
allo stato l'equilibrio di bilancio è stato approvato fuori termine massimo, in una seduta convocata irregolarmente e svoltasi irregolarmente;
si assiste all'ulteriore spreco di risorse pubbliche per locazioni inutili e per conseguenze superflue -:
se non ritenga di assumere le iniziative di propria competenza per salvaguardare la legalità nel comune di Casoria, considerando eventualmente l'ipotesi di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.
(4-01840)

Risposta. - In merito alla presentazione ed approvazione del bilancio preventivo, presentazione ed approvazione del conto consuntivo, nonché all'approvazione dell'equilibrio di bilancio, relative al triennio 1999-2001 - per le quali l'amministrazione comunale di Casoria (Napoli) non avrebbe rispettato i termini imposti dalla normativa vigente - questo dicastero ha svolto gli opportuni accertamenti, dai quali è risultato che il competente ufficio territoriale del governo di Napoli, in data 31 gennaio 2002, con proprio decreto n. 15632/gab/VII settore, ha provveduto a nominare una commissione composta da tre funzionari dell'ufficio di ragioneria UTG Prefettura di Napoli, per una verifica amministrativa-contabile presso l'ente.
Dalla relazione della commissione è emerso che in relazione al conto consuntivo per l'anno 2000 e al bilancio preventivo per l'anno 2001, non sono state riscontrate le presunte irregolarità denunciate in riferimento alle delibere di adozione.
Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, essi sono stati riconosciuti come rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, e le relative delibere sono state inviate alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità.


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Inoltre, al fine di garantire maggiore celerità nelle fasi della riscossione, un piano d'intervento è stato adottato per migliorare la capacità dell'ente di riscuotere le entrate patrimoniali e tributarie.
Per quanto concerne i canoni locativi e le spese di gestione del patrimonio comunale risulta che gli obblighi tributari degli assegnatari degli alloggi risultano pienamente assolti e, in generale, anche il Servizio ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto soddisfacente la complessiva gestione da parte del Comune.
Per quanto concerne la politica del personale, la consulenza e gli incarichi e i compensi ai commissari
ad acta, non risultano irregolarità conclamate, né provvedimenti di addebito verso i responsabili dei vari settori.
In merito, poi, al bilancio di previsione 2002, i revisori dei conti hanno espresso parere sfavorevole, in considerazione, principalmente, del mancato rispetto del patto di stabilità. Tuttavia, tale parere è obbligatorio, ma non vincolante, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione. L'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover ugualmente provvedere motivando che il taglio delle spese avrebbe portato ad un blocco dell'attività amministrativa, con danni, a suo giudizio, maggiori di quelli eventualmente derivanti dalle sanzioni governative.
Alla luce delle considerazioni espresse dalla commissione prefettizia, dall'analisi dettagliata dei molteplici atti esaminati, il comune di Casoria, pur dovendo definire ancora miglioramenti tecnico-gestionali e completare alcune fasi amministrative, non avrebbe posto in essere una condotta amministrativa caratterizzata da reiterate violazioni di legge.
Pertanto, ad oggi, non si è ravvisata l'opportunità di nominare l'apposita commissione propedeutica ad un eventuale scioglimento del consiglio comunale di Casoria, così come prospettato dall'onorevole interrogante.
In ultimo non appare secondaria la considerazione che la nuova legge costituzionale n. 3 del 2001 (nuovo titolo V) parrebbe porre dei dubbi sulla possibilità di ulteriori interventi dell'amministrazione centrale nell'attività di controllo e censura degli atti delle autonomie locali.
Dubbi che dovrebbero essere chiariti dalla legge di attuazione della stessa legge n. 3 del 2001, la quale dovrà stabilire se ancora esistono, ed in quali eventuali termini, residue potestà di controllo e di intervento dell'Autorità statale sugli enti locali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ZANETTIN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 7 marzo 2002 il Consiglio dei ministri ha data il via libera ad un regolamento, previsto dall'articolo 32 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che esonera le associazioni e le società dilettantistiche sportive dall'obbligo dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per gli incassi di attività svolte, sostituendoli con certificazioni dei proventi;
queste misure consentiranno la semplificazione di adempimenti procedurali burocratici e contabili ad organismi che operano sostanzialmente senza scopo di lucro;
da detto regolamento sono state escluse le seimila associazioni pro loco italiane, che in varie occasioni avevano richiesto di poter usufruire di tali agevolazioni nella organizzazione di manifestazioni di loro competenza, sia per ragioni di costo che di praticità;
infatti le pro loco organizzano manifestazioni quasi esclusivamente all'aperto, con più punti di accesso, e quindi, con una difficoltà anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni e sono più pratici;


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inoltre, molte associazioni pro loco effettuano poche manifestazioni con biglietti di ingresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore fiscale rischia di farle rinunciare ad ogni iniziativa;
la richiesta delle pro loco è anche giustificata dal fatto che la loro attività non si svolge per scopi di lucro ma gli eventuali ricavi sono reimpiegati nella promozione del turismo e quindi nell'interesse generale del luogo;
in sede di esame della legge finanziaria per il 2002 il Governo si era impegnato a rivedere la normativa relativa alle pro loco, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere tali associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno estendere il regime già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche con il regolamento del 7 marzo 2002 alle pro loco, escludendo anche queste associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali, che gli aggravi sopra descritti.
(4-03437)

Risposta. - La problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, concernente la richiesta di semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle associazioni pro-loco, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha esteso anche alle associazioni
pro-loco l'esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali per l'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni dalle stesse organizzate, sulla base di quanto già previsto dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, approvato, come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.