Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 22 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 70 milioni.
1. 18. Di Gioia, Bonito, Folena.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 20 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 68 milioni.
1. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 17. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2003 e di 30 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni di euro con le seguenti: 68 milioni di euro.
1. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 88 milioni.
1. 19. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In relazione fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata.
1. 20. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: finalità di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
1. 16. Cima, Lion.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 40 milioni di euro, dei limiti di impegno autorizzati per gli anni 2003 e 2004.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 25 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per gli anni 2003 e 2004.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
All'emendamento 1. 40. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo Dipartimento da parte dei soggetti competenti.
All'emendamento 1. 40. della Commissione, ultimo periodo, sostituire le parole da: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997, e agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentite le Amministrazioni interessate fino alla fine del comma con le seguenti: sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 e 290 del 10 e 11 dicembre 2002, in data 31 gennaio 2002 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo dipartimento da parte dei soggetti competenti.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento con le seguenti: non superiore al settanta per cento.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento con le seguenti: pari al settanta per cento.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: ottanta per cento.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: settanta per cento.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Parma, le regioni Abruzzo e Molise, la regione Campania, la provincia di Foggia e le aree del Vulture-Melfese Alto Bradano, del metapontino e del lagonegrese in Basilicata.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a favorire il finanziamento di progetti cantierabili e piani operativi già approvati dagli enti attuatori.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a fronteggiare le situazioni conseguenti agli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: negli altri territori fino a: stato di emergenza con le seguenti: nei territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato d'emergenza, dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri differenti rispetto a quelli di cui al periodo precedente.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: le modalità aggiungere le seguenti: tecnico contabili.
All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-bis, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , gli enti locali.
All'emendamento 1. 41. della Commissione, sopprimere il comma 3-ter.
All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-ter, sopprimere le parole da: Ai fini fino a: prevenzione antisismica,
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 5 e 6.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 6.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere l'articolo 1-ter.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 1997, n. 2622, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. 22. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
1. 3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
1. 4. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
* 1. 5. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta.
* 1. 15. Cima, Lion.
* 1. 21. Di Gioia, Bonito, Folena.
2-bis. Gli interventi finanziati con i fondi di cui al comma 2 non sono soggetti alle procedure previste dalla legge 21 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni.
1. 6. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
0. 1. 40. 1. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
0. 1. 40. 2. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
1. 40. La Commissione.
(Approvato)
1. 23. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
1. 24. Realacci.
1. 7. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
1. 25. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
1. 26. Di Gioia, Bonito, Folena.
1. 27. Lettieri, Molinari.
1. 8. Raffaella Mariani, Carli, Franci, Innocenti, Folena.
1. 9. Abbondanzieri, Sereni, Folena.
1. 28. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana, Caparini.
1. 10. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
0. 1. 41. 1. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
0. 1. 41. 2. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
0. 1. 41. 3. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reclutato, tramite procedure selettive, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 1o marzo 2001, n. 3110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001, dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, o a carico dei propri bilanci, possono procedere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, alla trasformazione dei rapporti di lavoro con il citato personale tecnico e amministrativo in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di
3-ter. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 1, per promuovere il pieno completamento delle opere di ricostruzione e l'avvio delle opere di prevenzione antisismica, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, per il personale di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che risulti già impiegato dall'amministrazione regionale per le citate finalità, un ulteriore 3 per cento dei fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
1. 41. La Commissione.
3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3, il Governo e le regioni possono utilizzare l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma di cui al periodo precedente riguarda in particolare la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle aree alluvionate, lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno. Attraverso piani pluriennali di spesa il Governo garantisce la piena attuazione ed il completamento degli interventi di ricostruzione previsti nelle intese di cui al presente comma.
1. 11. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Cima, Folena.
3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3 e, in particolare, per l'area della provincia di Catania, il Governo e le Regioni possono ricorrere allo strumento dell'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma è finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione infrastrutturale e la messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma, nonché al sostegno delle attività economiche e produttive colpite dall'attività eruttiva dell'Etna e dalla presenza della cenere lavica.
1. 30. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
1. 31. Realacci.
1. 12. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
1. 13. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
1. 14. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.
1-ter. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)
Art. 1-quater. - 1. Il decesso o i danni personali subiti da amministratori comunali nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connessi con eventi emergenziali riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indennizzabili dal Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi in dotazione. Il Dipartimento della protezione civile, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, provvede a disciplinare le modalità ed i limiti di indennizzo.
1-ter. 08. Borrelli, Aracu, Castellani, Cialente, Crisci, De Laurentiis, Lolli, Marini, Mariotti, Abbondanzieri, Vigni, Folena.
Art. 1-quater. - 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole:«con esclusione di quella zootecnica» sono aggiunte le seguenti:«nelle aziende con ordinamento produttivo misto»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione di quella zootecnica» sono aggiunte le seguenti:«nelle aziende con ordinamento produttivo misto».
* 1-ter. 01. Marcora, Rava.
Art. 1-quater. - 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole:«con esclusione di quella zootecnica» sono aggiunte le seguenti:«nelle aziende con ordinamento produttivo misto»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione di quella zootecnica» sono aggiunte le seguenti:«nelle aziende con ordinamento produttivo misto».
* 1-ter. 010. Grillo.
Art. 1-quater. - 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.
2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.
3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione
4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
6. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 011. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 012. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutai di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 013. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. In favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente decreto-legge, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, sino al 31 dicembre 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.
2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.
3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
5. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 019. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di ci all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decfreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 020. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245», le parole «sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e delle cambiali e dei contributi agrari.
1-ter. 02. Di Gioia, Bonito, Folena.
Art. 1-quater. - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245», le parole «sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento».
1-ter. 03. Di Gioia, Bonito, Folena.
Art. 1-quater. - 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fui dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 015. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. I Commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma; i Commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.
1-ter. 016. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza
1-ter. 017. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di ulteriori sei mesi.
1-ter. 026. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1.
1-ter. 014. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali, attribuite all'erario ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sono destinate alla ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, le somme di cui al precedente periodo sono destinate alla ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 018. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002 sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1-ter. 024. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. Sono assegnati ulteriori 40 milioni di euro in favore delle province di Catania, Messina, Siracusa e Reggio Calabria per fronteggiare i gravi danni causati al settore agricolo provocati dalla caduta di cenere lavica.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1-ter. 022. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. In favore del settore agricolo della Sicilia orientale e del comprensorio del Reggino, in Calabria, colpito dalla cenere lavica derivante dall'eruzione dell'Etna, sono stanziati 25 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazioanle previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 023. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca pubblici italiani del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa al largo dell'isola di Panarea.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1-ter. 027. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. Agli enti locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.
* 1-ter. 025. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.
Art. 1-quater. - 1. Agli Enti Locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.
* 1-ter. 04. Di Gioia, Bonito, Folena.
Art. 1-quater. - 1. A valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche finanziati ai sensi del presente decreto-legge sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 4 per cento.
1-ter. 030. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.
Art. 1-quater. - 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 028. Lettieri, Molinari.
Art. 1-quater. - 1. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-bis, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è riconosciuto nei limiti delle risorse individuate ai sensi dei comma 6 dei medesimo articolo 4-bis, a coloro che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate e ulteriori danni abbiano poi subito in conseguenza della successiva alluvione del novembre 2000, anche se non abbiano presentato nel termine prescritto richiesta di indennizzo per il primo evento alluvionale, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra il primo e il secondo evento alluvionale.
1-ter. 05. Patria, Zanetta, Rosso.
Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista
1-ter. 06. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.
Art. 1-quater. - 1. Sono incluse nei finanziamenti previsti dalla presente legge, tutte le aree, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, alle quali è stato riconosciuto dal Sistema Sismico Nazionale, di essere state colpite da eventi sismici con un grado di macrosismica pari o superiore a cinque punti.
1-ter. 07. Di Gioia, Bonito, Folena.