...
All'articolo 1:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.»;
al comma 3:
dopo le parole: «delle risorse disponibili», sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 2»;
le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 288 del 9 dicembre 2002, n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati»;
dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.» sono inserite le seguenti: «La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.»;
le parole: «anche con ordinanze presidenziali della medesima natura» sono sostituite dalle seguenti: «con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992»;
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".
Art. 1-ter. - 1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:
"6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare"».
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.».