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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. La risoluzione illustrata in modo esaustivo - e anche appassionato - dall'onorevole Vianello e dall'onorevole Zanella, che sollecita l'impegno del Governo ad assoggettare a valutazione di impatto ambientale l'opera sinteticamente definita MO.SE. a salvaguardia della laguna e della città di Venezia, unitamente alle opere definite complementari, è stata ampiamente discussa nella VIII Commissione (Ambiente) di questa Camera, tanto è l'interesse dei parlamentari alla tutela di un territorio e di una città che indiscutibilmente appartiene al mondo intero.
Purtroppo, onorevole Vianello e onorevole Zanella, il fenomeno dell'acqua alta a Venezia non si risolve con le diatribe tecnico-scientifiche di chi con professionalità si interessa di quel problema, né con la contrarietà derivante da scelte diverse da quelle proprie, ritenute le migliori, e che portano al legittimo ricorso nelle sedi di competenza (ci mancherebbe altro).
Sta di fatto però che la legge obbiettivo - la legge n. 443 del 2001 - inserisce
nell'iter approvativo la verifica di impatto ambientale da espletare con il consenso sul progetto preliminare; ma tale procedura è da seguire per le opere sprovviste di VIA che iniziano ex novo l'iter per la definitiva approvazione del CIPE, restando soltanto escluse le locali verifiche delle interferenze da risolvere con una conferenza di servizi per l'esame del progetto definitivo.
Il progetto MO.SE. è stato già sottoposto alla procedura di VIA, come dettagliatamente riferito nei resoconti della VIII Commissione della Camera, anche se non ve ne era bisogno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988; ma si contesta anche la competenza regionale sulla VIA per le opere complementari, sebbene simili tipologie di interventi non siano riconducibili alle categorie di cui all'allegato I della direttiva comunitaria n. 85/337, modificata con la direttiva comunitaria n. 97/11, che prevede l'obbligatorietà della procedura di VIA di competenza statale.
Riteniamo pertanto evidente che non possa invocarsi la sussumibilità del progetto MO.SE. tra gli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, che ha dato seguito alla succitata direttiva comunitaria, in quanto gli interventi di cui trattasi non sono costitutivi, ma complementari al progetto delle opere alle bocche di porto.
Tuttavia, pur non esistendo alcuna connessione costitutiva per un'integrazione tecnica tra le opere di regolazione degli interventi complementari, non vi è dubbio che detti interventi rientrino fra quelli previsti dalla legge regionale n. 10 del 1999 e, quindi, da assoggettare alla VIA della regione Veneto, cui è attribuita la competenza esclusiva sul giudizio della compatibilità per tali opere. Ciò avviene in quanto le opere da realizzare - che, ribadiamo, non sono collocabili tra gli interventi sottoposti alla VIA nazionale ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 - sono invece riconducibili nella categoria dei lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli e lavori di difesa dal mare, considerate dalla suddetta legge n. 10 come interventi da sottoporre alla VIA regionale.
La commissione VIA regionale, com'è noto, ha concluso la fase istruttoria in data 4 novembre 2002, dopo avere acquisito il parere del comune di Venezia, della provincia di Venezia e del comune di Chioggia, così come previsto dalla norma, e la giunta regionale ha recepito il parere della suddetta commissione in data 8 novembre 2002.
Poiché il comune di Venezia, l'amministrazione provinciale di Venezia e l'associazione italiana per il world wide fund for nature-ONLUS hanno presentato ricorso al TAR per il Veneto in merito alla realizzazione delle opere complementari, appare evidente che si debba attendere la decisione dell'organo amministrativo non senza, però, esprimere l'auspicio che ciò avvenga al più presto, con la convinzione che debba essere rispettata la tutela degli interessi legittimi di chi dissente da soluzioni tecniche formali non condivise e di chi, nella legalità e nella giustezza delle scelte, non vuole ulteriori dilazioni che consentano all'acqua alta di continuare a danneggiare Venezia.
È opportuno precisare che, dinanzi ad opere strutturali che necessitano più di un quinquennio (pare, otto anni, se non dieci) per essere realizzate, è doveroso ottemperare a tutto ciò che possa impedire errori di aspettativa nel buon fine dell'impresa.
Non è di poco conto, però, il fatto che l'inizio dei lavori possa recare beneficio economico a centinaia di lavoratori impegnati nell'impresa e, quindi, attivare il circolo virtuoso che ogni opera strutturale innesca a favore dell'economia e, quindi, della società, sempre che quest'opera sia valida nella sua finalità.
Tuttavia, ciò che conforta il Governo è la fermezza espressa dal Ministero delle infrastrutture e dalla regione Veneto sulla fattibilità e l'utilità, sia dell'opera principale sia di quelle complementari, nel rispetto dell'iter burocratico a cui si aggiunge la positiva delibera del CIPE.
Da parte del Governo, quindi, ci si augura che, se esiste una qualche legittima
riserva sull'iter da seguire, essa possa essere, al più presto, dipanata, così come è convinzione del Governo che eventuali azioni speciose non vengano messe in essere per ostacolare un rapido avvio dei lavori: allora sì che ne deriverebbe un danno a Venezia e a tutti noi.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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